La comunicazione sugli integratori: claims e pubblicità Le iniziative FederSalus 9° Corso Didattico SIAR –25 novembre 2014, Milano Massimiliano Carnassale – FederSalus Agenda I. Claims nutrizionali e salutisti ed i principi della corretta pubblicità relativi agli integratori alimentari II. Le attività degli organismi di controllo ed alcuni casi pratici III. Iniziative FederSalus: il Codice di Condotta sugli integratori alimentari e la policy associativa FederSalus ü Associazione produttori prodotti salutistici. Nasce nel 1999 e si afferma nel tempo come referente per le aziende che operano nel settore dei prodotti salutistici, principalmente integratori alimentari ü 150 associati: aziende di produzione e commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti salutistici ü Rappresenta l’intera filiera ü Aderisce alla Federazione europea EHPM ü www.federsalus.it Comunicazione Pubblicità Claims Pratica commerciale Per pratica commerciale si intende (art. 2 Direttiva 2005/29): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere: a) da un professionista b) verso i consumatori c) direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto Pratiche commerciali vietate 1. Contrarie alla diligenza cioè al normale grado della speciale competenza e attenzione – special skill and care - che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate 2. Idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto 3. Ingannevoli 4. Aggressive Pubblicità È qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi Articolo 2 Direttiva 2006/114 Pratiche leali di informazione Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore in particolare su caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione o attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede Articolo 7 del Reg. 1169/11 Pratiche in ogni caso sleali, quindi vietate: «Black list»: Allegato I della direttiva 2005/29 tra cui affermare falsamente che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni The prohibition involves first of all claims in relation to physical states which are classified as pathologies, dysfunctions or malformations by the medical science. However, the practical utility of Annex I, No 17 in relation to these practices is very marginal. Food health claims referring to the prevention, the treatment or the cure of a human disease (e.g. "this food can prevent stomach cancer") are already prohibited at Community level by the legislation on the labelling of foodstuff. Other health claims on foods can be authorised if they are scientifically substantiated Guidance on the implementation of Directive 2005/29 on unfair commercial practices - European Commissione 3/12/2009 I claims salutistici: Regolamento 1924/2006 (lista «aperta») - Art. 13.1: claims «funzionali» - Art. 13.5: claims basati su nuove evidenze scientifiche - Art. 14.a: riduzione fattore rischio malattia - Art. 14.b: sviluppo e salute dei bambini I claims nutrizionali (lista «chiusa») - Allegato I del Regolamento 1924/06 (es. a basso contenuto calorico, senza grassi, ecc.) - Allegato del Regolamento 116/2010 (es. fonte di acidi grassi omega 3, ecc.) - Il Regolamento 1047/12 aggiunge al Reg. 1924/06 l’indicazione nutrizionale senza sodio/sale aggiunto Health Claims approvati o «pending» Botanicals: 2078 ID numbers. In attesa della definizione a livello comunitario della valutazione dei claim botanicals pending impiegabili nella comunicazione commerciale, il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto del 9 luglio 2012, recante “Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali” il cui allegato ripropone le “Linee Guida ministeriali di Riferimento per gli effetti fisiologici” con le indicazioni transitoriamente autorizzate per gli integratori che apportano – tramite una specifica parte della pianta – sostanze e preparati vegetali Condizioni di legittimità degli health claims • Condizioni generali: non devono essere falsi, ambigui, fuorvianti, né incoraggiare consumi eccessivi dell’alimento, la quantità del prodotto deve poter essere ragionevolmente consumata, ecc. (art. 3, 4 e 5 del Reg. 1924/06) • Condizioni specifiche: gli health claims devono essere accompagnati da specifiche informazioni: importanza di un sano stile di vita, indicazione della quantità dell’alimento e delle modalità di consumo per conseguire l’effetto benefico, ecc. (art. 10 del Reg. 1924/06) Linee guida sulla flessibilità degli health claims Nazionale: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1299_listaFile_itemName_0_file .pdf Altri Stati membri: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/217005/health-claims-flexibility-of-wording-principles-UK-19-Dec2012.pdf Legittimità del claim salutista La correttezza dell’indicazione salutista discende dalla sua inclusione nell’elenco di claims ufficialmente approvati secondo la procedura stabilita dal Reg. 1924/06 e non dalla notifica dell’etichetta al Ministero della Salute in quanto l’esame ministeriale dell’etichetta non un’ approvazione TAR Lazio n. 3503/2012 Indicazioni sugli integratori alimentari L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà Art. 6 Direttiva 2002/46 Integratori alimentari proposti come coadiuvanti per controllo del peso Non si deve indurre a far credere che si possano ottenere risultati utili attraverso l’uso di prodotti volti a favorire in qualche modo il transito intestinale o la diuresi Nell’etichettatura e nella pubblicità non va fatto alcun riferimento all’uso in caso di obesità conclamata Una corretta promozione pubblicitaria non deve omettere la citazione delle condizioni seguenti: 1. riduzione delle entrate energetiche rispetto al dispendio giornaliero con una dieta ipocalorica adeguata alle specifiche esigenze individuali; 2. aumento delle uscite attraverso la rimozione di abitudini sedentarie, ove del caso, e comunque accrescendo il dispendio energetico con l’attività fisica e il movimento Raccomandazioni integratori alimentari proposti come coadiuvanti di diete per il controllo e la riduzione del peso – Min. Salute maggio 2013 Codice di autodisciplina - IAP La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi. Inoltre detta comunicazione commerciale deve essere realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico Altre regole per categorie specifiche di integratori Art. 23 bis Codice di autodisciplina pubblicitaria IAP - Allegato Soggetto responsabile L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore sotto il nome o la ragione sociale del quale l'alimento è commercializzato. Tale operatore deve garantire la presenza e l'esattezza delle informazioni fornite. Per i prodotti proposti alla vendita mediante una tecnica di comunicazione a distanza, la responsabilità di fornire le informazioni obbligatorie su questi alimenti prima della conclusione dell'acquisto incombe al proprietario del sito web. Art. 8 Reg. 1169/2011 – FAQ Commissione UE 31 /1/2013 Complessità del sistema 1. Evoluzione dei canali e dell’approccio al consumatore 2. Pluralità e «stratificazione» delle fonti normative Codici di Condotta Associativi As the experience of certain legal Le systems shows, self regulatory possono adottare in relazione a una bodies pratica commerciale appositi codici can contribute to associazioni enhancing compliance with legal di standards the comportamento dei professionisti burden on public enforcement che si impegnano a rispettare tali bodies. codici and alleviating First Report on the application of Directive 2005/29/EC EU Commission 14/3/2013 condotta che imprenditoriali Art. 27 bis del Codice di Consumo definiscono il Codice di Condotta FederSalus Il Codice di Condotta FederSalus è l’accordo volontario che definisce il comportamento degli Associati in relazione alla pratica commerciale ed in particolare ad ogni forma e modalità di promozione di un prodotto al consumatore. I Soci si impegnano a rispettarlo, ottemperando ai suoi principi in qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto stesso. Obiettivi Il Codice di Condotta è diretto a tutelare il consumatore e, nell’interesse generale, il prestigio e la credibilità del settore degli integratori alimentari, degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (Food for Specific Group: da ora in avanti FSG) e degli alimenti Le previsioni del presente Codice forniscono a tutti gli operatori del settore una serie di precise regole di comportamento, rappresentando non solo uno strumento di autoregolamentazione ma anche un documento di consultazione e confronto con le Autorità competenti Prossimi sviluppi • Adozione ufficiale del Codice di Condotta • Policy associativa per segnalare pubblicità ritenute non conformi alle autorità di riferimento • Divulgazione tra gli Associati • Confronto con le Autorità ed i Consumatori Grazie dell’attenzione! Massimiliano Carnassale 06 - 54221967 [email protected] www.federsalus.it