SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati: Dott. Vittorio Lomazzi Presidente Dott. Stefania Petrucci Referendario Dott. Chiara Vetro Referendario nella Camera di Consiglio del 11 febbraio 2009 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE N.6/PAR/2009 sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Castellaneta (TA) pervenuta in data 15/01/2009, prot. n.2; Vista l’ordinanza n. 2 del 15/01/2009 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 11/02/2009; udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci; Ritenuto in FATTO Il Sindaco del Comune di Castellaneta (TA), con la nota indicata in epigrafe, richiede il parere della Sezione sull’esatta procedura contabile da applicare nel caso di debito gravante sull’Ente per il pagamento degli incentivi sulla progettazione interna previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e spettanti al responsabile del procedimento ed ai dipendenti incaricati del progetto di un’opera pubblica. Il Sindaco, dopo aver illustrato che il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ed il Comune di Castellaneta avevano sottoscritto, in data 26/03/1998, apposita convenzione per la realizzazione di opere infrastrutturali di adeguamento del sistema idrico, 1 precisa che, come richiesto dal Ministero, con deliberazione della Giunta Municipale n. 205 del 06/04/1998 era stata effettuata la designazione del responsabile unico del procedimento ma non era stato previsto alcun formale impegno di spesa. Tuttavia, l’allora vigente art. 18 della L. n.109/1994 poi trasfuso nell’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 prevedeva, in favore del responsabile del procedimento e degli incaricati del progetto, la corresponsione di una somma non superiore all’1,5% dell’importo posto a base di gara da ripartire secondo i criteri assunti in un regolamento effettivamente adottato dall’Ente con deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del 25/03/2003. Il Sindaco ritiene che il responsabile del procedimento, coadiuvato dai funzionari amministrativi, designati con ordine di servizio del 29/10/1998, abbia svolto le proprie funzioni sino al collaudo delle opere avvenuto in data 30/01/2003 e pertanto richiede il parere della Sezione sull’esatta natura del debito per accertare se le somme spettanti debbano essere ascritte tra i debiti fuori bilancio del Comune o se ne sia consentita direttamente la liquidazione da parte del dirigente del Settore. Considerato in DIRITTO Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell’Ente e pertanto legittimato a promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti. 2 Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali. Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. Invero, già l’art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze. Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta tuttora operante nella Regione Puglia la Sezione ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Castellaneta. Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità. Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”. La Sezione rileva che il quesito rientri nella materia della contabilità pubblica e se pure incentrato su una questione specifica possa essere ricondotto ad aspetti di generalità ed astrattezza inquadrabili nell’interpretazione della normativa inerente il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Il debito fuori bilancio costituisce, come noto, un’obbligazione pecuniaria dell’Ente locale assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano l’assunzione di impegni di spesa. 3 L’art. 194 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante il Testo Unico degli Enti Locali, consente il riconoscimento di debiti fuori bilancio soltanto in ipotesi espressamente e tassativamente determinate rilevato che costituisce regola generale, sancita dall’art. 191 del TUEL, che gli Enti locali effettuino spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio ed in presenza di formale attestazione della copertura finanziaria. La Sezione evidenzia che l’ordinamento contabile degli Enti locali è improntato a principi di universalità e di veridicità che impongono la completa rappresentazione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese in modo veritiero ed attendibile. Pertanto, sin dal momento della designazione del responsabile unico del procedimento, l’Ente avrebbe dovuto procedere all’assunzione di un regolare impegno di spesa rilevato che risultavano già noti l’importo massimo della spesa e le somme a disposizione dell’Amministrazione per la realizzazione del progetto. La mancata assunzione dell’impegno di spesa ha, quindi, inevitabilmente determinato un debito fuori bilancio che doveva essere tempestivamente evidenziato e sottoposto alla valutazione discrezionale dell’Organo Consiliare per l’eventuale riconoscimento atteso che il completamento ed il collaudo delle opere è avvenuto sin dall’esercizio 2003. La disciplina per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall’art. 193, comma 2, del TUEL impone, infatti, che almeno annualmente entro il 30 settembre, l’Organo Consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. Trattasi di normativa di peculiare rilevanza poiché la mancata adozione di tali provvedimenti comporta, ai sensi dell’art. 191, comma 5, del TUEL, il divieto di assumere impegni e pagare espressamente previsti dalla legge. 4 spese per servizi non La Sezione precisa, inoltre, che nel caso di riconoscimento di debiti fuori bilancio per l’acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, ai sensi del’art. 194 lett. e) del TUEL, l’Organo Consiliare deve valutare, mediante specifica e motivata deliberazione che accerti anche l’eventuale prescrizione, che la spesa rientri tra quelle disposte per l’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’Ente nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento. Il Collegio ritiene, quindi, che per gli Enti locali corrisponde a principi di prudenza e pianificazione di di sana gestione bilancio che finanziaria consenta la procedere ad un’attenta determinazione, almeno presunta, delle somme da corrispondere a terzi al fine di adottare i dovuti adempimenti contabili di impegno di spesa e di evitare l’insorgenza di debiti fuori bilancio. Le eventuali passività insorte durante la gestione assumono, quindi, carattere eccezionale e devono essere tempestivamente segnalate per garantirne la copertura mediante i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio in presenza dei presupposti sanciti dall’art. 194 del TUEL. PQM Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione. Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Castellaneta (TA). Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 11 febbraio 2009. Il relatore Il Presidente (S. Petrucci) (V. Lomazzi) 5