SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti
magistrati:
Dott. Vittorio Lomazzi
Presidente
Dott. Stefania Petrucci
Referendario
Dott. Chiara Vetro
Referendario
nella Camera di Consiglio del 11 febbraio 2009 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE N.6/PAR/2009
sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Castellaneta
(TA) pervenuta in data 15/01/2009, prot. n.2;
Vista l’ordinanza n. 2 del 15/01/2009 con la quale è stata convocata la
Sezione Regionale di Controllo per il giorno 11/02/2009;
udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;
Ritenuto in
FATTO
Il Sindaco del Comune di Castellaneta (TA), con la nota indicata in
epigrafe, richiede il parere della Sezione sull’esatta procedura contabile da
applicare nel caso di debito gravante sull’Ente per il pagamento degli
incentivi sulla progettazione interna previsti dall’art. 92 del D. Lgs.
12/04/2006 n. 163 e spettanti al responsabile del procedimento ed ai
dipendenti incaricati del progetto di un’opera pubblica.
Il Sindaco, dopo aver illustrato che il Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica ed il Comune di Castellaneta avevano
sottoscritto,
in
data
26/03/1998,
apposita
convenzione
per
la
realizzazione di opere infrastrutturali di adeguamento del sistema idrico,
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precisa che, come richiesto dal Ministero, con deliberazione della Giunta
Municipale n. 205 del 06/04/1998 era stata effettuata la designazione del
responsabile unico del procedimento ma non era stato previsto alcun
formale impegno di spesa.
Tuttavia, l’allora vigente art. 18 della L. n.109/1994 poi trasfuso nell’art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 prevedeva, in favore del responsabile del
procedimento e degli incaricati del progetto, la corresponsione di una
somma non superiore all’1,5% dell’importo posto a base di gara da
ripartire secondo i criteri assunti in un regolamento effettivamente
adottato dall’Ente con deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del
25/03/2003.
Il Sindaco ritiene che il responsabile del procedimento, coadiuvato dai
funzionari amministrativi, designati con ordine di servizio del 29/10/1998,
abbia svolto le proprie funzioni sino al collaudo delle opere avvenuto in
data 30/01/2003 e pertanto richiede il parere della Sezione sull’esatta
natura del debito per accertare se le somme spettanti debbano essere
ascritte tra i debiti fuori bilancio del Comune o se ne sia consentita
direttamente la liquidazione da parte del dirigente del Settore.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità
della richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8,° della L.
05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città
Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo
della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.
In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di
parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell’Ente e
pertanto legittimato a promuovere l’attività consultiva della Corte dei
Conti.
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Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza
nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi
dell’art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost.
18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione,
quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.
Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a
svolgere, secondo il dettato dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003,
una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni
Regionali di Controllo.
Invero, già l’art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con
L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle
Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono
state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.
Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali
non risulta tuttora operante nella Regione Puglia la Sezione ritiene
ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Castellaneta.
Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di
ammissibilità.
Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8°,
della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di “contabilità
pubblica”.
La Sezione rileva che il quesito rientri nella materia della contabilità
pubblica e se pure incentrato su una questione specifica possa essere
ricondotto
ad
aspetti
di
generalità
ed
astrattezza
inquadrabili
nell’interpretazione della normativa inerente il riconoscimento di debiti
fuori bilancio.
Il debito fuori bilancio costituisce, come noto, un’obbligazione pecuniaria
dell’Ente locale assunta in violazione delle norme giuscontabili che
regolano l’assunzione di impegni di spesa.
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L’art. 194 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante il Testo Unico degli Enti
Locali, consente il riconoscimento di debiti fuori bilancio soltanto in ipotesi
espressamente e tassativamente determinate rilevato che costituisce
regola generale, sancita dall’art. 191 del TUEL, che gli Enti locali effettuino
spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente
intervento o capitolo di bilancio ed in presenza di formale attestazione
della copertura finanziaria.
La Sezione evidenzia che l’ordinamento contabile degli Enti locali è
improntato a principi di universalità e di veridicità che impongono la
completa rappresentazione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese
in modo veritiero ed attendibile.
Pertanto, sin dal momento della designazione del responsabile unico del
procedimento, l’Ente avrebbe dovuto procedere all’assunzione di un
regolare impegno di spesa rilevato che risultavano già noti l’importo
massimo della spesa e le somme a disposizione dell’Amministrazione per
la realizzazione del progetto.
La mancata assunzione dell’impegno di spesa ha, quindi, inevitabilmente
determinato un debito fuori bilancio che doveva essere tempestivamente
evidenziato
e
sottoposto
alla
valutazione
discrezionale
dell’Organo
Consiliare per l’eventuale riconoscimento atteso che il completamento ed
il collaudo delle opere è avvenuto sin dall’esercizio 2003.
La disciplina per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall’art.
193, comma 2, del TUEL impone, infatti, che almeno annualmente entro il
30 settembre, l’Organo Consiliare adotti i provvedimenti necessari per il
ripiano di eventuali debiti fuori bilancio.
Trattasi di normativa di peculiare rilevanza poiché la mancata adozione di
tali provvedimenti comporta, ai sensi dell’art. 191, comma 5, del TUEL, il
divieto
di
assumere
impegni
e
pagare
espressamente previsti dalla legge.
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spese
per
servizi
non
La Sezione precisa, inoltre, che nel caso di riconoscimento di debiti fuori
bilancio per l’acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, ai
sensi del’art. 194 lett. e) del TUEL, l’Organo Consiliare deve valutare,
mediante specifica e motivata deliberazione che accerti anche l’eventuale
prescrizione, che la spesa rientri tra quelle disposte per l’espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’Ente nei limiti degli
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento.
Il Collegio ritiene, quindi, che per gli Enti locali corrisponde a principi di
prudenza
e
pianificazione
di
di
sana
gestione
bilancio
che
finanziaria
consenta
la
procedere
ad
un’attenta
determinazione,
almeno
presunta, delle somme da corrispondere a terzi al fine di adottare i dovuti
adempimenti contabili di impegno di spesa e di evitare l’insorgenza di
debiti fuori bilancio.
Le eventuali passività insorte durante la gestione assumono, quindi,
carattere eccezionale e devono essere tempestivamente segnalate per
garantirne la copertura mediante i provvedimenti di riconoscimento di
debito fuori bilancio in presenza dei presupposti sanciti dall’art. 194 del
TUEL.
PQM
Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.
Copia
della
presente
deliberazione,
sarà
trasmessa,
a
cura
della
Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Castellaneta (TA).
Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 11 febbraio 2009.
Il relatore
Il Presidente
(S. Petrucci)
(V. Lomazzi)
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