federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 23 aprile 2015 Uff.-Prot.n° UE. AA/5915 Oggetto: Sostituzione farmaci equivalenti. Egregio Consigliere Giuseppe CHINE’ Capo di Gabinetto Ministero della Salute ROMA E-MAIL: [email protected] Questa Federazione ha preso visione del parere reso dall’Ufficio Legislativo di codesto Ministero in data 15 aprile 2015 sulla materia della sostituzione dei medicinali equivalenti, a seguito di un quesito posto da FederAnziani. A tale riguardo, Federfarma esprime il proprio apprezzamento per l’ampiezza dell’excursus normativo compiuto dall’Ufficio Legislativo del Ministero e condivide le valutazioni e le considerazioni formulate nella nota che coincidono con le indicazioni a suo tempo fornite da questa Federazione alle farmacie su tale importante questione. Si ritiene necessario far presente una sola osservazione concernente il punto 3, al termine del parere, dedicato ai comportamenti che riguardano il farmacista, laddove viene riportato che “se nella prescrizione è indicata, oltre al principio attivo, la denominazione di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso”; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva la espressa richiesta del paziente di ricevere il farmaci prescritto dal medico, previo pagamento della differenza di prezzo.” Tale affermazione sembra limitare la portata della “diversa volontà del paziente” alla sola ipotesi di richiesta di un farmaco di prezzo superiore a quello prescritto, accettando di corrispondere la differenza di prezzo, omettendo il caso di farmaci con prezzo pari a quello di rimborso. Tale formulazione ha autorizzato conseguentemente affermazioni di FederAnziani, riprese da qualche testata giornalistica, che rischiano di ingenerare fraintendimenti tra gli operatori e nei cittadini. In realtà l’art. 15, comma 11-bis, della legge 135/2012, nel testo da ultimo modificato con la legge 221/2012, prevede che “L’indicazione (dello specifico medicinale ndr) è vincolante per il Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari ai rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente”. D’altronde, tale principio viene correttamente riportato nel testo del parere di codesto Ministero nella penultima pagina laddove, dopo il testo riportato in corsivo del citato comma 11-bis, viene affermato che: “Il paziente può, comunque, sempre richiedere un particolare farmaco, di marca o generico e, se il prezzo del farmaco richiesto è più alto del prezzo di rimborso, è tenuto a pagare la differenza”. Tenuto conto di tali considerazioni, Federfarma richiede che il parere dell’Ufficio Legislativo venga integrato nella parte finale al punto 3, chiarendo che in assenza di clausola di non sostituibilità (che impedisce qualsiasi sostituzione) resta sempre salva la diversa volontà del cliente, rispetto al farmaco prescritto, sia che intenda ottenere un farmaco di prezzo superiore a quello prescritto corrispondendo la differenza di prezzo, sia che intenda ottenere un altro farmaco a prezzo pari a quello di rimborso. Con l’occasione Federfarma comunica che, in attesa della modifica richiesta al parere in esame, ribadirà la validità delle istruzioni sinora diramate alle farmacie che prevedono, la possibilità, per il paziente, in assenza di clausola di non sostituibilità, di chiedere un farmaco diverso da quello prescritto, anche a parità di prezzo. In tal modo, infatti, il paziente avrà la certezza di poter assumere il farmaco con il quale è abitualmente in terapia E’ gradita l’occasione per porgerLe distinti saluti. IL PRESIDENTE (Dr.ssa Annarosa RACCA)