federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
23 aprile 2015
Uff.-Prot.n° UE. AA/5915
Oggetto:
Sostituzione farmaci equivalenti.
Egregio Consigliere
Giuseppe CHINE’
Capo di Gabinetto
Ministero della Salute
ROMA
E-MAIL: [email protected]
Questa Federazione ha preso visione del parere reso dall’Ufficio Legislativo di codesto
Ministero in data 15 aprile 2015 sulla materia della sostituzione dei medicinali equivalenti, a
seguito di un quesito posto da FederAnziani.
A tale riguardo, Federfarma esprime il proprio apprezzamento per l’ampiezza dell’excursus
normativo compiuto dall’Ufficio Legislativo del Ministero e condivide le valutazioni e le
considerazioni formulate nella nota che coincidono con le indicazioni a suo tempo fornite da questa
Federazione alle farmacie su tale importante questione.
Si ritiene necessario far presente una sola osservazione concernente il punto 3, al termine del
parere, dedicato ai comportamenti che riguardano il farmacista, laddove viene riportato che “se
nella prescrizione è indicata, oltre al principio attivo, la denominazione di uno specifico
medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione di non
sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha
prezzo più basso”; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello
prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva la
espressa richiesta del paziente di ricevere il farmaci prescritto dal medico, previo pagamento della
differenza di prezzo.”
Tale affermazione sembra limitare la portata della “diversa volontà del paziente” alla sola
ipotesi di richiesta di un farmaco di prezzo superiore a quello prescritto, accettando di corrispondere
la differenza di prezzo, omettendo il caso di farmaci con prezzo pari a quello di rimborso.
Tale formulazione ha autorizzato conseguentemente affermazioni di FederAnziani, riprese
da qualche testata giornalistica, che rischiano di ingenerare fraintendimenti tra gli operatori e nei
cittadini.
In realtà l’art. 15, comma 11-bis, della legge 135/2012, nel testo da ultimo modificato con la
legge 221/2012, prevede che “L’indicazione (dello specifico medicinale ndr) è vincolante per il
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farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari ai rimborso, fatta comunque
salva la diversa richiesta del cliente”.
D’altronde, tale principio viene correttamente riportato nel testo del parere di codesto
Ministero nella penultima pagina laddove, dopo il testo riportato in corsivo del citato comma 11-bis,
viene affermato che: “Il paziente può, comunque, sempre richiedere un particolare farmaco, di
marca o generico e, se il prezzo del farmaco richiesto è più alto del prezzo di rimborso, è tenuto a
pagare la differenza”.
Tenuto conto di tali considerazioni, Federfarma richiede che il parere dell’Ufficio
Legislativo venga integrato nella parte finale al punto 3, chiarendo che in assenza di clausola di non
sostituibilità (che impedisce qualsiasi sostituzione) resta sempre salva la diversa volontà del cliente,
rispetto al farmaco prescritto, sia che intenda ottenere un farmaco di prezzo superiore a quello
prescritto corrispondendo la differenza di prezzo, sia che intenda ottenere un altro farmaco a prezzo
pari a quello di rimborso.
Con l’occasione Federfarma comunica che, in attesa della modifica richiesta al parere in
esame, ribadirà la validità delle istruzioni sinora diramate alle farmacie che prevedono, la
possibilità, per il paziente, in assenza di clausola di non sostituibilità, di chiedere un farmaco
diverso da quello prescritto, anche a parità di prezzo.
In tal modo, infatti, il paziente avrà la certezza di poter assumere il farmaco con il quale è
abitualmente in terapia
E’ gradita l’occasione per porgerLe distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Annarosa RACCA)