COPIA
COMUNE DI MANZANO
S e r v i z i o AFF. ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N. 4 del 04-02-2011
Oggetto: DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, AL P.E. ERNESTO PLAZZOTTA
DA UDINE, DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.) NELLE
VERTENZE COMUNE DI MANZANO/SERENA SRL- CAMEROTTO
ARRIGO - CAMEROTTO FRANCO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO
DI TRIESTE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- CHE con atto di citazione in opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di
data 31.03.2010 (giunto al protocollo di questo Ente in data 07.04.2010 al n.6747), la Serena srl di
Manzano citava, avanti alla Corte d’Appello di Trieste, il Comune di Manzano, per l’accoglimento
“delle seguenti conclusioni:
in via istruttoria:
- disporsi consulenza tecnica d’ufficio volta all’esatta stima del valore dell’area espropriata; con
ogni più ampia riserva istruttoria;
nel merito:
- determinarsi in almeno Euro 299.620,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, salva diversa,
maggiore, quantificazione risultante in causa per effetto dell’espletanda consulenza tecnica
d’ufficio, la giusta indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Manzano (UD) alla Serena Srl
per l’espropriazione dell’area di sua proprietà sita in Manzano ed allibrata al foglio 21, mappale
1152 (ex 530/b), di superficie catastale mq 4220;
- condannarsi il Comune di Manzano (UD) al versamento in favore della Serena Srl dell’indennità
come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della proposizione della
domanda al saldo, o comunque ordinarsi al Comune di Manzano il deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti in favore della Serena srl della somma così determinata a titolo di esproprio,
nonché degli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della proposizione della domanda al
saldo”;
- CHE con deliberazione della Giunta comunale n.94 del 09.04.2010, tra l’altro, veniva deliberato:
a) di costituirsi in giudizio avanti alla Corte d’Appello di Trieste, avverso l’atto di citazione in
opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di data 31.03.2010 (giunto al
protocollo di questo Ente in data 07.04.2010 al n.6747), presentato dalla Serena srl con sede in
Manzano – b) di incaricare per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa del Comune,
nonché per ogni atto occorrente e conseguente, avverso l’atto di citazione, l’avvocato Dania
Benedet del Foro di Pordenone;
- CHE con atto di citazione in opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di
data 31.03.2010 (giunto al protocollo di questo Ente in data 06.04.2010 al n.6671), il signor
Camerotto Arrigo citava, avanti alla Corte d’Appello di Trieste, il Comune di Manzano, affinché
DETERMINAZIONE SERV. AFF. ISTITUZIONALI n. 4 del 04-02-2011 - pag. 1 - COMUNE DI MANZANO
venisse determinata “l’indennità di esproprio del fondo per cui è causa in misura non inferiore al
suo valore venale e comunque non inferiore a € 28,50 al mq. e condannare il Comune di Manzano
(...) al pagamento del relativo importo, ovvero al pagamento della giusta indennità dovuta, oltre agli
interessi di legge e rivalutazione monetaria”;
- CHE con deliberazione della Giunta comunale n.95 del 09.04.2010, tra l’altro, veniva deliberato: :
a) di costituirsi in giudizio avanti alla Corte d’Appello di Trieste, avverso l’atto di citazione in
opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di data 31.03.2010 (giunto al
protocollo di questo Ente in data 06.04.2010 al n.6671), presentato dal signor Camerotto Arrigo – b)
di incaricare per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa del Comune, nonché per
ogni atto occorrente e conseguente, avverso l’atto di citazione, l’avvocato Dania Benedet del Foro
di Pordenone;
- CHE con atto di citazione in opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di
data 31.03.2010 (giunto al protocollo di questo Ente in data 06.04.2010 al n.6670), il signor
Camerotto Franco citava, avanti alla Corte d’Appello di Trieste, il Comune di Manzano, affinché
venga determinata “l’indennità di esproprio del fondo per cui è causa in misura non inferiore al suo
valore venale e comunque non inferiore a € 10,00 al mq. e condannare il Comune di Manzano (...)
al pagamento del relativo importo, ovvero al pagamento della giusta indennità dovuta, oltre agli
interessi di legge e rivalutazione monetaria”;
- CHE con deliberazione della Giunta comunale n.96 del 09.04.2010, tra l’altro, veniva deliberato:
a) di costituirsi in giudizio avanti alla Corte d’Appello di Trieste, avverso l’atto di citazione in
opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di data 31.03.2010 (giunto al
protocollo di questo Ente in data 06.04.2010 al n.6670), presentato dal signor Camerotto Franco –
b) di incaricare per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa del Comune, nonché per
ogni atto occorrente e conseguente, avverso l’atto di citazione, l’avvocato Dania Benedet del Foro
di Pordenone;
PRESO ATTO che con note di data 21 luglio 2010 e 11 gennaio 2011, l’avv.to Dania Benedet da
Pordenone, ha informato questo Ente circa lo stato dei procedimenti di cui sopra e altresì “ha
precisato che la Corte di Appello, al fine di accertare il regime giuridico degli immobili oggetto di
espropriazione, ha nominato CTU il geometra Daniela Lollo ed ha rinviato le cause (sia dei sigg.ri
Camerotto, ora riunite, che della Società Serena s.r.l.) all’udienza che si terrà il giorno 8 febbraio
p.v. per la puntuale formulazione del quesito e per l’eventuale nomina dei CTP”;
CONSIDERATO che, in ordine alla precitata richiesta, è opportuno affidare all’esterno le dovute
attività, data l’impossibilità di avvalersi di figure professionali interne in rapporto all’importanza ed
alla complessità della materia sotto l’aspetto tecnico e giuridico;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.32 del 26.01.2011 con la quale veniva
dato l’atto di indirizzo “per l’affidamento di apposito incarico ad idoneo professionista esterno per
ogni attività di competenza quale consulente tecnico di parte di questo Comune nell’ambito dei
procedimenti indicati in premessa ed attualmente in corso avanti alla Corte di Appello di Trieste”;
TENUTO CONTO delle motivazioni che stanno alla base della predetta deliberazione Giunta
comunale n. 32 del 26.01.2011 (che si intendono riportate in questo atto) e riguardanti la necessità
di ricorrere ad un professionista esterno per la consulenza tecnica di parte nell’ambito dei
procedimenti di cui sopra;
RILEVATA la necessità ed urgenza di provvedere per il suddetto incarico entro il termine
dell’udienza fissata avanti la Corte d’Appello di Trieste per il giorno 8 febbraio 2011;
DETERMINAZIONE SERV. AFF. ISTITUZIONALI n. 4 del 04-02-2011 - pag. 2 - COMUNE DI MANZANO
DATO ATTO che in ordine a quanto sopra è stato contattato, data l’urgenza e per le vie brevi, il
p.i.e. Ernesto Plazzotta con studio in Udine via della Polveriera n.20, il quale si è dichiarato
disponibile ad assolvere all’incarico di che trattasi;
TENUTO CONTO che il p.i.e. Ernesto Plazzota conosce gli aspetti tecnici relativi alle vertenze
oggetto di causa, avendo già esplicato su nomina del Presidente del Tribunale di Udine l’incarico di
terzo componente della terna di tecnici deputata a determinare le indennità di esproprio da
corrispondere alle ditte espropriate che non avevano dato accettazione di quanto offerto dal
Comune;
VISTO il preventivo di spesa di data 03.02.2011, fatto pervenire dal precitato professionista il
04.02.2011, n.2303 di protocollo, ove si rileva un onere, per detta prestazione, di Euro 2.496,65, a
cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali, pari a Euro 49,93, e quelli fiscali, pari a Euro 509,32);
VISTO il Regolamento comunale dei lavori e servizi in economia, nonché l’art. 4 della legge
regionale n.12 del 30.04.2006 e s.m.i. con particolare riguardo alle norme che regolano la possibilità
dell’affidamento diretto delle prestazioni di servizi sotto i 20.000,00 Euro;
VISTO inoltre il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi sempre in
merito alla materia di che trattasi, in particolare gli artt.1, comma 6, lettera b), e art.5 dell’allegato
B1;
VISTO quanto dispone l’art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. che prevede la nullità dei contratti privi
di clausola sulla tracciabilità;
VISTI l’art.163 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., e l’art.44 della L.R. 01/2006 e s.m.i. riguardanti
l’esercizio provvisorio;
DATO ATTO che in merito al presente incarico si tratta di un impegno di spesa non frazionabile in
dodicesimi;
ACCERTATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto;
VISTO il decreto sindacale di data 31.12.2010, protocollo n. 24453, di nomina del Titolare di
Posizione organizzativa;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di incaricare, per quanto detto in premessa, il p.i.e. Ernesto Plazzotta con studio professionale in
Udine, via della Polveriera n.20, Partita Iva 00354520306, per ogni attività di competenza quale
consulente tecnico di parte di questo Comune nell’ambito dei procedimenti indicati in premessa ed
attualmente in corso avanti alla Corte di Appello di Trieste;
2. di assumere a riguardo un impegno di spesa pari ad Euro 3.055,90 (di cui 2.496,65 di imponibile
più 2% di cassa previdenza, più 20% di IVA) in favore dell’p.i.e. Ernesto Plazzotta incaricato per la
predetta prestazione;
DETERMINAZIONE SERV. AFF. ISTITUZIONALI n. 4 del 04-02-2011 - pag. 3 - COMUNE DI MANZANO
3. di imputare la suddetta spesa di complessivi Euro 3.055,90, al T.1 F.1 S.2 I.3, (capitolo n. 235
voce “Spese per liti, arbitraggi, ris.”) del Bilancio di Previsione 2011, esercizio provvisorio,
impegno n. ;
4. di dare atto che la spesa non è suscettibile del frazionamento in dodicesimi in quanto l’udienza
avanti la Corte d’Appello di Trieste è stata fissata per il giorno 8 febbraio 2011;
5. di precisare che:
a) al professionista incaricato si darà comunicazione della dovuta osservanza delle disposizioni
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. ed in merito al
fatto che i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;
b) che qualora il predetto professionista incaricato non consenta e/o non adempia ad obbligazioni
derivanti dall’osservanza delle disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., il
presente affidamento sarà risolto di diritto secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 3 della
citata legge;
6. di trasmettere il presente atto, completo di tutti gli allegati, al servizio economico-finanziario per
gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
F.to Garufi Fiorenzo
Manzano, li 04-02-2011
Il Responsabile del servizio finanziario esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GARUFI FIORENZO
Manzano, li 04-02-2011
DETERMINAZIONE SERV. AFF. ISTITUZIONALI n. 4 del 04-02-2011 - pag. 4 - COMUNE DI MANZANO