COPIA COMUNE DI MANZANO S e r v i z i o AFF. ISTITUZIONALI DETERMINAZIONE N. 4 del 04-02-2011 Oggetto: DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, AL P.E. ERNESTO PLAZZOTTA DA UDINE, DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.) NELLE VERTENZE COMUNE DI MANZANO/SERENA SRL- CAMEROTTO ARRIGO - CAMEROTTO FRANCO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO - CHE con atto di citazione in opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di data 31.03.2010 (giunto al protocollo di questo Ente in data 07.04.2010 al n.6747), la Serena srl di Manzano citava, avanti alla Corte d’Appello di Trieste, il Comune di Manzano, per l’accoglimento “delle seguenti conclusioni: in via istruttoria: - disporsi consulenza tecnica d’ufficio volta all’esatta stima del valore dell’area espropriata; con ogni più ampia riserva istruttoria; nel merito: - determinarsi in almeno Euro 299.620,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, salva diversa, maggiore, quantificazione risultante in causa per effetto dell’espletanda consulenza tecnica d’ufficio, la giusta indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Manzano (UD) alla Serena Srl per l’espropriazione dell’area di sua proprietà sita in Manzano ed allibrata al foglio 21, mappale 1152 (ex 530/b), di superficie catastale mq 4220; - condannarsi il Comune di Manzano (UD) al versamento in favore della Serena Srl dell’indennità come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della proposizione della domanda al saldo, o comunque ordinarsi al Comune di Manzano il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore della Serena srl della somma così determinata a titolo di esproprio, nonché degli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della proposizione della domanda al saldo”; - CHE con deliberazione della Giunta comunale n.94 del 09.04.2010, tra l’altro, veniva deliberato: a) di costituirsi in giudizio avanti alla Corte d’Appello di Trieste, avverso l’atto di citazione in opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di data 31.03.2010 (giunto al protocollo di questo Ente in data 07.04.2010 al n.6747), presentato dalla Serena srl con sede in Manzano – b) di incaricare per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa del Comune, nonché per ogni atto occorrente e conseguente, avverso l’atto di citazione, l’avvocato Dania Benedet del Foro di Pordenone; - CHE con atto di citazione in opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di data 31.03.2010 (giunto al protocollo di questo Ente in data 06.04.2010 al n.6671), il signor Camerotto Arrigo citava, avanti alla Corte d’Appello di Trieste, il Comune di Manzano, affinché DETERMINAZIONE SERV. AFF. ISTITUZIONALI n. 4 del 04-02-2011 - pag. 1 - COMUNE DI MANZANO venisse determinata “l’indennità di esproprio del fondo per cui è causa in misura non inferiore al suo valore venale e comunque non inferiore a € 28,50 al mq. e condannare il Comune di Manzano (...) al pagamento del relativo importo, ovvero al pagamento della giusta indennità dovuta, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria”; - CHE con deliberazione della Giunta comunale n.95 del 09.04.2010, tra l’altro, veniva deliberato: : a) di costituirsi in giudizio avanti alla Corte d’Appello di Trieste, avverso l’atto di citazione in opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di data 31.03.2010 (giunto al protocollo di questo Ente in data 06.04.2010 al n.6671), presentato dal signor Camerotto Arrigo – b) di incaricare per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa del Comune, nonché per ogni atto occorrente e conseguente, avverso l’atto di citazione, l’avvocato Dania Benedet del Foro di Pordenone; - CHE con atto di citazione in opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di data 31.03.2010 (giunto al protocollo di questo Ente in data 06.04.2010 al n.6670), il signor Camerotto Franco citava, avanti alla Corte d’Appello di Trieste, il Comune di Manzano, affinché venga determinata “l’indennità di esproprio del fondo per cui è causa in misura non inferiore al suo valore venale e comunque non inferiore a € 10,00 al mq. e condannare il Comune di Manzano (...) al pagamento del relativo importo, ovvero al pagamento della giusta indennità dovuta, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria”; - CHE con deliberazione della Giunta comunale n.96 del 09.04.2010, tra l’altro, veniva deliberato: a) di costituirsi in giudizio avanti alla Corte d’Appello di Trieste, avverso l’atto di citazione in opposizione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di data 31.03.2010 (giunto al protocollo di questo Ente in data 06.04.2010 al n.6670), presentato dal signor Camerotto Franco – b) di incaricare per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa del Comune, nonché per ogni atto occorrente e conseguente, avverso l’atto di citazione, l’avvocato Dania Benedet del Foro di Pordenone; PRESO ATTO che con note di data 21 luglio 2010 e 11 gennaio 2011, l’avv.to Dania Benedet da Pordenone, ha informato questo Ente circa lo stato dei procedimenti di cui sopra e altresì “ha precisato che la Corte di Appello, al fine di accertare il regime giuridico degli immobili oggetto di espropriazione, ha nominato CTU il geometra Daniela Lollo ed ha rinviato le cause (sia dei sigg.ri Camerotto, ora riunite, che della Società Serena s.r.l.) all’udienza che si terrà il giorno 8 febbraio p.v. per la puntuale formulazione del quesito e per l’eventuale nomina dei CTP”; CONSIDERATO che, in ordine alla precitata richiesta, è opportuno affidare all’esterno le dovute attività, data l’impossibilità di avvalersi di figure professionali interne in rapporto all’importanza ed alla complessità della materia sotto l’aspetto tecnico e giuridico; RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.32 del 26.01.2011 con la quale veniva dato l’atto di indirizzo “per l’affidamento di apposito incarico ad idoneo professionista esterno per ogni attività di competenza quale consulente tecnico di parte di questo Comune nell’ambito dei procedimenti indicati in premessa ed attualmente in corso avanti alla Corte di Appello di Trieste”; TENUTO CONTO delle motivazioni che stanno alla base della predetta deliberazione Giunta comunale n. 32 del 26.01.2011 (che si intendono riportate in questo atto) e riguardanti la necessità di ricorrere ad un professionista esterno per la consulenza tecnica di parte nell’ambito dei procedimenti di cui sopra; RILEVATA la necessità ed urgenza di provvedere per il suddetto incarico entro il termine dell’udienza fissata avanti la Corte d’Appello di Trieste per il giorno 8 febbraio 2011; DETERMINAZIONE SERV. AFF. ISTITUZIONALI n. 4 del 04-02-2011 - pag. 2 - COMUNE DI MANZANO DATO ATTO che in ordine a quanto sopra è stato contattato, data l’urgenza e per le vie brevi, il p.i.e. Ernesto Plazzotta con studio in Udine via della Polveriera n.20, il quale si è dichiarato disponibile ad assolvere all’incarico di che trattasi; TENUTO CONTO che il p.i.e. Ernesto Plazzota conosce gli aspetti tecnici relativi alle vertenze oggetto di causa, avendo già esplicato su nomina del Presidente del Tribunale di Udine l’incarico di terzo componente della terna di tecnici deputata a determinare le indennità di esproprio da corrispondere alle ditte espropriate che non avevano dato accettazione di quanto offerto dal Comune; VISTO il preventivo di spesa di data 03.02.2011, fatto pervenire dal precitato professionista il 04.02.2011, n.2303 di protocollo, ove si rileva un onere, per detta prestazione, di Euro 2.496,65, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali, pari a Euro 49,93, e quelli fiscali, pari a Euro 509,32); VISTO il Regolamento comunale dei lavori e servizi in economia, nonché l’art. 4 della legge regionale n.12 del 30.04.2006 e s.m.i. con particolare riguardo alle norme che regolano la possibilità dell’affidamento diretto delle prestazioni di servizi sotto i 20.000,00 Euro; VISTO inoltre il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi sempre in merito alla materia di che trattasi, in particolare gli artt.1, comma 6, lettera b), e art.5 dell’allegato B1; VISTO quanto dispone l’art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. che prevede la nullità dei contratti privi di clausola sulla tracciabilità; VISTI l’art.163 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., e l’art.44 della L.R. 01/2006 e s.m.i. riguardanti l’esercizio provvisorio; DATO ATTO che in merito al presente incarico si tratta di un impegno di spesa non frazionabile in dodicesimi; ACCERTATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto; VISTO il decreto sindacale di data 31.12.2010, protocollo n. 24453, di nomina del Titolare di Posizione organizzativa; VISTO il vigente Statuto Comunale; VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; VISTO l’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; DETERMINA 1. di incaricare, per quanto detto in premessa, il p.i.e. Ernesto Plazzotta con studio professionale in Udine, via della Polveriera n.20, Partita Iva 00354520306, per ogni attività di competenza quale consulente tecnico di parte di questo Comune nell’ambito dei procedimenti indicati in premessa ed attualmente in corso avanti alla Corte di Appello di Trieste; 2. di assumere a riguardo un impegno di spesa pari ad Euro 3.055,90 (di cui 2.496,65 di imponibile più 2% di cassa previdenza, più 20% di IVA) in favore dell’p.i.e. Ernesto Plazzotta incaricato per la predetta prestazione; DETERMINAZIONE SERV. AFF. ISTITUZIONALI n. 4 del 04-02-2011 - pag. 3 - COMUNE DI MANZANO 3. di imputare la suddetta spesa di complessivi Euro 3.055,90, al T.1 F.1 S.2 I.3, (capitolo n. 235 voce “Spese per liti, arbitraggi, ris.”) del Bilancio di Previsione 2011, esercizio provvisorio, impegno n. ; 4. di dare atto che la spesa non è suscettibile del frazionamento in dodicesimi in quanto l’udienza avanti la Corte d’Appello di Trieste è stata fissata per il giorno 8 febbraio 2011; 5. di precisare che: a) al professionista incaricato si darà comunicazione della dovuta osservanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. ed in merito al fatto che i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; b) che qualora il predetto professionista incaricato non consenta e/o non adempia ad obbligazioni derivanti dall’osservanza delle disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., il presente affidamento sarà risolto di diritto secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 3 della citata legge; 6. di trasmettere il presente atto, completo di tutti gli allegati, al servizio economico-finanziario per gli adempimenti di competenza. Il Responsabile del Servizio F.to Garufi Fiorenzo Manzano, li 04-02-2011 Il Responsabile del servizio finanziario esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000. Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to GARUFI FIORENZO Manzano, li 04-02-2011 DETERMINAZIONE SERV. AFF. ISTITUZIONALI n. 4 del 04-02-2011 - pag. 4 - COMUNE DI MANZANO