Regolamento per la realizzazione di percorsi integrati di contrasto

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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Regolamento per la realizzazione di percorsi integrati di
contrasto alla poverta’, all’esclusione sociale e di
valorizzazione delle competenze e dei saperi a favore di
soggetti svantaggiati e disabili attraverso l’attivazione
di : borse lavoro e tirocini formativi e di orientamento
Adottato con delibera Consiglio Comunale
n. 100 del 23/07/2007
•
che
la
Legge
08
PREMESSO
2000 n. 328
Novembre
“
Legge
Quadro
per
la
realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali, all’art. 19, individua il Piano di Zona quale strumento
per la costruzione e la realizzazione del sistema integrato di
interventi
e
servizi
sociali,
con
funzioni
conoscitive,
di
programmazione territoriale e di governo;
•
che la Legge Regionale n. 2 del 12/03/2003, ispirandosi ai principi
e
ai
valori
della
fondamentali
Costituzione
dell’UE,
in
e
armonia
della
con
la
Carta
dei
legge
diritti
328/2000
che
ridisegna il profilo complessivo delle Politiche Sociali locali e
delinea
diritti
il
sistema
di
di
protezione
cittadinanza
e
a
sociale
volto
rinforzare
i
a
garantire
legami
i
sociali,
confermando il piano di zona quale strumento per la costruzione e
lo
sviluppo
del
sistema
integrato
di
interventi
e
di
servizi
sociali.
•
che la L.R. 30 Giugno 2003 n. 12 “ Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della
formazione professionale anche in integrazione fra loro, all’art.
23
stabilisce
che
“
la
regione
e
gli
Enti
Locali
perseguono
l’integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative
e le politiche sanitarie e sociali, al fine di sostenere le persone
e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura, prevenire il
disagio
giovanile,
favorire
i
percorsi
di
accompagnamento
dei
ragazzi in difficoltà e l’inserimento delle persone disabili o in
condizioni di disagio sociale, nonché degli stranieri immigrati;
•
che
la
L.
R.
1
Agosto
2005
n.
17
“Norme
per
la
promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”
all’art.
23,
4°
comma
,
stabilisce
che
“i
Comuni,
singoli
o
associati nelle forme di cui alla L.R. 11/01 possono svolgere le
funzioni di informazione e orientamento di cui all’art. 32,
3,
comma
lett a) e b), nel rispetto degli standard essenziali delle
prestazioni di cui all’art. 34.
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento,
a carattere istituzionale e d’interesse pubblico, per la realizzazione da
parte del Comune di Castelfranco Emilia – Istituzione per la Gestione dei
Servizi Sociali -
di percorsi integrati di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale a favore di persone in situazione di svantaggio
sociale e familiare e portatori di handicap attraverso l’attivazione di
borse lavoro e/o di tirocini formativi e di orientamento
TITOLO I – BORSA LAVORO
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO – FINALITA’
La Legge quadro di riforma dell’assistenza n. 328/2000 assicura alle
persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi
sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene,
elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale
e
familiare
derivanti
da
inadeguatezza
del
reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con i
principi
fondamentali
della
Costituzione
(in
part.
Artt.
2,
3
e
38
Cost.).
La
Legge
328/00
mira
ad
introdurre
una
nuova
filosofia
del
sociale
fondata essenzialmente sulla promozione di opportunità per lo sviluppo
“pieno” della persona, concepita qui come al centro del sistema sociale e
come titolare di diritti lungo tutto l’arco della vita, anche quando in
condizioni di conclamata necessità, come ad esempio avviene nei casi dei
diversamente abili, delle persone in difficoltà economica, familiare,
psicologica,
in
difficoltà
comunque
collegate
ad
uno
stato
di
non
autosufficienza.
Con lo stesso spirito della 328/00, la nuova Legge regionale n. 2 del 12
marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”,
indica tra gli interventi privilegiati della rete sociale locale gli
interventi di sostegno all’inserimento e reinserimento lavorativo delle
persone disabili ed in stato di svantaggio (IV c. art. 5 lett. j L.R.
2/2003).
Dunque,
gli
inserimenti
lavorativi
a
favore
di
soggetti
svantaggiati comunemente note come “borse lavoro” si configurano in prima
battuta come una tipologia di intervento essenziale per il nuovo sistema
sociale locale di servizi.
Più specificamente, si tratta di uno strumento che permette al soggetto
in
situazione
di
“debolezza”,
formativo/educativo
all’interno
di
di
realizzare
realtà
un
percorso
produttive,
favorendo
l’autonomia e l’apprendimento di specifiche mansioni lavorative oltre che
l’acquisto
di
una
maggiore
autonomia
personale.
Ciò
risponde
in
particolare al dettato costituzionale che all’art. 38 sancisce il diritto
di inabili e minorati all’educazione e all’avviamento professionale.
Non configurandosi come attività lavorativa vera e propria, ma piuttosto
come sperimentazione di un progetto di formazione ed educazione, la borsa
lavoro rappresenta per “soggetti
deboli” un percorso di emancipazione
dall’assistenzialismo. Allo stesso tempo, la presenza sul luogo di lavoro
di un soggetto normalmente escluso dal contesto produttivo a causa delle
sue
difficoltà
sociali
e
relazionali,
costituisce
un
elemento
di
umanizzazione delle condizioni e dei ritmi lavorativi, un parametro per
verificare se il luogo di lavoro è o può essere un ambito di promozione e
rispetto della persona in quanto tale.
Tale tipologia di intervento permette inoltre una conoscenza approfondita
ed una maggiore comprensione oltre che della personalità e delle capacità
relazionali della persona svantaggiata, anche delle capacità lavorative
che innegabilmente ha e meritano di essere “tirate fuori” e valorizzate.
In base alle leggi di riforma dell’assistenza L. 328/2000 e L.R. 2/2003,
responsabile per la promozione e attuazione dei percorsi di inserimento e
integrazione dei soggetti in situazione di svantaggio è il Comune, quale
soggetto garante per la realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali, deputato secondo il nostro ordinamento giuridico ad erogare i
servizi e le prestazioni sociali.
Le borse lavoro per soggetti svantaggiati, non godendo di una disciplina
coniata
ad
hoc
costituiscono
uno
strumento
di
politica
sociale,
assolutamente in linea con spirito della Legge 328/2000 e della Legge
Regionale
interventi
2/2003
e
per
la
servizi
realizzazione
sociali
e
non
di
si
un
sistema
configurano
integrato
come
di
attività
lavorativa vera e propria ma come vere e proprie misure sociali con
finalità
e
all’educazione
obiettivi
e
alla
legati
formazione
principalmente
all’integrazione,
attraverso
realizzazione
la
di
esperienze di inserimento in ambienti protetti. In tale logica le borse
lavoro
rappresentano
per
alcuni
una
esperienza
transitoria,
che
li
matura e consente di accedere al mondo del lavoro vero e proprio; per
altri
può
essere
l’unica
forma
di
impegno
possibile
e
comunque
finalizzate a :
-
sostenere la persona nella sua interezza e nel suo universo di
relazioni
a
partire
dal
contesto
familiare,
affinché
possa
acquisire le abilità relazionali e i saperi necessari a recuperare
un proprio contesto di normalità;
-
utilizzare la Borsa Lavoro come una fase avanzata del percorso
riabilitativo.
-
essere di grande aiuto per alcune fasce sociali caratterizzate da
bassa
professionalità,
titolo
di
studio
debole,
lieve
disagio
psichico o fisico.
I piani di zona distrettuali succeduti nel tempo hanno fatti propri i
concetti delle normative sopra citate nella costruzione di un sistema
sociale e di rete.
2. OBIETTIVI
Gli obiettivi operativi sono i seguenti:
-
scoraggiare le forme di professionalismo della povertà e favorire
l’emersione delle povertà sommerse;
-
monitorare costantemente l’andamento del fenomeno povertà al fine
di coglierne le variazioni nel tempo sia di natura qualitativa che
quantitativa;
-
trasformare gli interventi in danaro in prestazioni di servizi;
-
assicurare
a
tutte
le
forme
di
sostegno
economico
continuativo
un’azione di costante tutoring familiare;
-
orientare
gli
interventi
di
sostegno
economico
a
obiettivi
di
efficacia volti a rimuovere le cause di bisogno.
3. MODALITA’ DI GESTIONE
Il
servizio
è
istituito
e
gestito
direttamente
dal
Comune
di
Castelfranco Emilia – Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali che
apporta
tutte
finanziamento
le
e
risorse
personale
necessarie
dedicato
in
termini
all’attuazione
di
programmazione,
dello
stesso.
Tale
forma gestionale comporta <<l’accollamento>> sul personale del Comune
pre-posto ai Servizi Sociali, degli adempimenti amministrativi così come
di
quelli
connessi
alla
programmazione,
realizzazione,
tutoraggio
e
verifica dei riscontri sul progetto individuale di Borsa Lavoro.
Tale modalità di gestione aumenta la capacità del Comune di dare risposte
adeguate
ai
bisogni
concreti
dei
propri
cittadini
–
in
quanto
tali
bisogni sono facilmente recepibili da parte dell’ente locale, comporta
certamente costi economici inferiori rispetto a quelli che deriverebbero
dal ricorso alle altre forme gestionali ed implica la sussistenza in capo
agli addetti ai servizi sociali del Comune, di una serie di abilità e
competenze educative/ formative
4. DESTINATARI
La Borsa lavoro potrà essere attivata nei confronti di:
A) ADULTI
-
residenti
nel
territorio
di
Castelfranco
Emilia
in
carico
al
Servizio Sociale o sanitario pubblico
-
non residenti nel territorio di Castelfranco Emilia in carico al
Servizio sociale o sanitario pubblico.
I destinatari debbono appartenere ad una delle seguenti tipologie, così
come
definite
dall’articolo
2
del
Regolamento
(CE)
2204/2002
che
definisce:
"lavoratore
svantaggiato",
qualsiasi
persona
appartenente
ad
una
categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei
seguenti criteri:
-
qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato
la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia
ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
-
qualsiasi
lavoratore
migrante
che
si
sposti
o
si
sia
spostato
all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per
assumervi un lavoro;
-
qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato
membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua
formazione
professionale
o
la
sua
esperienza
lavorativa
per
incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
-
qualsiasi
persona
che
desideri
intraprendere
o
riprendere
un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi
di
formazione,
persona
che
per
abbia
almeno
due
lasciato
anni,
il
in
lavoro
particolare
per
la
qualsiasi
difficoltà
di
conciliare vita lavorativa e vita familiare;
-
qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico
-
qualsiasi
persona
priva
di
un
titolo
di
studio
di
livello
secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o
in procinto di perderlo;
-
qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o
in procinto di perderlo;
-
qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza
lavoro
per
12
dei
16
mesi
precedenti,
o
per
6
degli
8
mesi
precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
-
qualsiasi
persona
riconosciuta
come
affetta,
al
momento
o
in
passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
-
qualsiasi
persona
che
non
abbia
ottenuto
il
primo
impiego
retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena
detentiva o a un'altra sanzione penale;
-
qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella
quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media
comunitaria
da
disoccupazione
almeno
femminile
due
anni
abbia
civili
superato
il
e
150
nella
%
del
quale
tasso
la
di
disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei
tre anni civili precedenti;
"lavoratore disabile":
-
qualsiasi
persona
riconosciuta
come
disabile
ai
sensi
della
legislazione nazionale
-
qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico,
mentale o psichico;
Il presente Regolamento si applica altresì a soggetti non rientranti
nelle tipologie precedenti che vivono in stato di grave emarginazione"
"Rom
e
Sinti
dimoranti
nel
territorio
cittadino
o
autorizzati
alla
sosta".
Per accedere alla Borsa Lavoro gli adulti stranieri residenti o dimoranti
nel
territorio
soggiorno
o
cittadino
della
devono
ricevuta
essere
rilasciata
in
possesso
dalla
del
Questura
permesso
di
attestante
la
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno fatti salvi oltre ai
residenti:
-
gli adulti stranieri richiedenti asilo, destinatari di forme di
protezione
-
umanitaria
e
rifugiati;
gli adulti stranieri beneficiari di misure di protezione sociale
ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.
286 e successive modifiche ed integrazioni, o dimori nel territorio
cittadino.
B) MINORI:
-
italiani residenti nel territorio di Castelfranco Emilia;
-
stranieri residenti o dimoranti nel territorio cittadino in
possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta rilasciata
dalla Questura attestante la richiesta di permesso di soggiorno o
minori stranieri non accompagnati.
In particolare, si applica ai minori:
-
con fascicolo aperto di competenza civile/penale presso la
magistratura Minorile (compresa la tutela e l’affidamento familiare
nonché provvedimenti di affidamento ai Servizi sociali);
-
ospiti di Strutture residenziali o semiresidenziali per i quali la
Borsa lavoro costituisce un elemento di acquisizione di autonomia
personale;
-
minori in condizioni di emarginazione o devianza.
Il presente Regolamento si applica altresì ai minori stranieri soggetti a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, che comportino la permanenza nel
territorio nazionale.
5. RICETTIVITA’
La ricettività, considerato il bisogno consolidato negli anni precedenti
viene rappresentata nel Bilancio di Previsione annuale e nel Bilancio
Pluriennale, prevedendo adeguamenti rispetto alle variabili dell’utenza e
alla specificità dei bisogni.
6. LE CARATTERISTICHE DELL’INSERIMENTO IN BORSA LAVORO – ATTIVAZIONE
I principali elementi caratterizzanti l’attivazione della borsa lavoro
sono
riconducibili
sostanzialmente
alle
caratteristiche
del
soggetto
svantaggiato, al progetto individuale, alle finalità, al luogo in cui
l’attività viene svolta, al tipo di attività, alla durata e all’ammontare
della borsa lavoro.
Il soggetto da avviare in Borsa lavoro viene individuato dal servizio
presso
cui
è
in
carico,
che
provvede
ogni
caso
alla
stesura
del
progetto
individuale
La
borsa
lavoro
specifico
responsabile
viene
in
progetto
individuale
del
anche
caso,
attivata
definito
attivando
in
attuazione
dall’assistente
altre
di
uno
sociale
professionalità,
e
condiviso con l’utente, in particolare l’assistente sociale che ha in
carico
il
svantaggiato
caso,
sulla
e/o
disabile
aziende/enti/cooperative
base
delle
provvederà
ecc..il
caratteristiche
ad
soggetto
individuare
ospitante
del
soggetto
nell’ambito
quale
risorsa
di
di
inserimento più idonea alle caratteristiche personali del medesimo e
maggiormente rispondente alle esigenze progettuali.
È fatto salvo in ogni caso quanto stabilito in materia di sviluppo del
modello
organizzativo
distrettuale
(rif.
Equipe
multiprofessionale
di
base)
7. COMUNICAZIONI
Il giorno precedente l’avvio della Borsa lavoro dovrà essere inviata
apposita comunicazione al Centro per l’impiego di Modena
8. DURATA ED AMMONTARE DELLA BORSA LAVORO
La Borsa lavoro non potrà avere una durata superiore ad anni uno e potrà
essere
eventualmente
prorogata
qualora
persistano
le
necessità
e
i
bisogni previsti dal presente regolamento e sia positivamente valutato da
parte dell’Assistente sociale responsabile del caso l’impegno profuso dal
borsista ed apprezzabili i risultati raggiunti.
L’ammontare della borsa lavoro, in conformità al combinato disposto delle
leggi di riforma
sono
i
del sociale 328/00 e legge Regionale 2/03, secondo cui
Comuni
a
detenere
la
titolarità
esclusiva
dei
compiti
di
programmazione – e di una programmazione che è anche finanziaria -di
progettazione,
realizzazione
ed
erogazione
dei
servizi
e
delle
prestazioni sociali, è stabilito in € 3,00 orari da ritenersi esenti da
ogni
ritenuta
fiscale
l’Amministrazione
e
Comunale-
da
oneri
Istituzione
per
assicurativi.
la
Gestione
Ogni
dei
anno
Servizi
Sociali definisce eventuali variazioni di tali importi.
9. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
La borsa lavoro non può configurarsi come rapporto di lavoro subordinato;
A seguito della definizione del progetto socio-educativo che sottende
alla Borsa lavoro e dell’individuazione del soggetto ospitante che avrà
dato la disponibilità all’inserimento del Borsista,
l’assistente sociale
responsabile del caso predispone la documentazione necessaria affinché i
competenti uffici amministrativi di supporto al Servizio Sociale avviino
l’iter per l’attivazione della borsa lavoro.
L’attivazione
della borsa lavoro è disposta con decisione del Direttore
dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali alla quale deve
essere allegata apposita convenzione, di cui all’allegato 1 – schema tipo
-
ed apposito progetto socio-educativo, di cui all’allegato 2 -
stipularsi
tra
il
soggetto
promotore,
il
soggetto
ospitante
ed
da
il
borsista.
10.
TUTORAGGIO
La realizzazione della borsa lavoro prevede la presenza di almeno un
soggetto qualificato deputato ad elaborare e vigilare sull’attuazione del
progetto
individuale:
si
tratta
del
cosiddetto
tutor
o
referente
di
progetto, cioè di una figura di interfaccia e mediazione tra l’ente
attuatore del progetto (Comune,) e il soggetto in inserimento. Quello del
tutor è un ruolo fondamentale per la individuazione dei bisogni, la
verifica sull’andamento dell’esperienza individuale che si realizza e
degli aspetti organizzativi e di contesto lavorativo interessati da tale
tipologia di intervento. In particolare si prevede l’individuazione di:
A) UN TUTOR
Il tutor
è individuato ed incaricato dall’Ente con il compito di:
-
Agevolare l’inserimento della persona nel contesto aziendale;
-
Effettuare interventi educativi sul luogo di inserimento;
-
monitorare e verificare l’andamento del progetto educativo e del
percorso di apprendimento e la presenza di eventuali problematiche
emergenti nella sede lavorativa;
-
raccordarsi con l’Assistente Sociale responsabile.
B) UN REFERENTE AZIENDALE
L’impresa/Ente/Cooperativa o Associazione ha il compito di garantire un
referente, incaricato di fornire indicazioni operative ed addestramento
adeguati per favorire l’acquisizione di abilità pratiche, utili alla
piena conoscenza dell’attività verso la quale il soggetto è preposto.
Il referente interno funge da riferimento operativo e da istruttore,
fornisce
agli
operatori
competenti
elementi
di
valutazione
riferiti
all’andamento generale del progetto e gli informa di eventuali variazioni
che possono incidere sul proseguo del progetto stesso.
11.
IMPEGNI
Il soggetto ospitante dovrà :
-
favorire
l’integrazione
del
soggetto
nell’ambito
dell’attività
svolta;
-
favorire l’acquisizione di abilità e gli strumenti che consentano
di svolgere positivamente l’esperienza;
-
garantire che l’ambiente di lavoro e le attrezzature utilizzate per
lo
svolgimento
delle
mansioni
siano
dotate
di
tutte
le
caratteristiche previste dal D. Lgs 626/94;
-
fornire al borsista tutte le informazioni sui rischi eventualmente
presenti
e
fornire
all’espletamento
dei
vestiario
compiti
ed
attrezzature
assegnati,
analoghe
alla
idonee
dotazione
fornita al personale in servizio (D. Lgs 626/94);
-
mantenere un rapporto di collaborazione con il Soggetto Promotore
per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
-
rilevare
giornalmente
tempestivamente
al
la
presenza
soggetto
del
promotore
borsista,
eventuali
comunicando
cessazioni
di
frequenza;
-
segnalare
entro
soggetto
promotore
riferimento
al
i
termini
ed
numero
previsti
agli
della
dalla
Istituti
polizza
normativa
vigente
assicurativi
sottoscritta
al
(facendo
dal
Soggetto
promotore) gli infortuni intervenuti;
Il soggetto promotore dovrà:
-
provvedere alla copertura assicurativa di cui al successivo art.12
-
corrispondere al soggetto in borsa lavoro l’ammontare previsto dal
presente regolamento all’Art. 8 rapportato alle effettive ore di
presenza
previa
opportuna
verifica
del
foglio
presenze
che
il
Borsista è tenuto a presente al competente Ufficio Amministrativo
Il soggetto beneficiario della Borsa Lavoro dovrà:
-
impegnarsi a rispettare l’orario di frequenza delle attività ed
avvertire il Responsabile dell’Azienda e il proprio tutor/Ente in
caso di assenza;
-
mantenere il contatto con il tutor con cadenza almeno ogni quindici
giorni;
-
segnare su un foglio presenze o mediante l’ausilio di apposito
marcatempo,
laddove
previsto,
l’orario
di
entrata
e
di
uscita
dall’ente/azienda ospitante
-
consegnare
il
primo
giorno
del
mese
successivo
all’attività
prestata, presso l’ufficio amministrativo del Comune che gli sarà
indicato, il foglio delle presenze ovvero la stampa del marcatempo
affinché, questo , verificato il rispetto di quanto indicato nel
progetto, provveda ad erogare l’ammontare della borsa lavoro in
relazione alle ore di frequenza realmente effettuate.
-
giustificare
al
soggetto
proponente
(Comune-Servizi
Sociali)
le
eventuali assenze e produrre in caso di malattia i certificati
medici o quant’altro gli venga richiesto per una verifica delle
presenze (foglio firma).
In
caso
di
malattia
superiore
ai
45
gg.
consecutivi
o
di
assenze
ingiustificate verrà sospesa la borsa lavoro.
Non sono previste ferie e/o giorni di riposo.
Il
borsista
potrà
assentarsi
dall’Ente/azienda
previo
accordo
tra
l’assistente sociale responsabile del caso, l’Ente/azienda e il borsista
medesimo. Durante il periodo di assenza il borsista non percepirà il
relativo ammontare orario previsto all’art. 8 del presente Regolamento.
12.
ASSICURAZIONI
Durante il periodo di Borsa lavoro, tutti i borsisti sono assicurati
contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità
civile verso terzi.
A detta assicurazione provvede l’Amministrazione comunale attraverso la
stipula
di
apposita
polizza
assicurativa
con
idonea
compagnia
assicuratrice.
13.
VARIAZIONE O CESSAZIONE DELLA BORSA LAVORO
I cambiamenti delle condizioni personali che hanno determinato l’accesso
alla borsa lavoro comportano una ridefinizione dell’intervento o del
percorso,
con
conseguente
variazione
del
progetto
individuale
o
attivazione di altri servizi.
La variazione o la cessazione può avvenire su richiesta dell’interessato,
della famiglia o, su decisione dell’assistente Sociale responsabile del
caso, sentite le altre professionalità coinvolte nel progetto, qualora
l’intervento non risulti più rispondente alle esigenze.
La Ditta/Ente di inserimento è tenuta a segnalare eventuali problematiche
emergenti
presso
il
variazione/cessazione del
14.
luogo
di
lavoro
tali
da
produrre
una
servizio.
DIVIETI
L’ attivazione della
borsa lavoro di cui al presente regolamento non è
compatibile con contemporanei incarichi di lavoro a tempo determinato o
indeterminato.
E’ fatto divieto:
- ai Borsisti introdurre nei contesti di inserimento persone estranee al
servizio;
- al Responsabile designato dall’Azienda/Ente prendere iniziative nei
confronti
dei
Borsisti,
se
non
tutte
quelle
volte
a
salvaguardare
l’incolumità personale;
- ai familiari effettuare visite nel luogo di inserimento, se non previo
accordo con i servizi competenti;
TITOLO II -
TIROCINI FORMATIVI
E DI ORIENTAMENTO
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO – FINALITA’
L’attivazione di tirocini formativi è disciplinata dall’articolo 18 della
Legge 196/1997 dal Decreto Interministeriale 142/1998, della Circolare
ministeriale 92/1998 e della L.R. 17/05, al fine di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di
promuovere il diritto al lavoro attraverso l’attivazione di tirocini
formativi e di orientamento a beneficio di soggetti svantaggiati e deboli
sul mercato del lavoro, onde realizzare pari opportunità di accesso.
In conformità allo Statuto, il Comune si impegna ad esercitare le proprie
attribuzioni perseguendo, fra le altre, anche la finalità di: contribuire
a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, all’istruzione e
ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà
di educazione, promuovendo inoltre una rete di servizi e di interventi
che
rimuovano
sociale
ed
le
cause
di
accrescano
emarginazione,
le
opportunità
facilitino
lavorative,
l’integrazione
con
particolare
attenzione ai minori, alle persone con disabilità ed alle cosiddette
fasce deboli del mercato del Lavoro favorendo l’assunzione di un ruolo
attivo
e
partecipato
ai
cittadini
garantendo
il
miglioramento
opportunità
per
lo
persona,
anche
esclusivamente
sviluppo
allo
in
della
e
scopo
la
di
assistenziale
condizione
qualità
di
valorizzazione
ridurre
e
di
forme
gli
di
disagio
vita,
delle
sociale,
promuovendo
risorse
interventi
dipendenza
di
dai
della
natura
servizi
territoriali.
I piani di zona distrettuali succeduti nel tempo hanno fatti propri i
concetti delle normative sopra citate nella costruzione di un sistema
sociale e di rete.
Il
Comune
Servizi
di
Sociali
formazione
Sociale,
che
Castelfranco
e
-
di
si
Emilia
pone
come
orientamento
–
Istituzione
soggetto
per
i
per
la
proponente
soggetti
in
Gestione
i
tirocini
carico
al
dei
di
Servizio
in attesa di una più puntuale definizione normativa in merito
potrà
presumibilmente
vedere
quale
soggetto
promotore
per
l’attivazione di tirocini anche l’Ente Comunale.
2. OBIETTIVI
Gli obiettivi operativi sono:
-
Favorire l’integrazione sociale e lavorativa di quelle categorie di
cittadini che per ragioni di varia natura, vivono condizioni di
disagio
sociale
lavoro,
ovvero
Condizione
tali
il
questa
da
impedire
mantenimento
che
compromette
loro
l’accesso
stabile
e
di
limita
al
una
nei
mondo
del
occupazione.
fatti
l’azione
autonoma di autodeterminazione della propria vita e i compiti di
assistenza e tutela in ambito familiare
-
Favorire l’acquisizione di competenze di natura professionalizzante
utili per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.
-
Accompagnare
ed
orientare
cittadini
in
condizione
di
disagio
sociale, sulla base di una progettazione individualizzata condivisa
con gli stessi, all’accesso al mondo del lavoro, e favorendo le
condizioni per il mantenimento della condizione occupazionale.
3. DEFINIZIONE E MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE
Nell’ambito
della
legislazione
in
materia
e
della
contrattazione
nazionale costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o
professionalizzanti che non configurano rapporto di lavoro realizzate
presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione
contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti
del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono
la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa; in
particolare
ai sensi dell’articolo 18 della Legge 196/1997 si definisce tirocinio
formativo e di orientamento il processo finalizzato a realizzare una
alternanza fra studio e lavoro nell’ambito di processi formativi e ad
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro.
Le
modalità
di
organizzazione
dei
Tirocini
potranno
essere
caratterizzate:
1. da
una
valenza
all’acquisizione
prevalentemente
delle
conoscenze
formativa
e
delle
(percorsi
abilità
finalizzati
necessarie
allo
svolgimento della mansione). Il tirocinio è utilizzato per persone in
grado
di
trovare
collocazione
nel
mercato
del
lavoro,
ma
che
necessitano di tempo e di sostegno per apprendere le mansioni relative
ad un ambito lavorativo specifico già individuato ed è inquadrato in
un percorso di formazione di cui è parte sostanziale;
2. da una valenza prevalentemente orientativa (percorsi di osservazione
ed orientamento, in situazione lavorativa non protetta o parzialmente
protetta,
volti
a
valutare
le
capacità,
le
attitudini
e
le
motivazioni, a far apprendere le mansioni ed i comportamenti propri
dell’ambiente lavorativo). Il tirocinio è utilizzato per persone che
si accostano per la prima volta al mondo del lavoro, ovvero che dopo
interruzioni protratte paiono in grado di reinserirsi; in questo caso
è
rilevante
il compito
dell’azienda
ospitante
che
deve consentire
l’osservazione e la valutazione delle capacità del soggetto.
Per
tirocinante
si
intende
il
soggetto
che
è
avviato
dal
soggetto
promotore su proposta del Comune- Istituzione per la Gestione dei Servizi
Sociali al tirocinio presso imprese, enti, associazioni o consorzi.
Per Servizio Inviante o Proponente si intende il Comune di Castelfranco
Emilia
–
Istituzione
svantaggiato
o
che,
disabile
avendo
(ai
in
sensi
carico
dell’art.
un
2
soggetto
del
minore,
Regolamento
CE
2204/2002) propone agli Enti a ciò deputati dalla normativa in vigore di
promuovere un tirocinio.
Per Soggetto Promotore si intende il Soggetto che firma la convenzione ed
invia le comunicazioni agli Enti esterni.
Per soggetto ospitante s’intende l’Ente/Azienda/consorzio ecc.. presso il
quale il tirocinante effettuerà il tirocinio.
4. DESTINATARI
Come previsto dall’articolo 18, comma 1, della Legge 196/1997, i tirocini
potranno
essere
attivati
a
favore
di
cittadini
che
abbiano
assolto
l’obbligo scolastico.
5. PROGETTO INDIVIDUALE – CONVENZIONE – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Il tirocinio viene in ogni caso avviato in attuazione di uno specifico
progetto
individuale
volto
a
facilitare
l’inserimento
nel
mondo
del
lavoro o a migliorare la personalità dell’individuo.
Il
soggetto
da
avviare
in
tirocinio
viene
individuato
dal
Servizio
Sociale del Comune di Castelfranco Emilia – Istituzione per la Gestione
dei Servizi Sociali presso cui è in carico, che provvede alla stesura del
Progetto Individuale.
Il
tirocinio
caratterizzarsi
non
come
deve
costituire
progetto
di
rapporto
formazione
in
di
lavoro,
situazione
ma
deve
lavorativa
reale, anche se mediata.
Nel rispetto delle finalità generali e degli adempimenti di legge e del
presente regolamento, i singoli progetti di tirocinio vengono attivati
nell’ambito di una progettazione complessiva facente capo ai diversi
Enti.
Ogni tirocinio è formalizzato in apposita convenzione come previsto dalla
normativa
vigente,
sottoscritta
dal
rappresentante della Azienda ospitante.
Soggetto
Promotore
e
dal
-
Alla
convenzione
è
allegato
il
progetto
formativo,
che
viene
firmato dal Soggetto Promotore, dal Rappresentante della Azienda
ospitante,
dal
Tutor
incaricato
o
dal
Soggetto
Inviante
e
dal
Tirocinante, a garanzia dell’impegno professionale espletato per il
conseguimento degli obiettivi formativi.
Lo schema di convenzione e di progetto individuale saranno concordati con
l’Ente Promotore.
La convenzione e il progetto individuale saranno recepiti da apposita
Decisione del direttore dell’Istituzione per la gestione dei Servizi
Sociali.
6. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Copia della convenzione e di ciascun progetto formativo dovrà essere
inviata a cura del Soggetto Promotore agli Enti previsti dalla Legge
196/1997, dal Decreto attuativo del Ministero del Lavoro n. 142/1998 e
dalla L.R. 17/05
7. ASSICURAZIONI
Tutti
i
tirocinanti
sono
assicurati
contro
gli
infortuni
sul
lavoro
presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi attraverso
apposita polizza con idonea compagnia assicuratrice stipulata dall’ente
ovvero dall’azienda ospitante secondo quanto stabilito in Convenzione.
8. TUTORAGGIO
Ad ogni tirocinante è affiancato un tutor. Il tutoraggio può essere
svolto
con
diverse
modalità
a
seconda
dello
specifico
progetto
complessivo nel cui ambito il tirocinio si svolge.
La
funzione
di
tutor
è
svolta
di
massima
da
operatori,
aventi
le
qualifiche previste dalla normativa regionale, responsabili del progetto
riguardante
appositamente
il
tirocinante,
incaricati.
Può
ovvero
da
essere
previsto
figure in relazione al progetto individuale.
professionisti
il
o
operatori
coordinarsi
di
più
9. DURATA
Come previsto dall’articolo 7 del citato decreto n.142/1998, i tirocini
formativi e di orientamento hanno durata massima:
-
non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
-
non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano
lavoratori
inoccupati
o
disoccupati
ivi
compresi
quelli
scritti alle liste di mobilità;
-
non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell’articolo 4
della Legge 8 novembre 1991, n. 381, con l’esclusione dei soggetti
individuati al punto successivo;
-
non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di
handicap.
Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi
di cui sopra fermo restando le procedure previste dagli artt. 6, 7, 8 del
presente Regolamento.
10. ORARI
L’orario di tirocinio viene indicato nella convenzione in relazione al
progetto in corso.
L’orario non può in ogni caso superare i massimali previsti dai contratti
di categoria per i dipendenti della sede ospitante.
Qualora si superino le sei ore continuative è necessario prevedere una
pausa per il pasto di durata non inferiore ai 30 minuti, che non viene
considerata nel monte ore del tirocinio.
Per
i
soggetti
minori
l’orario
è
conforme
a
quanto
previsto
dalla
Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2000 e disposizioni successive.
11. INCENTIVO ECONOMICO
Qualora previsto dal progetto complessivo e secondo i fini da questo
esplicitati (di incentivazione dell’apprendimento e/o di rimborso spese)
viene versato un incentivo economico anche detto Borsa di Stage o di
Tirocinio.
L’entità dell’incentivo viene indicata dal Progetto complessivo nel cui
ambito il tirocinio si svolge.
12. SEDI DI TIROCINIO (SEDI COMUNALI, UFFICI PUBBLICI, AZIENDE)
I tirocini formativi per i quali il Comune di Castelfranco Emilia –
Istituzione
per
la
Gestione
dei
Servizi
Sciali
è
proponente
saranno
svolti di norma in sedi ospitanti esterne al Comune stesso: eventuali
eccezioni sono rese esplicite nella Decisione del direttore di cui al
precedente punto 5.
Sedi comunali potranno essere utilizzate per tirocini orientativi
in
ambiente lavorativo
In ogni caso saranno evitate situazioni che possano configurare utilizzo
improprio della attività resa da tirocinanti a fini produttivi ed in
sostituzione di personale comunale, in quanto il tirocinio si pone con
esplicite finalità formative a beneficio del soggetto stesso, previste e
tutelate dalla legge.
I soggetti ospitanti pubblici e privati, come indicato dall’articolo1,
comma 3, del D.M. 142/1998, sono tenuti a mantenere i seguenti limiti
nell’accettazione
-
di
tirocinanti
e
precisamente:
aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un
tirocinante,
-
aziende con numero di dipendenti a tempo indeterminato da sei a
diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;a
- aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti
in
misura
non
superiore
contemporaneamente.
13. BENEFICI AGGIUNTIVI
al
10%
dei
suddetti
dipendenti
Eventuali benefici aggiuntivi concessi al tirocinante, quali l’erogazione
di incentivi, l’uso di servizi quali la mensa o il trasporto, od altri,
devono essere indicati esplicitamente nella convenzione.
14.
SICUREZZA
Con riferimento alla normativa riguardante la tutela della salute e la
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. n.626/1994 e norme
attuative), è necessario che la sede ospitante il tirocinio risponda ai
requisiti
richiesti
dalla
legge
in
quanto
gli
obblighi
e
le
responsabilità relativi al datore di lavoro ricadono sul responsabile
della stessa. Lo schema di convenzione deve riportare annotazioni che
riguardano
l’obbligo
-
istruzioni
-
alle
a
carico
sulla
dell’azienda
sicurezza
da
ospitante
dare
al
relativamente:
tirocinante;
al vestiario ed attrezzatura anti-infortunistica, che deve essere
analoga a quella fornita al personale dell’azienda adibito ad analoghe
mansioni;
-
alla
necessità
che
i
locali
della
sede
siano
sicuri,
anche
in
relazione alle problematiche del soggetto in tirocinio.
Se il tirocinio è effettuato in una sede comunale il Responsabile (datore
di lavoro) del Settore presso il quale viene effettuato il tirocinio.
15. INFORTUNI
L’Azienda presso la quale è attivato il tirocinio, in presenza di un
infortunio sul lavoro occorso al tirocinante oggetto della convenzione, è
tenuta a darne informazione al soggetto promotore tempestivamente in modo
da permettere a questo di poter effettuare le comunicazioni di rito. Le
comunicazioni avvengono nelle forme indicate dal Soggetto Promotore. Il
soggetto promotore provvede ad inoltrare le comunicazioni di rito entro
24
ore
dall’evento
infortunio
all’INAIL
competente
per
territorio
e
all’autorità di Pubblica Sicurezza.
16. CERTIFICAZIONE
Al fine di consentire la trascrizione nel curriculum del lavoratore ed il
riconoscimento dei crediti formativi a cura degli uffici competenti, come
previsto dall’articolo 6 del Decreto 25 marzo 1998 n. 142, le attività
svolte nel corso dei tirocini saranno opportunamente documentate sulla
base
di
quanto
relazionato
dal
tutor
aziendale/tutor
incaricato
dal
Comune, e saranno certificate a cura del Soggetto Promotore.
TITOLO III – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
1. AZIONI
Il
Comune
di
Castelfranco
Emilia
–
istituzione
per
la
Gestione
dei
Servizi Sociali potrà agire applicando il presente Regolamento anche in
nome e per conto di altri Enti qualora ciò sia già previsto o qualora
venga previsto mediante la stipula di appositi protocolli, accordi o
convenzioni.
2. PRIVACY
I
dati
dei
soggetti
Castelfranco
Emilia
in
per
carico
i
quali
al
Servizio
sono
Sociale
attivate
le
del
Borse
Comune
lavoro
di
e
i
tirocini di formazione e di orientamento di cui al presente Regolamento,
nonché i dati dei soggetti ospitanti (Ente/Azienda/cooperativa ecc,,)
vengono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giungo 2003 n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto
attiene la fornitura delle informazioni sull’utilizzo dei dati forniti,
sulla
natura
non
obbligatoria
della
comunicazione
e
sul
consenso
a
trattare i dati per finalità istituzionali.
La diffusione dei dati viene effettuata nel rispetto dell’articolo 8 del
D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, attuativo della Legge n. 30 del 14
febbraio 2003.
3. RINVIO
Per
quanto
non
contemplato
nel
presente
Regolamento,
normativa Nazionale e Regionale vigente in materia.
ALLEGATO 1 - Schema di Convenzione
si
rinvia
alla
ALLEGATO 1 – Schema di Convenzione
CONVENZIONE
N° __________/200___
PER L’ATTIVAZIONE DI UNA BORSA LAVORO
(ai sensi del Reg. Com. approvato con D.C.C. n.______del_______e
Decisione Del Direttore Dell’Istituzione per la Gestione Dei Servizi
Sociali n._______del_______)
a favore di SIG./RA: ______________________
Dal___________________al________________
TRA
IL
COMUNE
DI
CASTELFRANCO
EMILIA
–
ISTITUZIONE
PER
LA
GESTIONE
DEI
SERVIZI SOCIALI, d’ora in poi chiamato "Soggetto promotore" con sede in
P.zza della Vittoria n. 8 , rappresentata dalla Dr.ssa Biagini Simonetta
nata
a
_______________il___________________,
dell’istituzione
per
la
Gestione
dei
Servizi
in
qualità
Sociali,
di
ai
Direttore
fini
della
presente convenzione domiciliata presso la sede del Soggetto promotore
sopra indicato
E
l’impresa ospitante _____________________________________________________
con
sede
legale
a
______________________
in
via
________________________________
partita IVA ____________________________________________________________
rappresentata dal Sig./Sig.ra ___________________________________________
nato/a a ______________________________ il ______________________________
domiciliato/a a ____________________in via ______________________________
PREMESSO CHE
-
È intento del Comune di Castelfranco Emilia – Istituzione per la
Gestione dei Servizi Sociali promuovere interventi per garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza,
prevenire,
eliminare
o
ridurre
le
condizioni
di
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti
da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con i principi fondamentali della Costituzione
(in part. Artt. 2, 3 e 38 Cost.).
-
La borsa lavoro” si configura come una tipologia di intervento
essenziale
per
il
nuovo
sistema
sociale
locale
di
servizi.
Più
specificamente, si tratta di uno strumento che permette al soggetto in
situazione
di
“debolezza”,
formativo/educativo
all’interno
di
di
realizzare
realtà
un
percorso
produttive,
favorendo
l’autonomia e l’apprendimento di specifiche mansioni lavorative oltre
che l’acquisto di una maggiore autonomia personale.
-
che
l’impresa
ospitante
ha
offerto
la
propria
disponibilità
ad
aderire al progetto;
-
che il Soggetto Promotore ha esperito con i propri operatori una
preventiva positiva valutazione sull'idoneità all’attivazione di una
Borsa Lavoro a favore di___________________________da effettuarsi in
un normale contesto di lavoro .
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
L’impresa ospitante si impegna ad accogliere nelle proprie strutture, su
proposta
del
Soggetto
proponente,
un
soggetto
in
carico
al
Servizio
Sociale del Comune di castelfranco Emilia – Istituzione per la Gestione
dei Servizi Sociali
La
Borsa
Lavoro
non
Art. 2
costituisce rapporto
di
lavoro.
Pertanto
il
destinatario conserva a tutti gli effetti lo status di disoccupato ed i
relativi obblighi.
Durante lo svolgimento della Borsa Lavoro l’attività è verificata da un
tutor,
designato
dal
Soggetto
promotore,
con
compiti
di
supporto
al
tirocinante ed all’azienda e da un responsabile aziendale indicato dal
soggetto ospitante.
Per
ciascun
soggetto
inserito
attraverso
l’attivazione
della
Borsa
Lavoro nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene
predisposto
un
progetto
socio-educativo
individuale
contenente:
il
nominativo del soggetto , i nominativi del tutor e del responsabile
aziendale, obiettivi e modalità di svolgimento della Borsa lavoro, con
l'indicazione dei tempi e delle strutture aziendali (stabilimenti, sedi,
reparti, uffici) presso cui si svolge, gli estremi identificativi delle
assicurazioni INAIL e R.C.
Art. 3
Durante lo svolgimento della Borsa Lavoro il Borsista è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro;
-
mantenere
la
necessaria
riservatezza
per
quanto
attiene
ai
dati,
informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti
acquisiti durante lo svolgimento della Borsa Lavoro;
-
seguire
le
indicazioni
del
tutor
e
fare
riferimento
ad
esso
per
qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e per ogni altra evenienza;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi del progetto, osservando gli
orari e rispettando l’ambiente di lavoro.
- rispettare le norme che regolano il lavoro nell’azienda e mantenere un
corretto rapporto con il personale dell’Azienda
Art. 4
Il Soggetto promotore, si obbliga a:
- provvedere alle coperture assicurative INAIL ed R.C. nell’ambito di
polizze stipulate con idonea compagnia assicuratrice;
-
corrispondere
al
soggetto
in
Borsa
Lavoro
€
3,00
per
ogni
ora
effettivamente prestata.
- dare comunicazione dell’attivazione della Borsa lavoro oggetto della
presente
convenzione
e
del
progetto
socio-educativo
all
Direzione
provinciale del Lavoro territorialmente competente e all’Inail.
Art. 5
L’Azienda, quale soggetto ospitante, si obbliga a:
-
favorire
l’integrazione
del
soggetto
nell’ambito
dell’attività
svolta;
-
favorire l’acquisizione di abilità e gli strumenti che consentano
di svolgere positivamente l’esperienza;
-
garantire che l’ambiente di lavoro e le attrezzature utilizzate per
lo
svolgimento
delle
mansioni
siano
dotate
di
tutte
le
caratteristiche previste dal D. Lgs 626/94;
-
fornire al borsista tutte le informazioni sui rischi eventualmente
presenti
e
all’espletamento
fornire
dei
vestiario
compiti
ed
assegnati,
attrezzature
analoghe
fornita al personale in servizio (D. Lgs 626/94);
alla
idonee
dotazione
-
mantenere un rapporto di collaborazione con il Soggetto Promotore
per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
-
rilevare
giornalmente
tempestivamente
al
la
presenza
soggetto
del
promotore
borsista,
eventuali
comunicando
cessazioni
di
frequenza;
-
segnalare
entro
soggetto
promotore
riferimento
al
i
termini
ed
numero
previsti
agli
della
dalla
Istituti
polizza
normativa
vigente
assicurativi
sottoscritta
dal
al
(facendo
Soggetto
promotore) gli infortuni intervenuti;
-
effettuare
ogni
eventuale
adempimento
che
nell’ambito
della
presente convenzione e delle normative vigenti in materia la legge
pone a suo carico.
Il
Soggetto
ovvero
la
Promotore
e
cessazione
Art. 6
l’Azienda possono
della
Borsa
concordare
Lavoro
qualora
la
si
sospensione
verifichino
cambiamenti delle condizioni personali che hanno determinato l’accesso
alla borsa lavoro e che comportano una ridefinizione dell’intervento o
del
percorso,
con
conseguente
variazione
del
progetto
individuale
o
attivazione di altri servizi.
La
variazione
o
la
cessazione
può
avvenire
anche
su
richiesta
dell’interessato, della famiglia o, su decisione dell’assistente Sociale
responsabile del caso, sentite le altre professionalità coinvolte nel
progetto, qualora l’intervento non risulti più rispondente alle esigenze.
La Ditta/Ente di inserimento è tenuta a segnalare eventuali problematiche
emergenti
presso
il
variazione/cessazione del
luogo
di
lavoro
tali
da
produrre
una
servizio.
Art. 7
Per quanto non disciplinato nella presente convenzione si rinvia a quanto
disposto
alle
normative
vigenti
in
materia
ed
alle
disposizioni
del
codice civile
Firma
Firma e timbro
per il Soggetto Promotore
per l’Azienda ospitante
e
timbro
ALLEGATO 2 - Il Progetto Formativo
PROGETTO PER L’ATTIVAZIONE DI BORSA LAVORO
(ai sensi del Reg. Com. approvato con D.C.C. n.__________del__________e
Decisione Del Direttore dell’Istituzione per la Gestione Dei Servizi
Sociali n._____del__________)
Allegato
alla
Convenzione
n.
____________stipulata
in
data______/________/_______)
Il
Sig/Sig.ra
________________________________________________________________
Nato/a
a___________________________________
il
______________________________
Residente
a
________________________________
in
_____________________________
Tel
_________________________________
-
cod.
fisc._____________________________
Attuale condizione (indicare la condizione di svantaggio e/o disabilità
in cui si trova il soggetto beneficiario della Borsa lavoro)
Inoccupato/Disoccupato/in mobilità;
Portatore di handicap
Minore soggetto a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
Minore ospitie di Strutture residenziali o semiresidenziali;
Minori in condizioni di emarginazione o devianza.
Altro
(specificare)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____
Cittadino
Italiano
ovvero
appartenente
ad
uno
dei
paesi
della
Comunità Europea;
Extracomunitario
in
possesso
di
regolare
permesso/carta
di
soggiorno ovvero in possesso di ricevuta rilasciata dalla Questura
attestante la richiesta di permesso di soggiorno
straniero richiedente asilo destinatario di forme di protezione
umanitaria
e
rifugiato/
beneficiario
di
misure
di
protezione
sociale o dimori nel territorio cittadino.
Azienda
ospitante
___________________________________________________________
Sede
di
svolgimento
della
Borsa
lavoro
(stabilimento
-
reparto
-
ufficio)__________________
a
_________________________________in
Via/C.so_______________________
n._____
Tempi
di
accesso
ai
locali
aziendali:
ore
settimanali:________________________________
Periodo di svolgimento della Borsa Lavoro: n.__________mesi dal ________
al __________
Tutor
incaricato
dal
Soggetto
promotore:
_________________________________________
Referente
aziendale:
_________________________________________________________
Polizze assicurative :
Infortuni
sul
lavoro
I.N.A.I.L.:
posizione
n.
.
_______________________________________
Responsabilità civile anno _________ polizza n._____________ compagnia
____________
Obiettivi e modalità di svolgimento della Borsa Lavoro:
1.
Orario
di
presenza:________________________________________________________
2.
Mansioni
svolte
dal
tirocinante:_______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
3. Metodologia: Affiancamento - Tutoring - Verifiche in itinere
4.
Altro:
(se
ci
sono
altre
cose
da
specificare
ulteriormente)
_________________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___
5.Facilitazioni previste:
Ammontare della Borsa Lavoro: € 3,00 all’ora
per num _______ore al
giorno per num.__________giorni a settimana.
mensa
vestiario ed attrezzature
Obblighi del tirocinante:
-
Il soggetto beneficiario della Borsa Lavoro dovrà:
-
impegnarsi a rispettare l’orario di frequenza delle attività ed
avvertire il Responsabile dell’Azienda/Ente in caso di assenza;
-
mantenere il contatto con il l’educatore con cadenza almeno ogni
quindici giorni;
-
segnare su un foglio presenze o mediante l’ausilio di apposito
marcatempo,
laddove
previsto,
l’orario
di
entrata
e
di
uscita
dall’ente/azienda ospitante
-
consegnare
il
primo
giorno
del
mese
successivo
all’attività
prestata, presso l’ufficio amministrativo del Comune che gli sarà
indicato, il foglio delle presenze ovvero la stampa del marcatempo
affinché, questo , verificato il rispetto di quanto indicato nel
progetto, provveda ad erogare l’ammontare della borsa lavoro in
relazione alle ore di frequenza realmente effettuate.
-
giustificare
al
soggetto
proponente
(Comune-Servizi
Sociali)
le
eventuali assenze e produrre in caso di malattia i certificati
medici o quant’altro gli venga richiesto per una verifica delle
presenze (foglio firma).
In
caso
di
malattia
superiore
ai
45
gg.
consecutivi
o
di
assenze
ingiustificate verrà sospesa la borsa lavoro.
Non sono previste ferie e/o giorni di riposo.
Il
borsista
potrà
assentarsi
dall’Ente/azienda
previo
accordo
tra
l’assistente sociale responsabile del caso, l’Ente/azienda e il borsista
medesimo. Durante il periodo di assenza il borsista non percepirà il
relativo ammontare orario previsto all’art. 5 alla voce “Facilitazioni
previste”
Castelfranco Emilia, lì_____________________
Per presa visione ed accettazione:
Firma
del
soggetto
beneficiario
della
Borsa
lavoro__________________________________
Firma
dell’assistente
Sociale
responsabile
del
caso_________________________________
Firma
del
Tutor
incaricato
incaricato
dal
Soggetto
promotore__________________________
Firma
del
soggetto
promotore
__________________________________________________
Firma
per
l'azienda
ospitante
__________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________________ai sensi del Codice
della Privacy n. 196/03 sul trattamento dei dati personali autorizzo il
Soggetto
Promotore
al
trattamento
dei
dati
riportati
nel
presente
progetto al fine di adempiere alle comunicazioni obbligatorie. Mi riservo
i
diritti
di
accesso,
modifica,
cancellazione
previsti
dalla
stessa.
Firma
legge
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