Quando si configura una compravendita e quando un appalto? Vediamolo insieme. 92 tecnologie meccaniche Giugno 2010 www.tecnologiaindustriale.it Economia LEGALE Quando l’appalto prende il posto della vendita di Luca Breveglieri* L a società Alpha fa pervenire alla società Beta l’offerta per la vendita di una macchina (standard) e la società Beta sottoscrive per accettazione detta offerta, trasmettendola alla società Alpha. Tra Alpha e Beta si conclude così un contratto di compravendita, a fronte del quale Alpha si impegna alla consegna della macchina a Beta, contro il pagamento da parte di quest’ultima del prezzo determinato in contratto. In corso di svolgimento del contratto, tuttavia, Beta richiede ad Alpha modifiche sostanziali alla macchina che avrebbe dovuto essere consegnata: modifiche che comportano da parte di Alpha un’attività di ri-progettazione della macchina per il relativo adeguamento alle specifiche richieste da Beta nonché di progettazione e di costruzione delle modifiche stesse; il tutto con conseguente prolungamento dei tempi di consegna e, ovviamente, maggiori costi per Alpha. Alpha esegue le modifiche richieste da Beta senza che le parti abbiano apportato alcuna modifica o integrazione al contratto di compravendita originariamente concluso. Una volta terminata la realizzazione www.tecnologiaindustriale.it della macchina, per altro, Alpha richiede a Beta il pagamento di un “prezzo” diverso da quello inizialmente pattuito, cui sono aggiunti costi e “guadagno” per l’attività di ri-progettazione della macchina nonché di progettazione e costruzione delle modifiche eseguite. Sennonché Beta si rifiuta di pagare il nuovo “prezzo” indicato da Alpha, sostenendo che il prezzo della macchina era stato già determinato nel contratto originariamente concluso tra le parti e che, quindi, null’altro era dovuto ad Alpha, oltre a esso. Alpha ha diritto di ottenere da Beta il pagamento del nuovo “prezzo” richiesto a quest’ultima o comunque di un nuovo “prezzo” che sia remunerativo anche dell’attività di ri-progettazione della macchina nonché di progettazione e di costruzione delle modifiche eseguite? La risposta al quesito sarà affermativa solo nel caso in cui si possa sostenere che, nonostante la sottoscrizione di un contratto di compravendita, di fatto tra Alpha e Beta sia intercorso e abbia avuto esecuzione un contratto di appalto e, in conseguenza, siano applicabili le disposizioni del codice civile che disciplinano il contratto di appalto. Giugno 2010 Infatti, se tra Alpha e Beta fosse intercorso di fatto un contratto di appalto e conseguentemente l’originario contratto di compravendita non avesse avuto esecuzione, sarebbe applicabile la norma che disciplina il corrispettivo dell’appalto (Art. 1657 Cod. Civ.) che così dispone: “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice”. Alpha, cioè, potrebbe far determinare dal tecnologie meccaniche 93 Scelte strategiche giudice competente il corrispettivo per la costruzione della macchina, che ovviamente terrà conto di tutti i costi sostenuti da Alpha e del “guadagno” spettante a quest’ultima (e che, per altro, non necessariamente avrà qualche riferimento con il prezzo pattuito all’atto della conclusione del contratto di compravendita): e ciò a differenza di quanto previsto per la compravendita, nella quale il prezzo della cosa venduta costituisce elemento essenziale del contratto di vendita e la sua mancata determinazione al momento della conclusione, accompagnata dall’assenza di ogni indicazione dei criteri per determinarlo, è causa di nullità del contratto stesso, salvo che possano intervenire i criteri suppletivi previsti dalla legge; in ogni caso nella compravendita non è previsto che la determinazione del corrispettivo possa essere compiuta dall’Autorità giudiziaria. Le modalità di determinazione ”a posteriori” del corrispettivo dell’appalto sono fissate dalla legge e vanno intese in senso gerarchico: in mancanza di un accordo tra le parti, si fa ricorso alle tariffe esistenti o agli usi e, in difetto, al giudice. La determinazione giudiziale del corrispettivo dell’appalto presuppone, per 94 tecnologie meccaniche altro, che la controversia riguardi la misura di detto corrispettivo, e ciò perché tale misura non è stata determinata dalle parti ovvero perché le parti hanno omesso di indicare il modo di determinarla e comunque essa non è determinabile facendo riferimento alle “tariffe esistenti” o agli “usi”; il ricorso al giudice non è invece consentito quando la controversia abbia a oggetto l’entità e la consistenza dei lavori eseguiti, nel qual caso occorrerà che si accertino dapprima dette entità e consistenza, con gli oneri probatori del caso a carico dell’appaltatore. Il quesito che si pone a questo punto è: quando si configura una compravendita e quando un appalto? Comunemente si sostiene che la compravendita e l’appalto differiscono perché, mentre la prima è caratterizzata da un’obbligazione di dare (consegnare la cosa all’acquirente), l’obbligazione principale che sorge dall’appalto è un’obbligazione di fare (realizzare l’opera). La vendita è diretta al trasferimento del diritto di proprietà di un bene del venditore, con consegna di detto bene all’acquirente e contro il pagamento di un prezzo da parte di quest’ultimo; l’appalto è invece volto alla realizzazione di Giugno 2010 un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, realizzazione che l’appaltatore “assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” (Art. 1655 Cod. Civ. che fornisce la nozione dell’appalto e al quale si contrappone l’Art. 1470 Cod. Civ., che definisce la compravendita come “il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”). Elemento caratteristico (e indefettibile) dell’appalto è quindi l’attività che l’appaltatore è tenuto a compiere per la realizzazione dell’opera o del servizio appaltato, la quale è prelevante rispetto alla materia, che invece è un semplice mezzo per la realizzazione dell’opera o del servizio. L’attività del venditore è al contrario tipicamente estranea alla compravendita: quand’anche fosse prevista a carico del venditore per la produzione del bene venduto, si resterebbe comunque nel campo della compravendita qualora, nell’economia complessiva del rapporto, detta attività fosse del tutto secondaria e non esulasse da quella da lui normalmente svolta per realizzare il prodotto venduto. Nell’appalto, poi, l’attività cui www.tecnologiaindustriale.it Economia l’appaltatore è tenuto soggiace al potere di controllo e di verifica del committente, al quale è espressamente attribuito il “diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato” (Art. 1662, II comma, Cod. Civ.), mentre analoghi poteri “ispettivi” non sono previsti in materia di compravendita. Altro tratto distintivo dell’appalto rispetto alla compravendita risiede nel fatto che, mentre nella compravendita l’oggetto del contratto è (tendenzialmente) “immutabile”, con riferimento all’appalto è la stessa disciplina del codice civile a prevedere la possibilità che l’oggetto del contratto subisca delle modifiche nel corso dello svolgimento del rapporto, attraverso la previsione (e la regolamentazione) delle cosiddette “varianti” (“variazioni” nella terminologia utilizzata dal codice civile negli Artt. 1659 – 1661 dedicati alla materia). Alla luce di quanto sin qui detto in tema di differenze tra appalto e compravendita (per altro, ed evidentemente, senza pretese di aver esaurito l’analisi, tante e tali sono dette differenze), tornando alla vicenda di Alpha e Beta, il fatto che, nel corso della costruzione della macchina, Beta abbia richiesto e www.tecnologiaindustriale.it ottenuto da Alpha rilevanti modifiche alla macchina (standard) oggetto del contratto originariamente concluso tra le parti, è senz’altro uno degli indici che fanno propendere per l’esistenza di un contratto di appalto, che ha sostituito l’originario contratto di compravendita stipulato tra le parti. A maggior ragione se Alpha abbia consentito a Beta di esaminare la macchina nel corso della sua costruzione, di controllare l’andamento dei lavori diretti alla sua realizzazione e di verificarne lo stato. Per altro, la ricostruzione del rapporto in termini di appalto, anziché in termini di compravendita, garantirebbe alcuni diritti anche al committente Beta e innanzitutto l’applicazione della norma in tema di difformità e vizi dell’opera, e cioè l’Art. 1667 Cod. Civ.: in sostanza la norma che disciplina gli obblighi di garanzia di Alpha. Tale norma prevede che la garanzia per le difformità e i vizi della macchina abbia una durata di due anni dalla consegna e non già di un anno, come nella compravendita; e inoltre il termine per la denuncia di difformità e vizi della macchina è di sessanta giorni dalla scoperta e non già di otto giorni, come nella compravendita. Giugno 2010 Ma vi è di più: l’Art. 1671 Cod. Civ. prevede che “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute”. Cosicché, qualora nel corso della costruzione venisse meno l’interesse del committente Beta per la macchina, potrebbe essere lo stesso committente a far valere l’esistenza di fatto di un contratto di appalto in sostituzione dell’originario contratto di compravendita e “uscire” così dal contratto. Ovviamente le considerazioni svolte in questa sede valgono se e in quanto al rapporto tra le parti (Alpha e Beta, nel caso prospettato) si applichi la legge italiana: il che presuppone che entrambe le parti siano assoggettate alla legge italiana ovvero che la legge italiana sia applicabile sulla scorta delle norme di diritto internazionale privato vigenti negli ordinamenti dei contraenti di nazionalità diversa. Negli altri casi occorrerà evidentemente valutare i fatti alla luce della legge in concreto applicabile al rapporto. * L’autore è socio fondatore di BVS Avvocati Commercialisti tecnologie meccaniche 95