Quando mamma e papà lavorano... [pdf - 570,67 KB]

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INTRODUZIONE
A partire dalla Costituzione numerose leggi hanno avuto come oggetto la tutela della
maternità intesa come protezione della salute della lavoratrice madre e del nascituro e come diritto
per il bambino, anche adottivo o affidatario, ad una adeguata assistenza da parte dei genitori nei
primi anni di vita.
Il decreto legislativo 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternità e della paternità”, insieme ai suoi emendamenti successivi, riassume in
sé e coordina le disposizioni vigenti in materia.
Il Consultorio Familiare quale servizio di sostegno alla genitorialità, che opera all’interno delle
linee tracciate dal progetto materno infantile nazionale, vede tra i suoi obiettivi quello di una
diffusione, il più capillare possibile, delle informazioni in merito ai diritti e alle opportunità di cui
le persone possono usufruire in occasione degli eventi che caratterizzano il ciclo vitale della loro
famiglia.
Gli operatori dei Consultori Familiari dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli,
raccogliendo anche spunto dalle numerose richieste pervenute al servizio, hanno pensato di
elaborare il presente opuscolo che vuole essere una piccola e agile guida utile a fornire una
panoramica generale ai genitori lavoratori in merito alla tutela dell’evento maternità-paternità anche
adottiva e/o affidataria.
Prenderà infatti in considerazione le varie tipologie di congedi, prima e dopo il parto e l’ingresso
del bimbo in famiglia, nonché le relative indennità previste e le altre possibili facilitazioni.
Il contenuto del presente opuscolo può essere soggetto a cambiamenti in relazione ad
aggiornamenti della normativa soprattutto per quanto attiene i “Contributi economici a sostegno
della famiglia”.
Ristampa anno 2014 con aggiornamento in base alla disposizioni della L.N. 92 del 28.06.2012
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del” lavoro, e della L.R. n. 11 del 7.7.2006
“Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”.
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Per essere considerato genitore non occorre né la convivenza nel matrimonio, ma il
riconoscimento giuridico del figlio.
CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI LAVORO
I lavoratori si dividono in:
¾ Dipendenti (pubblici o privati)
¾ Autonomi (commercio, artigianato, coltivatori diretti)
¾ Atipici ( liberi prof, con contratto coordinato e continuativo, a progetto, domestici )
La presente normativa riguarda i lavoratori dipendenti – compresi gli apprendisti - di privati
datori di lavoro, di amministrazioni pubbliche ed i soci lavoratori di cooperative.
Un regime particolare è applicabile anche alle lavoratrici domestiche, a domicilio, autonome ed
iscritte, in via esclusiva, alla Gestione speciale dei lavoratori parasubordinati e simili ( Gestione
Separata I.N.P.S ), per i collaboratori a progetto la gravidanza non comporta l’estinzione del
rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo (art.66. c1 D.lgs.
276/2003), con proroga fino a 180 giorni.
Per le madri lavoratorici autonome nel periodo del congedo parentale obbligatorio (3 mesi entro
l’anno di vita del bambino), vige la sospensione dell’obbligo contributivo a condizione che essa
avvenga, anche se frazionata per mesi interi.
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1 – CONGEDI DI MATERNITA’
(astensione obbligatoria )
Il congedo di maternità può essere anticipato, ordinario e posticipato.
ANTICIPATO
periodo autorizzato a) e b ) dalla Direzione Territoriale del
Lavoro e c)dall’Azienda Sanitaria, prima dell’astensione
ordinaria.
ORDINARIO
1 o 2 mesi prima della data presunta del parto + 3 o 4 mesi
dopo il parto.
POSTICIPATO
periodo autorizzato dalla Direzione Territoriale del Lavoro
dopo l’astensione ordinaria e max fino a 7 mesi dopo il parto
per lavori insalubri esteso dell ‘ eventuale parto prematuro
(vedi par 6) .
1.1 Congedo di maternità anticipata
La presente normativa riassume le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle
lavoratrici durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, anche adottivo o in
affidamento. Vengono infatti indicati i lavori vietati, pericolosi, faticosi ed insalubri e le relative
misure di protezione che possono essere assunte. Inoltre vengono messe in risalto situazioni di
disagio cui sono esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (orari di lavoro
prolungati, movimenti e posizioni, lavoro a turni, ecc.).
Qualora non fosse possibile adottare alcun provvedimento di tutela della sicurezza e della salute
della lavoratrice gravida, il datore di lavoro ne deve dare immediata comunicazione alla Direzione
Territoriale del Lavoro la quale potrà disporre l’interdizione dal lavoro per i seguenti motivi:
a) condizioni di lavoro ed ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
b) impossibilità per la lavoratrice di essere spostata ad altre mansioni
c) gravi complicanze della gestazione (di competenza esclusiva dell’ ASS – Dipartimento di
Prevenzione di Gemona del Friuli).
L’interdizione dal lavoro, nel casi a) e b), è disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro su
propria iniziativa o su richiesta dell’interessata, o su iniziativa del Capo dell’Ufficio. L’interdizione
dal lavoro, nel caso c) è disposta dall’Azienda Sanitaria su domanda della lavoratrice corredata dal
certificato medico
L’ Azienda Sanitaria e la Direzione Territoriale del Lavoro competenti, sono rispettivamente quelli
nel cui ambito territoriale la lavoratrice risiede abitualmente oppure ha la sede di lavoro.
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1.2 – CONGEDO DI MATERNITA’
(astensione ordinaria )
2 MESI PRIMA DEL PARTO
(3 in caso di lavori gravosi)
3 MESI DOPO IL PARTO
FLESSIBILITA’
Nuova opportunità della
madre condizionata dallo stato
di salute e dall’ambiente di
lavoro.
Con certificaz. medica (ginecologo SSN)
+ certificaz. medico del lavoro ASS
↕
1 MESE PRIMA DEL PARTO
4 MESI DOPO IL PARTO
Il congedo di maternità ovvero il divieto di adibire le lavoratrici allo svolgimento delle proprie
mansioni opera :
a) durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto - salvo la flessibilità introdotta dalla
L.N.53/00 - che prevede , su richiesta dell’interessata, all’I.N.P.S e al Datore di Lavoro
entro e non oltre la fine del 7° mese di gravidanza e con la documentazione prevista
acquisita nel corso dello stesso 7° mese, che la gestante possa lavorare fino ad un mese
prima della data presunta del parto,
b) durante i tre (o quattro, se la lavoratrice ha usufruito della flessibilità) mesi successivi alla
data del parto
c) durante gli ulteriori giorni non goduti a seguito di parto anticipato. (es. se il bambino nasce
10 giorni prima della data presunta del parto, i 10 giorni di astensione saranno usufruiti dopo
il parto).
In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice può
differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento
dell’ingresso del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della lavoratrice
stessa ne consentano il rientro a lavoro (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).
La domanda, ai fini dell’indennità economica va inoltra all’I.N.P.S. in via telematica,
generalmente prima dell’astensione e comunque non oltre 1 anno dall’ultimo giorno indennizzabile
(prescrizione breve )
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La lavoratrice è tenuta inoltre a trasmettere o presentare, entro 30 giorni, in via telematica o in
autocertificazione la dichiarazione di nascita con le generalità, codice fiscale e paternità del figlio .
1.3 Congedo di maternità posticipata
Se allo scadere dei 3 mesi di astensione obbligatoria, vi siano ancora potenziali rischi per la
salute della madre , insieme ad un’assoluta impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni,
il datore di lavoro (previa dichiarazione) o la stessa lavoratrice (su istanza telematica) potrà far
emanare dalla Direzione Territoriale del Lavoro un provvedimento di interdizione al lavoro
valido fino a 7 sette mesi dopo il parto, a cui si aggiungono gli eventuali giorni di parto
prematuro.
1.4 Copertura assicurativa ed economica
I periodi relativi ai congedi di maternità sono calcolati a tutti gli effetti ai fini
dell’anzianità di servizio con tutto ciò che ne deriva (maturazione ferie, mensilità aggiuntive, scatti
di anzianità, progressioni di carriera e tutto ciò che è previsto dai contratti collettivi).
La misura dell’indennità economica per i periodi di astensione obbligatoria è pari all’80% della
retribuzione giornaliera (salvo condizioni migliorative previste dai contratti collettivi di
categoria).
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2. LAVORO NOTTURNO
Dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6).
Inoltre non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
¾ la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o in alternativa il padre
convivente.
¾ la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio di età inferiore ai 12
anni.
¾ la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile. (L.N.
104/92)
3 - CONTROLLI PRENATALI
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di visite
mediche, esami ed accertamenti clinici (comprovati da documentazione giustificativa indicante
la data e l’orario –art.14 L.151/01)
Le visite periodiche eseguite in gravidanza presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate
sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono inoltre a carico del Servizio Sanitario Nazionale gli esami fruiti presso le strutture sanitarie
pubbliche o convenzionate che rientrano nel protocollo ministeriale per la gravidanza e che sono
variabili in riferimento dell’epoca gestazionale.
Inoltre possono essere effettuati gratuitamente alcuni accertamenti in funzione preconcezionale e di
prevenzione del rischio fetale.
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4 - CONGEDO DI PATERNITA’
(astensione obbligatoria)
Per tutti i padri :
per le nuove disposizioni previste dalla legge di riforma del mercato del lavoro (27.06.2012)
si prevede per gli anni 2013 - 2015 in via sperimentale :
-
1 giorno da usufruire entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio (retribuito all’80%)
-
2 giorni ulteriori previo accordo con la madre ed in sua sostituzione (retribuito all’80)
In casi particolari :
Il congedo di paternità viene riconosciuto al padre lavoratore, come diritto per
tutta la durata del
congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre a
prescindere dalla situazione lavorativa della madre stessa.
L’astensione obbligatoria spetta al padre nei seguenti casi:
¾ morte o grave infermità della madre
¾ abbandono del figlio da parte della madre
¾ affidamento esclusivo del bambino al padre con provvedimento formale.
4.1 Copertura assicurativa ed economica
Il periodo di astensione obbligatoria, compreso il congedo di paternità, è calcolato a tutti gli
effetti ai fini dell’anzianità di servizio con tutto ciò che ne deriva (maturazione ferie, mensilità
aggiuntive, scatti di anzianità, progressioni di carriera e tutto ciò che è previsto dai contratti
collettivi).
La misura dell’indennità economica per i periodi di astensione obbligatoria è pari all’80% della
retribuzione giornaliera (salvo condizioni migliorative previste dai contratti collettivi di
categoria).
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5 - INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
Si definisce aborto l’interruzione della gravidanza spontanea o terapeutica entro il 180°
giorno dall’inizio della gestazione, intesa come iniziata 300 gg prima della data presunta del parto.
L’evento è considerato - dal momento in cui avviene - a tutti gli effetti come malattia e come tale
consente alla lavoratrice di astenersi successivamente dal lavoro solo per il tempo necessario al
recupero delle condizioni fisiche, coperto da regolare certificazione. Compete, alle lavoratrici
aventi diritto, l’indennità di malattia e non quella di maternità.
La lavoratrice deve produrre entro 15 gg. il certificato medico attestante il mese di gravidanza al
momento dell’aborto e quella che sarebbe stata la data presunta del parto.
L’eventuale interruzione di gravidanza dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo
giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come "parto". Pertanto, in tale caso, la lavoratrice è
tenuta ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si
avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal
D.Lgs. 119/2011).
6 - PARTO PREMATURO
Si definisce parto prematuro, quello che avviene oltre il 180° giorno dall’inizio della
gestazione, intesa come iniziata 300 gg prima della data presunta del parto. In questo caso la
lavoratrice ha diritto – dal momento in cui avviene – al congedo di maternità. L’eventuale periodo
non goduto in parte o per intero, prima del parto (ci si riferisce ai soli due mesi obbligatori, esclusa
l’eventuale astensione anticipata disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro o dall’Azienda
Sanitaria) si aggiungerà successivamente al trimestre dopo il parto.
Il trattamento assicurativo ed economico è quello del congedo di maternità.
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7 - CONGEDI PARENTALI
(astensione facoltativa entro i primi 8 anni di vita del figlio)
MADRE
PADRE
UNICO GENITORE
per un periodo frazionato o continuativo non superiore a mesi 6
per un periodo frazionato o continuativo non superiore a mesi 6
oppure
7 mesi se usufruisce ( indipendentemente dalla modalità ) di un
periodo non inferiore a 3 mesi
10 mesi
Il congedo parentale può essere utilizzato anche a giornate.
Una volta terminato il periodo di congedo di maternità (o paternità) i genitori possono chiedere
ulteriori periodi di astensione fino agli 8 anni di età del bambino.
Si chiama congedo parentale ed è facoltativo perché deriva da una libera scelta degli interessati di
usufruirne o meno.
E’ riconosciuto per un periodo massimo di 10 mesi tra i due genitori, elevabile ad 11 qualora il
padre ne fruisca per un periodo frazionato o continuativo non inferiore a 3 mesi.
Il diritto ad astenersi dal lavoro, è riconosciuto al lavoratore, anche se l’altro genitore non ne ha
diritto (introdotto con la L.N. 53/2000).
Ad esempio, se il padre è lavoratore e la madre è casalinga, il padre può sempre esercitare il diritto
al congedo parentale da subito dopo il parto. Ed ancora, può usufruire del congedo parentale anche
durante i mesi di congedo di maternità della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia
dei riposi orari o dello stesso congedo parentale.
Per esercitare questo diritto, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, ad informare
il datore di lavoro, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.
La domanda ai fini del riconoscimento dell’eventuale indennità economica va inoltrata
telematicamente all’I.N.P.S prima dell’inizio del congedo stesso, sono infatti indennizzabili i soli
periodi che vanno dalla data di presentazione della domanda in poi (sono possibili più domande).
7. 1 Copertura assicurativa ed economica
I primi 6 mesi di congedo parentale, quale periodo massimo complessivo tra i genitori,
sono retribuiti al 30% (salvo condizioni migliorative previste dai contratti collettivi di categoria). I
contributi sono figurativi, entro i primi 3 anni di età del bambino.
Per i successivi mesi di congedo parentale, entro l’8° anno di vita del bambino , la retribuzione
del 30% spetta solamente quando, il reddito individuale dell’interessato/a - per l’anno in corso sia inferiore a 2.5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (per es. l’ importo per il 2013
è pari a euro 16.101,48 ). Per questi periodi i contributi sono figurativi ma in misura ridotta ed è
pertanto possibile integrarli con riscatto o versamenti volontari.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie ed alle mensilità aggiuntive.
Al fine di integrare la mancanza di retribuzione durante la fruizione del congedo parentale è
possibile richiedere l’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
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8 - PERMESSI GIORNALIERI
Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a permessi giornalieri
retribuiti, con le seguenti modalità :
2 ORE
se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere e possono essere
fruite anche in due riposi di un’ora ciascuno.
1 ORA
se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore alle 6 ore.
I permessi devono essere concordati con il datore di lavoro tenendo conto delle reciproche esigenze
( di servizio e di cura ) . In caso di mancato accordo la distribuzione dei riposi sarà determinata
dalla Direzione Territoriale del lavoro.
Essi comportano il diritto ad uscire dall’azienda.
I permessi giornalieri sono riconosciuti anche al padre, in alternativa alla madre, quando :
- la madre è morta o gravemente ammalata
- il bambino è affidato esclusivamente al padre
- se la madre lavoratrice dipendente non se ne avvale
- se la madre non è lavoratrice dipendente.
E’ da ritenersi escluso il diritto del padre ai riposi giornalieri nel caso in cui la madre non svolga
attività lavorativa (casalinga) o quando stia usufruendo del congedo di maternità o parentale.
8.1 Parto gemellare/plurimo
In caso di parto plurimo i periodi di congedo parentale dopo la nascita vengono moltiplicati in
base al numero dei gemelli ( escluso il congedo ordinario ).
I periodo di riposo vengono raddoppiati (2 + 2 oppure 1 + 1), e le sole ore aggiuntive (1 o più)
possono essere utilizzate anche dal padre quando la madre si trovi in congedo di maternità o
parentale.
1 ora Æ 2 ore
2 ore Æ 4 ore
MADRE
i riposi sono raddoppiati
PADRE
Ha diritto solo alle ore aggiuntive : 1 o 2
può fruirne anche durante i primi 3/4 mesi dalla
nascita
INVECE
Ha diritto a tutte le ore
1Æ 2
2Æ 4
SE :
¾ i figli sono affidati solo al padre
¾ la madre lav. subordinata non se ne avvalga
¾ la madre è lav. autonoma o libera prof.
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8.2 Copertura contributiva ed economica
Queste ore sono considerate lavorative agli effetti della durata e della retribuzione. Per
quanto riguarda il trattamento previdenziale sono invece coperti da contribuzione figurativa ridotta
e pertanto ammessi ad integrazione con riscatto o con criterio e modalità dei versamenti volontari.
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9 - MALATTIE DEL BAMBINO
I genitori si possono assentare alternativamente dal posto di lavoro in caso di malattia del
proprio bambino fino al compimento dell’8° anno, con le seguenti modalità:
Nei primi 3 anni di vita
PADRE O MADRE IN ALTERNATIVA
¾
¾
¾
¾
¾
in caso di malattia anche se non acuta, senza limite di giorni
con certificato del medico specialista SSN o convenzionato del bambino
non sono previste visite mediche fiscali
i congedi non sono retribuiti
è possibile chiedere l’anticipo del TFR (trattamento di fine rapporto
Dai 4 agli 8 anni di età
PADRE O MADRE IN ALTERNATIVA
¾
¾
¾
¾
¾
5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore per un totale max di 10 giorni
con certificato del medico specialista SSN o convenzionato del bambino
non sono previste visite mediche fiscali
i congedi non sono retribuiti
è possibile chiedere l’anticipo del TFR (trattamento di fine rapporto)
Il genitore che ne usufruisce è tenuto a presentare al datore di lavoro un’autocertificazione attestante
che l’altro genitore non sia assente nello stesso periodo e per lo stesso motivo.
9. 1 Copertura assicurativa ed economica
Fino ai 3 anni di età del bambino per i periodi di assenza non c’è retribuzione e non si maturano
ferie e mensilitià aggiuntive, ma sono coperti da contribuzione figurativa senza necessità di
riscatto.
Dai 3 agli 8 anni di età del bimbo non c’è retribuzione e la contribuzione figurativa è pari al limite
del doppio dell’assegno sociale proporzionato al periodo di astensione ed è quindi possibile
l’integrazione con il riscatto.
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10 - ADOZIONE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO ED AFFIDAMENTO FAMILIARE
Una protezione analoga a quella prevista per i genitori naturali è accordata anche in caso di
adozione nazionale ed internazionale, affidamento preadottivo e affidamento familiare.
10. 1 Congedo pre - adozione
1) Per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionale i genitori hanno diritto a fruire di
un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero. L’Ente
autorizzato all’adozione (L.N. 476/98) certifica la durata del periodo di permanenza all’estero e la
conseguente durata del congedo.
Tale periodo non è coperto da indennità o retribuzione.
2) Con la circolare Inps 16/2008 è stata data la possibilità di usufruire anche per il periodo di
permanenza nello stato estero del congedo ordinario, i cui periodi goduti all’estero vanno
detratti dai 5 mesi concessi dopo l’ingresso del minore in famiglia.
10. 2 Congedo di maternità
La lavoratrice madre adottiva ha diritto a 5 mesi di congedo di maternità che decorrono dalla data
dell’effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
In caso di affidamento non preadottivo (educativo-assistenziale) di cui alla legge 184/1983 il
congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale
di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.
Per ulteriori approfondimenti può essere consultata la circolare I.n.p.s. 16/2008 di attuazione
dell’art. 26 del T.U.
5 MESI DI CONGEDO OBBLIGATORIO
Fino a 18 anni di età (entro i primi 5 mesi
dall’ingresso effettivo del minore in fam.)
per adozione nazionale
per adozione internazionale (compresi
i periodi trascorsi all’estero)
3 MESI DI CONGEDO OBBLIGATORIO
Fino a 18 anni di età (entro i primi 5 mesi
dall’ingresso effettivo del minore in fam).
per affidamento familiare
I genitori adottivi ed affidatari hanno diritto a fruire di periodi di: permessi giornalieri ,congedi
parentali, malattie del bambino alle stesse condizioni fissate per i genitori naturali.
Viene considerata come riferimento e calcolo la data di inserimento del bambino in famiglia.
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10. 3 Congedo di paternità
Questo diritto spetta al padre adottivo o affidatario qualora la madre lavoratrice non se ne
avvalga.
Il periodo di congedo preadottivo per la permanenza nel paese straniero può essere considerato
congedo parentale.
10. 4 Permessi giornalieri e congedi parentali
I genitori adottivi ed affidatari hanno diritto a fruire di periodi di permessi giornalieri, congedi
parentali alle stesse condizioni fissate per i genitori naturali.
Il raddoppiamento delle ore di permesso si applica anche ai genitori adottivi o affidatari quando c’è
l’ingresso in famiglia, anche in date diverse, di bambini , anche se non fratelli. (circolare Inps n. 109
del 6.6.2000).
Una recente sentenza della Corte Costituzionale (104/2003) estende il diritto ad usufruire dei
permessi giornalieri, non solo fino al compimento del primo anno di vita del bambino, bensì entro
il primo anno di inserimento del bambino nella famiglia adottiva a partire dalla data
dell’effettivo ingresso nel nucleo familiare.
Viene considerata come riferimento e calcolo la data di inserimento del bambino in famiglia.
Oltre alla normale documentazione, alla domanda va allegato lo stato di famiglia con incluso il
nome del bambino ed il provvedimento di adozione o affidamento.
10. 6 Malattie del bambino
I genitori adottivi ed affidatari hanno diritto a fruire di periodi di congedo per malattie del
bambino alle stesse condizioni fissate per i genitori naturali, ad accezione del limite di età che
viene elevato come segue :
Nei primi 6 anni di vita : senza limite di giorni
Dai 6 ai 8 anni : 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore per un totale max di 10 giorni
Il genitore che ne usufruisce è tenuto a presentare al datore di lavoro un’autocertificazione attestante
che l’altro genitore non sia assente nello stesso periodo e per lo stesso motivo.
Minori adottati tra 6 e i 12 anni : Il congedo per malattia può essere fruito nei primi 3 anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste per i minori compresi tra i 3 e
gli 8 anni.
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10.7 Copertura assicurativa ed economica
Il periodo di congedo pre-adottivo per la permanenza nel paese straniero è senza indennità
nè retribuzione, oppure è da considerarsi come congedo ordinario se si opta per questa
soluzione.
Per il congedo di maternità o paternità, il congedo parentale e per i permessi per malattia del
bambino sono applicate le stesse condizioni economiche ed assicurative previste per i genitori
naturali.
Nel caso in cui i congedi (di maternità/paternità e parentale) siano stati fruiti per intero in seguito
ad un provvedimento di affidamento preadottivo, non potrà essere riconosciuta una nuova indennità
per astensione in conseguenza del provvedimento di adozione che faccia seguito a quello di
affidamento dello stesso minore.
11 - ASSISTENZA AI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP
Per ogni figlio colpito da un handicap grave, anche se adottivo, (con accertamento da
parte della speciale Commissione medica della condizione di gravità art 3 comma 3 L.104/92 ) la
legge prevede particolari agevolazioni :
¾ prolungamento del periodo di congedo parentale - per un massimo complessivo di 3 anni
compreso il periodo di congedo parentale ordinario - fino al compimento del ottavo anno con
retribuzione al 30%, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati
¾ in alternativa n. 1 o 2 ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo
anno del bambino
¾ 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o frazionata
in ore.
¾ 2 anni di aspettativa retribuita, per gravi motivi famigliari, nell’arco della vita professionale
CONGEDO STRAORDINARIO
ne può usufruire la madre lavoratrice o in alternativa il padre, anche se l’altro genitore non ne ha
diritto. Sono cumulabili con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio.
per i figli maggiorenni, previo loro consenso, conviventi o non conviventi, se il genitore è l’unica
persona che se ne occupa:
¾ 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibile anche in maniera continuativa o frazionati
in ore.
¾ 2 anni di aspettativa retribuita, per gravi motivi famigliari, nell’arco della vita professionale
CONGEDO STRAORDINARIO ( è richiesta la convivenza e l’assenza del coniuge del
portatore di handicap o la sua inabilità )
I genitori di un portatore di handicap hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina.
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I periodi di congedo parentale retribuito sono coperti da contributi figurativi, mentre i periodi di
congedo parentale non retribuito sono coperti da contributi figurativi ridotti e pertanto ammessi ad
integrazione con riscatto o con criterio e modalità dei versamenti volontari.
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12 - DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E DIRITTO AL RIENTRO
La legge vieta al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice madre. Il divieto opera dall’inizio
della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto di licenziamento non opera se l’aborto interviene nei primi 180° dall’inizio della
gestazione in quanto considerata malattia.
12. 1 Eccezioni al divieto di licenziamento.
E’ ammesso il licenziamento nei seguenti casi:
¾ colpa grave della lavoratrice, considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro (permane il diritto alla tutela di tipo economico)
¾ per cessazione dell’attività aziendale
¾ per scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato ( permane il diritto alla tutela di
tipo economico)
¾ in caso di esito negativo del periodo di prova.
Le addette a lavori stagionali licenziate alla scadenza del termine hanno diritto fino al compimento
di un anno di vita del bambino alla riassunzione in caso di ripresa dell’attività stagionale, a meno
che non si trovino a fruire del periodo di congedo parentale.
12. 2 Dimissioni
Le nuove disposizioni in materia del mercato del lavoro (27.06.2012) modificano l’art.55 del
D.Lgs.151/01 al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco prevedono che la
risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissione della lavoratrice durante il periodo
di gravidanza e fino ai primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dalla Direzione
Territoriale del lavoro.
12. 3 Rientro al lavoro
Viene garantito dalla legge il diritto di conservare il proprio posto di lavoro ed il rientro nella stessa
unità produttiva con pari o equivalenti mansioni, fino al compimento di un anno di età del bambino.
12. 4 Adozione ed affidamento familiare
Tali disposizioni si applicano anche in caso di adozione, adozione internazionale ed
affidamento familiare fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
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13 – PAGAMENTO INDENNITA’ DI MATERNITA’
a ) Il datore di lavoro anticipa il pagamento dell’indennità per conto dell’ Inps e ne richiede il
rimborso successivamente.
b) L’I.N.P.S. provvede al pagamento delle indennità in via diretta - senza il tramite del datore di
lavoro- nei confronti delle seguenti lavoratrici :
¾ operaie stagionali, comprese quelle dello spettacolo, con contratto a tempo determinato o a
prestazione;
¾ operarie agricole o assimilate
¾ lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, ecc.)
¾ collaboratrici familiari
¾ disoccupate, sospese dal lavoro, senza trattamento di cassa integrazione e quelle in mobilità.
¾ lavoratrici iscritte alla gestione separata I.N.P.S. in via esclusiva.
c) Per i dipendenti pubblici (stato, regioni, province, comuni ed altri enti pubblici) il trattamento
economico è a carico della amministrazione di appartenenza.
19
14 – CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Lo Stato Italiano e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno varato delle leggi contenenti
misure economiche volte a sostenere le famiglie con figli a carico.
14.1. Contributi a finanziamento statale
1 – Assegno per nucleo familiare con almeno 3 figli minori: importo stabilito annualmente
per 13 mensilità*
Condizioni:
ƒ Nucleo familiare composto da almeno 3 figli di età inferiore ai 18 anni, anche adottivi o
affidati o figli del coniuge conviventi.
ƒ Reddito ISE per aver accesso al contributo è stabilito annualmente.
ƒ La domanda va presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per il quale è richiesto il contributo e va rinnovata ogni anno
ƒ Può essere richiesto da entrambi i genitori.
ƒ Almeno uno dei genitori deve essere cittadino italiano o comunitario residente, convivente
con i tre figli minori.
2 – Assegno di maternità per le madri che non hanno diritto a trattamenti previdenziali di
maternità : importo stabilito annualmente per 5 mesi*
Condizioni:
ƒ Dal primo figlio e per tutti i successivi, anche adottivi o affidati.
ƒ Madri non lavoratrici o con contributo di maternità parziale (calcolato sulla differenza
del trattamento di maternità).
ƒ Reddito annuo ISEE stabilito annualmente
ƒ La domanda va presentata dalla madre entro 6 mesi dalla data del parto o dall’ingresso
del minore adottivo e affidato in famiglia al Comune di residenza.
ƒ Donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di
soggiorno.
* Gli importi e sono soggetti ad indicizzazione annuale.
Siti Web : fare riferimento ai siti dei singoli comuni.
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14.2. Contributi a finanziamento regionale
In Friuli Venezia Giulia il 07.07.2006 è approvata la legge 11/06 “Interventi regionali a sostegno
della famiglia e della genitorialità” che vuole accorpare tutti i contributi gestiti da più normative di
settore e semplificarne l’accesso. Questa legge ha istituito la
1) CARTA FAMIGLIA
ovvero una misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico, anche maggiorenni,
attraverso agevolazioni e/o riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi
comprese imposte e tasse locali, in misura proporzionale al reddito.
Viene rilasciata dal Comune di residenza del nucleo familiare ed ha valore su tutto il
territorio regionale.
Può essere richiesta durante tutto l’ anno e scade il 30esimo giorno successivo alla scadenza dell’
attestazione I.S.E.E.
I requisiti necessari per ottenere la Carta Famiglia sono i seguenti:
- essere genitori, compresi adottivi o affidatari, ( anche se divorziati o separati) con almeno un
figlio a carico)
- essere residenti in regione Friuli Venezia Giulia da almeno un anno e in Italia da almeno 24 mesi
- essere in possesso di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore
a € 30.000 annui
- essere cittadini italiani o titolari di permessi di soggiorni C.E.o straniero purche residente nel
terriorio nazionale da non meno di 5 anni
Intensità dei benefici :
la gradazione e l’intensità dei benefici è suddivisa in tre fasce, determinate sia dalla certificazione
Isee che dal numero dei figli
- Prima fascia (alta intensità) (dal 100% al 50%)
- Seconda Fascia (media intensità) (dal 21% al 49%)
35.000
- Terza fascia (bassa intensità) -
Fam. con 3 o più figli a carico e con Isee fino a € 20.000
Fam. con 2 figli a carico e Isee fino a € 35.000
Fam. con 3 o più figli a carico e Isee tra € 20.001 e €
Fam. con 1 figlio a carico indipendentemente dall’Isee
Fam. con 2 o più figli a carico e Isee oltre i € 30.000
Fam. con più di 4 figli a carico senza limite Isee
2) - BONUS BEBE’
(attualmente sospeso)
Misura costituita da un assegno una tantum concesso per la nascita o l’adozione di un figlio.
Le domande vanno presentate al Comune di residenza da uno dei due genitori.
Vedi siti WEB:
1) comune di residenza
2) regione www.regione.fvg.it
FAMIGLIA
sezione : FAMIGLIA CASA > POLITICHE PER LA
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3 - RETTE NIDI D’INFANZIA
Rimborso di parte dei costi che la famiglia sostiene per la frequenza dei bambini al nido d’infanzia
(sono esclusi i servizi ricreativi e le sezioni primavera della scuola dell’infanzia).
Condizioni:
• La domanda va presentata all’inizio dell’anno scolastico successivo
• La domanda va presentata al Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito di residenza.
• Il nucleo familiare deve avere la residenza in F.V.G. al momento della presentazione della
domanda
• Uno dei genitori deve essere residente o prestare attività lavorativa in F.V.G. da almeno 1
anno
• ISEE non superiore a 35.000 €
La percentuale di abbattimento della spesa sostenuta dalla famiglia viene stabilita annualmente dalla
Giunta Regionale.
Sito Web : www.aziendaper i servizi sanitari n.3 alto friuli
4 - SOSTEGNO ALLE GESTANTI IN DIFFICOLTA’
Contributo concesso dagli Enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni del proprio territorio di
residenza, per le gestanti in situazione di disagio socio-economico e per i primi 6 mesi di vita del
bambino.
Condizioni:
• Situazione di disagio accertato dal SSC. che predispone un piano di intervento
personalizzato.
• La segnalazione di disagio può essere presentata dalla diretta interessata, dai servizi sociali
e/o socio-sanitari e da associazioni private che perseguono il sostegno della maternità.
• Il contributo massimo previsto è pari a €3.000, da erogare con le modalità descritte nel
piano di intervento individualizzato.
N.B. LE DOMANDE DI CONTRIBUTO SUI FONDI STATALI E REGIONALI SONO
CUMULABILI.
REDDITO ISEE : Indicatore Situazione Economica Equivalente viene calcolato tenendo
conto del reddito annuale percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare e dalle
rendite derivanti dal possesso di beni mobili ed immobili. Sono previste alcune detrazioni per
persone a carico e parametri correttivi. Non si tratta quindi di una semplice verifica del
reddito imponibile ai fini Irpef bensì di un conteggio complesso che tiene conto della
situazione patrimoniale e di altre variabili.
Per la compilazione dell’Isee è necessario rivolgersi ai CAAF convenzionati.
Sono allo studio del Governo altre forme di rilevamento del reddito che potrebbero entrare in
vigore nel prossimo futuro.
22
14. 3 - ASSEGNO DI MATERNITA’ DELLO STATO
Sito Web : www.Inps.it- tutto famiglia
Numero gratuito 803164
Per ogni figlio nato o avuto in affidamento o adozione è corrisposto un assegno a carico dello stato
alle madri che non lavorino al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del bambino o che
abbiano in corso un trattamento economico inferiore ( solamente per la quota differenziale ) .
L’assegno spetta :
• In caso di interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento avvenuti
durante la gestazione a condizione che possa far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo
che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti la nascita o l’ingresso del bambino.
• Alla madre che ha perduto il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti da
attività lavorativa per almeno 3 mesi purchè il periodo tra la data di perdita di tale diritto e
la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia non sia superiore a quello di godimento
delle prestazioni stesse e comunque non superiore a 9 mesi (es. disoccupazione).
• alla madre che ha diritto o già fruisce di tutela previdenziale per maternità e può far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti la nascita o
la data di inserimento del bambino in famiglia per l’eventuale quota differenziale. *
La domanda va presentata all’Inps entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso del
bambino in famiglia.
Quote di riferimento stabilita annualmente
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DIRITTO
DURATA
PAGA
MENTO
PADRE
prima del parto
In caso di rischio o difficoltà per la Per tutto il periodo di accertato di
gravidanza accertate dalla Direzione rischio o difficoltà
Territoriale del Lavoro o Azienda
Sanitaria congedo di maternità
anticipato
congedo di maternità ordinario
80%
retribuzione
NO
80%
retribuzione
NO
1 o 2 mesi dalla data presunta del
parto
o
3 mesi dalla data presunta del parto
per addette a lavori gravosi
subito dopo il parto
congedo di maternità ordinario
80%
Retribuzione
3 o 4 mesi
80%
Retribuzione
Congedo di maternità Posticipato
In caso di rischio per la sicurezza e
la salute della madre
Per tutti i padri
2013 -2015 (sperimentale)
1 gg + 2gg (in alternativa
alla madre) entro i primi 5
mesi dalla nascita
( 100% retribuzione )
In casi eccezionali
SI, solo se la madre è affetta
da grande infermità, o è
deceduta o vi è l’affidamento
esclusivo
7 mesi dopo il parto
80%
retribuzione
fino a 1 anno di età del figlio
2 ore al giorno (o 1 ora se l’orario è
inferiore alle sei ore)
Intera
Retribuzione
SI, solo se la madre è affetta
da grande infermità
o è deceduta
o vi è l’affidamento
esclusivo o vi rinuncia
2 o 4 ore al giorno (o più in caso di
parti gemellari plurimi)
Intera
Retribuzione
SI, solo le ore aggiuntive
permesso di assentarsi dal lavoro in
caso di malattia del bambino
senza limitazione
Senza
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice
congedo parentale ordinario
(usufruibile fino a 8 anni con
condizioni diverse)
fino a 6 mesi (max 10/11 mesi tra i
due genitori)
permessi orari giornalieri
24
30%
SI, fino a 6 mesi o 7 se
Retribuzione
Esclusivament usufruisce di un periodo non
inferiore a tre mesi
e per 6 mesi
in caso di grave handicap
(L. 104)
prolungamento dei congedo
parentale ( Vedi punto 11)
30%
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice
3 permessi giornalieri al mese
Intera
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice
Congedo straordinario
( max 2 anni )
Intera
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice
fino a 3 anni di età del figlio
congedo parentale (usufruibile fino
a 8 anni con condizioni diverse)
permesso di assentarsi dal lavoro in
caso di malattia del bambino
in caso di grave handicap
(L. 104)
fino a 6 mesi o quota residua se in
parte già fruito ( max 10/11 mesi
tra i due genitori o quote residue )
30%
SI, fino a 6 mesi o 7 se
Retribuzione
Esclusivament usufruisce di un periodo non
inferiore a tre mesi
e per 6 mesi o
o quote residue
quote residue
senza limitazione
Senza
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice
prolungamento dei permessi orari
( 1/2 ore di permesso giornaliero)
Intera
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice
prolungamento dei congedo
parentale ( Vedi punto 11)
30%
Retribuzione
3 permessi giornalieri al mese
Intera
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice
Congedo straordinario
( max 2 anni o quote residue )
Intera
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice
5 giorni lavorativi all’anno (10 se
unico genitore )
Senza
retribuzione
SI, 5 giorni lavorativi
all’anno (10 se unico
genitore o se l’altro rinuncia)
Fino a 6 mesi o parte residua se non
Senza
Retribuzione
se reddito
superiore a
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice
fino a 8 anni di età del figlio
permesso di assentarsi dal lavoro in
caso di malattia del bambino
congedo parentale
25
SI, fino a 6 mesi o 7 se
2,5 volte il
trattamento
minimo di
pensione
usufruisce di un periodo non
inferiore a tre mesi
prolungamento dei congedo
parentale ( Vedi punto 11)
30%
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice
Congedo Straordinario
( max 2 anni o quote residue )
Intera
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice
3 permessi giornalieri al mese
Intera
Retribuzione
SI, anche alternandoli con
la madre
3 permessi giornalieri al mese
Intera
Retribuzione
SI, anche alternandoli con
la madre
Congedo Straordinario
( max 2 anni o quote residue )
Intera
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice
usufruito nei primi tre anni
(max 10/11 mesi tra i due genitori)
in caso di grave handicap
(L. 104)
oltre gli 8 anni d’età del figlio
solo in caso di grave handicap
( L. 104 )
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ADOZIONE, AFFIDAM. PREADOTTIVO, AFFIDAM. FAMILIARE:
DIRITTO
DURATA
PAGA
MENTO
PADRE
80%
Retribuzione
SI
prima dell’adozione
congedo parentale per adozione
internazionale per permanenza Stato
straniero
durata della
permanenza
Congedo per adozione internazionale per Anche frazionato nel
permanenza Stato straniero
limite massimo dei 5
mesi fruibili tra pre
e post ingresso in
Italia
80%
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
che non se ne avvalga
dall’effettivo ingresso del bambino
minore in famiglia o in Italia
( fino a 18 anni )
Congedo di maternità ( Adozione
Internazionale )
Congedo di maternità ( Adozione
Nazionale )
Congedo di maternità ( Affidamento
educativo-assistenziale)
per un anno dall’effettivo ingresso del
bambino in famiglia
5 mesi o Quota
residua entro i primi
5 mesi
80%
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
per i periodi che non si
avvale
5 mesi entro i primi
5 mesi
80%
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
per i periodi che non si
avvale
3 mesi entro i primi 5
mesi
80%
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
per i periodi che non si
avvale
2 ore giornaliere (una
se l’orario di lavoro è
inferiore alle sei ore)
Intera
Retribuzione
SI, in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente che
vi rinuncia
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Per informazioni rivolgersi a
DISTRETTO N. 1
CONSULTORIO FAMILIARE - 0432 989515
Piazzetta Baldissera – GEMONA DEL FRIULI
e-mail : [email protected]
CONSULTORIO FAMILIARE – 0428 90576
Poliambulatorio – PONTEBBA
DISTRETTO N. 2
CONSULTORIO FAMILIARE – 0433 4888828
Via Carnia Libera – TOLMEZZO
e-mail: [email protected]
Il presente opuscolo è stato curato da:
Dott. ssa Ermenegilda Dreon – Assistente Sociale
Dott.ssa Irene Del Fabbro Assistente Sociale
Dott.ssa Luisa Menegon
- Assistente Sociale
Disegni di :
Valentina Urli
Un ringraziamento particolare a:
– Sandro Tonini I.N.P.S. di Udine
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