Carenze e diversità nell`attuazione e nell`applicazione della

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PARLAMENTO EUROPEO
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1999
2004
Documento di seduta
FINALE
A5-0467/2001
19 dicembre 2001
RELAZIONE
sul seguito della crisi della ESB per quanto riguarda la sanità pubblica e la
sicurezza alimentare
(2000/2321(INI))
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatore: Karl Erik Olsson
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INDICE
Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE ................................................................................................ 4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE ............................................................................................... 5
MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 11
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 17
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PAGINA REGOLAMENTARE
Nella seduta del 18 gennaio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato che la
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori era stata
autorizzata a elaborare una relazione di iniziativa, a norma dell'articolo 163 del regolamento,
sul seguito della crisi della ESB per quanto riguarda la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare e che la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale era stata consultata per
parere.
Nella riunione del 12 marzo 2001 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori aveva nominato relatore Karl Erik Olsson.
Nelle riunioni del 16 ottobre e del 19 dicembre 2001 ha esaminato il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione Guido Sacconi (presidente f.f.), Alexander de Roo
e Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (vicepresidenti), Karl Erik Olsson (relatore), Per-Arne
Arvidsson, Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Philip
Bushill-Matthews (in sostituzione di María del Pilar Ayuso González), Chris Davies, Avril
Doyle, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Jutta D.
Haug (in sostituzione di Dorette Corbey), Anneli Hulthén, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd
Lange, Paul A.A.J.G. Lannoye (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Peter Liese, Minerva
Melpomeni Malliori, Patricia McKenna, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Béatrice Patrie,
Marit Paulsen, Encarnación Redondo Jiménez (in sostituzione di Martin Callanan), Didier
Rod (in sostituzione di Marie Anne Isler Béguin), Dagmar Roth-Behrendt, Karin Scheele,
Inger Schörling, María Sornosa Martínez, Charles Tannock (in sostituzione di Marialiese
Flemming), Antonios Trakatellis e Phillip Whitehead.
Il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è allegato.
La relazione è stata presentata il 19 dicembre 2001.
Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno
della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito della crisi della ESB per quanto
riguarda la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (2000/2321(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 152 e 153 del trattato CE,
– vista la sua risoluzione del 19 febbraio 1997 sui risultati dei lavori della commissione
temporanea d'inchiesta sull'encefalopatia spongiforme bovina1,
– vista la sua risoluzione del 19 novembre 1997 sulla relazione della commissione
temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti
l'ESB2,
– vista la sua risoluzione del 15 aprile 1999 sulla comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni – Seconda relazione semestrale sul seguito dato alla ESB3,
– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2000 sull'ESB e la sicurezza dei mangimi
animali4,
– vista la direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale5,
– vista la sua risoluzione legislativa del 4 ottobre 2000 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze e prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali6,
– vista la sua risoluzione legislativa del 12 giugno 2001 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e
92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale7,
– vista la sua risoluzione legislativa del 12 giugno 2001 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano8,
– vista la sua risoluzione legislativa del 3 maggio 2001 relativa alla posizione comune del
Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
1
2
3
4
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6
7
8
GU C 85 del 17.3.1997, pag. 61.
GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 81.
GU C 219 del 30.7.1999, pag. 370.
Testi approvati, punto 1.
GU L 333 del 29.12.2000, pag. 81.
GU C 178 del 22.6.2001, pag. 74.
Testi approvati, punto 2.
Testi approvati, punto 3.
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recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili1,
– vista la sua risoluzione legislativa del 12 giugno 2001 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare2,
–
visto l'articolo 163 del suo regolamento,
–
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(A5-0467/2001),
A. considerando che la normativa introdotta dall'UE negli ultimi anni diminuisce di fatto il
rischio di diffusione dell'ESB, sebbene i suoi effetti dipendano interamente
dall'osservanza delle disposizioni da parte dei vari paesi e da ciò che avviene nella catena
alimentare,
B. considerando che, sebbene nel 1994, nell'allora Comunità europea, sia stato introdotto il
divieto di alimentare i ruminanti con farine di carne e di ossa provenienti da mammiferi
(il cosiddetto divieto di mangimi), continuano a verificarsi nuovi casi di ESB che
dimostrano che vi è stata contaminazione dei mangimi destinati ai ruminanti,
C. considerando che, al fine di accrescere la fiducia dei consumatori nella politica dell'UE
per la sicurezza alimentare, negli ultimi anni la Commissione ha presentato una serie di
proposte e ha prospettato misure al fine di migliorare la normativa rendendola più
uniforme e aumentare la trasparenza e l'apertura a tutti i livelli della politica in materia di
sicurezza alimentare; e che il Parlamento è stato molto attivo e ha presentato numerose
proposte nel corso di tale processo per aumentare la sicurezza dei consumatori, cercando
in molti casi di andare oltre, di stabilire requisiti più rigorosi e di avanzare più
rapidamente,
D. considerando che il Libro bianco sulla sicurezza alimentare3 ha consentito all'UE di
affrontare tali questioni nel loro insieme, seguendo tutti gli aspetti dell'iter dei prodotti
alimentari, dal produttore al consumatore, dalla terra alla tavola; e che in detto Libro
bianco la Commissione ha proposto di adottare più di 80 diversi provvedimenti entro un
periodo di cinque anni, e che di conseguenza la nuova normativa in materia di sicurezza
alimentare interesserà tutta la catena alimentare, compresa la produzione dei mangimi e
sarà volta a garantire al consumatore un alto livello di protezione della salute,
E. considerando che mancano attualmente informazioni su come e in quale misura gli Stati
membri abbiano attuato la normativa comunitaria; che nel luglio scorso i vari Stati
membri hanno trasmesso alla Commissione le rispettive relazione onde metterla in grado
di valutare l'impatto delle misure adottate fino ad ora; che da tali relazioni non emergono
dati paragonabili e che nell'autunno 2001 l'Ufficio della Commissione per le questioni
1
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Testi approvati, punto 5.
Testi approvati, punto 1.
(COM(1999) 719).
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alimentari e veterinarie (UAV) presenterà, per la prima volta, una relazione generale
sull'applicazione della normativa relativa all'ESB negli Stati membri,
F. considerando che le ispezioni regolari effettuate dalla Commissione negli Stati membri
dimostrano che l'applicazione della normativa comunitaria varia notevolmente, che ciò
significa che il consumatore non ha la certezza che vi sia un medesimo livello di
sicurezza all'interno della Comunità e che è inoltre difficile valutare gli effetti delle
misure adottate dalle varie autorità nazionali,
G. considerando che le differenze nell'applicazione pratica della normativa comunitaria nei
vari Stati membri sono troppo importanti, e che ciò rende difficile una visione globale
della situazione e la comparazione dei dati; che tale situazione è in parte dovuta al fatto
che la normativa vigente dà adito a malintesi e a interpretazioni troppo flessibili, dal
momento che le direttive e le decisioni non sono sempre formulate in maniera chiara e
comprensibile,
H. considerando che l'Unione è il maggiore importatore ed esportatore mondiale di prodotti
alimentari, e che, in virtù della sua partecipazione attiva a vari organismi internazionali,
essa ha la possibilità di scambiare esperienze e informazioni al fine di garantire un alto
livello di tutela della salute,
1.
sottolinea che la misura più importante per tutelare i consumatori a lungo termine è di
eliminare del tutto il rischio che nuovi capi di bestiame vengano contaminati dall'ESB;
2. sottolinea che è importante che venga osservato il principio di precauzione e che la
Commissione segua costantemente le nuove scoperte nel campo della ricerca e ne tenga
conto, ivi comprese le implicazioni per la ricerca finanziata dalla Comunità stessa;
3. è fortemente critico dell'attuazione carente e tardiva della normativa comunitaria da parte
di alcuni Stati membri e della negligenza assolutamente inaccettabile dimostrata da
determinati Stati membri nell'osservanza di detta normativa;
4. sottolinea l'importanza del rigoroso adempimento e dell'applicazione delle misure definite
nel regolamento (CE) n. 999/2001 sulle EST, che comprende la stretta applicazione delle
procedure di screening sugli animali in tutti gli Stati membri; esige che l'età degli animali
da sottoporre ai test sull'ESB sia ridotta a 24 mesi e chiede che sia valutata l'opportunità,
sulla base di dati scientifici, di estendere l'elenco dei materiali a rischio per quanto
riguarda determinati grassi e il sego;
5. invita gli Stati membri a rafforzare i controlli relativi all'esecuzione dei test sull'ESB, al
divieto temporaneo di utilizzare farine animali nei mangimi e alla corretta eliminazione
del materiale a rischio specificato, irrogando sanzioni più severe in caso di inadempienza;
6. invita la Commissione ad elaborare un compendio chiaro e comprensibile
sull'applicazione, da parte degli Stati membri, della normativa in materia di mangimi e
alimenti, sia per paese che per direttiva;
7. invita la Commissione a verificare che tutti gli Stati membri applichino rigorosamente le
norme contenute nel regolamento (CE) n. 999/2001 sulle EST e a punire con fermezza le
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violazioni, qualora vengano constatati casi di inosservanza di tali norme o di frode;
8. esorta la Commissione a fare in modo che la normativa comunitaria venga resa più chiara
e di più facile interpretazione per gli Stati membri e che vengano forniti concetti e
definizioni di significato univoco, al fine di evitare ed eliminare il rischio che si
verifichino malintesi o errori di interpretazione nell'applicazione pratica della normativa;
9. invita la Commissione a garantire l'osservanza del divieto del 1994 di alimentare i
ruminanti con farine di carne e di ossa provenienti da mammiferi (il cosiddetto divieto di
mangimi);
10. ritiene che, sebbene le materie prime che sono state riconosciute atte al consumo
alimentare debbano anche poter essere usate per alimentare gli onnivori, l'UE debba
introdurre quanto prima un divieto di riutilizzo all'interno della stessa specie (il cosiddetto
divieto di cannibalismo) e che in tutti i processi di produzione dei mangimi sia necessario
operare separazioni tra specie al fine di non confondere i mangimi dei ruminanti con
quelli degli onnivori e delle specie intermedie;
11. chiede l'estensione dei test agli ovini, considerate le conclusioni della relazione Philipps e
i pareri del Comitato scientifico direttivo della Commissione, che ritiene ora possibile la
trasmissione della malattia dai bovini agli ovini
12. esorta il Consiglio, alla luce delle esperienze negative avutesi nell'applicazione del divieto
alimentare del 1994 e del grave rischio di contaminazione incrociata, a non revocare in un
futuro prossimo il divieto di alimentare gli onnivori con farine di carne e di ossa fino a
quando non saranno garantiti l'applicazione e il controllo della decisione della
Commissione 96/449 e della decisione del Consiglio 99/53/CE in tutti gli Stati membri e
non sarà stata introdotta una dichiarazione pubblica sui mangimi;
13. sottolinea che in futuro la Commissione dovrà dedicare una maggiore attenzione alla
questione dei rischi di contaminazione incrociata nel corso della produzione dei mangimi,
al fine di garantire una tolleranza zero per quanto riguarda la presenza di residui di farine
di carne e di ossa nei mangimi destinati ai ruminanti;
14. ritiene che le partite esistenti di farine di carne e ossa animali nonché i mangimi che le
contengono debbano essere distrutti;
15. ritiene che gli scarti di macellazione che non sono trasformati in farine animali, come le
acque reflue, i grassi e il sego debbano comunque essere trattati;
16. ricorda che altri residui come gli avanzi di cucina (di collettività, ristoranti, ecc.) devono
essere trattati e riciclati come rifiuti, se gli Stati membri non vogliono che essi siano
trasformati o riutilizzati nell'alimentazione animale;
17. invita la Commissione a promuovere la messa a punto di metodi innovativi di smaltimento
e valorizzazione degli scarti di macellazione, quale la produzione di biodiesel a partire dal
sego o dai grassi;
18. constata che la Commissione ha presentato proposte su come distruggere i sottoprodotti di
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origine animale in modo da non pregiudicare la salute pubblica e l'ambiente;
19. invita la Commissione a effettuare indagini approfondite sull'eventuale collegamento tra il
mangime per vitelli e la BSE, in considerazione dei recenti casi verificatisi in Danimarca e
in Finlandia e a prendere le misure necessarie per garantire che i mangimi non vengano
contaminati dalla BSE;
20. esorta la Commissione a mantenere e garantire l'osservanza dei principi di base relativi al
safe sourcing (sicurezza d'origine), safe processing (sicurezza della lavorazione) e safe
use (sicurezza d'uso) stabiliti dall'UE per tutti i processi produttivi dei mangimi;
21. ribadisce la propria richiesta, presentata quale soluzione radicale per la lotta contro le
epidemie, di isolare, nei casi accertati di ESB, interi allevamenti dalla catena alimentare,
che costituisce una misura adeguata per combattere tale malattia; conformemente alle
deroghe previste dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 999/2001
sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili, continueranno ad essere applicati negli Stati
membri autorizzati metodi alternativi di ritiro degli animali dalla catena alimentare;
22. appoggia la politica di macellare gli animali in presenza di casi accertati di ESB, stabilita
dal regolamento (CE) n. 999/2001 sulle EST, che prevede sia l'abbattimento dell'intera
mandria sia interventi più selettivi negli Stati membri autorizzati dalla Commissione;
23. chiede alla Commissione di sollecitare una rapida introduzione di una dichiarazione
pubblica del contenuto di tutte le materie prime per mangimi da parte degli Stati membri;
24. fa notare che l'UE può ridurre il rischio di una terza ondata di ESB in occasione
dell'ampliamento, fornendo sostegno e assistenza tecnica e finanziaria ai paesi candidati,
affinché non ripetano i nostri errori per mancanza di conoscenze scientifiche e mezzi
economici; chiede con insistenza alla Commissione di non negoziare un periodo
transitorio per la legislazione concernente l'igiene, la qualità e la dichiarazione sui
mangimi;
25. invita la Commissione a garantire che le importazioni da paesi terzi siano soggette alle
stesse disposizioni precauzionali vigenti per i prodotti comunitari - in particolare per
quanto riguarda l'esecuzione di test di accertamento dell'ESB, il divieto temporaneo di
utilizzare farine animali nei mangimi e la corretta eliminazione del materiale a rischio
specificato -, e a verificare rigorosamente il rispetto di tali disposizioni mediante controlli
comunitari nei paesi terzi;
26. ritiene che l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) dovrebbe essere autorizzato a
sorvegliare la produzione di alimenti e di mangimi nonché i sistemi di controllo degli Stati
membri con breve preavviso e, in caso di pericolo per la salute e la sicurezza dei
consumatori, senza alcun preavviso;
27. chiede al Consiglio e alla Commissione di avviare quanto prima una riforma della Politica
agricola comune per tener conto dell'obiettivo di sicurezza alimentare;
28. ritiene che la Commissione debba essere autorizzata a dare istruzioni alle autorità
competenti degli Stati membri affinché esse adottino provvedimenti con effetto
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immediato, qualora ciò sia necessario per garantire che la salute e la sicurezza dei
consumatori non vengano compromesse;
29. sollecita una riforma globale del sistema di controlli applicato nella Comunità nel settore
veterinario, in cui i controlli comunitari debbono avere maggiore importanza, e chiede
dunque, parallelamente, il potenziamento dell'organico dell'Ufficio alimentare e
veterinario di Dublino;
30. ritiene che la Commissione debba essere autorizzata a comminare sanzioni agli Stati
membri in cui l'attuazione della normativa UE in materia di alimenti e di mangimi sia
carente e alle imprese multinazionali che abbiano violato tale normativa;
31. esorta la Commissione a rendere disponibili le risorse necessarie al fine di perseguire la
ricerca sull'EST e ad illustrare come l'UE possa in futuro aumentare la propria
preparazione e capacità di gestire malattie ed epidemie ancora sconosciute;
32. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni nonché ai
parlamenti e ai governi degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE
Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) e relazione tra l'ESB e le varianti della
malattia di Creutzfeldt –Jakobs
L'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), ovvero la malattia della mucca pazza, appartiene
al gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili; che sono appunto contagiose
(trasmissibili), somigliano ad una spugna (spongiformi) e attaccano il cervello (encefalopatie).
La prima malattia conosciuta del gruppo EST era la scrapie, comparsa nelle pecore fin
dal '700. Tutte le malattie del gruppo EST sono causate da una proteina abnorme chiamata
prione. Tutte le malattie collegate al prione negli animali e negli umani sono caratterizzate da
alterazioni cerebrali degenerative che si verificano in caso di accumulo di prioni non
decomponibili nel tessuto cerebrale. Vi sono tuttora pareri contrastanti riguardo all'agente
all'origine della malattia ovvero se esso sia costituito soltanto dal prione che è privo di acido
nucleico ed è costituito unicamente da un albuminoide o se oltre al prione vi sia anche un
collegamento ad una informazione genetica indipendente.
Comparsa per la prima volta in Gran Bretagna nel 1986, l'ESB è una malattia mortale che
colpisce il sistema nervoso centrale dei bovini.
Le malattie del gruppo EST che colpiscono gli umani sono costituite da alcune varianti della
malattia di Creutzfeldt –Jakobs (CJD). L'agente infettivo che causa la nuova variante della
malattia di Creutzfeldt –Jakobs (vCJD), emersa tra i giovani in Gran Bretagna, è identico a
quello che causa l'ESB. Proprio come è capitato per altre malattie del gruppo EST, alcuni dei
sintomi sono gli spasmi muscolari, la demenza e difficoltà motorie. Non esiste una cura e tutte
le varianti della CJD sono mortali. Nel 1996 l'UE ha pertanto raccomandato un rigoroso
monitoraggio dell'ESB all'interno degli Stati membri. A causa del collegamento tra le varianti
CJD e l'ESB non vi deve essere alcun rischio di contatto tra prodotti infetti derivanti da bovini
con i consumatori.
Quadro clinico della malattia, decorso, modi di trasmissione e test
Il periodo di incubazione (ovvero il tempo che intercorre tra il momento in cui l'animale viene
contagiato e i primi sintomi manifesti) varia dai due ai sette anni e in alcuni casi è anche più
lungo. L'età media degli animali colpiti è normalmente di quattro-sette anni. La
concentrazione di prioni nel tessuto cerebrale aumenta in modo esponenziale nel corso degli
ultimi mesi prima della manifestazione dei sintomi clinici.
Gli animali non sono in grado di produrre anticorpi e la diagnosi può attualmente soltanto
essere effettuata dopo la morte dell'animale mediante un esame microscopico del tessuto
cerebrale. Nessuno dei test attuali è in grado di individuare la presenza dell'ESB in animali
viventi né confermare il contagio allo stadio iniziale.
Gli animali vengono contaminati attraverso mangimi che contengono farine di carne e di ossa
infette.
Nonostante le intense attività di ricerca, non vi sono elementi che provino un contagio
orizzontale tra bovini o attraverso pascoli infetti. Si calcola che il rischio di trasmissione dalla
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mucca al vitello sia inferiore al 10% e si verifichi soltanto nelle fasi finali della malattia.
Inoltre non è stata rilevata alcuna predisposizione genetica a tale malattia (vale a dire la
corrispondenza con il gene PRP dell'ovino).
A differenza di quanto accade per la scrapie, la proteina del prione non è stata rinvenuta in
organi diversi dal cervello, midollo spinale, occhi, tonsille e intestino tenue.
Nonostante il fatto che dal 1994 all'interno dell'UE sia vietato alimentare i ruminanti con
farine di carne e di ossa (il cosiddetto divieto di mangimi), i nuovi casi di ESB negli Stati
membri dimostrano che i mangimi destinati ai ruminanti sono stati contaminati. Allorché si è
constatato che i casi di ESB in Gran Bretagna non erano diminuiti al ritmo previsto dal divieto
di mangimi, nel marzo 1996 è stato introdotto un divieto generale di alimentare il bestiame da
allevamento con farine di carne e di ossa al fine di porre un termine alla contaminazione, che
tra l'altro si sospettava avvenisse mediante contaminazione incrociata all'interno delle
fabbriche di mangimi che producevano mangimi sia per i bovini che per i suini e il pollame.
Problemi analoghi di mangimi contaminati sembrano trovarsi alla base dell'attuale situazione
dell'ESB in Francia.
Il Comitato scientifico veterinario dell'UE, nei pareri del 1998 e del 2000, precisa che la
contaminazione incrociata di mangimi per ruminanti con farine di carne e di ossa in principio
non è accettabile. Nonostante ciò i test effettuati sui mangimi negli Stati membri rilevano la
presenza di farina di carne e di ossa.
Tra il 1987 e il 2000 quasi 180 mila bovini sono stati contagiati in Gran Bretagna. Nello
stesso periodo sono stati segnalati 1325 casi nel resto dell'Europa (principalmente in Irlanda,
Portogallo e Francia). E anche dopo l'introduzione di misure più rigorose si verificheranno,
nel corso dei prossimi anni, altri casi, dal momento che la malattia ha un periodo di
incubazione lungo.
La nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakobs (vCJD) può verosimilmente
trasmettersi da mucche infette da ESB all'uomo. Le parti che si ritiene possano trasmettere la
malattia sono il cervello, il midollo spinale, gli occhi, le tonsille e gli intestini. Non è nota la
quantità minima che può condurre al contagio.
Finora in Gran Bretagna 97 persone hanno contratto la malattia, a fronte dei tre casi emersi in
Francia e di un caso in Irlanda. La vCJD colpisce principalmente i giovani. Il periodo di
incubazione non è noto ed è pertanto impossibile sapere quanti casi si verificheranno.
Misure dell'UE per scoprire, prevenire ed evitare la propagazione dell'ESB
Nel corso degli anni l'UE ha adottato una serie di provvedimenti legislativi per individuare,
prevenire ed evitare la propagazione dell'ESB all'uomo e agli animali.
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Divieto di alimentare i ruminanti con proteine provenienti da mammiferi (1994)
Norme per il trattamento di farine di carne (133°, pressione di 3 bar, 20 minuti) (1997)
Norme in materia di notifica e controllo epidemiologico (1988, gennaio 2001)
Orientamenti relativi alla classificazione dei paesi per categorie (1998)
Norme per il trattamento di materiali a rischio specifico (MRS) (al momento della
macellazione il cranio, compresi il cervello egli occhi, le tonsille e il midollo spinale dei
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bovini e degli ovini di età superiore ai dodici mesi vanno rimossi ed eliminati mediante
incenerimento. Dal 1° gennaio ciò vale anche per tutto il tratto intestinale dei bovini di
tutte le età). (ottobre 2000, gennaio 2001)
Divieto temporaneo delle farine di carne e di ossa per i capi destinati al consumo
alimentare (gennaio 2001)
Divieto di farina di pesce per alimentare i ruminanti (gennaio 2001)
Test su tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi al momento della macellazione eccetto in
Svezia, Austria e Finlandia (gennaio 2001)
Regolamento relativo alla prevenzione, controllo ed eradicazione di talune malattie del
gruppo EST (luglio 2001)
Nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def) la responsabilità principale
della sicurezza della produzione alimentare viene attribuita all'industria alimentare, ai
produttori e ai fornitori. Saranno effettuati controlli ufficiali sia a livello nazionale che
europeo e uno degli obiettivi principali è di rendere possibile seguire un prodotto lungo tutta
la catena alimentare. Inoltre le politiche dovranno basarsi su pareri scientifici e, se del caso, si
farà ricorso al principio di precauzione. Si dovranno altresì creare meccanismi per poter
prendere misure efficaci in caso di gravi rischi per la salute lungo tutta la catena alimentare. I
controlli doganali all'importazione verso la Comunità saranno estesi a tutti i mangimi e
prodotti alimentari.
Per quanto riguarda il settore dei mangimi, per la produzione si tratterà di utilizzare
esclusivamente materie prime adeguate e di effettuare controlli più efficaci sugli additivi.
L'UE ha riunito i principi per la produzione di mangimi in tre punti:
 Safe sourcing (si utilizzano soltanto materie prime che non comportano rischi, nessun
animale morto di morte naturale e nessun MRS)
 Safe processing (stabilimenti o linee di produzione di mangimi specifici per i ruminanti,
trattamento termico di tutte le farine di carne prodotte fino a 133°, a 3 bar di pressione e
20 minuti di caldo umido)
 Safe use (nessuna proteina proveniente da mammiferi per i ruminanti, nella produzione e
nell'utilizzo di farina di carne per suini e pollame si garantirà che il mangime non venga
in contatto con i ruminanti).
Carenze e diversità nell'attuazione e nell'applicazione della normativa comunitaria da parte
degli Stati membri
Le ispezioni regolari della Commissione negli Stati membri dimostrano che l'attuazione della
normativa comunitaria varia notevolmente e che le differenze nell'applicazione pratica di
detta normativa sono troppo importanti fra i diversi Stati membri, cosa che rende difficile
avere un quadro complessivo della situazione e comparare dei dati. Ad esempio, nell'ambito
del programma di controllo attivo, sono state condotte indagini su animali che non erano
interessati dalle misure e inoltre il gruppo a rischio (animali malati) è stato interpretato in
modo diverso in vari Stati membri. Vi è un notevole rischio di fraintendimento e
interpretazioni troppo flessibili dal momento che le direttive e le decisioni non sono sempre
formulate in maniera chiara e comprensibile.
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Situazione globale dell'ESB, classificazione GBR (rischio geografico di ESB) ecc.
La Commissione ha incaricato il Comitato scientifico direttivo (SSC) di effettuare un'analisi
geografica dei rischi riguardo alla situazione dell'ESB negli Stati membri e nei paesi terzi. La
metodologia alla base di detta analisi è stata sviluppata per più di due anni ed è stata
pubblicata per la prima volta su Internet nel dicembre 1998. Tale analisi si basa su resoconti
presentati dai paesi interessati nel 1998.
Il GBR di un paese è un indicatore qualitativo della probabile presenza di uno o più capi di
bestiame infetti da ESB (ad uno stadio pre-clinico o clinico della malattia) nel paese in una
determinata circostanza. La valutazione del rischio ESB di un paese si effettua sulla base del
rischio che questo paese abbia importato bovini e farine di carne e di ossa dalla Gran Bretagna
e da altri paesi colpiti dall'ESB, delle norme in vigore per i sottoprodotti di origine animale,
dell'uso di materiali a rischio specifico, del fatto che i ruminanti siano stati alimentati con
farine di carne e di ossa ecc. Il GRB di un paese non è pertanto un indicatore della sicurezza
delle carni.
La classificazione viene effettuata in base a quattro categorie.
Livello I: l'ESB è altamente improbabile
Livello II: l'ESB è improbabile ma non esclusa
Livello III: l'ESB è probabile ma non comprovata o non comprovata a un livello inferiore
Livello IV: l'ESB è comprovata ad un livello più elevato.
Per un certo periodo l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha lavorato alla
classificazione dell'ESB identificando cinque categorie molto simili a quelle individuate dal
comitato scientifico, non ci si può tuttavia attendere che l'UIE abbia classificato tutti i singoli
paesi in tempi brevi.
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO), in cooperazione con il Comitato scientifico direttivo, hanno stabilito che
possono verificarsi casi di ESB in paesi fuori dall'UE, e pertanto il Comitato scientifico
direttivo ha anche valutato la situazione di rischio nei paesi terzi utilizzando la stessa
metodologia applicata ai paesi UE (la FAO ha calcolato che dal 1986-96 fino al oggi è stata
esportata farina di carne e di ossa dall'Europa a circa un centinaio di paesi. Inoltre circa 100
paesi hanno anche importato bovini viventi. Alcuni paesi hanno inoltre riesportato farina di
carne e di ossa verso paesi terzi).
Nel gennaio 2000 la FAO ha avvisato tutti i paesi che avevano importato bestiame o farina di
carne e di ossa dall'Europa occidentale dal 1980 in poi del rischio di presenza di ESB. Le
regioni che durante tale periodo hanno importato notevoli quantità di farina di carne dalla
Gran Bretagna sono l'Europa orientale, l'Asia e il Medio oriente mentre hanno meno
probabilità di essere colpite l'America latina, l'Australia e la Nuova Zelanda. Nell'aprile 2001
la FAO avvisava che l'incidenza di ESB in paesi fuori dall'Europa occidentale che avevano
importato mangimi contaminati o bovini negli anni 80 e 90 non è stata rilevata per mancanza
di un sistema efficace di controllo, di sorveglianza e di gestione del rischio. Pochi paesi hanno
seguito la raccomandazione della FAO di vietare l'utilizzo di tutte le farine di carne e di ossa
nei mangimi destinati ai ruminanti (e non soltanto le farine di carne e di ossa importate
dall'Europa).
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Dal 1° aprile 2001 sono entrate in vigore alcune decisioni relative all'importazione da paesi
terzi. Ad esempio è vietata l'importazione di MRS o prodotti a base di carne contenenti MRS,
fatta eccezione per i paesi di livello I, sono state introdotte alcune disposizioni per il
commercio delle carcasse dei bovini, e i metodi di macellazione utilizzati per gli animali non
possono comportare sistemi vietati all'interno dell'UE.
Tale decisione è stata comunicata all'Organizzazione mondiale della sanità secondo le normali
procedure senza che i partner commerciali dell'UE abbiano reagito.
Molti paesi terzi hanno già adottato misure corrispondenti a quelle in vigore all'interno
dell'UE, ad esempio il divieto di alimentare mammiferi con farine di carne e di ossa, la pratica
di effettuare test dell'ESB sui bovini, migliori misure di controllo e di formazione per quanto
riguarda l'ESB ecc.
Provvedimenti futuri
Il divieto introdotto mediante la decisione 94/381/CE a metà del 1994 di alimentare i bovini
con farine di carne e di ossa provenienti da mammiferi va mantenuto anche in futuro, tra
l'altro per motivi etici. In altre parole gli erbivori non devono essere alimentati con farine di
carne o di pesce.
In linea di principio le materie prime il cui uso a fini alimentari è autorizzato possono anche
essere utilizzate nell'alimentazione degli onnivori.
Nel frattempo è stato dimostrato che l'ESB può trasmettersi anche oltre la barriera della
specie, come è avvenuto, ovvero dalle pecore ai bovini e dai bovini all'uomo. Non si possono
escludere i rischi collegati al fatto che una determinata specie animale si nutre della stessa
specie e pertanto occorre introdurre un divieto di riutilizzo all'interno della stessa specie
animale (divieto di cannibalismo).
Al fine di evitare il rischio di contaminazione incrociata, il 1° gennaio 2001 è stato introdotto
un divieto riguardante le farine di carne e di ossa provenienti da mammiferi e altre proteine
animali nei mangimi destinati agli animali da allevamento. Alla luce delle esperienze negative
avutesi nell'applicazione della normativa del 1994 per quanto riguarda il divieto di mangimi e
del notevole rischio di contaminazione incrociata, non sarà possibile per il momento abrogare
il divieto di alimentare gli onnivori con farine di carne e di ossa.
Non saranno tollerate le tracce di farina di carne e di ossa nei campioni di mangimi per
ruminanti (deve valere la cosiddetta tolleranza zero).
Poiché non è possibile rintracciare le farine di carne e di ossa nelle scorte esistenti, per
eliminare il rischio di contaminazione incrociata, tali scorte di farina animale di carne e di
ossa e i mangimi che la contengono vanno distrutte. La Commissione ha presentato una
proposta su come distruggere i sottoprodotti animali in modo da salvaguardare la salute
pubblica e l'ambiente.
I consumatori hanno il diritto di chiedere informazioni comprensibili e chiare sulla qualità
degli alimenti e sulle loro componenti in modo da poter operare scelte consapevoli e fondate.
Una condizione necessaria per poter fare ciò è la etichettatura dei prodotti alimentari.
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L'Ufficio alimentare e veterinario quale autorità di sorveglianza dell'UE nel settore della
sicurezza di mangimi e alimenti
L'Autorità alimentare europea ha il compito di fornire pareri scientifici aiutando in tal modo
gli Stati membri ad acquisire maggiori conoscenze.
L'UE deve essere in grado di garantire ai cittadini la sicurezza delle merci e dei prodotti che
circolano liberamente all'interno dell'UE. Qualora i singoli Stati membri non rispettino gli
obblighi che loro derivano dal trattato, l'UE deve avere la facoltà di intervenire prendendo le
misure necessarie per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari nell'ambito della libera
circolazione delle merci sul mercato interno.
L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione deve pertanto costituire l'autorità per
mezzo della quale l'UE opera il proprio controllo sulla normativa alimentare degli Stati
membri e la sorveglianza dell'attuazione e dell'applicazione della normativa comunitaria.
L'Ufficio alimentare e veterinario deve avere la facoltà di imporre alle autorità competenti
degli Stati membri di prendere misure con effetto immediato qualora le circostanze lo
richiedano ovvero quando la salute o la sicurezza dei consumatori è a repentaglio.
L'Ufficio alimentare e veterinario dispone della competenza e dell'esperienza adeguata alla
sua missione ed esiste già nell'ambito di una struttura sovranazionale (la Commissione). Tale
ufficio possiede una solida conoscenza della legislazione comunitaria in materia di mangimi e
prodotti alimentari e, attraverso le sue regolari ispezioni negli Stati membri, ha acquisito
conoscenze uniche e importanti su come tale normativa vada applicata nonché conoscenze
sulle rispettive legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di mangimi e di alimenti.
Al fine di portare avanti e mantenere l'osservanza della normativa comunitaria la
Commissione deve avere la facoltà di comminare sanzioni agli Stati membri in cui
l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di alimenti e mangimi sia carente e alle
imprese multinazionali che violino tale legislazione.
Una ripartizione delle competenze e delle responsabilità, secondo il modello suindicato, in cui
il compito di sviluppare la ricerca, i pareri scientifici e le analisi del rischio, la sorveglianza e
il monitoraggio vengono attribuiti a vari organi, offrirebbe buone basi per analizzare e
discutere apertamente e in profondità dei rischi e delle strategie di azione.
Preparazione e capacità della società di far fronte a nuove malattie e sostanze contagiose
finora sconosciute
Nell'attuale società globalizzata caratterizzata da una rapida e libera circolazione delle merci,
anche le malattie e le sostanze contagiose possono propagarsi rapidamente. È pertanto
opportuno che anche la preparazione e la capacità di affrontare e trattare queste nuove
malattie e sostanze contagiose con mezzi e metodi adeguati, vengano notevolmente
migliorate.
Vi è attualmente il rischio evidente che troppe risorse comunitarie vengano concentrate sulla
ricerca collegata alle malattie del gruppo EST. In futuro sarà pertanto importante chiarire
come si possa aumentare la capacità della società di trattare malattie e sostanze contagiose
finora sconosciute.
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4 dicembre 2001
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO
RURALE
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
sul seguito della crisi della ESB per quanto riguarda la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare
(2000/2321(INI))
Relatrice per parere: Danielle Auroi
PROCEDURA
Nella riunione del 27 marzo 2001 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatrice per parere Danielle Auroi.
Nelle riunioni del 18 settembre, 6 novembre e 3 dicembre 2001 ha esaminato il progetto di
parere.
In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso con 23 voti favorevoli e 4
contrari.
Erano presenti al momento della votazione Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
(presidente), Joseph Daul (vicepresidente), Danielle Auroi (relatrice per parere), Gordon J.
Adam, María del Pilar Ayuso González (in sostituzione di Elisabeth Jeggle), Carlos Bautista
Ojeda, Giorgio Celli, Arlindo Cunha, Michel J.M. Dary, Den Dover (in sostituzione di
Encarnación Redondo Jiménez, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento),
Avril Doyle (in sostituzione di Robert William Sturdy), Christel Fiebiger, Francesco Fiori,
Carmen Fraga Estévez, (in sostituzione di Hedwig Keppelhoff-Wiechert), Georges Garot,
Lutz Goepel, Willi Görlach, María Izquierdo Rojo, Heinz Kindermann, Wolfgang KreisslDörfler (in sostituzione di Bernard Poignant), Albert Jan Maat, Xaver Mayer, James
Nicholson (in sostituzione di Michl Ebner), Neil Parish, Mikko Pesälä, Agnes Schierhuber e
Struan Stevenson.
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BREVE GIUSTIFICAZIONE
1. Introduzione
La regolamentazione comunitaria in vigore in merito all'ESB, basata su principi di
precauzione, si applica a vari livelli.
 il controllo all'importazione dei bovini e delle carni;
 il ritiro dalla catena alimentare e la distruzione di tutti i tessuti che possono trasmettere
la malattia;
 il divieto di utilizzare farine animali nell'alimentazione del bestiame;
 l'adozione di un sistema di tracciabilità e di etichettatura;
 l'attuazione di un programma di screening su grande scala.
Ma tutte queste misure non hanno permesso finora di sradicare il flagello. Occorre pertanto
continuare ad essere guardinghi, tenendo conto dell'evoluzione della crisi a livello europeo e
mondiale.
2. Mondializzazione della crisi
La crisi continua, nessuno ne è esente. I test debbono pertanto continuare e le operazioni di
screening devono essere condotte in maniera sistematica. Il Giappone ha confermato il 18
settembre 2001 il suo "1°" caso di mucca pazza. E' probabile che gli Stati che si dichiarano
esenti da casi di ESB oggi, siano quelli che non effettuano tutte le ricerche necessarie.
D'altra parte la ricerca deve essere estesa agli ovini, poiché secondo il parere del Comitato
scientifico direttivo della Commissione "non si può escludere l'ipotesi secondo cui l'agente
dell'ESB sia passato agli ovini".
In conclusione la gestione di questa crisi può essere fatta soltanto a livello mondiale e il
divieto di utilizzare farine di carne e di osso per l'alimentazione dei ruminanti deve essere
universalmente efficace.
3. Le origini della malattia
Per quanto riguarda l'origine della ESB non ci sono molte certezze. Nuove ipotesi scientifiche
inducono, in virtù del principio di precauzione, ad interrogarsi sulle tecniche sanitarie contro
la larva d'estro, sull'utilizzazione di taluni pesticidi che potrebbero, oltre al ruolo svolto dalle
farine di carne e di osso (FCO), esercitare un'influenza sulla trasformazione del prione.
Ricordiamo che il manifestarsi della malattia dell'ESB è stata ricollegata alla distribuzione
alle mucche da latte di concentrati contenenti farine di carni con osso (FCO).Ma alcuni
ricercatori pensano che da una carenza del rame possa derivare una degenerazione dei neuroni
in alcune malattie. Ad esempio, in Gran Bretagna lo "swayback" è una malattia degli ovini
conosciuta da lunga data e la relazione di detta malattia con una carenza di rame è stata
dimostrata in vari paesi. Inoltre l'INRA ha intrapreso uno studio preliminare sull'incidenza
dell'ESB in Francia e il suo recente sviluppo. Essa ha dimostrato una forte correlazione
dell'affezione con la campagna di eradicazione della larva d'estro in Francia, con
l'utilizzazione di pesticidi.
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Molte persone sono anche esposte a questi organo-fosforati. Essi sono utilizzati per il
trattamento delle colture in polverizzazioni e sono contenuti in alcuni shampoo per bambini
contro i pidocchi e per cani contro le pulci. Gli animali e le persone umane sono dunque
esposte agli OF nel loro ambiente. Queste ricerche hanno dimostrato un legame tra una
carenza di rame e la sua sostituzione con il manganese che sembra dovuta agli OF in quanto
provocano in maniera crescente una specie di reazione letale a catena a livello del cervello.
4. Per uscire del tutto dalla crisi è necessario aiutare i produttori a lottare contro le
pratiche a rischio.
Non si deve tornare indietro e riprendere le cattive pratiche. Se si vogliono degli "agricoltori
virtuosi", è necessario dar loro gli aiuti necessari. E' pertanto necessario trattare la crisi
sociale. Ciò comporta un nuovo orientamento e un'armonizzazione di taluni aiuti.
Infatti il settore della carne bovina costituisce la seconda voce della produzione agricola
dell'UE con un'aliquota di quasi il 10% del suo valore globale (dopo il settore del latte, il cui
contributo ha raggiunto il 18% nel 1998). La produzione annua netta (macellazioni) di carni
bovine nell'Europa dei 15 è diminuita, passando da circa 8,1 milioni di tonnellate nel 1995 a
circa 7,6 milioni di tonnellate nel 1998. Tale diminuzione riflette principalmente l'impatto
delle varie misure di controllo dell'offerta adottate nel 1996 per far fronte alla crisi dell'ESB.
Per continuare ad avere una carne "sicura" gli agricoltori debbono essere indennizzati in tutta
l'Unione europea dei costi eccessivi che rappresentano i test.
5. Audizioni dei responsabili dei grandi magazzini
E' necessario procedere alle audizioni dei responsabili dei grandi magazzini. Occorre chiedere
loro la ragione della differenza enorme tra quanto viene pagato al produttore e il prezzo di
vendita al consumatore. Perché non vogliono far ripercuotere la diminuzione dei prezzi alla
produzione a livello dei consumi? I produttori industriali non ne approfittano per potenziare il
ruolo monopolistico che detengono con il loro modo di produzione?
6. Eliminazione totale dei rifiuti
Per trecento grammi di carne bovina consumata si debbono eliminare quattrocento grammi di
rifiuti. Tali rifiuti sono trasformati in 70 % d'acqua, 10 % di sego e 20 % di farine. Il
trattamento e l'eliminazione dei rifiuti di squartamento non riguardano dunque soltanto le
farine. D'altra parte alcuni sistemi di trattamento sotto forma di riciclaggio sembrano
interessanti (biodiesel a base di sego, combustione delle farine ...).
Gli scienziati hanno anche modificato il loro parere del 1998 sulla sicurezza del sego alla luce
dei dati pubblicati recentemente riguardanti l'inattivazione dell'ESB e dei dati recenti sui
quantitativi di sego utilizzati in taluni tipi di alimenti per bestiame, quali gli alimenti per
l'allattamento. Essi confermano l'innocuità del sego proveniente dal grasso di carne ordinaria.
Ma il sego ottenuto da altri tessuti di bovini, specie dai sottoprodotti della macellazione di
ruminanti, deve essere sottoposto a misure adeguate, quali l'eliminazione degli MRS, il
filtraggio e, per taluni sottoprodotti, un trattamento termico inteso ad eliminare un potenziale
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rischio di ESB. Il CSD ha altresì adottato un parere sulla sicurezza dei tessuti adiposi distinti
associati al sistema digestivo dei bovini. Esso conclude che le parti dei grassi che sono
direttamente associate agli intestini debbono essere considerate come materiali a rischio
specifico, se il rischio dell'ESB non può essere escluso presso l'animale.
Il Comitato ha aggiornato il suo parere del gennaio 2000 sulla sicurezza della gelatina
integrandovi il risultato secondo cui due procedimenti di fabbricazione di gelatina validati
recentemente sono almeno altrettanto sicuri di quelli già autorizzati. Il parere enumera, per
ciascuna utilizzazione della gelatina (prodotti alimentari, alimenti per animali, prodotti
farmaceutici e industriali), i requisiti in materia di sicurezza, dal punto di vista
dell'eliminazione degli MRS, l'approvvigionamento di materiali, ecc.
CONCLUSIONI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella
proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:
1.
sottolinea l'importanza del rigoroso adempimento e dell'applicazione delle misure
definite nel regolamento (CE) n. 999/2001 sulle EST, che comprende la stretta
applicazione delle procedure di screening sugli animali in tutti gli Stati membri; esige
che l'età degli animali da sottoporre ai test sull'ESB sia ridotta a 24 mesi e chiede che
sia valutata l'opportunità, sulla base di dati scientifici, di estendere l'elenco dei
materiali a rischio per quanto riguarda determinati grassi e il sego;
2.
invita gli Stati membri a rafforzare i controlli relativi all'esecuzione dei test sull'ESB,
al divieto temporaneo di utilizzare farine animali nei mangimi e alla corretta
eliminazione del materiale a rischio specificato, irrogando sanzioni più severe in caso
di inadempienza;
3.
sollecita una riforma globale del sistema di controlli applicato nella Comunità nel
settore veterinario, in cui i controlli comunitari debbono avere maggiore importanza, e
chiede dunque, parallelamente, il potenziamento dell'organico dell'Ufficio alimentare e
veterinario di Dublino;
4.
chiede l'estensione dei test agli ovini, considerate le conclusioni della relazione
Philipps e i pareri del Comitato scientifico direttivo della Commissione, che ritiene ora
possibile la trasmissione della malattia dai bovini agli ovini;
5.
invita la Commissione a garantire che le importazioni da paesi terzi siano soggette alle
stesse disposizioni precauzionali vigenti per i prodotti comunitari - in particolare per
quanto riguarda l'esecuzione di test di accertamento dell'ESB, il divieto temporaneo di
utilizzare farine animali nei mangimi e la corretta eliminazione del materiale a rischio
specificato -, e a verificare rigorosamente il rispetto di tali disposizioni mediante
controlli comunitari nei paesi terzi;
6.
sottolinea la necessità che il Comitato scientifico direttivo prenda in considerazione
tutte le altre possibili origini della malattia segnalate dalla comunità scientifica
internazionale, quali la carenza di rame e l'influenza dei pesticidi, per garantire che la
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politica dell'Unione europea sia basata sul principio di precauzione, evitando nel
contempo di diffondere inutili inquietudini fra i cittadini e i consumatori europei;
soprattutto l'importanza di esaminare una moratoria sui prodotti organo-fosfati, in
virtù del principio di precauzione, onde tener conto delle altre possibili origini della
malattia, quali la carenza di rame e l'influenza dei pesticidi;
7.
invita la Commissione a verificare che tutti gli Stati membri applicano rigorosamente
le norme contenute nel regolamento (01) 1999 EST e a punire con fermezza le
violazioni, qualora vengano constatati casi di inosservanza di tali norme o di frode;
8.
chiede spiegazioni agli intermediari (grossisti e grandi magazzini) sulle enormi
differenze di prezzo tra produttori e consumatori, sulla distorsione della concorrenza e
il funzionamento dei mercati della carne bovina;
9.
propone l'adozione di una legislazione coerente sul trattamento e l'eliminazione
sistematica dei rifiuti stoccati o futuri, tenendo conto dell'esame di soluzioni
alternative;
10.
ritiene che gli scarti di macellazione che non sono trasformati in farine animali, come
le acque reflue, i grassi e il sego debbano comunque essere trattati;
11.
ricorda che altri residui come gli avanzi di cucina (di collettività, ristoranti, ecc.)
devono essere trattati e riciclati come rifiuti, se gli Stati membri non vogliono che essi
siano trasformati o riutilizzati nell'alimentazione animale;
12.
invita la Commissione a promuovere la messa a punto di metodi innovativi di
smaltimento e valorizzazione degli scarti di macellazione, quale la produzione di
biodiesel a partire dal sego o dai grassi;
13.
chiede che sia autorizzato l'impiego nell'alimentazione di animali non ruminanti delle
farine animali ottenute a partire da scarti di macellazione idonei al consumo umano e
prodotte in conformità di norme riconosciute (sterilizzazione sotto pressione a 133°C
per 30 minuti, a 3 bar);
14.
invita la Commissione a presentare, entro il giugno 2002, una proposta legislativa
intesa a vietare l'impiego dei rifiuti alimentari qualora le autorità competenti degli
Stati membri non possano garantire il loro corretto trattamento secondo norme di
sterilizzazione adeguate, sufficienti a neutralizzare i virus della peste suina e dell'afta
epizootica (sterilizzazione sotto pressione a 133° C per 30 minuti, a 3 bar), in impianti
di trattamento ufficialmente riconosciuti e qualora negli Stati membri non sia
disponibile un sistema di registrazione dei rifiuti alimentari;
15.
appoggia la politica di macellare gli animali in presenza di casi accertati di ESB
stabilita nel regolamento (CE) n. 999/2001 sulle EST, che prevede sia l'abbattimento
dell'intera mandria sia interventi più selettivi negli Stati membri autorizzati dalla
Commissione;
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ritiene che la Commissione debba essere abilitata a dare istruzioni alle autorità
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competenti degli Stati membri affinché esse adottino provvedimenti con effetto
immediato, qualora ciò sia necessario per garantire che la salute e la sicurezza dei
consumatori non siano compromesse.
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