FACOLTÁ DI INGEGNERIA UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” Cenni Normativi sulla Sicurezza degli Impianti Elettrici Prof. Dott. Ing. Roberto Mugavero tel/fax 06-72597320 e-mail [email protected] Le Basi Legislative della Sicurezza Panorama Normativo Le Basi Legislative della Sicurezza Lo Stato tutela l’individuo come cittadino e come lavoratore, in particolare per quanto riguarda: •LA SALUTE; •LA SICUREZZA Conseguentemente la maggior parte della legislazione relativa agli impianti elettrici riguarda l’aspetto della sicurezza degli impianti nei confronti di persone e cose. Le Basi Legislative della Sicurezza COSTITUZIONE ITALIANA •Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; •Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; •Art. 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Le Basi Legislative della Sicurezza CODICE CIVILE •Art. 2050: Chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; •Art. 2087: L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; Le Basi Legislative della Sicurezza CODICE PENALE •Art. 437: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro,ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni; se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni; •Art. 451: Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione Le Basi Legislative della Sicurezza GLI IMPIANTI ELETTRICI SONO INOLTRE OGGETTO DI: •Legislazione Specifica in materia i cui riferimenti principali sono dati da: Legge 186/68 - Legge 46/90 (solo art. 14 - Verifiche) D.M. n° 37/2008 •Legislazione riguardante norme generali e particolari di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, i cui riferimenti principali sono: DPR 547/55 –DPR 164/56 –DPR 321/56 DPR 303/56 –DPR 320/56 –DLgs 81/2008 •Legislazione in materia di Prevenzione Incendi attraverso Circolari del Ministero dell’Interno Le Basi Legislative della Sicurezza I componenti l’impianto elettrico, ovvero il materiale elettrico, è soggetto a legislazione specifica di emanazione Comunitaria (recepimento di Direttive della Comunità Europea) rappresentata principalmente da: Legge 791/77 integrata da D Lgs 626/96 (Direttiva Bassa Tensione, Marcatura CE) Le Basi Legislative della Sicurezza LEGGE n°186/68: Sicurezza Settore Elettrico DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE DI MATERIALI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, INSTALLAZIONI E IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI Il testo è costituito da due soli articoli che sanciscono: Art. 1: Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati a regola d’arte; •Art. 2: I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici secondo le norme del CEI si considerano costruiti a regola d’arte; Le Basi Legislative della Sicurezza D.M. n° 37/2008 Si applica agli impianti elettrici negli edifici ad uso civile e negli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. Il D.M. n° 37/08 fissa gli obblighi di sicurezza per la realizzazione degli impianti tra cui gli impianti elettrici. Le Basi Legislative della Sicurezza D.M. n° 37/2008 Tra gli obblighi principali si possono indicare: OBBLIGO PER IL COMMITTENTE affidamento dei lavori di realizzazione esclusivamente ad imprese abilitate. Per le IMPRESE NON INSTALLATRICI, in presenza di uffici tecnici interni, possono essere previste l’installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione dei soli impianti relativi alle proprie strutture interne, nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti. Le Basi Legislative della Sicurezza D.M. n° 37/2008 OBBLIGO PER L’IMPRESA INSTALLATRICE avere un responsabile che possieda tutti i requisiti tecnico professionali fissati; realizzare l’impianto a regola d’arte; rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte. OBBLIGO DELLA PROGETTAZIONE Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l’ampliamento e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste. Le Basi Legislative della Sicurezza DIAGRAMMA DI FLUSSO PER L’OBBLIGO DELLA PROGETTAZIONE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI IN IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI DEL TERZIARIO ED ALTRI USI Le Basi Legislative della Sicurezza Novità introdotte dal D.M. n° 37/2008 Definizione e classificazione degli impianti di applicazione del Decreto; Definizione di “Potenza impegnata” e “Uffici Tecnici Interni”; Competenze per le imprese non installatrici; Requisiti tecnico – professionali; Abolizione del concetto di “Sicurezza Equivalente”. Marcatura CE La Legge 791/77 “Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (73/23/CEE) è relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”. E’ integrata dal D. Lgs 626/96 “Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in taluni limiti di tensione”. Si applica: al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 V in corrente alternata e tra 75 e 1500 V in corrente continua. Marcatura CE Stabilisce che: -il materiale elettrico soggetto al campo di applicazione può essere posto in commercio solo se costruito a regola d’arte in materia di sicurezza; .-i principi generali in materia di sicurezza che tale materiale deve soddisfare; -il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE che ne attesta la conformità alle disposizioni di Legge (la responsabilità di tale attestazione è del costruttore). Gli Enti Normativi Nazionali •Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) : è un’associazione che ha lo scopo di “stabilire i requisiti che devono avere i materiali, le macchine, le apparecchiature e gli impianti elettrici perché essi rispondano alle regole della buona elettrotecnica, e i criteri coi quali detti requisiti devono essere controllati”. SOCI •CNR: Centro Nazionale delle Ricerche •AEI: Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana •ENEL: Ente Nazionale per L’Energia Elettrica •ANIE: Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche Normativa Tecnica Le Norme CEI Le Norme CEI sono norme ma non sono norme di legge Le Norme CEI sono riconosciute regola d’arte nel settore elettrico dalla Legge 186/68 Pertanto seguire le Norme CEI è condizione sufficiente ma non necessaria per costruire un apparecchio o realizzare un impianto a regola d’arte (obbligo legislativo) Normativa Tecnica Le Norme CEI riguardano sia gli impianti che i singoli componenti. Le principali Norme CEI utilizzabili come riferimento nella realizzazione degli impianti elettrici sono: -Norma CEI 11-.. (Impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione pubblica -Norma CEI 31.. (Materiali antideflagranti) -Norma CEI 64-.. (Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione) Gli Enti Normativi Internazionali Al fine di rendere uniforme, per quanto possibile, le regole in materia di sicurezza elettrica tra i paesi industrializzati, sono sorti alcuni organismi normativi internazionali: •IEC: Intenational Electrotechnical Commission (raccoglie tutti i paesi industrializzati del mondo) •CEEel: International Commission on Rule for the Approval of Electrical Equipment. Esso agisce in sede Europea e tratta solo l’unificazione delle prove di laboratorio ed il loro riconoscimento reciproco tra i vari paesi. Gli Enti Normativi Europei Un altro importante organismo normatore per il settore elettrico, di cui il CEI è membro, è il Comitè Européen de Normalisation Electrotecnique CENE-LEC. Esso ha il compito di preparare normative riguardanti il settore elettrotecnico che facilitino e rendano possibile lo scambio di mezzi e servizi nell'ambito dell'Unione Europea. Il CENELEC prepara documenti di armonizzazione, a cui le norme nazionali devono adeguarsi, oppure direttamente norme europee, che devono essere (tradotte e) adottate a livello nazionale. Classificazione delle Norme Le norme italiane sono contrassegnate dalla sigla CEI e sono classificate con un codice a due campi: -il primo indica il Comitato Tecnico responsabile della norma; - il secondo è un numero progressivo, con eventuali sottocampi (indicanti parte, variante, ecc.). Le norme CENELEC sono contrassegnate dalla sigla EN e sono numerate a partire da 50000. Le norme europee tratte da norme della IEC sono indicate aggiungendo 60000 al numero della norma IEC. Classificazione delle Norme Così, ad esempio, la norma CEI 33-8, emessa dal CT 33 del CEI e riguardante condensatori per il rifasamento in impianti a tensione nominale fino a 1000 V, è anche indicata come norma CEI EN 60931-1. Ciò significa che essa è la traduzione in italiano della norma europea EN 60931-1, che a sua volta è tratta dalla norma IEC 931-1. Conformità alle Norme La conformità alle norme assume aspetti diversi, secondo che si tratti dei singoli componenti dell’impianto e degli utilizzatori (materiale elettrico), o dell’intero impianto. Conformità alle Norme del Materiale Elettrico Esistono due segni grafici, corrispondenti a due diversi accertamenti della conformità del prodotto alle norme CEI: -il contrassegno CEI -il marchio IMQ Conformità alle Norme del Materiale Elettrico Contrassegno CEI Viene applicato dal costruttore ai prodotti che, secondo il suo parere, corrispondono alle norme CEI. Si tratta, quindi, di una autocertificazione di rispondenza alle norme, che ricade sotto la completa responsabilità del costruttore. Per esporre il contrassegno CEI occorre seguire una certa procedura amministrativa, e il CEI si riserva, in teoria, la facoltà di effettuare in qualsiasi momento la verifica della rispondenza alle norme del prodotto Conformità alle Norme del Materiale Elettrico Marchio IMQ Su alcuni prodotti di grande serie, destinati soprattutto ad uso domestico o similare, il costruttore può chiedere la concessione d’uso del marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità). Conformità alle Norme del Materiale Elettrico Marchio IMQ Il marchio di qualità viene concesso, e mantenuto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: A) APPROVAZIONE DEL COSTRUTTORE: le strutture produttive ed il controllo del costruttore, che richiede la concessione del marchio di qualità, sono atte a garantire la qualità del prodotto; B) APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO: il prototipo supera le prove di tipo previste nelle norme CEI corrispondenti; Conformità alle Norme del Materiale Elettrico Marchio IMQ C) CONTROLLO DELLA PRODUZIONE: la produzione corrisponde al prototipo (controlli di qualità effettuati in fabbrica e su campioni prelevati dal mercato) Il MARCHIO fornisce quindi maggiori garanzie all’utente che non il contrassegno CEI. Non a caso il primo è previsto per materiale elettrico a bassa tensione destinato al pubblico profano di elettricità, mentre il secondo si applica a grosse apparecchiature e macchine elettriche ad uso industriale La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione Direttiva Comunitaria 73/23/CEE Recepita con la Legge 791/77 (Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) Si applica al materiale elettrico a tensione compresa tra 50 V e 1000V in c.a. e tra 75 V e 1500 V in c.c. con alcune eccezioni. La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione In base all’art. 2 un prodotto elettrico può essere posto in commercio e può liberamente circolare in Italia, solo se risponde ai principi generali di sicurezza elencati nell’allegato della Legge (Condizione necessaria e sufficiente) La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione PRINCIPI: REQUISITI GENERALI1 1)Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico devono essere elencate; 2)Il marchio di fabbrica o del commerciante sono apposti sul materiale elettrico o sull’imballaggio; 3)Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata; La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione REQUISITI GENERALI 4) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati in seguito, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione. La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione PROTEZIONE DAI PERICOLI CHE POSSONO DERIVARE DAL MATERIALE ELETTRICO Sono previste misure di carattere tecnico affinché: 1) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti; 2) non possono prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possono causare un pericolo; La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione PROTEZIONE DAI PERICOLI CHE POSSONO DERIVARE DAL MATERIALE ELETTRICO 3) le persone e gli animali domestici siano protetti da pericoli di natura non elettrica che possono derivare da materiale elettrico; 4) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste. La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione PROTEZIONE DAI PERICOLI DOVUTI ALL’INFLUNZA DI FATTORI ESTERNI SUL MATRIALE ELETTRICO Sono previste misure di carattere tecnico affinché il materiale elettrico: 1) Presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti; 2) Sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste; La Direttiva Comunitaria per il Materiale Elettrico a Bassa Tensione PROTEZIONE DAI PERICOLI DOVUTI ALL’INFLUNZA DI FATTORI ESTERNI SUL MATRIALE ELETTRICO 3) Nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo.