NUOVA DISCIPLINA IGR: INCENTIVI PER LE IMPRESE

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NUOVA DISCIPLINA IGR: INCENTIVI PER LE IMPRESE
Investimenti in beni strumentali
Il Capo 1 del provvedimento riguarda la detassazione degli utili investiti. È prevista (art. 61) la
detassazione degli utili annuali di bilancio utilizzati dalle imprese (con più di 5 dipendenti) per
interventi di investimento in beni strumentali. Per la precisione sono considerati interventi di
investimento (art. 62) i progetti aziendali che prevedono: a) l’acquisizione di beni materiali ed
immateriali, l’introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi
esistenti ovvero l’acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o
nuovi processi produttivi; b) acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i
processi produttivi esistenti o ad introdurre nuove produzioni. L’importo non deve essere inferiore a
100 mila euro per il punto a) e a 500 mila per il punto b). Un emendamento in extremis ha previsto
cje l’investimento agevolabile sotto forma di costruzione sia limitato ai progetti che coinvolgono
almeno 40 dipendenti. Va specificato che non costituiscono reddito imponibile: il 50% degli utili
annuali di bilancio per interventi riguardanti la sopra citata lettera a) dell’art. 62 e il 30% degli utili di
cui alla lettera b).
In caso di cumulo degli interventi, la percentuale massima del reddito non imponibile è pari al 60%. I
benefici fiscali sono riconosciuti fino a concorrenza del valore dell’intervento di investimento entro il
quinto anno successivo a quello dell’autorizzazione medesima, entro il settimo anno in caso di
investimento superiore ai 10 milioni di euro. I progetti di investimento (art. 64) devono essere
presentati all’Ufficio Tributario non oltre 120 giorni dall’avvio della loro realizzazione, mentre l’avvio
della realizzazione dell’investimento (pena la decadenza dai benefici) deve avvenire non oltre 12
mesi dall’autorizzazione. Il suddetto Ufficio (art. 66) è tenuto a comunicare entro 90 giorni il buon
esito dell’istruttoria per accedere ai benefici. Facendo un piccolo passo indietro, i progetti devono
espressamente contenere: una relazione sulla rispondenza del progetto ai requisiti previsti;
l’indicazione dei tempi di realizzazione (non superiori a cinque anni complessivi dal via del progetto)
e l’ammontare degli investimenti; il prevedibile periodo di utilizzo dei beni oggetto dell’investimento;
l’indicazione degli eventuali incrementi occupazionali. L’art. 67 specifica che l’Ufficio Tributario può
concedere proroghe non superiori ai 12 mesi se sono motivate da comprovate circostanze, ma può
anche stabilire la decadenza dai benefici nel caso in cui si rilevino da parte delle aziende gravi
irregolarità e discordanze rispetto al progetto autorizzato; oppure il mancato rispetto dei termini e
delle prescrizioni previste al presente Capo I.
Incentivi per sostegno dell’occupazione
La legge prevede anche incentivi fiscali per il sostegno dell’occupazione (Capo II). È riconosciuto
infatti un abbattimento della base imponibile alle aziende (con un minimo di 10 unità lavorative, 20
per le imprese industriali) che incrementano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati (art.
69 e 70). La misura dell’abbattimento è del 10% per incrementi da 5 a 9 unità, del 20% per
incrementi superiori. L’abbattimento è riconosciuto all’impresa anche per i due esercizi fiscali
successivi, naturalmente qualora non subentrino riduzioni della quota incrementativa che è il
presupposto del beneficio. Naturalmente decadono dai benefici di cui al presente articolo le imprese
che effettuano licenziamenti collettivi del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro. Le
attività economiche che entro il 31 dicembre 2012 trasformano rapporti di lavoro da tempo
determinato a indeterminato possono usufruire degli abbattimenti per il medesimo esercizio fiscale e
per i due successivi.
Incentivi per le nuove imprese
Incentivi sono previsti anche per le imprese di nuova costituzione (Capo III). L’art. 71 specifica che il
limite di dipendenti (art. 61 comma 2 e art. 69 comma 3) non si applica alle imprese che avviano il
progetto di investimento nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di avvio della nuova impresa,
ovverosia la data di rilascio della licenza. Inoltre per le imprese di nuova costituzione le perdite fiscali
(art. 72) sempre realizzate nei primi 3 periodi d’imposta, possono essere computate in diminuzione
del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione
che si riferiscano ad una nuova attività economica.
Incentivi per la patrimonializzazione
I soggetti passivi d’imposta di cui al Titolo III, comprese le stabili organizzazioni di imprese non
residenti, possono portare in deduzione dal reddito imponibile (art. 72) una quota corrispondente
all’incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo
d’imposta. La quota del capitale proprio deducibile è fissata nella misura del 5% dell’incremento
patrimoniale (salvo differente decisione tramite Decreto Delegato). Le quote non dedotte in un
periodo d’imposta non possono essere computate in diminuzione dei redditi imponibili dei periodi
d’imposta successivi. Nel caso di riduzioni del capitale proprio deliberate dall’assemblea dei soci
non derivanti da perdite di esercizio, l’azienda è tenuta alla restituzione proporzionale dell’agevolazione goduta.
Disposizioni finali e comuni
Il Capo V specifica che i benefici per gli investimenti o per il sostegno dell’occupazione (Capi I e II)
sono cumulabili ma il totale dell’ammontare degli abbattimenti non può eccedere la misura del 70%
del reddito imponibile per ogni esercizio fiscale.
Fonte: www.sanmarinofixing.com
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