NUOVA DISCIPLINA IGR: INCENTIVI PER LE IMPRESE Investimenti in beni strumentali Il Capo 1 del provvedimento riguarda la detassazione degli utili investiti. È prevista (art. 61) la detassazione degli utili annuali di bilancio utilizzati dalle imprese (con più di 5 dipendenti) per interventi di investimento in beni strumentali. Per la precisione sono considerati interventi di investimento (art. 62) i progetti aziendali che prevedono: a) l’acquisizione di beni materiali ed immateriali, l’introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l’acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi; b) acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurre nuove produzioni. L’importo non deve essere inferiore a 100 mila euro per il punto a) e a 500 mila per il punto b). Un emendamento in extremis ha previsto cje l’investimento agevolabile sotto forma di costruzione sia limitato ai progetti che coinvolgono almeno 40 dipendenti. Va specificato che non costituiscono reddito imponibile: il 50% degli utili annuali di bilancio per interventi riguardanti la sopra citata lettera a) dell’art. 62 e il 30% degli utili di cui alla lettera b). In caso di cumulo degli interventi, la percentuale massima del reddito non imponibile è pari al 60%. I benefici fiscali sono riconosciuti fino a concorrenza del valore dell’intervento di investimento entro il quinto anno successivo a quello dell’autorizzazione medesima, entro il settimo anno in caso di investimento superiore ai 10 milioni di euro. I progetti di investimento (art. 64) devono essere presentati all’Ufficio Tributario non oltre 120 giorni dall’avvio della loro realizzazione, mentre l’avvio della realizzazione dell’investimento (pena la decadenza dai benefici) deve avvenire non oltre 12 mesi dall’autorizzazione. Il suddetto Ufficio (art. 66) è tenuto a comunicare entro 90 giorni il buon esito dell’istruttoria per accedere ai benefici. Facendo un piccolo passo indietro, i progetti devono espressamente contenere: una relazione sulla rispondenza del progetto ai requisiti previsti; l’indicazione dei tempi di realizzazione (non superiori a cinque anni complessivi dal via del progetto) e l’ammontare degli investimenti; il prevedibile periodo di utilizzo dei beni oggetto dell’investimento; l’indicazione degli eventuali incrementi occupazionali. L’art. 67 specifica che l’Ufficio Tributario può concedere proroghe non superiori ai 12 mesi se sono motivate da comprovate circostanze, ma può anche stabilire la decadenza dai benefici nel caso in cui si rilevino da parte delle aziende gravi irregolarità e discordanze rispetto al progetto autorizzato; oppure il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni previste al presente Capo I. Incentivi per sostegno dell’occupazione La legge prevede anche incentivi fiscali per il sostegno dell’occupazione (Capo II). È riconosciuto infatti un abbattimento della base imponibile alle aziende (con un minimo di 10 unità lavorative, 20 per le imprese industriali) che incrementano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati (art. 69 e 70). La misura dell’abbattimento è del 10% per incrementi da 5 a 9 unità, del 20% per incrementi superiori. L’abbattimento è riconosciuto all’impresa anche per i due esercizi fiscali successivi, naturalmente qualora non subentrino riduzioni della quota incrementativa che è il presupposto del beneficio. Naturalmente decadono dai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano licenziamenti collettivi del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro. Le attività economiche che entro il 31 dicembre 2012 trasformano rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato possono usufruire degli abbattimenti per il medesimo esercizio fiscale e per i due successivi. Incentivi per le nuove imprese Incentivi sono previsti anche per le imprese di nuova costituzione (Capo III). L’art. 71 specifica che il limite di dipendenti (art. 61 comma 2 e art. 69 comma 3) non si applica alle imprese che avviano il progetto di investimento nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di avvio della nuova impresa, ovverosia la data di rilascio della licenza. Inoltre per le imprese di nuova costituzione le perdite fiscali (art. 72) sempre realizzate nei primi 3 periodi d’imposta, possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività economica. Incentivi per la patrimonializzazione I soggetti passivi d’imposta di cui al Titolo III, comprese le stabili organizzazioni di imprese non residenti, possono portare in deduzione dal reddito imponibile (art. 72) una quota corrispondente all’incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d’imposta. La quota del capitale proprio deducibile è fissata nella misura del 5% dell’incremento patrimoniale (salvo differente decisione tramite Decreto Delegato). Le quote non dedotte in un periodo d’imposta non possono essere computate in diminuzione dei redditi imponibili dei periodi d’imposta successivi. Nel caso di riduzioni del capitale proprio deliberate dall’assemblea dei soci non derivanti da perdite di esercizio, l’azienda è tenuta alla restituzione proporzionale dell’agevolazione goduta. Disposizioni finali e comuni Il Capo V specifica che i benefici per gli investimenti o per il sostegno dell’occupazione (Capi I e II) sono cumulabili ma il totale dell’ammontare degli abbattimenti non può eccedere la misura del 70% del reddito imponibile per ogni esercizio fiscale. Fonte: www.sanmarinofixing.com