Contratti di Diritto d`Autore Il diritto d`autore è la posizione giuridica

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Contratti di Diritto d’Autore
Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di
un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e diverse
convenzioni internazionali (Convenzione di Berna) riconoscono la
facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento, ed in ogni caso il
diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le
facoltà di sfruttamento economico o lo stesso sia esaurito ad esempio
per decorso termine di durata –70 anni dopo la morte dell’autore-(diritto
morale d'autore).
In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di
diritto codicistico o civil law (tra i quali l'Italia), mentre in quelli di diritto
comune ovvero di common law (tra cui Regno Unito e Stati Uniti) esiste
l'istituto del copyright, termine di lingua inglese che letteralmente
significa diritto di copia.
i) Il diritto d'Autore: Le norma di riferimento sono L. 22 aprile 1941, n.
633 e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Libro Quinto del
Codice Civile, è la disciplina delle facoltà attribuibili a colui che realizza
un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'intento di riservargli sia i
diritti morali che economici.
La legge n. 633/41 originariamente era allineata alla tutela minima
prevista dalla Convenzione di Berna. Ovviamente nel corso del tempo le
sue disposizioni sono state modificate in più occasioni: in adeguamento
al dettato della successiva Costituzione Repubblicana ed in recepimento
delle diverse disposizioni comunitarie.
Gli artt. 1-5 della legge n. 633/1941 individuano tuttora le opere protette
dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno
aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione. A titolo esemplificativo, la legge fornisce un elenco di
categorie in cui siano ricomprese le opere tutelabili:
Letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e
religiose, sia in forma scritta che orale ;
Musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere
drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera
originale in sé ;
Arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o
appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia teatrale;
Architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno
industriale che presentino carattere creativo e valore artistico;
Teatro: opere con o senza traccia scritta ;
Cinema: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche;
infine al disegno industriale che presenti di per sé valore artistico e
carattere creativo.
Inoltre, sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere
creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le
trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli
adattamenti, le riduzioni, ecc.
A seguito del recepimento delle Direttive 91/250/CE e 96/9/CE
nell’elenco sono stati inseriti:
Programmi per elaboratore;
Banche dati.
ii) I diritti dell'autore: Il diritto nasce al momento della creazione
dell'opera, ed è definibile come «particolare espressione del lavoro
intellettuale». L'atto creativo genera il diritto sul risultato. L'autore ha il
diritto incondizionato di sfruttare la propria opera in ogni modo, inoltre
ha il diritto di impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria
opera; in particolare l’autore ha le seguenti facoltà esclusive:
pubblicazione,
riproduzione,
trascrizione,
esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico,
comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di
diffusione a distanza ( telefono, radiodiffusione, televisione e
mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet),
compresa la cosiddetta offerta on demand,
distribuzione,
traduzione e/o elaborazione,
vendita,
noleggio e prestito.
Tutti i diritti sopraelencati sono indipendenti. Inoltre i diritti riguardano
sia l'opera nel suo insieme, che in ciascuna delle sue parti.
Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il
diritto patrimoniale. Il primo è strettamente legato alla persona
dell'autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è
originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma
anche gratuitamente) ad un acquirente (licenziatario), il quale a sua volta
può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge
applicabile, fermi i diritti morali.
iii) Diritto morale: Tutela la personalità dell'autore e l'attività in cui si
materializza la sua creatività:
A) Il diritto d'inedito. È un'articolazione della libertà di manifestazione
del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione.
B) Il diritto alla paternità dell'opera.
C) Il diritto all'integrità dell'opera. L'autore ha diritto che l’opera
venga riprodotta o eseguita come da lui indicato. La tutela del diritto
morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che
comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
D) Il diritto di pentimento. Art. 2582 c.c.: l'autore ha diritto di ritirare
l'opera dal commercio, fermo restando l’obbligo di indennizzo ai
licenziatari dei diritti di commercio dell'opera stessa.
Il diritto morale è imprescrittibile ed è tutelabile dagli eredi, sempre
restando da riferirsi all'autore, in qualunque tempo, la titolarità creativa
dell'opera.
Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è
liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia
rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.
iv) Diritto di fruttamento economico: Il diritto di utilizzo economico
si estingue decorso un certo periodo dalla morte dell'autore; pertanto agli
eredi ed aventi diritto è in genere garantito un congruo periodo di tutela
di questo diritto che copre un tempo equivalente ad una o due
generazioni. Tale tutela è nella maggior parte dei paesi occidentali (tra cui
l'Italia) di settant'anni dalla morte dell'ultimo dei coautori dell'opera.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione dell'opera come
un tutt'uno è di settant'anni dalla prima pubblicazione.
Per le opere anonime o pseudonime devono trascorrere settant'anni dalla
prima pubblicazione (qualunque sia la forma in cui viene effettuata): se
l'autore si rivela o viene rivelato da persone autorizzate, l'opera torna a
sottostare ai tempi previsti dalla legislazione.
In caso di parti di opera, di volumi e/o di opere periodiche, la durata dei
diritti decorre dall'anno della pubblicazione.
v) Diritti connessi al diritto d'autore: Sono i diritti che nascono in
capo a soggetti diversi dall’autore dell'opera,
la cui esistenza è
direttamente "connessa" al diritto d’autore, sono i diritti che si
riferiscono ad attività intellettuali e commerciali determinanti per il
sistema dell'industria culturale. Tradizionalmente sono i diritti disciplinati
dal Titolo II della legge 633/1941 (artt. 72 e seguenti) relativi all’incisione
e produzione di fonogrammi, quelli relativi alla produzione di opere
audiovisive e cinematografiche, quelli relativi all’emissione radiofonica e
televisiva e quelli degli artisti interpreti ed esecutori.
vi) Diritti sul ritratto: Il ritratto di una persona non può essere esposto,
riprodotto o messo in commercio senza il consenso del soggetto tranne
quando la riproduzione dell'immagine sia giustificata o collegata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.
vii) Contratto di Edizione:
Dal punto di vista giuridico si tratta di un classico contratto a prestazioni
corrispettive avente ad oggetto l'opera dell'ingegno.
Il bene immateriale del lavoro creativo non è il supporto fisico sul quale
il primo viene trasfuso.
il contratto di edizione è solo quello in cui la riproduzione grafica
dell'opera avviene su carta o su materiale analogo (Tribunale Milano,
25 novembre 1992).
I soggetti della fattispecie negoziale sono: l'autore dell'opera e l'editore
che realizza il suo interesse a trarre profitto dal lavoro creativo mediante
l'assunzione - a sue spese - degli oneri di riproduzione e di pubblicazione
dell'opera condividendo parte dell’utile con l’autore.
L’elemento essenziale del contratto di edizione è la circostanza che la
riproduzione e la diffusione dell'opera avvengano per conto e a spese
dell'editore. Qualora non vi sia tale presupposto occorre indagare quale
sia la reale volontà delle parti per riposizionare correttamente il
contratto. Nel caso di un contratto con il quale l'autore di un'opera
letteraria, a propria cura ed onere incarichi uno stampatore di stampare,
pubblicare e
vendere l'opera sarà con tutta evidenza applicabile la
disciplina dell’ appalto e non in quella del contratto di edizione (Pretura
Verona 14 marzo 1985).
Il contratto di edizione è nominato ed è regolamentato agli artt. 118 ss.
della LDA.
Il contratto può essere " per edizione " o a " termine " se l’accordo tra
le parti è di pubblicare una o più edizioni dell'opera (nel contratto per
edizione) o, se è lasciata la scelta all'editore di decidere il numero delle
edizioni da pubblicare nel termine.
Nella prima ipotesi il numero delle copie è determinato dalle parti,
qualora a pena di una determinazione ex lege del numero di copie da
pubblicare - comma 4^ art. 122 - che indica il numero minimo di copie
2000 in mancanza di espressa indicazione Nel contratto a termine la
mancata indicazione del numero minimo di esemplari nel contratto
provoca la nullità dell’accordo.
Il contratto di edizione ha efficacia limitata non può eccedere i venti anni
questo limite va visto come un’applicazione del diritto di pentimento,
esistono tuttavia delle eccezioni nell' u.c. dell'art. 122 per i contratti
aventi ad oggetto la pubblicazione dizionari, di enciclopedie, fotografie,
illustrazioni, e simili ad uso industriale ecc.).
Particolare importanza assume la definizione dell'oggetto del contratto,
che definisce i diritti di sfruttamento economico dell'opera, che sono
trasferiti dal suo autore all'editore.
Salvo patto contrario si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi
comma 2^ dell'art. 119, residuano quindi a favore dell'autore stesso i soli
diritti morali previsti a tutela
dell'integrità e paternità delle opere
medesime contro interventi lesivi di terzi ma, poiché per l'esercizio di
tali diritti non è necessario avere la proprietà del supporto fisico nel
quale si estrinsecano le opere, l'autore non ha diritto alla restituzione
dei manoscritti, o dei disegni originali ecc., salvo diversamente pattuito
al momento della consegna (Corte appello Milano, 17 marzo 1995).
Infatti al comma 3^ dell'art.119, al fine di evitare possibili abusi a danno
dell'autore dell'opera, la richiesta del consenso delle parti, ancorché
formale, è inefficace quando la disposizione di diritti futuri, limiti
eventuale maggiore protezione del diritto d'autore.
La legge permette la disponibilità di diritti che attengono a opere future
ovvero che non sono state ancora create configurando una vera e
propria aspettativa giuridica convenzionalmente pattuita.
Il contratto con il quale le parti si accordino per le opere dell'ingegno
future non può avere però una durata superiore a dieci anni.
La giurisprudenza ritiene che l'editore non possa sindacare bontà e
valore intrinseci all'opera, una volta che abbia assunto l'obbligo di
pubblicarla, in quanto l'obbligazione dell'autore non contiene una tale
garanzia, essendo, piuttosto, il relativo rischio connesso strutturalmente
alla posizione dell'editore.
L’elemento giuridico fondamentale è la consegna dell’opera compiuta da
parte dell'autore affinché l'editore possa
pubblicarla
per trarne il
godimento connesso allo sfruttamento (Cassazione civile sez. I, 8
novembre 1995, n. 11599).
L'art. 120 prevede il caso in cui non sia pattuito un termine essenziale in
cui l’opera debba essere consegnata all'editore; in questo caso la legge
ammette l'azione in sede giudiziaria per la determinazione del termine.
Il contratto può prevedere più edizioni dell'opera, nel qual caso l'editore
è tenuto a comunicare tempestivamente all'autore la data presumibile di
esaurimento dell'edizione in corso, prima ovviamente che ciò avvenga,ai sensi del comma 2^ dell'art. 124 - deve dichiarare allo stesso se sia sua
intenzione procedere ad una nuova edizione.
Il contratto di edizione si risolve di diritto sia nel caso in cui
l'editore abbia rinunciato ad una nuova edizione, sia nel caso in
cui, pur avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova
edizione, trascorrere inutilmente il termine di due anni dalla
notifica di detta dichiarazione.
Tale comportamento rileva ai fini della configurabilità di una
responsabilità contrattuale, art. 124 ultimo comma, e la conseguente
azione di risarcimento dei danni a favore dell'autore dell'opera.
Obbligo fondamentale dell'editore è di corrispondere all’ autore tutti i
compensi pattuiti, si aggiungono quindi in capo all’editore:
1) L'obbligo di indicare il nome dell’autore anche tramite pseudonimo
sull'opera pubblicata, come evidenza della paternità della stessa (art. 126).
2) L'obbligo di pubblicare o riprodurre l'opera non oltre il termine di due
anni dall'effettiva consegna della stessa (art. 127).
Il termine di cui sopra è inderogabile e quindi prevale su di un eventuale
patto contrario, salva la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 127
in materia di opere collettive.
3) L'obbligo di riconoscere all'autore il diritto potestativo di modificare la
sua creazione senza pregiudizio per il carattere e la destinazione della
stessa, fino al momento della sua pubblicazione (comma 1^ art. 129).
4) L'obbligo di interpellare l'autore prima di procedere alle nuove
edizioni .
5) L'obbligo di richiedere il consenso dell'autore dell'opera per il
trasferimento a terzi del diritto acquisito, sempre che tale alienazione
non pregiudichi la reputazione o la diffusione del lavoro creativo (art.
132).
6) L'obbligo di interpellare l'autore offrendogli gli esemplari dell'opera
rimasti invenduti e ad un prezzo ribassato, prima di rivenderli o mandarli
al macero; è questo un tipico caso di prelazione legale (art.133).
Infine, l'estinzione del contratto di edizione avviene anche a seguito di
decisione giudiziaria - che ai sensi dell'art. 134 n. 4 vieti la pubblicazione,
la riproduzione o la messa in commercio dell'opera -, o ancora nel caso
in cui le copie rimangano invendute, fermo restando (ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 2582 c.c. e dell'art. 142 LDA) il
diritto dell'autore di ritirare in qualsiasi momento il suo lavoro dal
commercio, qualora concorrano gravi ragioni morali.
Avv. Furio S. Ghezzi
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