LEZIONE 21 settembre 2016

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Laicità interculturale e pluralismo religioso
Laicità interculturale e pluralismo religioso
•Società plurale
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rottura dell’argine d ll’ i
monoconfessionale
•Convivenza tra culture e fedi diverse •Il diritto deve affontare una serie di nuove criticità
La laicità in sintesi:
1) Principio supremo;
2) Si ricava in via ermeneutica dagli artt. 2,3,7,8,19,20 Cost.;
3) uno dei profili della forma di Stato;
.. implica:
1) non indifferenza, ma equidistanza e imparzialità dello Stato rispetto al fenomeno religioso;
2) pari protezione della coscienza di ciascun individuo;
3) distinzione degli ordini distinti: divieto di commistione tra precetto religioso e dovere civile.
Il dialogo interculturale nel diritto regionale
Il dialogo interculturale nel diritto regionale • Convivio di differenze etniche, culturali e religiose C i i di diff
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• Interventi normativi in tutti i livelli di articolazione del potere legislativo • Sviluppo normativa regionale che promuove il dialogo interculturale, Sviluppo normativa regionale che promuove il dialogo interculturale
per una più ampia tutela del fattore religisoso
Riferimenti: art 117 comma 2 Cost ; artt 2 3 5 19 e 117 comma 5
• Riferimenti: art. 117, comma 2 Cost.; artt. 2, 3, 5, 19 e 117, comma 5 Cost.
Modifica degli statuti regionali (esempi a pagg. 30‐31)
p p
pp
• Esempi pratici: pp. 34 ss.
APPARTENENZA RELIGIOSA E SCELTE LAVORATIVE DELLE DONNE
• Influenza della religione sulle scelte economiche degli individui
• Comportamento femminile, nel mercato del lavoro, influenzato dalle Comportamento femminile nel mercato del lavoro influenzato dalle
credenze religiose
• Paesi in cui la percentuale di cattolici è maggiore (Italia, Grecia, Polonia…) ‐
) valori bassi di tassi di occupazione femminile
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• Paesi in cui la percentuale di cattolici è inferiore al 40% (Svezia, Finlandia…) – valori alti di occupazione femminile
• Tutte le fedi esercitano un effetto negativo sulla partecipazione della donna al mercato del lavoro, ad eccetto della relig. protestante
ECO – FEDE: UOMO, NATURA, CULTURE RELIGIOSE ,
,
• Rapporto tra persona umana – ambiente naturale – culture religiose • Normazione ambientale e fatti criminosi: aumento dei reati ambientali ambientale e fatti criminosi: aumento dei reati ambientali
(p. 88) Direttive europee e normativa italiana
Rapporto uomo‐natura
natura nelle religioni del Libro:
nelle religioni del Libro:
• Rapporto uomo
‐ Cattolicesimo:
a) non ridurre la natura a mero oggetto di a)
non ridurre la natura a mero oggetto di
manipolazione e sfruttamento
b) non assolutizzare la natura, sovrapponendola alla dignità dell’uomo
• Ebraismo: stessa visione antropocentrica: l’uomo ha il dominio sulla natura ma deve avere un comportamento rispettoso verso il “creato”
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i
il “
”
• Islamismo: l’uomo è un amministratore del creato
• Induismo, buddismo, taoismo: cosmo come unico essere vivente animato: l’uomo vive con la natura di cui è parte, non può utilizzarla come strumento di servizio
come strumento di servizio
I SIMBOLI RELIGIOSI NEL DIRITTO VIVENTE • Le diverse appartenenze religiose si contraddistinguono anche attraverso simboli evocativi di fede, in cui i fedeli si riconoscono come appartenenti ad una determinata comunità religiosa
• Il SIMBOLO è semplice, universale, d’impatto
• Simboli di potere: segno religioso esposto in un luogo pubblico in virtù di una legge (principio di laicità??)
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( i i i di l i i à??)
• Simbolo di coscienza: simbolo sul corpo di un credente (espressione della libertà di coscienza)
della libertà di coscienza)
L’esposizione dei simboli nei luoghi pubblici
ITALIA
‐ Riferimenti normativi (p. 186)
Riferimenti normativi (p 186)
‐ Casi giurisprudenziali a) Caso Montagnana
Caso Montagnana (scrutatore –
(scrutatore 1994)
b) Caso Tosti (giudice – 2011)
c)) Caso Lautsi
C
L t i – TAR Venezia; Consiglio di Stato; Corte euopea, 1°
TAR V
i C i li di St t C t
1°
grado di giudizio; Corte europea, 2° grado di giudizio
EUROPA
‐ art. 9 Convenzione Europea Diritti dell’Uomo
‐ Posizione laicista della Francia (Commissione Stasi; legge Posizione laicista della Francia (Commissione Stasi; legge
228/2004)
‐ Caso Dalhab
Caso Dalhab contro Svizzera contro Svizzera
‐ Caso Sahin contro Turchia DIRITTO, ORDINE E RELIGIONE NELLA TUTELA PENALE
• Immigrazione, pluralismo confessionale, globalizzazione – crisi gg (p
)
efficacia delle leggi (penali)
• Molti comportamenti considerati penalmente rilevanti, sono invece ritenuti giustificati/doverosi tra soggetti appartenenti a confessioni religiose • Collisione norma penale / precetto religioso
• art. 59 c.p; art. 51 c.p. (esercizio di un diritto/adempimento di un dovere) – scriminanti (circostanze che escludono la rimproverabilità
penale del fatto)
penale del fatto)
rapporto con art. 19 Cost. Art. 61, numeri 9 e 10 c.p. –
Art
61 numeri 9 e 10 c p attenuanti e aggravanti: elementi che attenuanti e aggravanti: elementi che
accedono ad un reato già perfetto, comportando solo una modifica della pena edittale ‐rapporto con l’art. 3 Cost. : un’azione contraria ai principi di fondo del pp
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nostro ordinamento (pena corporale, mutilazione…) non può avvalersi dell’attenuante dell’adesione ad un credo religioso 
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