INDAGINE AISAD CANALI E MODALITA` DI ACQUISTO DEGLI

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Convegno nazionale Aisad
Roma, 30 novembre 2010
Una famiglia italiana su tre possiede uno o più cani, la stessa percentuale ha in casa uno o più gatti,
il 19% ha un acquario, l’11% ha uno o più volatili, il 10% possiede piccoli animali.
Ma da dove vengono questi animali, quali sono i canali distributivi più utilizzati e più affidabili? E
cosa prevede la normativa per garantire la tutela degli animali venduti ed evitare spiacevoli sorprese
agli acquirenti? E’ una normativa adeguata? E’ rispettata?
A queste domande ha cercato di rispondere l’Aisad – Confesercenti, l’Associazione italiana imprese
settore animali domestici, nel corso del Convegno nazionale che si è svolto oggi a Roma durante il
quale è stata presentata la ricerca realizzata dalla SWG di Trieste su “Canali e modalità d’acquisto
degli animali domestici da compagnia”.
SWG
Canali e modalità di acquisto degli animali domestici da compagnia
Ottobre 2010
Comperare e/o adottare un cucciolo?
Il commercio degli animali domestici non fa eccezione rispetto alle tendenze e alle abitudini di
acquisto del consumatore contemporaneo, sempre più motivato dall’esperienza e dall’emozione
dell’acquisto e sempre più alla ricerca di informazioni che orientino le proprie spese.
Da quanto rileviamo nella ricerca, l’animale domestico si trova ancora in un limbo nel suo percorso
per diventare prodotto – limbo che il cane sta per attraversare e che è già stato attraversato dai
piccoli animali. Ma in questo guado non si è ancora risolta la dicotomia tra vendita e
scambio/dono quale strumento per procurarsi gli animali: infatti, la forte componente affettiva che
guida la scelta di avere con sé quotidianamente un animale lascia ancora ampio spazio
all’adozione e all’immaginario di fragilità legato al ‘cucciolo abbandonato’ che ognuno di noi
probabilmente porta con sé da quando era bambino.
In questo contesto è chiaro che l’acquisto dell’animale da compagnia, e segnatamente
l’acquisto del cane, non può che avvenire attraverso un canale che consenta comunque di
stabilire una relazione con l’animale prima di acquistarlo: in un certo senso a chi compra deve
rimanere la sensazione dell’adozione, anche se a fronte di un corrispettivo in denaro.
Quanto detto finora rende di per sé evidente che le forme di vendita indirette (online o attraverso
altri mezzi di comunicazione) sono accettabili se oltre a queste è presente un luogo fisico cui fare
riferimento.
Ma attenzione: questo vale per una larga maggioranza di persone ma non per tutti.
Non è sempre piena la consapevolezza della necessità di un riferimento rintracciabile sia per la
raccolta delle informazioni sia per l’assistenza o la restituzione degli animali. Questo può dipendere
dal fatto che l’equazione animale domestico = merce non si pone in questi termini, per cui sfugge
ai proprietari di animali la rilevanza di alcuni requisiti del canale di vendita che per altri acquisti
sarebbero centrali (la possibilità di rendere l’acquisto entri i termini di legge previsti, la presenza di
una rete di assistenza, o più semplicemente un luogo cui rivolgersi per informazioni e reclami).
Il ruolo di internet quale canale di vendita è ad oggi abbastanza marginale, anche se non
inesistente; il dato va in parallelo con la diffidenza che gli italiani mostrano verso la Rete in
generale per quanto riguarda gli acquisti. Già oggi però internet è un canale informativo
insostituibile anche rispetto all’acquisto di animali domestici: il suo ruolo è pertanto destinato a
diventare sempre più rilevante.
I risultati dell’indagine sugli animali domestici da compagnia
La presenza di animali domestici
Nelle case italiane gli animali da compagnia non sono una presenza rara: in circa 1 su 3, secondo
la rilevazione del nostro campione, è presente un cane o un gatto, mentre è meno frequente la
presenza degli acquari (circa 1 casa su 5) e di altri animali quali volatili o piccoli animali (1 casa su
10).
Gli amanti degli animali da compagnia:
•
sono più donne che uomini;
•
hanno meno di 54 anni;
•
hanno un titolo di studio medio-alto.
I dati, considerati nell’insieme, rivelano che anche il possesso di animali da compagnia è in
qualche modo legato alle condizioni economiche: gli anziani e i pensionati, infatti, hanno meno
animali domestici in casa.
Il dato può sorprendere, poiché si potrebbe presumere che quella fascia di popolazione sia più
attratta dagli animali domestici per ragioni affettive e di solitudine; tuttavia, va considerato che
sono necessarie anche determinate condizioni abitative e (quindi) di reddito per potersi
permettere questo tipo di compagnia, condizioni spesso precluse ad anziani e pensionati.
Oltre al profilo riferito in generale a chi ha in casa degli animali domestici, può essere interessante
verificare alcuni dati nel dettaglio:
•
i possessori di cani hanno più spesso tra i 24 e i 44 anni, appartengono a famiglie
tendenzialmente numerose, sono spesso lavoratori autonomi e risiedono al centro-sud;
•
gli amanti dei gatti sono più spesso donne, anche giovani (sotto i 24 anni), appartenenti a
famiglie numerose, sono spesso lavoratori dipendenti, abitano nel nord-ovest del Paese;
•
gli acquari, di piccole o maggiori dimensioni, piacciono a chi ha meno di 44 anni.
In casa sua sono presenti:
1 o più cani
1 o più gatti
1 o più acquari con i pesci
1 o più volatili(pappagalli,canarini etc.)
1 o più piccoli animali domestici quali conigli,
topolini, criceti
dati % - più risposte possibili
37
37
19
11
10
Presenza di animali da compagnia
cani
37
gatti
37
19
pesci
11
volatili
piccoli animali
10
Genere:
maschio
femmina
dato
nazionale
47
53
profilo
possessori
45
55
dato
nazionale
6
12
15
15
20
31
profilo
possessori
12
22
21
19
12
14
dato
nazionale
8
32
45
15
profilo
possessori
6
27
51
16
dati %
Età:
18-24 anni
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
più di 64 anni
dati %
Titolo di studio:
elementare/privo di titolo
media inferiore
diploma
laurea
dati %
Professione:
imprenditore
artigiano
commerciante
familiare coadiuvante
agente di
commercio/rappresentante/altro
lav.autonomo
libero professionista
dirigente
insegnante/docente
quadro/direttivo/tecnico
impiegato privato
impiegato pubblico
altro lavoratore dipendente
operaio
agricoltore
studente
casalinga
pensionato
disoccupato
dato
nazionale
1
3
2
0
profilo
possessori
2
4
2
1
1
2
6
1
2
3
14
8
2
7
0
10
12
22
5
7
0
3
4
13
9
2
8
0
12
10
15
6
dati %
Zona:
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud
Isole
dati %
dato
nazionale
27
19
20
23
11
profilo
possessori
27
18
20
24
11
Il canale di acquisto
La tipologia di animale posseduto condiziona il canale di acquisto: il negozio specializzato è
tramite privilegiato per i piccoli animali (73% degli acquisti passa di lì), anche se la formula del
dono vale in circa 1 caso su 5.
Il gatto è ancora un animale da regalare (43%) o da adottare senza spese (45%): l’acquisto presso
negozi e ancor più quello presso allevatori è una formula piuttosto marginale.
Il cane invece arriva al suo padrone per canali differenziati:
•
circa 1/3 viene regalato;
•
circa 1 su 5 viene acquistato da un allevatore oppure acquistato da un negozio oppure
viene adottato (da randagio o da un canile).
Il commercio online appare abbastanza limitato, probabilmente perchè la Rete è utilizzata più
come strumento informativo che come canale di acquisto: il trading online in Italia è un fenomeno
ancora marginale, che riguarda circa il 15% degli over 141, considerando tutte le tipologie di
acquisti.
I canali di acquisto rivelano un diverso atteggiamento e una diversa percezione delle tipologie di
animali da compagnia; se non si trattasse di essere animati potremmo parlare di un diverso stato
del ‘ciclo di vita’ del prodotto, per usare i termini del marketing. Ma tant’è, esistendo un
commercio esiste evidentemente anche una scienza, o presunta tale, del commercio.
Infatti, mentre per i piccoli animali la ‘distribuzione’ avviene prevalentemente attraverso il negozio
specializzato, il canale dove è più facile reperirli (non esistendo, peraltro, una rete sviluppata di
rifugi come i canili o i gattili), per il cane possiamo parlare di un mercato già maturo in cui una
buona parte della distribuzione avviene attraverso il punto vendita specializzato o direttamente
attraverso l’allevatore/produttore.
Il gatto non ha ancora compiuto la trasformazione in categoria commerciale: sono ancora i canali
informali ad essere prevalenti.
La riflessione sui canali di vendita comporta anche alcune riflessioni sul ‘marchio’, sempre
applicando le categorie del marketing agli animali da compagnia: mentre esiste un branding del
cane (le razze, la purezza della razza, il pedigree) cui il proprietario di cani attribuisce un valore,
scegliendo di conseguenza il canale di acquisto, per il gatto questo concetto è ancora allo stato
embrionale.
1
Istat 2009. Il dato si riferisce a coloro che hanno acquistato almeno una volta via internet. Coloro
che hanno acquistato nell’ultimo anno sono pari a circa il 9% della popolazione over 14.
Rispetto al canale di acquisto, esistono alcune costanti nel comportamento:
•
i lavoratori autonomi preferiscono l’acquisto presso l’allevatore;
•
i giovanissimi (118-24enni) comprano i cani al negozio specializzato ma adottano i gatti
abbandonati.
Gli animali domestici che ha sono stati:
acquistati presso un negozio di
animali
acquistati direttamente da un
allevatore
acquistati attraverso internet
Le sono stati regalati da amici,
conoscenti
adottati dopo averli trovati
casualmente
presi al canile/al rifugio per animali
abbandonati
non rispondenti
cane
gatto
piccoli
animali,
pesci,
volatili
20
12
73
23
5
6
3
12
2
35
43
22
20
45
5
16
9
3
0
0
1
dati % - più risposte possibili
L’affidabilità dei canali di acquisto o di provenienza
degli animali domestici
Quanto ad affidabilità, generalmente è il negozio specializzato ad essere riconosciuto come il
migliore canale. Tuttavia, ci sono delle modulazioni diverse dei risultati, a seconda del tema
trattato:
•
il negozio specializzato prevale sull’allevatore in modo piuttosto chiaro sugli aspetti che
riguardano la cura, l’igiene e l’alimentazione degli animali, nonché per l’iscrizione
all’anagrafe;
•
l’allevatore è invece più competitivo per la garanzia di provenienza dell’animale e per
l’assistenza continua: in qualche modo l’allevatore è percepito come un conoscitore più
esperto dell’animale;
•
l’allevatore viene anche percepito come depositario di informazioni più precise sul
mercato dell’allevamento degli animali – e ci saremmo aspettati questo dato;
•
sulla restituzione degli animali o sul collocamento dei cuccioli, benché scelta primaria sia il
negozio, sono importanti punti di riferimento anche l’allevatore e il privato che li cede a
titolo gratuito.
In generale, internet è poco competitivo rispetto ai canali che prevedono un’interazione diretta:
tuttavia, sugli aspetti tipicamente informativi la Rete ha uno suo spazio, non esclusivo ma additivo,
quale strumento per reperire notizie sugli argomenti di interesse.
Il riconoscimento di affidabilità è direttamente dipendente dal canale di acquisto dei propri
animali da compagnia: chi ha un cane acquistato direttamente dall’allevatore ne sottolinea in
particolare la competenze e la capacità di fornire informazioni sulla cura e le modalità di
allevamento. Chi ha scelto invece il negozio specializzato ha maggiore fiducia in questo canale
per tutti gli aspetti considerati.
La fiducia riconosciuta nei canali di vendita colloca sostanzialmente alla pari il negozio e
l’allevatore mentre è più attenuata rispetto al privato; internet ha una reputazione più discutibile.
Le chiederemo di confrontare i canali attraverso i quali ci si può procurare gli animali domestici, o
acquistandoli o avendoli in dono. Rispetto ad alcuni aspetti, Le chiederemo di dirci quale dei
canali è più affidabile.
privato
(che li
vende
o
negozio
speciali alleva- regala interne
tore
)
t
z-zato
Pensando alle informazioni
riguardanti la cura, l'igiene e
l'alimentazione, le modalità di
allevamento, le informazioni
più affidabili secondo Lei
vengono da:
Al momento dell'acquisto di
un animale da compagnia,
chi le garantisce meglio
l'iscrizione all'anagrafe degli
animali che serve a
rintracciare i proprietari degli
animali abbandonati?
Al momento dell'acquisto di
un animale da compagnia,
chi le garantisce meglio sulla
provenienza dell'animale,
ovvero su chi lo venda
effettivamente, in caso che ci
siamo dei problemi o delle
contestazioni?
E se c'e' bisogno di assistenza
continua o se si presentano
particolari problematiche
negli animali da compagnia,
e' più affidabile:
tutti
allo
stesso
modo
n.r.
45
30
10
6
9
2
48
37
6
2
7
3
38
44
11
1
6
3
43
39
8
2
8
3
Se dovesse decidere di
allevare, anche in piccola
scala, animali da compagnia,
per raccogliere informazioni
sulla richiesta del mercato e le
possibilità di collocazione, si
fiderebbe più del parere:
E se c'e' bisogno di restituire
gli animali (perché non e'
possibile tenerli presso di sé) o
nel caso in cui ci siano dei
cuccioli cui trovare casa,
secondo Lei questo problema
viene risolto meglio da:
29
45
7
10
9
3
37
23
22
8
10
3
dati % riportati a 100 senza le non risposte
Complessivamente quanto si fida di:
molto
abbastanza
poco
per niente
negozio
specializzato
28
57
12
3
allevatore
33
55
10
2
privato (che
li vende o
regala)
10
43
40
7
non rispondenti
1
1
2
Fiducia - indice medio scala 1-100
80
78
64
55
allevatore
negozio
specializzato
privato
internet
internet
7
30
37
26
2
Le garanzie richieste al venditore di animali domestici
I criteri che guidano l’acquisto degli animali domestici sono abbastanza chiari:
•
innanzitutto, l’acquirente vuole scegliere l’animale personalmente, dal vivo;
•
il contatto con il venditore deve essere diretto e non mediato;
•
deve esserci trasparenza rispetto al luogo di allevamento che deve essere accessibile;
•
il venditore deve essere reperibile ad un indirizzo fisico.
Questo per la generalità e la larga maggioranza degli acquirenti; in realtà esistono minoranze,
anche consistenti, che non si fanno molti scrupoli e non sono altrettanto esigenti; i comportamenti
che sembrano proprio distanti dalle abitudini sono l’acquisto mediato e l’impossibilità di valutare
personalmente l’animale.
Chi è proprietario di piccoli animali è meno restrittivo nei criteri, non perchè è un padrone di
animali poco attento ma forse perchè ancora non esiste un ‘senso comune’ sull’importanza delle
condizioni di allevamento e di custodia dei piccoli animali, alla parti di quanto esiste in particolare
per i cani.
La categoria più restrittiva è quella di chi ha acquistato gli animali da compagnia dall’allevatore,
mentre chi ha acquistato tramite negozio mostra meno rigidità: d’altra parte il dato è
comprensibile, perchè il negoziante è comunque un mediatore. Ovviamente, chi ha acquistato su
internet non pone particolari vincoli all’acquisto.
La personalità e il contatto diretto rimangono comunque elementi essenziali nella vendita degli
animali, anche se va ricordato che con domande di questo tipo misuriamo atteggiamento e
predisposizioni: sappiamo già che ciascuno è disponibile a fare delle eccezioni ai propri principi ‘a
patto che’.
Sulla proposta di inserire un chiaro identificativo del venditore nelle vendite online, alla televisione o
sulla carta stampata c’è un (inevitabile) generale accordo: visto l’atteggiamento di generale
apprezzamento per il canale di vendita diretto e personale, il codice fiscale o la partita IVA sono il
requisito minimo che si può richiedere al venditore che non si tocca con mano.
Le due proposte inerenti le guide alle vacanze con animali trovano entrambe buona accoglienza:
•
viene reputata utile la presenza di indicazioni sui veterinari e sui negozi specializzati,
specialmente da parte di chi è andato in vacanza con i propri animali ed evidentemente
ha riscontrato questa carenza;
•
è ritenuta opportuna la distribuzione della guida anche attraverso i veterinari e i negozi
specializzati.
Lei acquisterebbe un animale da compagnia:
probabil probabil
sicura- -mente -mente
mente sì
sì
no
da un venditore che non fornisce un
indirizzo e un luogo di recapito ma solo
un numero di cellulare
da un venditore che non permette di
vedere il luogo dove sono tenuti e
allevati gli animali
da un venditore che, senza avere
contatti diretti con chi compra, fa
arrivare al cliente l'animale attraverso
terzi
pagando (un acconto o l'intero
importo) in anticipo senza vedere
prima dal vivo l'animale
sicuramente
no
n. r.
9
15
29
47
1
6
14
19
61
1
4
11
25
60
1
4
9
15
72
1
totale sì
da un venditore che non fornisce un indirizzo e un luogo di
recapito ma solo un numero di cellulare
da un venditore che non permette di vedere il luogo dove sono
tenuti e allevati gli animali
da un venditore che, senza avere contatti diretti con chi compra,
fa arrivare al cliente l'animale attraverso terzi
pagando (un acconto o l'intero importo) in anticipo senza vedere
prima dal vivo l'animale
24
20
15
13
Lei ritiene molto, poco o per niente utile per chi vende animali su internet, tv, riviste, introdurre
l'obbligo di inserire nell'annuncio il numero di partita IVA (per le imprese) o il codice fiscale (per i
privati)?
molto
abbastanza
poco
per niente
preferisco non rispondere
41
34
16
6
3
Pensando alle vacanze con gli animali, Lei ritiene molto, poco o per niente utile che nelle guide
alle vacanze con animali ci siano anche indicazioni sui veterinari e sui negozi specializzati per la
vendita di alimenti ed accessori per animali?
molto
abbastanza
poco
per niente
preferisco non rispondere
45
45
8
1
1
Lei riterrebbe molto, poco o per niente utile trovare delle guide sulle vacanze con animali, i
veterinari e i negozi specializzati anche presso i veterinari e i negozi stessi?
molto
abbastanza
poco
per niente
preferisco non rispondere
44
46
7
1
2
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA DELIBERA
N. 153/02/CSP DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
Soggetto realizzatore: SWG Srl
Committente e acquirente: AISAD Associazione Italiana Imprese Settore Animali Domestici
Data di esecuzione dal 29/09/2010 al 03/10/2010.
Tipo di rilevazione; sondaggio telefonico CATI e online CAWI su un campione nazionale stratificato
per quote di 1.070 soggetti rappresentativi dell’universo di maggiorenni residenti in tutta Italia.
All’interno di questo solo stati selezionati i 742 di possessori di animali domestici cui è stata
sottoposta l’intervista. I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale,
come per i campioni probabilistici e sono stratificati per zona, ampiezza centro e sesso.
Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati dei contatti sono stati
ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di zona, sesso ed età.
Margine d’errore massimo: ± 3,6%
Il documento completo è disponibile sul sito: www.agcom.it
per publica
Elisa Simsig
[email protected]
direttore di ricerca
SWG S.r.l. - sede legale: via S.Francesco, 24 - 34133 Trieste, telefono +39.040.362525 fax +39.040.635050
c.f e p. iva 00532540325 Iscrizione CCIAA ts 00532540325 capitale sociale euro 64.575,16 i.v .
SWG Milano – 20144 Milano, via Solari 8 telefono +39.02.43911320 fax +39.02.4986773
SWG Bologna – 40126 Bologna, via Altabella 7 telefono +39.051.2960733 fax +39.051.2960725
Le Imprese del Settore degli Animali da Compagnia.
A cura della dottoressa Valeria Fedele
QUADRO NORMATIVO.
La presente esposizione avrà ad oggetto una sintesi del panorama normativo in
materia di benessere animale, con particolare riguardo alle tematiche di maggiore
interesse per le aziende che operano nel settore degli animali da compagnia.
A livello comunitario, ricordiamo la Convenzione Europea sulla protezione degli
animali da compagnia firmata a Strasburgo nel 1987 fra i Paesi membri del
Consiglio d’Europa.
Con tale Convenzione sono stati sanciti alcuni importanti principi:
-
l’obbligo morale dell’uomo di rispettare tutte le creature viventi;
il valore e l’importanza che hanno assunto gli animali da compagnia nella
società moderna, riconoscendo il contributo che essi forniscono alla qualità
della vita dell’uomo.
Gli Stati firmatari hanno individuato l’obiettivo comune di creare nei singoli Paesi
norme di comportamento e di prassi atte a garantire il benessere degli animali da
compagnia, tramite una condotta responsabile da parte dei proprietari e di coloro
che li utilizzano in attività commerciali.
In particolare, l’art. 8 della Convenzione detta alcune regole basilari per il
commercio, l’allevamento e la custodia a fini commerciali degli animali da
compagnia.
L’esercizio di tali attività è subordinato alla presentazione di una dichiarazione
all’Autorità competente di ciascuno Stato firmatario che rechi le seguenti
indicazioni:
a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;
b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.
Inoltre, la Convenzione stabilisce che le attività di cui sopra possono essere
esercitate solamente se:
a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e delle capacità necessarie
all’esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia
un’esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;
b) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività soddisfano i requisiti previsti
dalla Convenzione stessa.
La Convenzione prevede poi il divieto di interventi chirurgici finalizzati a scopi
non terapeutici e detta la disciplina dei casi e delle modalità con cui si può
effettuare la soppressione degli esemplari malati.
E’ stato, inoltre, affrontato il problema del randagismo con l’indicazione delle
misure che devono essere adottate dagli Stati firmatari al fine di ridurre il
fenomeno, anche tramite la promozione di programmi di informazione e di
educazione.
La legge di ratifica della Convenzione, che si è fatta attendere a lungo, è
finalmente giunta alla fine dell’iter parlamentare ed è attualmente in fase di
pubblicazione/ ed è stata recentemente pubblicata nella G.U. n. --- del --Il provvedimento in esame ha apportato importanti modifiche al codice penale,
aumentando le sanzioni previste dagli artt. 544 bis e 544 ter2, che puniscono –
rispettivamente – l’uccisione e il maltrattamento degli animali.
La legge ha poi introdotto il reato di “traffico illecito di animali da compagnia”, che
punisce chi, al fine di trarne profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate,
introduce nel territorio nazionale animali domestici privi dei sistemi di
identificazione individuale, di certificazioni sanitarie o di documenti di
identificazione obbligatori, e chi trasporta, cede o riceve, a qualunque titolo detti
animali; “l’introduzione illecita di animali da compagnia” nel territorio nazionale,
realizzata in assenza di una struttura organizzativa finalizzata a tale scopo o
senza reiterazione della condotta, non costituisce reato, ma illecito
amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria.
Per il trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale che realizzi le condotte
di cui sopra sono previste sanzioni accessorie, consistenti nella sospensione
dell’attività o nella interdizione dalla stessa nei casi più gravi.
Il disegno di/La legge in esame è stata accolto/a con favore dagli operatori del
settore, che considerano loro interesse primario il rispetto del benessere animale
e auspicano che tutti i soggetti che svolgono attività economiche in questo settore
operino nel rispetto delle regole.
Tra i provvedimenti statali si ricorda, poi, la legge quadro n. 281 del 1991 in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, che ha lo scopo di
favorire la corretta convivenza tra l’uomo e gli animali e di tutelare la salute
pubblica e l’ambiente.
La legge quadro mira principalmente a tutelare il benessere animale vietando gli
atti di crudeltà e di maltrattamento e introducendo iniziative volte alla limitazione
dei casi di abbandono e alla prevenzione del fenomeno del randagismo.
Uno degli obiettivi principali della legge è l’istituzione dell’anagrafe canina,
attraverso la quale è possibile costituire un elenco degli esemplari presenti sul
2
Il titolo IX-bis del codice penale, comprendente gli articoli da 544-bis a 544-sexies, è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20
luglio 2004, n. 189.
territorio, individuati tramite un tatuaggio indelebile contenente un codice, anche
con la finalità di limitare il fenomeno dell’abbandono da parte dei privati.
La legge in esame è stata recepita da tutte le Regioni con provvedimenti che sono
ad oggi – a livello locale – il principale strumento di regolamentazione del settore.
In tale quadro normativo, si inserisce l’Accordo del 6 febbraio 20033 tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avente ad oggetto al tutela del benessere degli animali da compagnia e la pettherapy.
Tale documento sviluppa gli obiettivi già indicati dalla legge quadro del 1991 e ne
aggiorna i contenuti, anche in considerazione dell’evoluzione della materia e degli
strumenti tecnologici a disposizione.
In particolare, l’Accordo individua le responsabilità e i doveri del detentore di
animali domestici, stabilendo che “chiunque conviva con un animale da compagnia
o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo
benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed
attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il
sesso, la specie e la razza”.
Al fine di ridurre il fenomeno del randagismo è prevista la costituzione di un
sistema elettronico di identificazione dei cani, tramite l’introduzione, a far data
dal 1° gennaio 2005, dell’obbligo di identificare ogni singolo soggetto tramite
microchip sottocutaneo da applicare presso strutture autorizzate.
L’accordo prevede, inoltre, che le Regioni adottino una regolamentazione di base
delle attività di allevamento, commercio, addestramento e custodia a fini
commerciali degli animali domestici, prevedendo, come requisiti minimi per
l’esercizio di tali attività, almeno:
a) la conformità dei locali di detenzione degli animali ai requisiti dimensionali di
cui all’allegato A dell’Accordo;
b) le generalità della persona responsabile dell'attività;
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare,
allevare o custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio
di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata
esperienza nel settore degli animali da compagnia;
3
L’accordo è stato recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003.
f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati
giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale
che ha effettuato il sopralluogo;
g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli
animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e
destinazione.
Infine, il Ministero della Salute si è impegnato a promuovere programmi di
informazione e di educazione al fine di favorire la diffusione e l’applicazione dei
principi contenuti nell’Accordo e per affermare il rispetto degli animali e la tutela
del loro benessere fisico ed etologico.
Con il provvedimento in esame le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano si erano impegnate a regolamentare la materia a livello locale dando
attuazione ai principi ispiratori dell’Accordo.
Senonché, ad oggi, sono poche le regioni che hanno compiutamente recepito
l’Accordo del 2003.
Molte Regioni non hanno, infatti, dato seguito agli impegni presi con l’Accordo,
mentre altre Regioni hanno recepito solo parzialmente gli indirizzi in esso
contenuti, introducendo disposizioni ad hoc nei provvedimenti attuativi della
legge quadro del 1991.
In particolare, è stato recepito in quasi tutte le Regioni l’articolo 4, comma 1,
lettera a), dell’Accordo, con il quale si prevede l’introduzione del microchip come
unico sistema ufficiale di identificazione dei cani a decorrere dal 1° gennaio 2005,
al fine di costituire una banca dati informatizzata a livello locale e poi nazionale.
Per quanto riguarda le attività commerciali, la regolamentazione regionale è molto
limitata e concerne per lo più il rispetto di requisiti sanitari e la previsione
dell’obbligo di detenzione di un registro di carico e scarico degli esemplari che
transitano nell’esercizio commerciale. In tal senso, ad esempio, si orienta la
normativa regionale dell’ Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Marche, ecc…
La regione Emilia Romagna, con legge 5/2005, ha, invece, recepito fedelmente i
principi contenuti nell’Accordo Stato Regioni del 2003 e la sua legge regionale,
insieme ai provvedimenti di attuazione, fornisce un esempio di normativa efficace
e avanzata.
In particolare, le attività economiche trovano una attenta regolamentazione, con
la previsione di obblighi specifici per il commerciante, l’allevatore o il soggetto
gestore della pensione, la richiesta di professionalità adeguate e garanzie di un
alto livello di benessere per gli animali.
L’apertura di attività economiche relative ad animali domestici è subordinata alla
presentazione di una segnalazione al comune, ai sensi dell’art. 19, L. 241/1990,
previo parere favorevole del Servizio Veterinario della Azienda USL competente per
territorio.
Il soggetto responsabile dell’attività deve essere in possesso di idonea formazione
professionale, ottenuta con la partecipazione a corsi sul benessere animale
riconosciuti dalle Province.
Le strutture connesse al commercio di cani, gatti e furetti devono tenere e
aggiornare regolarmente un registro di carico e scarico in cui siano annotate
anche la provenienza e la destinazione degli animali. In tal modo è assicurata la
tracciabilità di tutti gli animali che transitano attraverso gli esercizi autorizzati,
agevolando i controlli delle autorità competenti e ostacolando la proliferazione di
canali di vendita non regolari.
Infine, il venditore di animali da compagnia è tenuto a rilasciare all’acquirente un
documento informativo con le indicazioni sui bisogni etologici dell’animale e tutte
le informazioni necessarie perché sia assicurata la corretta detenzione dello
stesso da parte del privato.
Le indicazioni tecniche necessarie per l’attuazione della legge n. 5 del 2005 sono
contenute nei relativi provvedimenti di attuazione (cfr. Delib. G.R. 27 marzo 2006,
n. 394).
In particolare, sono previsti requisiti specifici per i locali e le strutture destinate
ad accogliere gli animali da affezione, con riguardo non soltanto ai cani e ai gatti,
che sono le specie normalmente più commercializzate e – quindi – più tutelate,
ma anche con riguardo ad alcune tra le specie cosiddette “minori”, come ad
esempio: il furetto, i piccoli roditori, i cincillà, gli uccelli ornamentali, alcuni tipi
di rettili e anfibi, i pesci, ecc.
In conclusione, la normativa regionale dell’Emilia Romagna in materia di
benessere animale – per le caratteristiche sopra evidenziate – dovrebbe essere
presa ad esempio dalle altre regioni in sede di regolamentazione del settore,
anche al fine di evitare fenomeni che, soprattutto con riguardo alle attività aventi
scopo di lucro, sono spesso causa di inutili sofferenze per gli animai e, al
contempo, possono mettere in pericolo la salute degli operatori e degli acquirenti
nonché gli equilibri ambientali.
CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE
FAUNA E FLORA MINACCIATE DI ESTINZIONE – C.I.T.E.S.
DELLE
SPECIE
DI
In alcuni casi, le attività economiche che riguardano gli animali da compagnia
sono oggetto di una specifica regolamentazione volta alla salvaguardia delle specie
in pericolo di estinzione.
In tale ambito opera, infatti, la normativa di cui alla Convenzione di Washington
sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di
estinzione, comunemente conosciuta come C.I.T.E.S.
Dal 1° gennaio 1984 la Comunità Europea ha recepito la normativa CITES con
numerosi Regolamenti, tra i quali ricordiamo:
•
Regolamento (CE) 338/1997 e s.m.i. relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
•
Regolamento (CE) 865/2006 e s.m.i. recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 338/97;
Con riguardo alla normativa nazionale di riferimento, si ricordano:
•
•
la legge n. 150 del 7 febbraio1992, recante la disciplina dei reati relativi
all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il
3 marzo 1973 , di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili
che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
il D.M. 8 gennaio 2002, recante istituzione del registro di detenzione delle
specie animali e vegetali.
La normativa CITES ha un grande impatto sulle attività commerciali che hanno
ad oggetto esemplari di specie elencate negli allegati al Regolamento 338/1997 e
s.m.i.
A carico degli operatori sono previsti, infatti, specifici adempimenti finalizzati a
consentire alle autorità competenti di verificare il rispetto della normativa CITES
e di monitorare i flussi commerciali sul territorio nazionale di esemplari di specie
protette.
Tra i numerosi provvedimenti nazionali che danno attuazione alla normativa
comunitaria, che non possono essere integralmente esaminati in questa breve
sintesi, è importante ricordare l’art. 5, comma 5 bis, della legge n. 150/1992.
Tale disposizione prevede l’istituzione di un registro di detenzione per gli
esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e parti di specie animali e
vegetali, incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del
9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
Il Ministero dell’Ambiente ha dato attuazione a tale disposizione con il decreto 8
gennaio 20024, stabilendo che sono tenuti alla compilazione del registro:
a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano
attività circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del
presente decreto;
b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e
itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono
esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b) del presente decreto;
c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere
atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla
4
Il D.M. 8 gennaio 2002 ha sostituito il D.M. 3 maggio 2001, con il quale era stato in precedenza istituito il registro di
detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.
cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque
ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le
disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
La detenzione e l’aggiornamento del menzionato registro comporta un notevole
aggravio di procedure per i soggetti obbligati, ma è indubbiamente uno strumento
di grande importanza per assicurare un adeguato controllo sulle attività che
hanno per oggetto esemplari appartenenti alle specie di cui ai citati allegati.
Infatti, l’esposizione di dette specie a pericoli di estinzione giustifica questa
complessa procedura, cui gli operatori del settore si sottopongo di buon grado dal
momento che la tutela delle specie rientra tra i loro interessi primari.
Al contrario, l’adempimento delle procedure di registrazione non appare
giustificato con riguardo a quegli esemplari che, pur rientrando tra le specie
incluse negli allegati, non sono in concreto pericolo di estinzione, ma anzi sono
comunemente allevate a scopo di commercio.
Ciò considerato, si auspicherebbe un intervento teso ad esentare dall’obbligo di
tenuta del registro i detentori di esemplari di specie appartenenti all’allegato B al
Reg. (CE) 338/1997 che siano facilmente e comunemente allevate in cattività e il
cui prelievo in natura risulti non significativo, sempre che siano stati
regolarmente denunciati ai sensi dell’art. 8 bis della legge n. 150/1992 e marcati
secondo modalità conformi alle disposizioni comunitarie.
Ciò al fine di evitare una eccessiva burocratizzazione per gli operatori non
giustificata da concrete esigenze di salvaguardia della specie.
Si aggiunga che, ai sensi dell’art. 65 del DM 8 gennaio 2002, in caso di violazione
delle disposizioni in esso contenute trovano applicazione le sanzioni di cui all’art.
5, comma 6, della legge 150/1992 (da euro 3.098 a euro 9.296).
Tale disposizione non prevede una differenziazione di trattamento tra le violazioni
o omissioni dolose e sostanziali e quelle derivanti da mere sviste o errori formali,
assoggettando gli operatori a sanzioni molto pesanti in tutti i casi in cui sia
riscontrata una qualsiasi difformità del registro rispetto alle previsioni di legge.
Ne deriva che un commerciante che abbia commesso una mera imprecisione nella
compilazione del registro potrebbe essere assoggettato alla stessa sanzione di chi
invece ha dolosamente omesso di detenere il registro al fine di eludere la
normativa CITES.
Tale situazione comporta degli oneri molto gravosi per gli operatori, anche in
considerazione del fatto che la sanzione minima è molto elevata (euro 3.098).
Al riguardo si ricorda che la Commissione europea, nel dettare le istruzioni per
l’esecuzione del Reg. CE 338/19976, ha previsto che “gli Stati membri devono
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L’art. 6 del D.M. 8 gennaio 2002 prevede che: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le
disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7
febbraio 1992, n. 150”.
adottare provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni per le
infrazioni commesse, adeguate alla natura e alla gravità delle stesse” e che
“secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, spetta agli Stati
membri far sì che le sanzioni irrogate in caso di infrazione siano efficaci,
dissuasive e proporzionate”.
.
Pertanto, in base alle indicazioni della Commissione, i criteri da seguire in sede di
determinazione delle sanzioni sono quelli della proporzionalità ed adeguatezza, in
relazione alla gravità della condotta del soggetto agente.
In proposito si ritiene che la disciplina attualmente prevista dall’art. 5, co. 6, l.
150/1992 non rispetti i suddetti principi e si auspica un’iniziativa legislativa
diretta a graduare l’incidenza delle sanzioni in considerazione della gravità della
condotta e della rilevanza formale o sostanziale della violazione.
MISURE CONTRO L’INFLUENZA AVIARIA.
Infine, un breve accenno ad un’ulteriore problematica che incide notevolmente
sulle attività che hanno ad oggetto i volatili.
A seguito dell’allarme legato all’influenza aviaria, il Ministero della salute ha
adottato una serie di misure e di procedure per limitare la diffusione della
malattia.
In particolare, l’art. 3 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 22 ottobre 2005,
recante misure ulteriori di polizia veterinaria contro l’influenza aviaria, ha
previsto che:
“1. Sono vietati mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentramento di pollame e
altri volatili su tutto il territorio nazionale.
2.In deroga al divieto di cui al comma precedente le Regioni e le Province autonome
possono autorizzare mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentramento di
avicoli, in base alla valutazione del rischio di diffusione del virus dell’influenza
aviaria,dandone immediata comunicazione al Ministero della Salute”.
Tale disposizione è stata emanata per fare fronte ad una grave emergenza
sanitaria, tale da giustificare il blocco generalizzato delle attività di cui sopra.
Senonché, ad oggi, tale emergenza è in parte rientrata, onde il sopra menzionato
divieto è divenuto una misura eccessivamente restrittiva ed onerosa per gli
operatori.
Sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento del Ministero volto a consentire che
le attività di mostre, mercati e fiere fossero svolte - in presenza di tutte le
certificazioni obbligatorie per legge – senza dovere richiedere ogni volta agli enti
locali la deroga prevista al comma 2 del citato articolo.
6
Cfr. Considerando 5 e 6 alla “Raccomandazione della Commissione 13 giugno 2007 che individua una serie di azioni
per l’esecuzione del regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio”.
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