Fisco leggero perchi lavora di notte aumentando produttività

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17 agosto 2010
Fisco leggero per chi lavora di notte (a
condizione che renda le aziende più competitive)
di Claudio Tucci
Fisco più leggero per il lavoro notturno. La notizia è contenuta in una risoluzione dell'agenzia delle Entrate, nella
quale si prevede che l'imposta sostitutiva del 10%, più conveniente per il lavoratore rispetto all'ordinaria aliquota
Irpef, «si applichi all'intero compenso corrisposto in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, e non
soltanto alle relative indennità o maggiorazioni».
Il trattamento agevolato, precisano dal Fisco, si applica a condizione che il lavoro notturno sia comunque
collegato a incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o a altri elementi connessi all'andamento
economico dell'azienda. Un concetto già espresso nei giorni scorsi dal ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, e che
serve ad andare incontro a "modelli" di lavoro come quello varato alla Fiat di Pomigliano e ad altre situazioni
industriali analoghe.
Dunque, continua l'Agenzia, è sulla base d'una maggiore produttività che il regime speciale di tassazione premia
non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, «ma l'intero compenso
ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa». Le Entrate precisano poi che l'agevolazione fiscale è
applicabile non solo ai lavoratori con turno di notte, ma anche ai lavoratori non turnisti, che prestano, però, il loro
lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e pure a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere
prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.
Il medesimo regime agevolativo, inoltre, si estende pure alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro
straordinario. A patto, però, sottolineano dalle Entrate, «che le stesse siano riconducibili a incrementi di produttività,
innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico
dell'impresa».
L'agevolazione, ricordano dall'agenzia, si applica, nei limiti di legge, per un importo massimo di 3mila euro per
l'anno 2008 e di 6mila euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro
dipendente che non abbiano superato nell'anno precedente un determinato importo (non superiore a euro 30mila
lordi per il 2007, euro 35mila lordi negli anni 2008 e 2009).
Per le retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del
10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi,
presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell'istanza di rimborso. A questi fini, il
datore di lavoro certificherà l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle
quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.
La nuova produttività porta la detassazione
17 agosto 2010
Redazione Online
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