A PROPOSITO DEL REGISTRO DI MEDICINA ESTETICA

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DIRITTO
di Federica Lerro
Avvocato - Ufficio Legale SIES - Roma
Docente CPMA VALET - Bologna
e Maurizio Priori
Medico Chirurgo - Firenze
Presidente SIES
A
A PROPOSITO DEL REGISTRO
DI MEDICINA ESTETICA
La Medicina Estetica è una branca medica che beneficia di formazione
professionale solo grazie ai corsi, alle scuole, ai simposi e ai congressi
organizzati dalle associazioni scientifiche di settore, mentre manca ancora un
riconoscimento ufficiale che sia più efficace rispetto all’iniziativa
degli Ordini Provinciali di Milano, Roma e Palermo
ppare necessario, forse addirittura doveroso, tornare su un argomento tanto annoso come quello
della validità dei titoli professionalizzanti in Medicina Estetica e le
finalità per le quali alcuni (pochi)
Ordini hanno istituito il Registro dei
Medici Estetici.
La Legge nr. 221 del 5 aprile 1950 dispone come l’iscrizione nell’albo dei
medici dà diritto al libero esercizio
della professione senza alcuna limitazione in merito all’attività specialistica, salvo per la radiodiagnostica
e per la anestesiologia, per l’esercizio delle quali è necessario il titolo
di specialista; il DPR 10 marzo 1982
nr. 162, che ha provveduto al riordino delle scuole di specializzazione e
perfezionamento, ha ribadito che le
stesse legittimano unicamente, nei
rami di esercizio professionale, l’assunzione della qualifica di specialista senza peraltro rappresentare la
condizione, anzi meglio, il requisito
senza il quale sia possibile l’esercizio della libera professione.
A mente della Legge nr. 221/1950
e del D.P.R. 162/1982, il medico chirurgo regolarmente iscritto all’albo
può operare tutti i trattamenti, sia
medici che chirurgici, in ogni branca specialistica della medicina, pur
senza aver conseguito il titolo di
specialista nella singola branca
di afferenza. Uniche specialità
che esigono il possesso del diploma di
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specializzazione per l’esercizio della
relativa disciplina, sono e rimangono l’anestesia e la radiologia. La
medicina estetica non gode di un
percorso di specializzazione universitario, pertanto non esistono specialisti in Medicina Estetica.
La Medicina Estetica rimane una
branca medica che beneficia di formazione professionale solo grazie
ai corsi, alle scuole, ai simposi e ai
congressi organizzati dalle associazioni scientifiche di settore, che da
sempre e storicamente si sono occupate della preparazione e dell’addestramento dei professionisti di
settore.
A dette iniziative, negli anni si sono
aggiunti i Master Universitari in Medicina Estetica, attivi ormai in molti
Atenei Italiani.
Come è noto a tutti, tre Ordini Provinciali Italiani (Milano – Roma – Palermo) hanno istituito tre distinti
Registri dei Medici Estetici. L’iscrizione a detti registri è riservata a
professionisti in possesso di Laurea
in Medicina e Chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione e
in possesso, altresì, di ulteriori titoli
quali, per citare alcuni esempi, diploma rilasciato da una scuola quadriennale di formazione post universitaria, ovvero diploma di Master
Universitario;
diploma di specialista in una
branca come la
dermatologia
o la chirurgia
plastica; l’aver
esercitato
nella branca
della medicina estetica
per un de-
terminato periodo di tempo o l’aver
prestato attività di docenza in uno
degli istituti citati. I requisiti dettati
dai tre Registri differiscono in qualche misura tra loro, ma convergono
per lo più sulla classificazione dei titoli di studio idonei all’iscrizione.
LA NASCITA DEI REGISTRI
Ma di Registri se ne parla ormai da
anni e si discute molto sulla congruità dei requisiti richiesti per l’iscrizione, sulla relativa legittimità e
sulla necessità di mantenerli aperti, considerando che a diversi anni
dall’istituzione del primo Registro di
Roma, solo due Ordini hanno seguito l’esempio. Allora ci domandiamo
come sono nati i Registri e, soprattutto, perché?
Il Registro dei Medici Estetici è stato
proposto dalla Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri agli Ordini provinciali, al solo scopo di ottenere un quadro statistico
su quanti professionisti svolgessero
l’attività medesima. La Federazione
stessa non ha mai inteso, dunque,
attribuire al Registro alcun valore legale per il riconoscimento di eventuali esclusività nell’esercizio della
medicina estetica.
L’Istituzione dei Registri, nei pochi
Ordini provinciali che hanno aderito a detto progetto, ha comportato
una creazione “de facto” di elenchi non finalizzati alla reale valutazione statistica dei professionisti
esercenti detta branca, come nelle
finalità perseguite dalla Federazione, ma integranti un vero e proprio
riconoscimento di titoli e in alcune
esperienze (come quella romana)
l’appartenenza al registro creava
sbarramenti, addirittura, all’eserci-
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