Ordini. Per cosa sono sanzionalbili medici e farmacisti

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Ordini. Per cosa sono sanzionalbili medici e
farmacisti
Pubblicato il resoconto 2010 della Giurisprudenza della commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Un elenco di mancanze che
sfociano in sanzioni di carattere disciplinare a carico di medici e farmacisti
e personale sanitario.
Anche quest’anno la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha pubblicato
l’elenco della Giurisprudenza della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
L’organismo è un organo di giurisdizione speciale, istituito presso il Ministero della Salute ed è preposto
all’esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e
Collegi professionali in determinate materie (tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni
disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; inoltre,
esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie
e dei componenti i Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
Il documento è costruito in base ai ricorsi presentati da medici, farmacisti e altri professionisti sanitari
contro i provvedimenti di Ordini e Collegi in determinate materie. E così si viene a sapere che c’è la
mancanza in capo al Ssn, nel privato ma anche nel settore delle farmacie.
Per cui è legittima la sanzione al medico che ha mancato di effettuare, mentre era in turno di guardia
medica, una visita domiciliare su un piccolo paziente, richiesta dai genitori perchè ha violato i principi
deontologici.
C’è poi chi fa una scorretta gestione dei medicinali in danno del Ssn violando gli artt. 13 e 68 del
Codice di deontologia medica causando un ingente danno di carattere economico.
Ma le mancanze disciplinari sono anche nel privato. Quando si getta discredito sulla categoria
professionale rendendo pubblica una controversia o rilasciando alla stampa dichiarazioni lesive di
colleghi. C’è chi svolge esercizio abusivo della professione e chi non rispetta l’obbligo di consegna della
ricetta da parte del medico direttamente al paziente.
Ancora è sanzionabile il medico che contravvenendo all’obbligo di segretezza professionale divulghi lo
stato di salute dei propri pazienti. E per quanto riguarda la concorrenza c’è un paragrafo riferito alle
prestazioni rese a prezzi inferiori che non va automaticamente ricollegata alla fattispecie di illecito
disciplinare. Perchè altrimenti si rischierebbe di reintrodurre artificiosamente le tariffe minime eliminate
per legge. Infine il medico in caso di una visita inferiore ai sette minuti è sanzionabile per superficialità
C’è poi anche il capitolo dedicato alle farmacie. E così l’inosservanza dei turni di apertura, chiusura e
riposo dell’esercizio commerciale rappresenta una vera e propria azione di concorrenza sleale e quindi
è sanzionabile anche sa un punto di vista deontologico. Un illecito è anche la cessione tramite internet
o altre piattaforme di medicinali con o senza prescrizione. Attenzione a vendere i farmaci senza
camice.
Fonte: www.quotidianosanità.it
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