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PARTE PRIMA
1. I caratteri della norma giuridica e l’ordinamento
giuridico (norme generali, speciali ed
eccezionali).
2. Sistema delle fonti del diritto privato, con
particolare riguardo alle fonti di diritto
comunitario.
3. L’interpretazione e l’analogia.
4. Circolari ministeriali.
5. L’efficacia temporale delle norme.
6. Norme di diritto internazionale privato.
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1. I CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA E L’ORDINAMENTO
GIURIDICO
Il diritto si identifica con l’insieme delle regole di condotta, l’ordinamento giuridico, che una
determinata comunità di persone sia stata capace di esprimere per organizzare la propria attività e
disciplinare i rapporti di coloro che ne fanno parte.
L’ordinamento giuridico si distingue:
ordinamento statuale, in quanto con esso lo Stato interviene allo scopo di
costringere gli individui a rispettare i precetti normativi. Esso si presenta come un
complesso di regole di condotta, in quanto ciascuna norma viene considerata come
un comando rivolto agli individui.
In caso di violazione della norma (trasgressione del comando), il sistema normativo
prevede appropriati rimedi, tra cui l’imposizione di sanzioni mediante norme
secondarie, dette “sanzionatorie”.
L’aspetto coercivo della norma si coglie soprattutto nelle norme penali.
ordinamento internazionale, regola i rapporti tra gli stati ed è privo di un
organismo autoritario che ne garantisca la coercibilità (la mancata esecuzione della
prestazione dà luogo ad una reazione da parte del sistema giuridico che assume varie
forme inclusa l'esecuzione forzata della prestazione stessa).
Il diritto si distingue in:
1. Positivo: s’intende quell’insieme di norme formalizzate dagli strumenti (fonti del diritto)
che lo stato usa per produrre norme giuridiche (leggi, ecc..);
2. Naturale: s’intende quell’insieme di norme che ha fondamento nell’ordine naturale della
società;
3. Pubblico: disciplina gli interessi inerenti all’organizzazione e al funzionamento degli organi
dello stato. In questo caso, la sanzione è inflitta indipendentemente dalla richiesta della parte
lesa;
4. Privato: disciplina gli interessi circa i rapporti e le relazioni di vita delle persone. In questo
caso, la sanzione è inflitta solo su richiesta della parte lesa.
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Il testo normativo più importante che concerne i rapporti privati è il codice civile, nel quale sono
previsti e disciplinati gli istituti fondamentali di tutto il diritto privato, sia civile che commerciale.
Esso è composto da sei libri:
-
Libro I: persone e famiglie (dall’art. 1 all’art. 455);
-
Libro II: successioni (dall’art. 456 all’art. 809);
-
Libro III: proprietà (dall’art. 810 all’art. 1172);
-
Libro IV: obbligazioni e contratti (dall’art. 1173 all’art. 2059);
-
Libro V: lavoro e società (dall’art. 2060 all’art. 2642);
-
Libro VI: tutela dei diritti (dall’art. 2643 all’art. 2969).
La norma nel regolare gli interessi seleziona i fatti per stabilire in che misura siano meritevoli di
tutela e viene assimilata ad una regola di condotta, ovvero ad un comando che impone all’individuo
un determinato comportamento. Il suo carattere coattivo è imprescindibile.
PRECETTO: indica uno o più comportamenti che i cittadini devono tenere
NORMA
o devono evitare. Questo comportamento viene descritto e
GIURIDICA
indicato con precisione in tutte le sue connotazioni dalla
costituita da:
norma, nella quale vengono individuati i soggetti destinatari.
SANZIONE: è la conseguenza giuridica della violazione della norma, cioè
della sua mancata osservanza. Non è altro che la punizione
che il diritto commina a chi la viola, cioè la tradisce.
Inoltre, essa è tipica del diritto pubblico ed è conseguenza di prevenzione generale, mentre il diritto
privato non intende per sanzione una punizione, ma vuole proteggere interessi.
Lo strumento messo a disposizione dall’ordinamento giuridico al privato per ripristinare le
conseguenze negative è il rimedio.
La norma giuridica o protegge interessi o dichiara un interesse protetto, cioè attua la cosiddetta
“giuridificazione”, cioè quel processo mediante il quale si selezionano tra i vari interessi
che si sviluppano nella società quelli che si ritengono più meritevoli da essere protetti tramite gli
strumenti del diritto.
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GENERALITA’: la norma è destinata a tutti indistintamente e prevede
CARATT.
(a)
una situazione generale ed ipotetica.
DI UNA
NORMA
ASTRATTEZZA: formulata in riferimento a fatti che eventualmente
(b)
potranno accadere.
NOVITA’: ogni norma viene emanata per regolare un comportamento
che fino a ieri si riteneva non dovesse essere regolato,
oppure allo scopo di modificare un regolamento di un
comportamento già esistente.
IMPERATIVITA’: potere coercivo della norma.
POSITIVITA’: in quanto è vigente in un dato momento.
INTERSUBIETTIVITA’: in quanto le norme creano e regolano le
relazioni tra gli uomini.
a) Le NORME GENERALI si contrappongono alle:
-
Norme speciali: prevedono regole diverse in considerazione di aspetti particolari dei
soggetti o dei fatti cui si riferiscono;
-
Norme eccezionali: sono tenute in un contesto normativo separato e sono dirette a
regolare determinati rapporti in modo difforme dalle generali.
b) Le NORME ASTRATTE si contrappongono alle norme particolari e alle norme concrete,
le quali delineano un caso specifico.
Altra distinzione:
norme giuridiche: sono eteronome, cioè è la società che decide le
norme;
norme morali: sono autonome, cioè ciascuno decide autonomamente.
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Ulteriore distinzione:
norme imperative o cogenti: costituiscono limiti che non possono essere
valicati e sono inderogabili, perché non
sono validi accordi tra le parti, in quanto
sarebbero nulli;
norme dispositive: sono sempre derogabili in virtù di una differente
regolamentazione degli interessi in gioco e sono
finalizzate a predisporre un assetto di interessi
standard;
norme suppletive: introducono un’argomentazione che interviene
quando manca una regola propria, cioè colma una lacuna.
La distinzione tra norme derogabili e inderogabile è ipotizzabile in riferimento alle norme che
disciplinano i rapporti giuridici privati.
Per capire quale di queste tre norme si ha di fronte basta fare attenzione al modo in cui la norma
viene formulata
Nel regolare gli interessi dei privati, l’ordinamento giuridico procede mediante previsioni
ipotetiche: la precisione normativa del fatto che potrebbe ipoteticamente determinare un conflitto di
interesse rende il fatto giuridicamente rilevante, che in quanto tale si dice “fatto giuridico”. Gli
obblighi e i poteri che la norma ricollega a quel fatto si dicono “effetti giuridici” (se, ad esempio,
l’obbligo di risarcire il danno è l’effetto giuridico del fatto che arreca ad altri un danno ingiusto).
La previsione normativa che comprende il fatto e i suoi effetti è detta “fattispecie giuridica” e può
essere:
- Astratta: considerata nella sua previsione normativa;
- Concreta: quando il fatto ipotizzato si verifica nella realtà.
2. SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO E FONTI DEL
DIRITTO COMUNITARIO
Tutti i documenti, atti, provvedimenti, trattati che sono idonei alla produzione del diritto, cioè che
contengono norme giuridiche ufficiali, sono dette “fonti del diritto” e si distinguono in:
di produzione
di cognizione
s’intendono atti o fatti che
si intendono le pubblicazioni ufficiali
producono norme giuridiche
da cui si prende conoscenza del testo di
un atto normativo.
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Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione che sono disposte
secondo una scala gerarchica (per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la
norma di fonte superiore) chiamata “GERARCHIA DELLE FONTI”:
1. Costituzione e leggi costituzionali: essa è rigida perché non può essere oggetto di
revisione;
2. Leggi approvate dal Parlamento;
3. Decreti legislativi: decreto che ha definitivamente valore di legge e che consiste in una
delega che il Parlamento fa al governo su una particolare materia;
4. Decreti legge: può essere approvato dal governo in casi straordinari, il giorno
dell’approvazione deve essere presentato alle camere per la conversione in legge e, se questa
non avviene entro 60 giorni dalla pubblicazione, perde efficacia sin dall’inizio.
5. Leggi regionali: si caratterizza per essere approvata dal consiglio regionale, promulgata dal
presidente della giunta regionale, e per aver valore solo sul territorio della regione;
6. Regolamenti: è un atto normativo che si caratterizza per essere emanato da organi del
potere esecutivo o da altri enti pubblici dotati per legge di potestà regolamentare.
Essi possono essere:
-
Esecutivi o di attuazione: emanati per disciplinare i modi di attuazione di una nuova
legge;
-
Autonomi o di organizzazione: diretti a disciplinare l’organizzazione ed il
funzionamento di un organo dello stato.
7. Usi e consuetudini: è una norma che si forma spontaneamente attraverso il diffuso
comportamento sociale.
Esse si distinguono in:
-
Praeter legem (oltre la legge): è quella consuetudine che disciplina un ambito non ancora
disciplinato dalla legge;
-
Secundum legem (secondo la legge): è la consuetudine che opera in senso integrativo
della norma di legge, ovvero opera laddove la legge effettua un rinvio espresso.
In conclusione, possiamo dire che quando una norma espressa da una fonte di grado inferiore risulta
in contrasto con una espressa da fonte di grado superiore, deve considerarsi priva di valore
giuridico.
L’illegittimità viene accertata dal giudice ordinario, escluse le contrarietà a norme costituzionali in
cui subentra la Corte Costituzionale.
CRITERIO GERARCHICO
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Nel sistema delle fonti assumono particolare rilievo i Trattati internazionali istitutivi delle Comunità
Europee, tra cui l’Atto Unico Europeo, il Trattato dell’Unione Europea, noto come “Trattato di
Maastricht”, il Trattato di Amsterdam e, per ultimo, il Trattato di Nizza.
L'insieme di norme relative all'organizzazione e allo sviluppo dell'Unione Europea e i rapporti tra
questa e gli Stati membri viene chiamato “diritto comunitario”, il quale può essere:
originario
derivato
costituiscono l’insieme delle
costituisce una fonte di secondo grado
norme fondamentali dello
in quanto gli atti che lo costituiscono
ordinamento comunitario
sono gerarchicamente subordinati ai
trattati
Gli atti che formano il diritto comunitario sono:
-
Regolamenti comunitari: hanno valore immediato e diretto negli stati che hanno
aderito alla comunità;
-
Direttive vincolanti;
-
Decisioni: sono destinati sia agli stati membri sia ai privati;
-
Raccomandazioni e pareri: non sono atti vincolanti.
3.1 INTERPRETAZIONE
Essa è necessaria quando l’enunciato dell’atto normativo si presta ad essere tradotto in più valori
normativi. La sua funzione è, dunque, quella di stabilire quale sia tra i possibili significati giuridici
dell’enunciato la norma valida ed efficace.
letterale: individuare il senso palese delle parole secondo la connessione di esse;
logica: bisogna ricercare l’intenzione del legislatore;
storica: cerca l’intenzione del legislatore in relazione al momento storico in cui la
norma è stata emanata;
sistematica: si interpreta la legge in connessione e in riferimento alla sua
collocazione all’intero sistema normativo, cioè tiene conto della ratiolegis, delle finalità sociali o economiche della norma;
estensiva: si tiene conto di casi simili e situazioni analoghe non contemplate
esplicitamente, andando anche oltre le stesse intenzioni del legislatore.
restrittiva: ci si limita alla sola interpretazione letterale del testo.
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Non esiste una norma capace di stabilire che se una disposizione ha ricevuto una sola
interpretazione vuol dire che quell’interpretazione è l’unica che gli si possa attribuire.
È illusorio ritenere di poter regolare tutto, di poter prevedere tutti i possibili sviluppi che i rapporti
sociali possono assumere nel tempo, quindi, la regolamentazione è imperfetta e può verificarsi il
caso che non sia oggetto di una normativa espressa o ricondotta ad essa attraverso
un’interpretazione estensiva. In questo caso, si parla di lacuna o vuoto di regolamentazione.
Un’ulteriore distinzione:
1. Interpretazione giurisprudenziale: è un attività pratica che acquisisce rilievo giuridico
quando viene effettuata dal giudice nell’esercizio delle funzioni. Ogni sentenza è
giuridicamente vincolante soltanto per le parti in causa e in riferimento al caso specifico,
quindi, possiamo dire che costituisce forma concreta e specifica di tutela degli interessi; per
tal motivo, costituisce il cosiddetto “diritto vivente”, cioè il diritto che mediante le sentenze
dei giudici diventa concretamente operante nei rapporti della vita sociale.
2. Interpretazione dottrinaria: è finalizzata all’elaborazione dei concetti con cui si esprime
in sintesi il senso delle norme. A seconda delle differenti finalità, si utilizza metodi diversi:
-
Metodo esegetico: si limita ad una ricognizione del significato letterale;
-
Metodo concettualistico: si perviene alla formulazione di categorie dogmatiche da cui si
ritiene di poter poi dedurre altri valori normativi.
3. Interpretazione autentica: a volte la genericità di alcuni enunciati comporta una tale
incertezza interpretativa da indurre il legislatore ad intervenire nuovamente con una legge
chiarificatrice.
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3.2 ANALOGIA
Ipotizzando che una controversia non possa essere decisa con l’applicazione di una precisa
disposizione di legge, questa va decisa con disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe
in mancanza delle quali si dovrà decidere secondo i principi generali dell’ordinamento.
Essa si distingue in:
-
Analogia legis: (art. 12 comma 2 pre-leggi), in assenza di una precisa disposizione
normativa, l’interprete deve cercare una normativa diversa che regola un altro caso che
tuttavia pone problemi o poggia su interessi similari rispetto a quelli che stanno alla base
del caso sprovvisto di disposizione. Si instaura così un rapporto di similitudine.
Art. 12 Pre-leggi: la legge va applicata attribuendo ad essa il senso fatto palese, non
soltanto dalle parole e dalla loro connessione, bensì anche dall’intenzione del
legislatore.
-
Analogia iuris: si applicano i principi generali che stanno alla base dell’ordinamento
giuridico, che sono dei testi normativi di carattere ampio e generale. L’interprete lo
desume individuando il principio attraverso una regola che sintetizza la disciplina di quel
settore.
4.CIRCOLARI MINISTERIALI
Esse consistono in documenti provenienti dai ministeri e diretti al personale dipendente
dell’amministrazione statale di loro competenza, contenente direttive circa il comportamento da
tenere nell’applicare in concreto alcune disposizioni di legge.
5.EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME
La norma che tutela determinati interessi mediante la previsione di una fattispecie (ipotizzando cioè
un fatto al cui verificarsi si ricollegano talune conseguenze giuridiche) ha valore in linea di massima
soltanto per i fatti che accadono dopo la sua entrata in vigore.
A tal proposito, l’ART. 11 PRE-LEGGI sancisce che la legge non dispone che per l’avvenire
essa non abbia effetto retroattivo.
Il principio dell’irretroattività delle leggi è significativo per i rapporti di diritto privato, in quanto le
persone devono poter conoscere preventivamente le conseguenze giuridiche del loro operare.
Quando lo stesso rapporto viene disciplinato diversamente da due leggi, la nuova legge abroga
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quella precedente o dichiarando espressamente (abrogazione espressa) o per incompatibilità
(abrogazione tacita).
Tuttavia, alcune volte la stessa legge può prevedere disposizioni transitorie per meglio regolare il
passaggio dalla vecchia alla nuova legge.
6.NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Le norme, che all’interno di ogni Stato, stabiliscono i criteri per la determinazione della legge
nazionale applicabile al rapporto internazionale privato si dicono “norme di diritto internazionale
privato”.
Sulla base di queste norme è ipotizzabile, pertanto, che al cittadino italiano, in riferimento ad un
rapporto privato internazionale, debba essere applicato dal giudice italiano una norma di diritto
straniero.
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