direubiotecappuntisez1 2014

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Sezione 1
LE NOZIONI FONDAMENTALI
DEL DIRITTO: LE FONTI
INTERNE
•
•
•
•
•
•
Ordinamento Giuridico
Norma Giuridica
Fonti di Diritto
Nozione di Imprenditore
Imprenditore Agricolo
Azienda
IN OGNI SOCIETA’, I
RAPPORTI FRA I SUOI
COMPONENTI SONO
DISCIPLINATI DA REGOLE
PER CONSENTIRE AI
COMPONENTI DI CONVIVERE
ORDINATAMENTE
LA LEGISLAZIONE
NAZIONALE
COMUNITARIA
IL COMPLESSO DI TALI REGOLE
E DELLE ISTITUZIONI, DA CUI
ESSE PROMANANO O CHE LE
FANNO RISPETTARE,
RAPPRESENTA L’ORDINAMENTO
GIURIDICO DI UNO STATO
1
L’ORDINAMENTO INTERNO DELLO
STATO ITALIANO E’ COSTITUITO
DAL:
IL DIRITTO
ALL’INTERNO DI UN
ORDINAMENTO L’INSIEME
DELLE NORME CHE
ASSICURANO L’ORDINE DI UNA
SOCIETA’ RAPPRESENTA IL
DIRITTO DI QUELLA DATA
SOCIETA’ E QUINDI LE NORME
SONO DETTE
COMPLESSO DELLE NORME E DELLE
ISTITUZIONI, MEDIANTE LE QUALI
VIENE ASSICURATO L’ORDINATO
SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE E
DEI RAPPORTI TRA I SINGOLI
NORME GIURIDICHE
Caratteristiche della norma giuridica
LA NORMA GIURIDICA
E' UNA REGOLA
POSITIVITA'
ESTERIORITA'
ASTRATTEZZA
COATTIVITA'
GENERALITA‘
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POSITIVITA'
ESTERIORITA'
LA NORMA GIURIDICA DEVE
RIVOLGERSI AD UN INTERESSE
SPECIFICO DA TUTELARE E DEVE
ESSERE INDIVIDUATO L'ORGANO O
L'ISTITUZIONE CHE DEVE TUTELARE
TALE INTERESSE
LA NORMA GIURIDICA DEVE
DISCIPLINARE LA VITA DI
RELAZIONE, NON UN SINGOLO
INDIVIDUO
ASTRATTEZZA
COATTIVITA'
la norma giuridica non regolamenta un fatto
concreto bensì una fattispecie astratta di cui il
legislatore identifica gli elementi essenziali.
Il fondamento teorico dell'astrattezza è il principio
che la legge non prescrive se non per il futuro
LA NORMA GIURIDICA DEVE
PREVEDERE SPECIFICHE SANZIONI
COME CONSEGUENZA DI UN NON
RISPETTO
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GENERALITA'
LA NORMA GIURIDICA DEVE
RIVOLGERSI A TUTTI I CONSOCIATI.
LA LEGGE
NORMA GIURIDICA
• La norma non deve essere confusa con la
LEGGE
• Mentre la LEGGE è un ATTO, la NORMA è la
conseguenza di questo
• Mentre la LEGGE è una delle FONTI DEL
DIRITTO, la norma è DIRITTO
• La norma è un comando che si ricava
dall'interpretazione delle FONTI DEL DIRITTO
• Diverse dalle norme giuridiche, che prescrivono
comportamenti vincolanti per il diritto, sono le
norme etiche, morali, sociali, che vincolano solo
nel c.d. foro interno (della coscienza) ovvero
sotto il profilo meramente sociale, di pura
cortesia
LE FONTI DEL DIRITTO
DI SOLITO È COSTITUITA DA PIU' NORME
È UN COMPLESSO DI PAROLE DOTATO DI
AUTORITA' PERCHÈ EMANATO DA
ORGANI QUALIFICATI PREDISPOSTI A
CIO’ DALLA COSTITUZIONE
• I FATTI E GLI ATTI MEDIANTE I
QUALI VENGONO POSTE LE
NORME GIURIDICHE
• I FATTI IDONEI A DETERMINARE LA
COSTITUZIONE, IN SENO AD UNA
COMUNITA’, DI NORME GIURIDICHE
E QUINDI DELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO
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LE FONTI DEL DIRITTO
FONTI DI PRODUZIONE
FONTI DI PRODUZIONE
FONTI DI COGNIZIONE
FONTI LEGALI
FONTI NON LEGALI
Fonti di produzione si
distinguono in:
• Fonti-interne:
Emanate dagli organi
dello Stato Italiano
• Fonti-esterne:
Emanate da organi
esterni allo Stato
Italiano (ad esempio
dall’Unione Europea)
SONO QUELLE FONTI NECESSARIE PER
IMMETTERE UNA NORMA GIURIDICA
NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO
OVVERO GLI ATTI ABILITATI
DALL’ORDINAMENTO A PRODURRE LE
NORME GIURIDICHE (es. leggi emanate dal
Parlamento)
FONTI DI COGNIZIONE
• Sono i documenti ufficiali nei quali
vengono raccolte le disposizioni
normative
• A differenza delle fonti di produzione,
che consistono in atti o fatti abilitati
dall’ordinamento a creare diritto le fonti di
cognizione non pongono norme, ma si
limitano ad agevolare la conoscenza di
norme già poste da altre fonti
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FONTI DI COGNIZIONE
FONTI DI COGNIZIONE
LA GAZZETTA UFFICIALE
• È pubblicata tutti i giorni non festivi,
corredata da alcune serie speciali
• La Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana è così composta:
– Parte Prima e Seconda
– Edizioni generali e speciali
– Indici mensili ed annuali
• RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI
NORMATIVI DELLA REPUBBLICA
ITALIANA (stampata annualmente)
• BOLLETTINO UFFICIALE DELLE
REGIONI
• GAZZETTA UFFICIALE DELLA
COMUNITA’ EUROPEA (pubblicata tutti i
giorni lavorativi nelle lingue ufficiali
dell’Unione)
FONTI LEGALI
POSTE IN ESSERE DALL'AUTORITA'
CHE HA LA COMPETENZA AD
EMANARLE
FONTI DEL DIRITTO – ART. 1
PRELEGGI CODICE CIVILE (1942)
LE LEGGI
REGOLAMENTI
NORME CORPORATIVE
USI E CONSUETUDINI
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CON LA COSTITUZIONE (1948)
CAMBIA LA GERARCHIA DELLE
LEGGI
COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
LEGGI ORDINARIE
LEGGI REGIONALI
CAMBIAMENTI CON
L’ORDINAMENTO
COMUNITARIO
ATTI LEGISLATIVI (DECRETI LEGGE / DECRETI
LEGISLATIVI DELEGATI)
REGOLAMENTI
CONSUETUDINI
FONTI DEL DIRITTO – SCALA GERARCHICA
Costituzione e leggi Costituzionali
Fonti comunitarie
Fonti primarie
Fonti secondarie
Consuetudini
ANTINOMIE (contrasto tra norme)
Le antinomie normative: TECNICHE DI
RISOLUZIONE
Si definiscono antinomie i contrasti tra norme.
Si ha un’antinomia quando le disposizioni
esprimono significati tra loro incompatibili.
In questi casi, è compito dell’interprete
risolvere tali contrasti, individuando la norma
applicabile al caso.
I criteri per scegliere la norma da applicare in
caso di antinomia sono:
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CRITERIO GERARCHICO
CRITERIO CRONOLOGICO
In caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente
(lex posterior derogat priori)
La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso l’abrogazione:
l’effetto consiste nella cessazione ex nunc dell’efficacia della norma giuridica
precedente.
L’articolo 15 delle Preleggi indica 3 ipotesi di abrogazione:
• abrogazione espressa: per “dichiarazione espressa del legislatore”.
• abrogazione implicita: per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti
• abrogazione tacita: perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla
legge anteriore.
Diversa dall’abrogazione è la deroga: la norma abrogata perde efficacia per il futuro,
la norma derogata non perde la sua efficacia ma ne viene limitato il campo di
applicazione.
Simile alla deroga è la sospensione: limitata a un certo periodo, a certe categorie o
zone.
In base a tale criterio, la norma superiore si deve
preferire a quella gerarchicamente inferiore (lex superior
derogat legi inferiori).
La prevalenza della norma superiore su quella inferiore
si esprime attraverso l’annullamento: è l’effetto di una
dichiarazione di illegittimità che un giudice
pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o
di una norma che, a quel punto, perdono validità.
Effetti dell’annullamento: al contrario dell’abrogazione,
l’annullamento opera non solo per il futuro ma anche
per il passato (ex tunc),
PRINCIPI
CRITERIO DI SPECIALITA’
In base a tale criterio, in caso di contrasto tra due norme, si
preferisce la norma
speciale rispetto a quella generale (lex speciali derogat legi
generali), anche se quest’ultima è successiva (lex posterior
generalis non derogat legi priori speciali).
La preferenza per la norma speciale non incide né sull’efficacia
né sulla validità
della norma generale: entrambe rimangono efficaci e valide.
L’interprete opera
solamente una scelta tra le due norme (inter partes).
L’effetto tipico della prevalenza della norma speciale su quella
generale è la deroga.
EFFICACIA
ABROGAZIONE DELLE LEGGI
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
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EFFICACIA
LA LEGGE NON DISPONE CHE PER
L’AVVENIRE ESSA NON HA EFFETTO
RETROATTIVO
ABROGAZIONE DELLE LEGGI
LE LEGGI NON SONO ABROGATE CHE DA
LEGGI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE
ESPRESSA DEL LEGISLATORE, O PER
INCOMPATIBILITA’ TRA LE NUOVE
DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE’
LA NUOVA LEGGE REGOLA L’INTERA
MATERIA GIA’ REGOLATA DALLA LEGGE
ANTERIORE
INTERPRETAZIONE DELLA
LEGGE
NELL’APPLICARE LA LEGGE NON SI PUO’ AD ESSA
ATTRIBUIRE ALTRO SENSO CHE QUELLO FATTO
PALESE DAL SIGNIFICATO PROPRIO DELLE
PAROLE SECONDO LA CONNESSIONE DÌ ESSE, E
DALL’INTENZIONE DEL LEGISLATORE.
SE UNA CONTROVERSIA NON PUO’ ESSERE DECISA
CON UNA PRECISA DISPOSIZIONE, SI HA
RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO
CASI SIMILI O MATERIE ANALOGHE ; SE IL CASO
RIMANE ANCORA DUBBIO, SI DECIDE SECONDO I
PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO DELLO STATO
ORDINAMENTO INTERNO
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Costituzione e leggi
costituzionali
SCHEMA
COSTITUZIONE
La Costituzione del 1948 rappresenta il vertice
della gerarchia delle fonti (fons fontium).
-
LEGGI COSTITUZIONALI art. 138
LEGGI ORDINARIE / ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE / LEGGI REGIONALI
Le Leggi Costituzionali sono quelle leggi che
aggiungono o sopprimono norme costituzionali
oppure che emendano la Costituzione
REGOLAMENTI GOVERNATIVI
LA COSTITUZIONE ITALIANA
• E’ la legge fondamentale dello
Stato
• E’ entrata in vigore il 1 gennaio
1948
• E’ stata emanata
dall’Assemblea Costituente
• Può essere modificata con le
leggi costituzionali
LA COSTITUZIONE ITALIANA
•
•
•
•
E’ strutturata su 139 articoli
E’ divisa in tre parti:
Artt.1-12 PRINCIPI FONDAMENTALI
Artt. 12-54 PARTE PRIMA: DIRITTI E
DOVERI DEI CITTADINI
• Artt. 55-139 PARTE SECONDA:
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
• DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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LEGGI COSTITUZIONALI
LEGGI
COSTITUZIONALI
• Sono emanate dal
Parlamento
• Possono modificare o
integrare il testo
Costituzionale
• Richiedono un procedimento
complesso (art.138 cost.)
• La disciplina per l’approvazione di leggi costituzionali è la
stessa utilizzata per la revisione della Costituzione
(procedura aggravata ex art.138):
• Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa
luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti
LEGGI
COSTITUZIONALI
• Le modifiche al testo della costituzione non
devono comunque compromettere lo spirito
repubblicano e gli ideali sui quali essa si
fonda.
• La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale.(art. 139).
• I principi fondamentali (art. dall'1 al 12) sono
una base irrinunciabile per lo spirito
repubblicano su cui la Costituzione si fonda e
per questo motivo non possono essere
modificati.
LEGGE FORMALE
La legge formale è l’atto normativo prodotto
dalla deliberazione del Parlamento e promulgato
dal Presidente della Repubblica.
La legge, così come previsto dagli artt. 70 e
seguenti della Costituzione, rappresenta l'atto
normale o ordinario in cui si esprime il processo
di integrazione politica, in contrapposizione alla
Costituzione, che è invece l'atto straordinario che
agisce nei modi costituenti.
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STRUTTURA
• Il testo di una legge è diviso in
ARTICOLI.
LEGGE FORMALE
Art. 70 Costituzione
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere
• Ogni Articolo è composto da COMMI
che corrispondono ai capoversi di
cui è composto un articolo
PROMULGAZIONE
• Il testo viene firmato dal
Presidente della Repubblica
• Attesta che la procedura
legislativa si è compiuta in
modo corretto
PUBBLICAZIONE
•La legge viene pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale
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ENTRATA IN VIGORE
• La legge entra in vigore, diventa
obbligatoria per tutti, 15 giorni
dalla pubblicazione
• 15 giorni (vacatio legis) perché
tutti possano venire a conoscenza
della nuova disposizione
• IGNORANTIA LEGIS NON
EXCUSAT
Decreto Legislativo
• È un provvedimento emanato dal Governo
in seguito ad una legge-delega del
Parlamento
• Con la legge delega viene attuato un
trasferimento temporaneo del potere
legislativo al Governo, entro un tempo
definito ed in una materia definita, e con
riguardo a principi definiti e criteri ai quali il
Governo stesso deve attenersi
• Il Decreto Legislativo ha lo stesso valore ed
efficacia della legge purché non vengano
oltrepassati i limiti fissati dalla delega
ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
Atti normativi che non hanno la “forma” della
legge ma che ad essa sono equiparati. Rispetto
alle legge ordinaria, approvata dalle Camere, essi
costituiscono un’eccezione.
Si tratta di:
• Decreti legislativi
• Decreti legge
• Decreti in caso di guerra
• Decreti di attuazione dello Statuto
• Referendum abrogativi
Le Leggi Formali Ordinarie e gli Atti aventi
forza di legge costituiscono, insieme, le
FONTI PRIMARIE dell’ordinamento italiano
DECRETO LEGGE
Emanato dal Governo
• Può essere emanato solo nei «casi
straordinari di necessità e di
urgenza»
• Viene pubblicato su Gazzetta Ufficiale
• Entra in vigore immediatamente
• Entro 60 giorni deve essere convertito,
trasformato in legge dal Parlamento
• Se non viene convertito perde efficacia
fin dall’inizio ed è come se non fosse
mai esistito
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LEGGI REGIONALI
• L'art. 117 della Costituzione individua tre tipi
di competenza legislativa:
• COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO
STATO
• COMPETENZA RIPARTITA TRA
STATO E REGIONI (entrambe, nelle
materie espressamente indicate)
• COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE
REGIONI (in tutte le materie non
enumerate)
Referendum abrogativo
Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi
direttamente su una determinata questione (strumento di democrazia
diretta).
La Costituzione prevede tre tipologie di referendum:
• referendum costituzionale: anche detto approvativo o sospensivo
• referendum consultivo: per la modificazione dei confini di Regioni
ed enti locali
• referendum abrogativo
Quest’ultimo è, secondo una sentenza della Corte Costituzionale, “un
atto-fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria”
(fonte primaria). Infatti, il fatto che con il referendum si possano solo
abrogare disposizioni non significa che non si possano introdurre
norme nuove, come effetto della manipolazione del testo
LEGGI REGIONALI
Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla
legislazione dello Stato
Regolamenti
Si tratta di atti sostanzialmente legislativi ma
formalmente amministrativi.
I regolamenti governativi sono fonti secondarie,
sottoposti alla legge e agli atti aventi forza di
legge.
Non possono derogare a norme di legge.
I regolamenti possono essere emanati da Autorità
Statali come il Presidente della Repubblica, il
Governo, i Ministri, il Prefetto, oppure dagli Enti
Autonomi
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REGOLAMENTI DEL
GOVERNO
Regolamenti
Regolamenti di
indipendenti
esecuzione
• Sono adottati
• Norme che
nelle materie
assicurano
ancora non
l’operatività della
disciplinate da
legge
leggi
LE FONTI
Le fonti vengono abbreviate con delle sigle:
• Cost.= Costituzione
• L.cost = legge costituzionale
• Reg. com.= regolamento comunitario
• L.= legge ordinaria
• L.reg.= legge regionale
• D.l.= decreto legge
• D.lgs.= decreto legislativo
• D.p.R = decreto Presidente della Repubblica
CONSUETUDINE
• Fonte non scritta
Perché nasca una norma giuridica da
una consuetudine occorre:
• Un comportamento generale e
costante dei cittadini (elemento
materiale)
• E il convincimento che si tratti di un
comportamento obbligatorio
(elemento psicologico)
PER SEGUIRE AL MEGLIO LE
LEZIONI E’ BENE CONOSCERE
LE DEFINIZIONI DI:
• IMPRENDITORE (Art.2082 Codice Civile)
• AZIENDA (Art. 2053 Codice Civile)
• IMPRENDITORE AGRICOLO (Art. 2135 Codice
Civile)
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IMPRENDITORE (ART. 2082 COD CIV)
ATTIVITÀ
È IMPRENDITORE CHI ESERCITA
PROFESSIONALMENTE UNA ATTIVITA'
ECONOMICA ORGANIZZATA AL FINE DELLA
PRODUZIONE E DELLO SCAMBIO DI BENI E
SERVIZI
INSIEME DI ATTI COLLEGATI TRA DI LORO
E PREPOSTI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN
PRECISO OBIETTIVO O FINALITA'.
NON SI TRATTA QUINDI DI AZIONI
SCOLLEGATE MA DI ATTI PREORDINATI
PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN
OBIETTIVO
PROFESSIONALMENTE
ECONOMICA
L'ATTIVITA' CHE VIENE ESERCITATA NON È
OCCASIONALE MA È ESERCITATA IN MODO
DURATURO ANCHE SE NON IN MANIERA
ESCLUSIVA
L'ATTIVITÀ DEVE ESSERE PRODUTTRICE DI
RICCHEZZA. SE L'ATTIVITA' NON È
PRODUTTRICE DI RICCHEZZA NON È
ECONOMICA
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ORGANIZZATA
VENGONO COORDINATI I DIVERSI FATTORI
DELLA PRODUZIONE:
CAPITALE – LAVORO (PROPRIO O ALTRUI) E
CAPACITÀ ORGANIZZATIVA
PRODUZIONE E SCAMBIO DI
BENI E SERVIZI
LA REALIZZAZIONE DI BENI E SERVIZI
DEVE ESSERE FINALIZZATA ALLO
SCAMBIO.
SENZA LO SCAMBIO NON È ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE MA È UN HOBBY
I BENI SONO RES QUI TANGENT POSSUNT
AZIENDA (ART. 2555 COD. CIV)
L’AZIENDA E’ IL COMPLESSO DEI BENI
ORGANIZZATI DALL’IMPRENDITORE PER
L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA
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IMPRENDITORE AGRICOLO
COLTIVAZIONE DEL FONDO
IMPRENDITORE AGRICOLO
COLTIVAZIONE DEL FONDO
SELVICOLTURA
ALLEVAMENTO DÌ ANIMALI
ATTIVITA’ CONNESSE
IMPRENDITORE AGRICOLO
SELVICOLTURA
• L’attività economica diretta a ricavare dal bosco,
attraverso i vari cicli di riproduzione, il legname mediante
tagli periodici delle relative piante, disponendo inoltre la
cura e la rinnovazione delle stesse previa autorizzazione
• SELVICOLTURA è diversa da ARBORICOLTURA DA
LEGNO
• L’arboricoltura è la coltivazione di alberi in terreni non
boscati finalizzata esclusivamente alla produzione di legno
e di biomassa; l’arboricoltura, quindi, non è una forma di
utilizzo del bosco poiché si svolge su terreni diversi da
quelli dei boschi
Ogni attività che ha come fine quello di conseguire dalla terra,
sfruttandone le risorse naturali, la maggiore quantità e la migliore
qualità dei prodotti vegetali
Il FONDO non è il campo aperto
Chi coltiva in serra è imprenditore agricolo?
Si deve intendere come COLTIVAZIONE DI PIANTE
Riferimento alla CURA ED ALLO SVILUPPO DI UN CICLO
BIOLOGICO O DI UNA FASE NECESSARIA DEL CICLO
STESSO
Non basta quindi un solo atto: arare o seminare
Raccolta dei funghi? (cura e sviluppo?)
ALLEVAMENTO DI ANIMALI
• Precedentemente si faceva riferimento all’allevamento di
BESTIAME!!!
• BESTIAME ----- bovini, ovini, equini, caprini
• Con la riforma c’è stato un ampliamento delle attività di
allevamento
• Polli, conigli, animali da cortile, pesci, api, bachi da seta,
cavalli
• Animali tradizionalmente considerati come animali legati
alla produzione di mangimi dal fondo
• È agricolo l’allevamento di animali quando consiste nella
CURA E NELLO SVILUPPO DEL CICLO BIOLOGICO
DELL’ANIMALE O DI UNA FASE DI TALE CICLO
• È possibile che l’allevatore non svolga tutto il ciclo ma si
occupi di una TAPPA RILEVANTE nel ciclo di vita
dell’animale
• Es. Non è Imprenditore Agricolo che si limita a
conservare in vita capi di bestiame destinati al macello
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ATTIVITA’ CONNESSE
• La connessione indica un legame di interdipendenza e
strettamente congiunto
• UNISOGGETTIVITA’ l’attività connessa deve essere svolta
dallo stesso soggetto che svolge l’attività principale
• UNIAZIENDALITA'
• L’avverbio COMUNQUE evidenzia che l’elenco delle
attività è puramente esemplificativo
• Attività dirette alla MANIPOLAZIONE, CONSERVAZIONE,
TRASFORMAZIONE, VALORIZZAZIONE,
COMMERCIALIZZAZIONE
• Le attività connesse devono essere attività commerciali
con una proiezione diretta sul mercato e proprio la
connessione con l’attività agricola le sottrae alla sfera del
commercio e le assoggetta alla stessa disciplina
dell’agricoltura
• Criterio della PREVALENZA ovvero la necessità che
l’attività accessoria riguardi prodotti provenienti
prevalentemente dall’attività principale
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