T R A S F O R M A Z I O N E Associazione Disiano Preite, Il diritto

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Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società
Parte VII – Norme comuni
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
TRASFORMAZIONE
¨  ratio
riforma
• riconoscere come diritto comune i casi di trasformazione eterogenea e ammettere
che la continuazione nei rapporti giuridici si estenda ai rapporti processuali, sulla base
del presupposto che la trasformazione possa tradursi in un vantaggio per l’impresa,
così come per i suoi creditori
nozione
• fenomeno giuridico che consente l’evoluzione di un ente da una a un’altra
forma organizzativa collettiva sottoposta a un differente regime giuridico,
pur nell’identità del soggetto, così da evitare di dovere procedere alla sua
estinzione e alla susseguente costituzione di un ente diverso
forma
• atto pubblico, contenente le indicazioni prescritte per il tipo adottato
pubblicità
• è reso necessario effettuare la pubblicità richiesta per la cessazione
dell’ente che effettua la trasformazione
art. 2500
• effetti trasformazione decorrono dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari
à limite temporale della revocabilità della trasformazione stessa
cause
d’invalidità
¨  ratio
riforma
• eseguita la pubblicità, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può
art. 2500essere
bis
• pronunciata
privilegiare la tutela della certezza dei rapporti giuridici tra la società e i terzi rispetto alla
tutela dei soci o dei partecipanti dell’ente in via di trasformazione e dei terzi danneggiati
dalla trasformazione illegittima
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Parte VII – Norme comuni
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
TRAS F O R MAZ I O N E – S O C . D I CAPITALI / D I PE R S O N E
trasformazione evolutiva
prima della riforma
dopo la riforma
• in mancanza di apposita pattuizione del principio
maggioritario, si considerava operante la regola
unanimistica normalmente inerente alle
modifiche del contratto sociale
• trasformazione ammessa con il solo consenso della
maggioranza dei soci secondo la parte attribuita a
ciascuno negli utili
relazione
di stima
• accolta la tesi per cui da essa deve risultare il capitale della società che
risulti dalla trasformazione come determinato sulla base dei valori attuali
degli elementi dell’attivo e del passivo
art. 2500ter
responsa=
bilità
• non cambiamenti di rilievo rispetto a disciplina previgente: soci a respons.
illimitata non liberati se non risulta che creditori consentono a trasformazione
art. 2500quinquies
trasformazione regressiva
PRIMA, non prevista espressamente
DOPO, ammessa e deliberabile con maggioranze per modifica statuto
recesso
• il socio assente, dissenziente o astenutosi può recedere
à richiesto comunque il consenso dei soci che assumono resp. illimitata
relazione
amministr.
• illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione
• depositata nei trenta giorni precedenti la riunione assembleare
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artt. 2437 e
2473
art. 2500sexies
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Parte VII – Norme comuni
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
TRASFORMAZIONI ETEROGENEE
¨  ratio
riforma
• utilizzare la trasformazione dell’impresa collettiva come possibile strumento di risoluzione
dei conflitti tra i partecipanti
à  delega utilizzata in senso restrittivo, ammettendo la trasformazione eterogenea solo
laddove si trasformi o risulti dalla trasformazione una società di capitali, con condizioni
art. 2500 septies, comma 1
una società
di capitali
può trasformarsi in...
• consorzio
• società consortile
• società cooperativa
• comunione di azienda
• associazione non riconosciuta
• fondazione
à  con il voto favorevole dei due terzi
degli aventi diritto
à  con il consenso dei soci che assumono
responsabilità illimitata
Ü i soci che assumono resp. illimitata rispondono
anche di obbligazioni anteriori alla trasformazione
Ü nei 30 gg. prima di riunione assembleare, ciascun
socio può prendere visione di relazione amministratori
opposizione
creditori
• effetti decorrono dopo 60 gg. dall’ultimo adempimento pubblicitario
à sospensione a meno che sia infondato pericolo pregiudizio, o garanzia
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art. 2500
novies
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Parte VII – Norme comuni
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
F U S I O N E – CARATTE R I G E N E RALI
fusione per unione
fusione per incorporazione
• le società confluiscono e si estinguono in una
società di nuova costituzione
• la società incorporante assorbe la società
incorporata (o le società incorporate)
fusione diretta
fusione inversa
• la società incorporante è socia della società
incorporanda
• incorporante è la società controllata dalla
società incorporanda
fusione omogenea
fusione eterogenea
• tra società dello stesso tipo
effetti
della
fusione
• tra società di tipo diverso
• riduzione a unità dei patrimoni delle singole società
• confluenza dei rispettivi soci in un’unica struttura organizzativa
• società incorporante (o che risulta da fusione) assume diritti e obblighi delle società estinte
• coloro che posseggono una partecipazione nelle società che si estinguono diventano soci
della incorporante o della nuova società e ricevono in cambio quote o azioni in base a un
predeterminato rapporto di cambio
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Parte VII – Norme comuni
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
FUSIONE – PROCEDIMENTO
progetto di fusione
delibera di fusione
atto di fusione
contenuti del progetto
approvazione
forma
1. tipo, denominazione o ragione
sociale, sedi delle s. partecipanti
2. a. c. della nuova società o di s.
incorporante (con modifiche)
3. rapporto di cambio (concambio)
deposito per iscrizione
• trenta giorni prima di decisione
à salvo soci, unanimi, rinuncino
situazione patrimoniale
• fornisce ai creditori informazioni
aggiornate per fare opposizione
relazione esperti
• sulla congruità del concambio,
+ parere sulla adeguatezza dei
metodi seguiti per determinarlo
deposito dei documenti
• dei relativi progetti, secondo
modalità diverse dati i tipi soc.
modifiche al progetto
• solo quelle che non incidono
sui diritti di soci e di terzi
à innovazione significativa:
non è più necessario rifare il
procedimento, nel caso
siano apportate modifiche
recesso
• nelle fusioni eterogenee, dei
soci assenti e dei dissenzienti
opposizione creditori
• tribunale dispone fusione se
infondato pericolo di danno o se
viene prestata una garanzia
à eccezioni limitanti l’opposiz.
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• deve risultare da atto pubblico, da
depositarsi presso i registri delle
imprese delle società partecipanti
à efficacia giuridica della fusione
continuità dei valori
• gli amministratori devono iscrivere
attività/passività delle s. partecipanti
ai valori risultanti da scritture contabili
alla data di efficacia della fusione
à ammesso il c.d. riallineamento dei
valori della società incorporata
invalidità della fusione
• una volta eseguite le iscrizioni
dell’atto, l’invalidità non può essere
più pronunciata
à tutela di soci e terzi danneggiati
affidata al solo diritto al risarcimento
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Parte VII – Norme comuni
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
SCISSIONE
scissione integrale
scissione parziale
• una società assegna l’intero suo patrimonio a più
società
• l’assegnazione ha ad oggetto solo parte del patrim.
della società, a beneficio di una o più altre società
à  la società scissa si estingue senza liquidazione:
non vi è cessazione, ma traslazione, dell’attività
à  la società scissa resta in vita ma è dotata di
minore patrimonio, e può proseguire l’attività
beneficiarie della scissione
• società di nuova costituzione, create per effetto della scissione
procedi=
mento
• una, o più, società pre-esistenti
• è modellato su quello previsto per la fusione
à oltre agli elementi del progetto di fusione, il progetto di scissione indica:
art. 2506
bis
a) esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a beneficiarie
b) criteri di distribuzione ai soci delle azioni o quote delle società beneficiarie
• nella scissione integrale le attività di incerta attribuzione sono ripartite in
proporzione a quote patrimonio - di passività rispondono in solido le s. benef.
• non è prescritta la c.d. scissione proporzionale (ma garantiti dissenzienti)
effetti
• a partire dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto nel registro delle imprese
à ciascuna delle società è solidalmente responsabile nei limiti del valore
effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto dei debiti non soddisfatti
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comma 2
comma 4
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