Contratto di associazione in partecipazione

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Contratto di associazione
in partecipazione
È un contratto con cui il titolare
di
un’impresa,
Diritti
l’associante,
attribuisce ad un altro soggetto,
l’associato,
15 febbraio 2006
una
partecipazione
agli utili della sua impresa in
Nel caso di rapporti di associazione nei quali non ci siano adeguati compensi o
un’effettiva partecipazione all’impresa, il lavoratore ha diritto ai trattamenti
cambio di lavoro e/o di capitale.
contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi
La forma più diffusa è quella in
che ci sarebbero per un lavoro dipendente svolto per lo stesso tipo di attività.
cui
l’associato
partecipa
all’impresa con il suo lavoro.
La
gestione
dell’impresa
Aspetti fiscali
spetta
all’associante, l’associato però deve
avere
sempre
la
possibilità
di
esercitare un controllo sulla gestione
La quota di partecipazione agli utili è considerata un reddito da lavoro autonomo
ed è soggetta ad una trattenuta del 20% (la ritenuta d’acconto) che viene
versata allo Stato come anticipo sulle tasse dovute dal lavoratore.
secondo le modalità stabilite dal suo
contratto.
Assicurazioni e previdenza
Se non è specificato diversamente
nel contratto, l’associato nella stessa
Se l’associato svolge attività lavorative manuali, utilizza macchinari, mezzi di
misura in cui partecipa ai guadagni
trasporto per l’esecuzione del lavoro, oppure sovrintende al lavoro di altre
partecipa anche alle perdite; queste
persone ha diritto ad essere assicurato all’Inail (assicurazione per la tutela contro
ultime, però, non possono superare il
gli infortuni e le malattie professionali) da parte dell’associante.
valore dell’apporto di lavoro o di
capitale che l’associato garantisce
all’impresa.
L’associato
non
può
essere
famigliare dell’associante.
un
Se l’associato partecipa all’impresa solo attraverso la prestazione di lavoro e non
è già iscritto ad albi professionali ha l’obbligo di iscrizione ad una particolare
forma di previdenza obbligatoria, la Gestione Separata, gestita dall’INPS.
L’iscrizione alla Gestione Separata (dal 2004 la stessa dei lavoratori autonomi e
dei collaboratori) non è compito dell’impresa, ma dell’associante e deve essere
effettuata all’inizio dell’attività lavorativa presso gli sportelli dell’INPS. I contributi
vanno versati dall’associante e sono a carico dell’associante per il 55% e
dell’associato per il 45%.
Caratteristiche del contratto
È utile che nel contratto siano indicati:
Fonti
-
Codice Civile art. 2549-2554
-
D.Lgs 269/03
-
L. 326/03 art. 43
-
D.Lgs 276/03
-
la tipologia di lavoro svolto o il capitale impegnato;
-
la quota di partecipazione agli utili ed eventualmente alle perdite;
-
la durata;
-
le modalità di recesso anticipato;
-
le modalità di controllo sulla gestione;
-
i tempi ed i criteri per la formazione dei bilanci.
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