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Diritto internazionale privato
V.G.
Art base è l’art 9 circa la giurisdizione.
Straniero è un minore:
- capacità determinata in base a legge nazionale (es
16-21 anni) ex art 20 e potestà, tutela 36; quindi
per rapporti personali, c’è legge nazionale, 20,
36, es anche per decadenza potestà, o rimozione
ammin genitori.
- per rapporti patrimoniali art 42 rinvia a conv aja
del 61
Convenzione
di
Roma
80,
art
11,
ma
solo
per
obbligazioni contrattuali: tutela per stipulante che
senza colpa abbia ignorato l’incapacità dell’altro
contraente (tipo 1426 cc, se minore ha usato raggiri).
In base all’art 1 conv aja giurisdizione e competenza
del giudice in base a residenza abituale del minore.
Quindi se minore è cittadino italiano, ma residente in
Svizzera,
per sua capacità e potestà si applica legge italiana,
ma per autorizzazione competente è giudice svizzero e
si applica la legge svizzera.
Perché sebbene l’art 9 l 218/95 statuisca che in VG c’è
giurisdizione italiana se concerne cittadino it;
tuttavia l’art 42, che è norma speciale, deroga art 9
che è norma generale!
Ma ex art 4 conv aja, si applica legge stato di
cittadinanza del minore, in caso lo si ritenga
opportuno per una maggior protezione interessi minore.
In tutti i casi in cui occorre un provvedimento
amministrativo o giurisdizionale si applica conv aja,
quindi anche in caso di 316, 330, 334 ossia rapporti
relativi a potestà ma che richiedono un provvedimento
del giudice!
Ex Convenzione di New York 20/11/89 sui “diritti del
fanciullo” (ossia dei minori di 18) ratificata da oltre
150 Paesi a da Italia con legge 176/91, diritto del
fanciullo di essere ascoltato in ogni procedura giudiz
o ammin che lo riguardi, tenendo conto della sua età e
del suo grado id maturità (art 12 l 176/91) -> “sentito
il minore” (anche se meno di 14 anni, 316 cc).
Ex art 44 l 218/95 c’è giurisd italiana se occorre
offrire al minore tutela provvisoria e urgente!
1
Ricorda che conv aja solo ai minori, anche se
emancipati, no a inabilitati o interdetti (art 43 l
218)!
Altra soluzione:
elezione di domicilio “speciale” ex art 47 cc, per
singolo atto inserito nella procura da rilasciare dai
rappresentanti legali minore a terzo (e elezione
domicilio identica a domicilio del procuratore).
La convenz aja si applica solo se:
- minore è considerato tale sia da sua legge
nazionale, che da legge abituale residenza, art 12
conv;
- minore
risiede
abitualmente
in
uno
stato
contraente della convenzione, art 13.
Ma ex art 42 l 218/95 estensione ambito di applicazione
conv anche se minore è tale solo per sua legge
nazionale, e sua residenza abituale non è in uno stato
contraente.
Tizio decede a Potenza, ultimo suo domicilio, e lascia
un immobile a Potenza al figlio minore che vive con la
madre in Francia.
Il minore vuol vendere l’immobile.
Art 46 l 218/95 successione regolata da legge nazionale
de cuius.
Competenza ex 747, ma c’è anche art 42 l 218 e conv
aja.
Per trib min bari 98, competenza al giudice francese,
per il parere gt richiesto da 747, il cui provvedimento
deve però poi essere “riconosciuto” da trib min del
luogo ove è sito il bene, per avere effetto in Italia.
Quindi:
1) aut a g francese per stipula atto (tipo gt ex
747);
2) istanza per riconoscimento a trib min potenza;
3) aut a trib successioni ex 747 (senza gt perché è
quella del g francese)
Ossia trib ord potenza e gt francese ex 747.
Nb il giudice francese applica la propria legge, da qui
infatti
la
necessità
del
riconoscimento
(“con
provvedimento –non sono certo che sia decreto- del trib
min n. ..”).
Perché deve esservi compatibilità con i principi
cardine del nostro ordinamento giur.
Art 4 legge 64/94: competente al riconoscimento di
provvedimenti stranieri emessi ai sensi art 7 convenz
aja del 61, è il trib minorenni del luogo in cui i
provvedimenti devob avere attuazione.
2
Il trib min è altresì competente, se è quello di
residenza minore, ad adottare provvedimenti provvisori
e urgenti ai sensi artt 8 e 9 conv aja 61.
Per il riconoscimento: artt 64-66 l 218/95:
art 65 per vg, se no contrasto con ordine pubbl interno
e rispetto dd essenziali della difesa c’è riconoscim
automatico
Se la madre poi non potesse venire in Italia per
stipula atto, dovrebbe chiedere una seconda aut a g
francese per rilascio di procura speciale.
Incapaci maggiori di età
Non c’è più il distinguo tra rapporti personali-> legge
nazionale e rapporti patrim-> residenza abituale;
ma solo legge nazionale.
Conflitto tra d sostanziale e d processuale:
es l’incapace è cittadino francese maggiore di età,
artt 12 e 43.
Art 12 se processo è in Italia, perché è residente in
Italia, c’è legge italiana;
art 43 legge nazionale soggetto da proteggere.
Per dottr il giudice italiano deve applicare la legge
straniera, ex art 43 prevalente, ma se è incompatibile
con il nostro ordinamento, es un trust:
t1) la giurisdiz italiana è esclusa, e si applica d
straniero;
t2) si applica d stato cui è ulteriormente collegata la
fattispecie, e in mancanza la lex fori, ossia legge
italiana.
Inabilitati e interdetti
per rapporti personali artt 20 e 36;
per rapporti patrim 43.
Giurisd e competenza in base a legge
incapace, ossia cittadinanza.
Ma se tutela provvisoria e urgente, giur it.
nazionale
Scomparsa, assenza e morte presunta
Art 22
Se scomparso è cittadino austriaco ma è residente in
Italia, oppure ha beni in Italia; e si vogliono vendere
i suoi beni?
Astrattamente vi sarebbero 2 giurisdizioni possibili ai
sensi l 218/95, art 22 o 51 (lex rei sitae).
In tal caso, per certa dottr applicabile per analogia
l’art 19 co2, prevalenza giurisd italiana se c’è.
3
Inoltre se si applica la legge italiana, ex art 22, si
otterrebbe:
giurisdizione italiana,
ma competenza del giudice straniero (essendo l’ultimo
domicilio all’estero, per i principi generali del
nostro ordinamento).
Per dottrina, quando sia domicilio che residenza
entrambi ignoti o all’estero:
es per lo scomparso 48, o per interdetto ..
-> No dimora perché mancano i caratteri della stabilità
e della permanenza!
Soluzioni:
1 prev) residenza del Ricorrente (ossia colui che
propone l’istanza) ex art 18 cpc (Cass. 2030 del 1976).
2 Cap) elezione di domicilio con apposito atto scritto
per il determinato atto o affare 47 cc.
Es italiani emigrati che vogliono acquistare per il
figlio incapace un immobile in Italia, rilasciano
procura e nella stessa procura eleggono domicilio
speciale nel luogo di domicilio del rappresentante.
3 min) Roma, per analogia la legge fiscale (art.6 d.lgs
346/90) che per denunzia di successione statuisce la
competenza dell’ufficio del Registro del luogo di
ultima residenza de cuius ovvero, se all’estero, quello
di Roma.
4 min) ultimo domicilio noto in Italia degli int, per
analogia con legge su adozione, art 29 bis co2 l184/83.
I.V.
Giurisdizione italiana se:
- cittadino it (qual è l’art ?), e se più
cittadinanze prevale quella it, art 19 co2;
- domicilio o residenza, o rappresentante in it, art
3;
- opinio iuris, scelta legge it, art 4;
Problema:
ma
in
caso
di
fattispecie non disciplinata.
doppia
residenza?
E’
Per atti non societari,
se extracomunitari o apolidi, artt 2 co2 e 6 co1, legge
40/98,
occorre:
- permesso di soggiorno (o la carta di soggiorno che
è un plus rispetto al permesso) per lavoro
autonomo o subordinato, o ricongiungimento (no se
studio, affari o turismo), art 6 co1 l 40/98;
4
-
ovvero la condizione di reciprocità verificata,
art 16 preleggi al cc (pag 173 di majo)
Quindi notaio deve verificare regolarità del soggiorno
dello straniero, attraverso carta o permesso di
soggiorno; compito che sarà più facile quando applicato
l’art 6 co7 t.u.286/98 che prevede schedario degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Ricorda che l 40/98 è stata trasfusa nel t.u. 286/98.
E per i comunitari?
Piena capacità.
Se coniugi, uno italiano e l’altro straniero?
Si applica ex art 29-30 l 218/95 la legge ove è
prevalentemente localizzata la vita coniugale -> es
allega certificati residenza coniugi, e chiariscilo nel
ricorso che è quella italiana.
Ma ex art 30 -> possibilità anche di scelta di legge di
stato in cui uno di essi è cittadino o risiede,
mediante accordo tra essi:
cos’è questo accordo?
E’ ritenuto da taluni una convenzione matrim atipica
(solo 3), ex 162, quindi annotaz a margine .., con il
limite del 161, ossia no rinvio generico a leggi o usi
stranieri.
DD reali
Art 51
Italiano vuol acquistare casa in Francia.
Il soggetto deve essere capace in base a legge
italiana, art 20, es se inabilitato, aut 394.
Ma atto regolato per forma e sostanza da lex rei sitae;
ricorda che qui opera convenzione Roma 80 ->
per i contratti le parti ex art 3, conv roma, possono
scegliere la legge da applicare, ampia autonomia loro
riconosciuta: solo se non operano la scelta si applica
la lex rei sitae, art 4!
Se opera la legge straniera, se non conosciuta, è
preferibile il conferimento di procura a sogg del
posto.
Anche perché c’è il problema della condizione di
reciprocità, che deve essere “verificata” per gli
stranieri.
Art 16 delle preleggi al cc.
Ossia se lo stato estero riconosce e accetta atti
italiani relativi a beni o dd in quello stato.
5
La condiz di reciprocità la verifichi tramite elenco
internet a cura ministero esteri.
Il notaio italiano può tranquillamente rogitare atti di
vendita di beni all’estero:
specie se parti scelgono legge italiana, ex art 3 conv
roma.
Solo che poi occorrerà verificare se non vi sono norme
imperative, che nonostante la scelta della legge
italiana devono essere rispettate, o adempimenti
richiesti es ai fini di pubblicità che occorre siano
rispettati per la lex rei sitae.
E poi occorre consultare le leggi di d internaz privato
dello stato straniero, non è detto che abbia ratificato
la convenz di roma!
Le norme di d intern privato sono norme di conflitto,
disciplinano appunto eventuale conflitto tra più
possibili ordinamenti giur, ma sono norme di d
interno!!
Es se un notaio estero rogitare vendita di bene in
italia deve rispettare es la 165/90 la 47/85.
L’atto andrà tradotto in lingua italiana (no se
ricevuto da console italiano all’estero, es procura!),
e depositato presso notaio o archivio not ex 106 n4 l
not.
Problema appunto è che non sempre è possibile la
sanatoria (ex art 17 l 47/85) se mancanza dichiarazioni
a pena di nullità.
Raiti:
“al presente contratto si applica la legge inglese,
eccettuati
gli
aspetti
inerenti
alla
pubblicità
dell’acquisto immobiliare (perché immobile in italia)
che sono regolati dalla legge italiana, e salve le
norme italiane di applicazione necessaria, ex art 17 l
218/95.”
Società
C’è la legge 40/98
che si applica agli apolidi e extracomunitari (art 1
salvo le condizioni più favorevoli previste da altre
leggi o accordi, es patto di amicizia con americani).
Se l’extracomunitario vuole:
- costituire una società;
- assumere cariche sociali,
deve essere munito di permesso di soggiorno per motivi
di lavoro o familiari (ricongiungimento con altro sogg
soggiornante in italia), ai sensi artt 24 e 6 co1.
6
Mentre per acquisti di quote, basta la semplice
condizione di reciprocità verificata (art 16 preleggi).
Quindi ad es il giorno dopo un canadese può acquistare
intera quota di srl appena costituita senza avere
permesso di soggiorno!
M.C.
Se testatore è straniero, art 46:
- legge nazionale;
- legge
residenza
testatore,
espressamente scelta.
ma
solo
se
Quindi se è tedesco e ivi residente, c’è legge tedesca.
Ma per forma, art 48, se fatto in italia, testamento
valido se valido in base a legge italiana.
T1 dottr prev) il notaio può ricevere una sostituz
fedec 692, o contratto ereditario 458, se valida in
germania ma vietata in italia, ex art 46, cass 2215/84
perché si applica la legge nazionale.
T2 dottr min) no perché incompatibilità con ordin it,
ex art 16.
Quindi discrasia tra artt 16 e 46 l 218/95.
Ma se il cittadino è italiano e sceglie legge tedesca
perché risiede in germania, ex art 46 co2, non può
pregiudicare i dd dei legittimari che risiedono in
italia, 549!
Tutela fortissima per i legittimari residenti in italia
all’apertura successione.
L’art 50 si riferisce solo a materia contenziosa
relativa a successioni, mentre per vg c’è art 9!
Es per 747 cpc, se cittadino italiano ma ultimo
domicilio e decesso all’estero, c’è comunque giurisd
italiana, ex art 9 (e non 50).
ATTI DA E PER L’ESTERO
Gli atti stipulati all’estero (es. procura, testamento
con cui si dispone di beni in Italia, cessioni di quote
di società italiane..) o in Italia, ma da far valere
all’estero, devono essere legalizzati, LEGALIZZAZIONE
ex art 68 reg not e artt 15 e ss. legge 15/68 recepita
nell’art 30 tu 445/00, e prescritta ex 2657 e 2837.
La legalizzazione è una procedura diretta a far
conseguire
efficacia
all’atto,
e
consiste
nell’
“Attestazione ufficiale della legale qualità di chi (in
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genere i notai) ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonché dell’Autenticità
della firma stessa.
Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare il
nome ed il cognome di colui la cui firma si legalizza,
la data e il luogo della legalizzazione, il proprio
nome e cognome, qualifica rivestita, e apporre la
propria firma e timbro”.
Per atti esteri da far valere in Italia:
è
compiuta
da
Ambasciate
e
consolati
italiani
all’estero che appunto devono attestare l’autenticità
delle sottoscrizioni e la qualifica dei sottoscrittori;
Per atti formati in Italia per l’estero:
le Prefetture (art.17)
La legalizzazione delle firme è considerata “condizione
di efficacia” dell’atto estero, nonché quale requisito
indispensabile ai fini della trascrizione nei RR. II.
Italiani.
Ratio: rendere + sicuro l’ingresso e la circolazione in
Italia di atti esteri.
APOSTILLE: è procedura semplificata sostitutiva della
legalizzazione, per atti da e per i Paesi firmatari,
che sono tantissimi, della Convenzione de L’Aja del 5
ottobre 1961 ratificata con l 1253/66 in vigore solo
dal 11/2/78.
Quindi per Paesi firmatari, No legalizzazione ma
apostille!
E’ di fatto una legalizzazione solo che è controllo a
carico dell’autorità interna del Paese A Quo, e non un
controllo esterno a carico dell’ambasciata italiana.
Tale autorità non è sempre la stessa che ha firmata
(es. atto di notaio certificato da Alta corte di
Giustizia di uno Stato U.S.A.) ma SENZA un controllo
esterno (es. di ambasciate o consolati o come per la
legalizzazione).
La certificazione ha ad oggetto l’autenticità delle
firme, qualità firmatario e autenticità timbro o
sigillo.
E’ una formula standard, che reca l’intitolazione
Apostille,
in
lingua
francese
(lingua
della
convenzione) ovvero del paese a quo.
Per
l’Italia
l’autorità
competente
al
rilascio
dell’Apostille per gli atti notarili per l’estero è il
Procuratore della Repubblica, presso il Trib. nella cui
circoscrizione l’atto è stato rogato.
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Ex art 33 co 2 l 445/00: no legalizzazione delle firme
apposte da ambasciate e consolati italiani all’estero
(direttamente ricevibili in Italia, anche perché sono
in lingua italiana!).
No Legalizzazione, né apostille per atti formati
all’interno
dell’Unione
Europea,
Convenzione
di
Bruxelles del 27/5/1987:
ma tale convenzione è stata ratificata solo da Italia,
Francia, Belgio, Irlanda, Danimarca, e quindi libera
circolazione solo tra questi Stati.
E poi No controlli se convenzioni bilaterali:
es con l’Austria ’75; con la Germania ’77; trattato di
Amicizia con gli Usa ’48.
Oltre a legalizzazione o apostille, l’atto straniero
deve essere tradotto in lingua italiana ex art. 17, III
comma, legge 15/68.
Tale TRADUZIONE deve essere Allegata all’atto estero,
previa certificazione di conformità al testo straniero
(art. 17 III comma).
Per dottrina più prudente, traduzione necessaria anche
della formula di Legalizzazione, o dell’ apostille.
Ex artt 54 l not e 68 reg not, l’atto deve essere in
lingua italiana in ogni sua parte.
“apostille che così come tradotta da me notaio che
conosco la lingua inglese è del seguente tenore: ..”
In più l’art. 106 n. 4) l not richiede il previo
DEPOSITO presso un notaio o archivio notarile italiano
degli
atti
(sia
pubblici
che
scritture
private
autenticate) esteri da far valere in Italia.
Ratio deposito: tramite apposito verbale di deposito il
notaio controlla la Liceità dell’atto, assicurandone la
conservazione, e l’adempimento degli obblighi fiscali.
Es: la conformità alle norme imperative, come la 47/85,
165/90, che appunto si ritiene possano essere aggiunte
in sede di deposito per permettere l’ingresso dell’atto
in Italia.
Di recente il conservatore italiano aveva rifiutato
l’iscrizione di atto rogato in Austria, proprio per la
mancanza di taluni requisiti minimi => le ccdd Norme di
applicazione necessaria.
N.B. Qualora l’atto estero sia una procura si ritiene
che la sua allegazione all’atto notarile rogato in
Italia, sia una sorta di deposito (equipollente, c’è
9
controllo notaio,
fiscali!).
conservazione
e
adempimento
oneri
Sanzioni: se l’atto estero non vi è traduzione
dell’atto estero depositato o allegato, vi è nullità
dell’atto ex artt. 54 e 58 I comma n.4) legge notarile.
SCHEMA ATTI ESTERI
da Paesi UE (Conv. Bruxelles 27/5/87):
atto circola liberamente in Italia
da Paesi numerosissimi firmatari della Conv. de L’Aja
5/10/1961 (in vigore da ’78):
occorre l’Apostille, ossia certificazione di autorità
interna del Paese estero (es. Alta Corte di Giustizia
che certifica che la firma è del notaio ..)
da tutti gli altri Paesi:
occorre la Legalizzazione ossia
(ambasciata o consolato italiano)
controllo
esterno
L’atto
deve
essere
tradotto
interamente
(anche
l’apostille o legalizzazione, ma no per latra dottr) in
italiano ex artt. 17 III comma l.15/68 e 54 l.
notarile, pena nullità dell’atto notarile ex art. 58
n.4)
l.
notarile
->
traduzione
asseverata
con
giuramento.
E dovrà essere depositato mediante apposito verbale di
deposito, ovvero allegato in atto (es. per procura
rilasciata all’estero), ai sensi art. 106 n.4) l.
notarile.
ESEMPI
giusta procura speciale rogata da notaio .. in data ..
e tradotta da .., con traduzione asseverata da
giuramento prestato dinanzi a cancelliere del trib di
.. in data .., e munita di apostille in data ..
giusta PROCURA speciale rilasciata con atto del ( es.
Consolato Generale d’Italia in Los Angeles) autenticato
nella firma da ( es. il Cancelliere Capo..) in data
rep. n.
, che in originale si allega a questo atto
sub..
(no traduzione perché redatto in italiano)!
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procura rilasciata in data .. da .. con atto
autenticato dal dott. .. notaio in .. (es. Svizzera)
munito di APOSTILLE n. .. che si allega sub ..
L’atto notarile deve essere tutto in italiano, quindi
se ad es. la procura è in italiano ma la apostille solo
in inglese, il notaio in atto deve inserire la
traduzione della apostille, es. “Si certifica che
questo documento è stato sottoscritto da .. che agisce
quale notaio pubblico e reca il sigillo di..”
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