disoccupazione 2012

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Prot. n.P/69
MF/df
Roma, 21 febbraio 2012
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI
- LORO SEDI -
Oggetto: Ammortizzatori sociali – indennità di disoccupazione ordinaria, non agricola, con
requisiti normali – anno 2012.
Vi informiamo che l’INPS, con circolare n. 20 dell’8 febbraio 2012, ha aggiornato gli importi
massimi mensili da corrispondere ai titolari del trattamento di disoccupazione ordinaria, non
agricola, con requisiti normali o ridotti.
Provvediamo quindi ad inviarVi il consueto riepilogo della normativa relativa all’indennità in
oggetto.
Misura e durata
Riepiloghiamo nella seguente tabella le misure e durata dell’indennità di disoccupazione liquidata a
decorrere dal 1° gennaio 2012:
Età del disoccupato
Ammontare con riferimento alla
Durata del
retribuzione
media degli ultimi 3 mesi
trattamento
()
meno di 50 anni
8 mesi
pari o superiore a 50
12 mesi
()
60% per i primi 6 mesi
50% per 7° ed 8° mese
40% per i successivi mesi
Contribuzione
figurativa
Per tutto il
periodo
indennizzato
Nei limiti di un importo massimo mensile lordo stabilito per legge e aggiornato annualmente (pari, per
l’anno 2012, a € 931,28 mensili, elevate a € 1.119,32 per i lavoratori che possono fare valere una
retribuzione mensile lorda superiore a € 2.014,77).
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella
agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno
2011, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno: € 906,80 mensili, elevate a €1.089,89
per i lavoratori che possono fare valere una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.961,80.
Per quanto riguarda l’età da prendere in considerazione al fine dell’elevazione della durata della
prestazione, l’INPS ha precisato che il possesso del requisito richiesto – età inferiore, pari o
superiore a 50 anni – deve essere accertato con riferimento alla data di inizio della disoccupazione
indennizzabile.
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Per completezza di informazione, riepiloghiamo di seguito le norme concernenti l’indennità in
oggetto che, come è noto, è l’unica forma di prestazione pubblica a sostegno del reddito a cui i
dirigenti possono fare ricorso in caso di perdita dell’occupazione.
Requisiti
I requisiti che determinano il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione sono i seguenti:
Stato di disoccupazione
Non è possibile percepire redditi di lavoro, a qualsiasi titolo (né autonomo né subordinato né
parasubordinato), durante il periodo a cui si riferisce la corresponsione del trattamento di
disoccupazione.
In caso di rioccupazioni anche di breve durata (anche un solo giorno), il lavoratore deve darne
comunicazione immediata all’INPS. L’Istituto sospende il pagamento dell’indennità in caso di
rioccupazione di durata fino a 5 giorni consecutivi (escluse le festività), con possibilità di riottenere
il pagamento una volta cessata tale causa di sospensione, mentre considera occupazione stabile
quella superiore a 5 giorni e quindi cessa definitivamente la corresponsione dell’indennità.
Anzianità contributiva
Occorre risultare assicurati presso l’INPS da almeno 2 anni ed avere versato almeno 52 contributi
settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro ed un contributo
settimanale antecedente il biennio stesso.
Centro per l’impiego
Prima della presentazione della domanda è necessario aver rilasciato al Centro per l’impiego,
competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità sia a svolgere un’attività
lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione.
Cessazione non volontaria
L’indennità è concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, e quindi senza
retribuzione, per le seguenti ragioni:
licenziamento;
sospensione per mancanza di lavoro;
scadenza del contratto a termine;
dimissioni per giusta causa.
L’indennità non spetta, quindi, ai lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione delle
lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto
di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del
bambino).
Precisazioni importanti in merito alla cessazione per dimissioni per giusta causa
Per quanto riguarda questa ultima tipologia di cessazione, occorre fare riferimento all’art. 2119 del
codice civile secondo il quale per “giusta causa” si intende una causa che non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, demandando alla giurisprudenza il
compito di enucleare le varie fattispecie di “giusta causa”.
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Partendo da tale presupposto, l’INPS riconosce l'indennità di disoccupazione solo nei casi in cui
sussista una delle cause finora indicate dalla giurisprudenza, che di seguito elenchiamo:
a) mancato pagamento della retribuzione;
b) molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
c) modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
d) “mobbing” – ovvero, comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi
che determinano il crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore; tali comportamenti
possono anche coincidere con le molestie sessuali o il demansionamento, già indicati come
giusta causa di dimissioni;
e) notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento di proprietà
dell’azienda;
f) spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 del codice civile;
g) comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del
dipendente.
Per quanto riguarda i casi di trasferimento di proprietà dell’azienda e di trasferimento della sede di
lavoro, l’INPS con circolare n. 108 del 10 ottobre 2006 si è espresso anche in merito all’eventualità
in cui la cessazione dell’attività lavorativa avvenga tramite risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro.
Secondo l’INPS, in tali situazioni possono ricorrere i presupposti per riconoscere l’indennità di
disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli
variazioni delle condizioni di lavoro.
Nel caso di risoluzione consensuale a seguito di trasferimento della sede lavorativa viene anche
indicato come parametro di valutazione, la distanza della sede di destinazione: si riscontra una
“notevole variazione delle condizioni di lavoro” se tale distanza è superiore a 50 km dalla residenza
del lavoratore e\o se la nuova sede si trova in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i
mezzi pubblici.
Se la cessazione avviene per dimissioni per giusta causa il lavoratore dovrà corredare la domanda
con una documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del
comportamento illecito del datore di lavoro (allegando diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi
d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro
documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o
extragiudiziale.
Nel caso in cui l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni,
l’INPS procederà al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come
avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, successiva a un licenziamento
illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.
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Conseguentemente, l’Istituto ha dato istruzioni agli operatori che ricevono le domande, di avvisare
il lavoratore che il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione sarà provvisorio, fino alla
comunicazione dell’esito della controversia con il datore di lavoro.
Presentazione della domanda
Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, occorre presentare il
modulo di richiesta al più presto e comunque entro 68 giorni dall’inizio dello stato di
disoccupazione (indicando anche l’eventuale periodo di preavviso riconosciuto dall’azienda), pena
la decadenza dal diritto.
Ai fini della presentazione della domanda, il periodo per il quale il lavoratore percepisce l’indennità
di mancato preavviso si considera lavorato. Pertanto, se il lavoratore licenziato viene esonerato dal
prestare in servizio il preavviso e il datore di lavoro gli corrisponde la relativa indennità, il termine
ultimo per la presentazione della domanda è il 68° giorno a partire dall’ultimo giorno di preavviso
indennizzato.
La domanda può essere inoltrata:
• ONLINE– servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo
attraverso il portale dell’Istituto;
• tramite Contact Center integrato – n. 803164;
• tramite Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Pagamento
Si ha diritto all’indennità a partire:
dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione (o di scadenza del periodo di mancato
preavviso), se la domanda è stata presentata entro il settimo giorno;
dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se presentata successivamente ed entro i
termini indicati nel precedente capitolo.
L’indennità non può decorrere prima della data in cui è stata resa al Centro dell’Impiego la
dichiarazione di disponibilità al lavoro.
Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un altro periodo di lavoro, è necessario che sia
trascorso il cosiddetto “anno mobile”, cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della
prima prestazione.
L'indennità può essere riscossa:
con bonifico bancario o postale;
allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Massimo Fiaschi
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