Regolamento dei dati di H+ Gli Ospedali Svizzeri

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Regolamento dei dati
di H+ Gli Ospedali Svizzeri
Preambolo
Sulla base degli articoli 2 e 13 degli statuti di H+ Gli Ospedali Svizzeri dell'8 novembre 2012 il Comitato dell'associazione stabilisce regole concernenti l'estensione e il trattamento di dati nell'ambito delle proprie attività. A tale
scopo esso emana il presente regolamento dei dati.
Il Regolamento dei dati tiene conto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 19
giugno 1992 (RS 235.1) e dell'Ordinanza relativa alla Legge federale (OLPD) del 14 giugno 1993 (RS 235.11).
I. Disposizioni generali
Art. 1 Scopo del presente regolamento
Il Regolamento dei dati di H+ disciplina quanto segue:
-
lo scopo dell'utilizzazione dei dati di membri attivi nell'ambito delle attività dell'associazione,
-
il volume dei dati che i membri attivi devono mettere a disposizione del segretariato centrale al fine di
adempiere allo scopo dell'associazione,
-
l'operazione relativa ai dati di membri attivi, in particolare la trasmissione dei dati a terzi e i diritti d'accesso da parte di terzi,
-
i diritti e gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'operazione relativa ai dati di membri
attivi, in particolare i membri attivi e i collaboratori del segretariato centrale di H+ Gli ospedali svizzeri e
-
le condizioni quadro per la pubblicazione dei dati di membri attivi.
Art. 2 Campo d'applicazione del presente regolamento
1
Il Regolamento dei dati vale per tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nel rilevamento, nella raccolta,
nell'adeguamento, nella valutazione, nella pubblicazione e nella conservazione dei dati nell'ambito delle attività
dell'associazione di H+ Gli ospedali svizzeri.
2
H+ Gli ospedali svizzeri informa tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte del Regolamento dei dati . H+ Gli
ospedali svizzeri dichiara il Regolamento dei dati parte integrante di contratti relativi a rilevamenti, adeguamenti,
valutazioni, pubblicazioni e conservazione dei dati.
II. Dati
Art. 3 Scopo dell'utilizzazione dei dati
1
L'associazione raccoglie i dati sulle prestazioni, sulla qualità e sui costi dei propri membri attivi per mostrare alla
società e all'economia le prestazioni positive dell'intero settore e dei segmenti dei membri. Ciò comporta ad
esempio quanto segue:
-
analisi del settore per la tutela politica degli interessi e la conduzione dell'associazione, ad
esempio informazioni nei confronti di rappresentanti dei media, membri del Parlamento, autorità nazionali.
-
rappresentazione delle prestazioni del settore mediante lo strumento di PR del monitoraggio
degli ospedali e delle cliniche.
2
Qualsiasi eccezione dell'uso di dati integralmente anonimizzati (ad esempio a scopi di ricerca o per
pubblicazioni che potrebbero permettere deduzioni su singoli membri attivi) richiede l'autorizzazione
esplicita dei singoli membri attivi. Ciò vale pure per un'eventuale pubblicazione di dati finora non pubblicati relativi al settore o ai segmenti dei membri che potrebbe avere un influsso negativo sul settore,
sui segmenti dei membri o su singoli membri (ad esempio dati relativi ai costi rilevanti per le negoziazioni tariffarie). Le condizioni legate all'analisi e alla pubblicazione vanno di volta in volta concordate
mediante contratto.
Art. 4 Genere di dati
1
2
I membri attivi mettono obbligatoriamente a disposizione del segretariato centrale i seguenti dati:
a.
la statistica medica degli ospedali conformemente alle informazioni che i membri hanno messo a disposizione dell'Ufficio federale di statistica UST, ai sensi dell'Allegato 1 al presente regolamento. I dati forniti dall'UST a livello di pazienti sono integralmente anonimizzati e non
permettono alcuna deduzione sui singoli pazienti.
b.
la statistica ospedaliera conformemente alle informazioni che i membri hanno messo a disposizione dell'Ufficio federale di statistica UST, ai sensi dell'Allegato 2 al presente regolamento.
c.
le informazioni statistiche per l'elenco dei membri di H+ Gli Ospedali Svizzeri.
I membri attivi mettono volontariamente a disposizione del segretariato centrale i seguenti dati:
a.
il rapporto sulla qualità di H+ Gli Ospedali Svizzeri.
b.
i dati relativi alla contabilità per unità finali d'imputazione (ITAR_K).
c.
i dati nell'ambito del rilevamento della statistica dei salari.
d.
All'occorrenza ulteriori dati nell'ambito di rilevamenti particolari su argomenti specifici.
Art. 5 Forniture dei dati
1
Il segretariato centrale richiede tutti i dati per ogni membro attivo direttamente all'Ufficio federale di statistica, ai
sensi dell'articolo 4 capoverso 1a e b. Le fonti dei dati dell'Ufficio federale di statistica sono anonimizzate. L'Ufficio
federale di statistica e H+ Gli ospedali svizzeri si accordano sul volume e sul contenuto della fornitura di dati, ai
sensi degli allegati 1 e 2 in una corrispondente convenzione di fornitura e impiego dei dati. Il segretariato centrale
informa annualmente i membri sulle corrispondenti convenzioni stipulate, aggiornate o terminate tra il segretariato
centrale di H+ Gli ospedali svizzeri e l'Ufficio federale di statistica.
2
Su richiesta i membri attivi mettono direttamente a disposizione del segretariato centrale i dati, conformemente
all'articolo 4 capoverso 1c e capoverso 2..
III. Protezione dei dati e sicurezza dei dati
Art. 6 Trasmissione dei dati
Non è ammessa la trasmissione dei dati a terzi, ai sensi dell'articolo 4. Sono riservate le analisi del settore secondo l'articolo 3 capoverso 1 o l'espressa autorizzazione dei singoli membri attivi ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2.
Art. 7 Protezione dei dati
1
Il diritto di consultare i dati ai sensi dell'articolo 4 compete esclusivamente ai collaboratori del segretariato centrale di H+ e ad atre persone fisiche e giuridiche che in casi eccezionali ottengono l'accesso ai dati ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2. Sono espressamente esclusi dal diritto di consultare i dati tutte le persone con un rapporto
d'impiego o mandato in singoli ospedali e cliniche.
2
Tutti i collaboratori del segretariato centrale di H+ Gli Ospedali Svizzeri e altre persone fisiche e giuridiche che in
casi eccezionali hanno accesso ai dati ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2, soggiacciono all'obbligo di segretezza
e sono tenuti a rispettare, nel proprio settore di competenza, le disposizioni legali e statutarie. Tali obblighi valgono anche oltre il periodo di assunzione o di mandato. La mancata osservanza degli obblighi sarà sanzionata.
Art. 8 Anonimità dei dati
1
I membri attivi e l'Ufficio federale di statistica forniscono le proprie serie di dati in forma anonimizzata a livello di
paziente. Nel quadro di un'eventuale pubblicazione o trasmissione H+ Gli ospedali svizzeri rende anonimi anche i
dati relativi ai membri attivi.
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Art. 9 Sicurezza dei dati
2
Il segretariato centrale di H+ Gli Ospedali Svizzeri e tutte le ulteriori persone fisiche e giuridiche ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 coinvolte nel rilevamento, nella raccolta, nell'adeguamento, nell'analisi, nella pubblicazione e
nella conservazione di dati s'impegnano nei confronti dei fornitori dei dati a proteggere, mediante misure organizzative e tecniche adeguate, i dati messi loro a disposizione contro l'accesso da parte di persone non autorizzate
(ad esempio protezione mediante password, protocollo di accesso, regolamento di acceso in caso di urgenza o
controllo dell'accesso e dell'autorizzazione).
IV. Proprietari dei dati
Art. 10 Proprietà dei dati
I fornitori dei dati rimangono in ogni momento proprietari dei propri dati messi direttamente a disposizione. Un
eventuale passaggio della proprietà deve essere concordata per scritto.
V. Conservazione dei dati
Art. 11 Conservazione dei dati
1
H+ Gli ospedali svizzeri adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati
dei membri attivi da perdita, distruzione e danneggiamento come pure dall'accesso da parte di persone non autorizzate. L'accesso ai dati dei membri attivi è ammesso esclusivamente ai collaboratori del segretariato centrale di
H+ e ciò unicamente nell'ambito dei loro compiti.
2
Quando un membro attivo dimissiona dall'associazione o viene liberato dall'obbligo di fornitura dei dati nei
confronti di H+ Gli Ospedali Svizzeri ai sensi dell'articolo 13 cifra 2 degli statuti, i dati del corrispondente membro
attivo forniti fino a tale momento a H+ rimangono nella raccolta dei dati di H+ Gli ospedali svizzeri. In tal caso H+
Gli ospedali svizzeri è ancora autorizzato a pubblicare le affermazioni relative al settore basate su tali dati. È
espressamente escluso trasmettere o pubblicare i dati ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2.
VI. Pubblicazione dei dati
Art. 12 Pubblicazione
1
H+ Gli ospedali svizzeri non pubblica dati di singoli membri attivi. H+ Gli Ospedali Svizzeri effettua esclusivamente analisi e affermazioni del settore che non permettono deduzioni su singoli membri attivi.
2
Fanno eccezione le informazioni contenute nell'elenco dei membri di H+.
3
La pubblicazione di ulteriori dati relativi a singoli membri attivi è possibile unicamente se il membro attivo ha
precedentemente dichiarato il proprio accordo per scritto (ad es. per informazioni specifiche all'ospedale sulla
piattaforma di pubblicazione www.info-ospedali.ch).
VII. Emanazione e modifiche
Art. 13 Validità ed entrata in vigore
1
Il Comitato di H+ si occupa dell'emanazione e delle modifiche del presente Regolamento.
2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2012 nella misura in cui l'Assemblea generale in data 8
novembre 2012 approva la base statutaria per il Regolamento dei dati.
Berna, 19 ottobre 2012
H+ Gli Ospedali Svizzeri
Charles Favre
Presidente
Dr. Werner Kübler
Vicepresidente
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Allegato 1: Convenzione n° 12408 concernente la fornitura periodica di dati singoli tra la Confederazione svizzera
(rappresentata dall'Ufficio federale di statistica (UST), Espace de l’Europe 10, 2010 Neuchâtel) e H+ Gli Ospedali
Svizzeri, sulla fornitura annuale di dati nominativi per ogni fornitore di prestazioni della statistica medica degli
stabilimenti ospedalieri a partire dai dati 2010.
Allegato 2: Convenzione n° 12409 concernente la fornitura periodica di dati singoli tra la Confederazione svizzera
(rappresentata dall'Ufficio federale di statistica (UST), Espace de l’Europe 10, 2010 Neuchâtel) e H+ Gli Ospedali
Svizzeri, sulla fornitura annuale di dati nominativi per ogni fornitore di prestazioni della statistica ospedaliera a
partire dai dati 2010.
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