Aspiranti legali, ad avvocati le sorti dell`esame di stato

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Aspiranti legali, ad avvocati
le sorti dell’esame di stato
È legittima la composizione di una Sottocommissione
per gli esami di abilitazione alla professione forense
che, nella seduta di correzione degli elaborati, risulta
composta solo da avvocati. Questo è quanto ha sancito
la terza sezione del Consiglio di stato, con la sentenza
del 21 ottobre 2016 n. 4406. Nel caso in esame i giudici
di primo grado avevano accolto le censure di un aspirante avvocato e dichiarato illegittima la composizione
della Sottocommissione dell’esame di abilitazione per
la presenza di avvocati quali membri sia titolari che
supplenti, rappresentanti di un’unica categoria professionale in violazione dell’art. 47 della legge n. 247 del
2012 e dell’art. 22 del rdl n. 1578 del 1933. Il Consiglio
di stato, però, ha disatteso la decisione del Tar. Secondo
i giudici di palazzo Spada, infatti, sia sotto la previgente
disciplina che sotto la nuova disciplina non ci sarebbero
preclusioni a che i componenti titolari possano essere
sostituiti da componenti supplenti appartenenti alla
stessa categoria professionale. Sotto questo profilo non
appaiono quindi persuasive le argomentazioni secondo
cui l’art. 47 imporrebbe la regola della infungibilità delle
tre categorie professionali, dal momento che tale articolo si limita a sostituire nel testo unicamente l’art. 22,
comma 3 del rdl n. 1578 del 1933 per ciò che concerne la
composizione della Commissione (composta non più da
due magistrati, due avvocati e un professore universitario, bensì da un magistrato, tre avvocati e un professore universitario). Il Collegio, contrariamente a quanto
affermato dal tribunale di primo grado, condivide così
la tesi dell’amministrazione che nella ricostruzione sistematica delle norme evidenzia la vigenza dell’art. 22,
comma 5 del rdl n. 1578 del 1933 secondo cui «i supplenti
intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo»: si tratta di una norma generale la quale afferma il principio
di fungibilità tra membri effettivi e membri supplenti,
non modificato dalla nuova normativa di cui all’art. 65
della legge n. 247 del 2012. Tale principio, tra l’altro,
troverebbe la sua ratio nella particolarità dell’istituto
della supplenza volto ad assicurare lo svolgimento delle
funzioni della Commissione in termini di effettività e
tempestività, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 97
della Costituzione.
Francesca De Nardi
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