Provvedimento n. 7422 ( I369 ) CASE DISCOGRAFICHE/SOCIETÀ

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Provvedimento n. 7422 ( I369 )
CASE DISCOGRAFICHE/SOCIETÀ
CONSORTILE FONOGRAFICI
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione effettuata da BMG Ricordi Spa, CAROSELLO C.E.M.E.D. Srl, EMI
MUSIC ITALY Spa, INSIEME Srl, MICOCCI DISCHITALIA EDITORI Srl, POLYGRAM ITALIA Srl,
RTI MUSIC Spa, SONY MUSIC ENTERTAINMENT (Italy) Spa, UNIVERSAL MUSIC Spa, WARNER
MUSIC ITALY Spa ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, pervenuta in data 22 dicembre 1998;
CONSIDERATO quanto segue;
I. Premessa
1. In data 22 dicembre 1998 è stata notificata, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, l'intesa
raggiunta da 10 imprese di produttori fonografici volta alla costituzione di una società per azioni consortile
senza scopo di lucro denominata "Società Consortile Fonografici per azioni" (qui di seguito, anche SCF),
avente per oggetto la gestione collettiva dei diritti di utilizzazione economica spettanti ai produttori
fonografici ai sensi degli artt. 72, 73, 73-bis e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 93, e altri analoghi diritti1 .
Nella comunicazione dell'intesa le parti contraenti richiedono di accertare la natura non restrittiva della
stessa o, in subordine, di verificare l'esistenza dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione in
deroga, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90.
2. Poiché la documentazione allegata alla comunicazione risultava insufficiente per l'analisi della
valutazione concorrenziale dell'accordo, l'Autorità, nella sua adunanza del 5 marzo 1999, ha deliberato l'invio
di una richiesta di informazioni alle parti e a terzi operatori presenti sul mercato, che hanno provveduto a
fornire la relativa documentazione, pervenuta da ultimo in data 5 luglio 1999.
II. Le parti
3. Le imprese interessate all'operazione sono BMG Ricordi Spa, CAROSELLO C.E.M.E.D. Srl, EMI
MUSIC ITALY Spa, INSIEME Srl, MICOCCI DISCHITALIA EDITORI Srl, POLYGRAM ITALIA Srl,
RTI MUSIC Spa, SONY MUSIC ENTERTAINMENT (Italy) Spa, UNIVERSAL MUSIC Spa, WARNER
MUSIC ITALY Spa Si tratta di una serie di imprese che comprende le principali case discografiche operanti
in Italia, attualmente associate nella Federazione Industria Musicale Italiana (di seguito, anche FIMI).
1 Le parti hanno dichiarato la loro intenzione di rendersi promotrici presso l’assemblea della Federazione Industria
Musicale Italiana (qui di seguito, FIMI) di un’iniziativa volta a escludere dall’attività di quest’ultima le competenze
attualmente esercitate in materia di gestione collettiva dei diritti connessi.
4. In particolare, BMG RICORDI Spa (di seguito, BMG) è la filiale italiana del gruppo
multinazionale Bertelsmann. La società è attiva nella fabbricazione, importazione, esportazione, distribuzione
e commercializzazione di fonogrammi, registrazioni fonografiche, videogrammi e registrazioni videografiche,
nonché della cessione e acquisto dei diritti dei produttori discografici e videografici, della concessione e
acquisizione di licenze di utilizzazione di registrazioni fonografiche e videografiche, dell'esercizio di attività
editoriale e altro ancora. Nel 1997 la società ha realizzato un fatturato di circa 237 miliardi di lire.
5. CAROSELLO C.E.M.E.D. Srl è una società controllata dalla Edizioni Curci Srl e dalla Accordo
Edizioni Musicali Srl, che svolge attività di produzione discografica e di editoria musicale. Nel 1997 la
società ha realizzato un fatturato di circa 2 miliardi di lire.
6. EMI Music Italy Spa (qui si seguito, EMI) è una società controllata dal gruppo EMI Group Plc,
attiva nella produzione e/o utilizzazione di incisioni fonografiche e opere fonografiche, musicali e letterarie,
nonché nella produzione e commercio di dischi fonografici, nastri magnetici e/o altri supporti incorporanti o
riproducenti suoni e nell'esercizio di altre attività industriali e/o commerciali di natura editoriale riguardanti la
musica, tranne quotidiani, cinematografia, radiodiffusione o altre forme di spettacolo. Nel 1997 la società ha
realizzato un fatturato di 144 miliardi di lire.
7. INSIEME Srl (di seguito, INSIEME) è una società controllata dalla Edizioni Suvini Zerboni Spa,
che svolge attività di produzione discografica e di editoria musicale. Nel 1997 la società ha realizzato un
fatturato di 6 miliardi di lire.
8. MICOCCI DISCHITALIA EDITORI Srl (qui di seguito, MICOCCI) è una società attiva nella
produzione di fonogrammi. Dal 1° febbraio 1998 la società è distribuita dalla SONY MUSIC Entertainment
Italy Spa. Nel 1997 la società ha realizzato un fatturato di 844 milioni di lire.
9. POLYGRAM ITALIA Srl (di seguito POLYGRAM) è la filiale italiana della Polygram
International Holding BV. Anche tale società è attiva nella fabbricazione, registrazione e vendita di supporti
fonografici, oltre che nell'editoria musicale. Il fatturato realizzato in Italia dalla Polygram nel 1997 è stato di
circa 197 miliardi di lire.
10. RTI MUSIC Spa (qui di seguito, RTI) è una società interamente controllata da RTI Spa, a sua volta
appartenente al gruppo MEDIASET, attiva nella produzione di fono/videogrammi (escluso pressaggio e
duplicazione), promozione e distribuzione degli stessi e gestione di diritti editoriali. Nel 1997 la società ha
realizzato un fatturato di circa 48 miliardi di lire.
11. SONY MUSIC ENTERTAINMENT Spa (di seguito SONY) rappresenta la filiale italiana del
gruppo Sony. La società svolge attività di realizzazione, importazione, esportazione e distribuzione di
fonogrammi, anche per corrispondenza, e di registrazioni fonografiche. Nell'esercizio che si è concluso al 31
marzo 1998, il fatturato realizzato dalla società è stato di circa 132 miliardi di lire.
12. UNIVERSAL MUSIC Spa (qui di seguito, UNIVERSAL) è una società controllata dalla società di
diritto statunitense MCA Records, a sua volta appartenente al gruppo Seagram, attiva nella produzione,
commercializzazione e distribuzione di fonovideogrammi. Nel 1997 la società ha realizzato un fatturato di
circa 26 miliardi di lire.
13. WARNER MUSIC ITALY Spa (qui di seguito, WARNER) è la filiale italiana del gruppo
multinazionale Warner. Tale società è attiva nella produzione e duplicazione di composizioni musicali e
letterarie nonché nella fabbricazione, importazione e vendita, in Italia e all'estero, di prodotti fonografici. Nel
1997 la società ha realizzato un fatturato di 65 miliardi di lire.
III. L'intesa comunicata
14. L'intesa è relativa alla costituzione di una società per azioni consortile, SCF, avente come oggetto
l'amministrazione e gestione dei diritti connessi spettanti ai produttori fonografici, ovvero i diritti attribuiti a
questi ultimi dagli artt. 72, 73, 73-bis e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore,
qui di seguito anche l.d.a.) e dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93 (compensi per le riproduzioni
2
private senza scopo di lucro), nonché dei diritti di analoga natura che dovessero in futuro sorgere a favore dei
produttori fonografici2 .
15. In base allo statuto di SCF emerge che i diritti connessi gestiti dalla società comprendono i) i diritti
relativi al compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei supporti fonografici tramite diffusione
radiofonica, televisiva e cinematografica, nei pubblici esercizi o in occasione di qualsiasi altra pubblica
utilizzazione; ii) i diritti a un equo compenso ove le predette utilizzazioni non abbiano scopo di lucro; iii) i
diritti al compenso per la riproduzione privata dei fonogrammi ad uso personale e senza scopo di lucro; iv) il
diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei fonogrammi; v) il diritto di riproduzione dei fonogrammi
funzionale alla gestione dei diritti fin qui citati; vi) i diritti di utilizzazione economica relativi a opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui i produttori fonografici siano
titolari; vii) analoghi diritti spettanti ai sensi delle leggi nazionali o straniere o anche derivanti da future
modifiche legislative (articolo 2 statuto SCF, lettere a-h).
16. In dettaglio, l'attività di SCF consiste, prevalentemente: a) nella negoziazione delle condizioni di
utilizzazione dei brani musicali (articolo 2, punto i statuto SCF); b) nella riscossione di tutti i compensi
indicati in precedenza (articolo 2, punto ii statuto SCF); c) nella ripartizione degli stessi tra gli aventi diritto
(articolo 2, punto iii statuto SCF); d) nella conclusione di tutti i contratti inerenti alla gestione dei diritti
connessi dei produttori fonografici (articolo 2, punto v statuto SCF), nonché e) nell'assunzione di iniziative
volte a garantire la tutela degli interessi dei mandatari, tramite la promozione di azioni giudiziali volte alla
repressione di ogni forma di illecita utilizzazione dei diritti gestiti da SCF, senza pregiudizio di azioni
individuali di singoli mandanti (articolo 2, comma 3 statuto SCF). Viene previsto, inoltre, che SCF svolga
tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico nei confronti di terzi necessari o utili per lo svolgimento
dell'attività di gestione dei diritti fin qui citati (articolo 2, punto iv statuto SCF).
17. L'utilizzazione dei servizi offerti da SCF è garantita ai soci fondatori, nonché a eventuali nuovi
soci. Entrambe le categorie di soci devono possedere alcuni requisiti, relativi al repertorio musicale detenuto
(produzione e/o titolarità di una licenza esclusiva di almeno trenta album, oppure pubblicazione di almeno tre
album nuovi e originali nei due anni precedenti), al fatturato realizzato (realizzazione, in ciascuno dei due
esercizi precedenti, di un fatturato per la vendita di supporti fonografici non inferiore a 500.000.000 di lire),
nonché all'ammontare di compensi raccolti nel corso dell'esercizio fiscale precedente, per una somma di
almeno 50.000.000 di lire (articolo 5 statuto SCF).
I servizi vengono tuttavia prestati anche a soggetti terzi non soci, i quali siano titolari, anche solo
temporaneamente, di alcuni dei diritti gestiti da SCF (articolo 2 statuto SCF).
18. La gestione dei diritti avviene tramite mandato senza rappresentanza, conferito dal socio o dal
terzo, non esclusivo e avente per oggetto la totalità dei diritti connessi dello stesso oppure singoli diritti
(articolo 10 statuto SCF). Il mandato conferito può essere revocato in qualsiasi momento. Dalla revoca del
mandato operata dal socio deriva l'automatico scioglimento del rapporto di quest'ultimo con la società, ferma
restando tuttavia la possibilità di conferire successivamente un nuovo mandato quale soggetto terzo (articolo
10 statuto SCF).
19. Nulla è indicato, nella comunicazione, in merito ai criteri di negoziazione del compenso spettante
ai produttori fonografici a seguito dell'utilizzazione dei fonogrammi, ove le parti stabiliscano
convenzionalmente un trattamento derogatorio alla disciplina prevista dai D.P.C.M. 1 settembre 1975 e
D.P.C.M. 15 luglio 19763 . Con le informazioni successivamente fornite, le parti hanno affermato che tali
criteri saranno diversificati a seconda a) della tipologia e dimensione dell'utilizzatore e b) del peso della
musica all'interno della sua programmazione.
20. Quanto ai criteri di ripartizione dei compensi raccolti da SCF, lo statuto prevede che, ove possibile,
essi vengano ripartiti sulla base dell'effettiva utilizzazione delle registrazioni di ciascun produttore nel corso
del periodo di riferimento (articolo 11, punto 1, lettera a, statuto SCF).
2 Per una più approfondita descrizione dei diritti oggetto della gestione centralizzata di SCF, si rinvia a quanto osservato
più diffusamente infra, nel paragrafo successivo.
3 Per una più approfondita descrizione dei suddetti Decreti, si rinvia a quanto osservato più diffusamente infra, nel
paragrafo successivo.
3
Vengono poi individuati criteri alternativi ove la determinazione dell'effettiva utilizzazione non sia
possibile, il che avviene, secondo informazioni successivamente inviate dalle parti, in un numero di casi tale
da incidere per oltre il 50% sul totale del fatturato.
E' prevista così, in primo luogo, la competenza del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione
assunta con il voto favorevole di tutti i consiglieri meno uno, a ripartire i compensi incassati in modo da
garantire a ciascun produttore mandante l'attribuzione di una quota il più possibile corrispondente all'effettiva
utilizzazione delle registrazioni di sua spettanza (articolo 11, punto 1, lettera b, statuto SCF).
Ove l'attribuzione dei compensi incassati non risulti possibile neanche secondo questa modalità, è
previsto che essi siano ripartiti sulla base dei diritti fonomeccanici pagati da ciascun produttore o avente causa
alla SIAE e/o ad altre società di percezione dei diritti fonomeccanici aderenti al Bureau International des
Sociétés gerant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique (qui di seguito, BIEM) (articolo
11, punto 1, lettera c, statuto SCF).
Per i compensi derivanti dalle riproduzioni private per uso personale e senza scopo di lucro, invece, è
previsto che il 50% di detti compensi venga ripartito in proporzione ai diritti fonomeccanici pagati da ciascun
produttore alla SIAE e/o ad altre società di percezione dei diritti fonomeccanici aderenti al BIEM (articolo 11,
punto 2, par. 1, statuto SCF). Quanto al restante 50%, è previsto che esso venga suddiviso in misura
direttamente proporzionale all'ammontare complessivo dei diritti ripartito in funzione dell'effettiva
utilizzazione delle registrazioni di ciascun produttore (articolo 11, punto 2, par. 2, statuto SCF).
21. I soci possono detenere una quota del capitale sociale corrispondente alla percentuale dei diritti di
loro spettanza conferiti in gestione a SCF ma, in ogni caso, non superiore al 15% (articolo 9 statuto SCF).
La società è amministrata dall'Assemblea dei soci, dal Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci
effettivi e due supplenti, e dal Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri.
I membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea tramite
un meccanismo di voti di lista volto a garantire la rappresentanza all'interno degli organi sociali dei soci di
minoranza (articolo 18 statuto SCF).
Per ogni modifica dello statuto è richiesta un quorum deliberativo dell'assemblea pari all'85% del
capitale sociale (articolo 13 statuto SCF).
Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di ripartizione dei compensi raccolti,
nei citati casi previsti all'articolo 11, punto 1, lettera b, e punto 2, par. 2, dello statuto di SCF, è necessario un
quorum deliberativo pari alla totalità dei consiglieri meno uno.
22. I produttori fonografici soci sono tenuti a una contribuzione trimestrale ai costi di gestione e
funzionamento di SCF in proporzione alla quota dei diritti incassati dalla stessa. I produttori non soci sono
tenuti al pagamento di un corrispettivo commisurato in proporzione all'entità dei diritti raccolti per loro conto
da SCF.
IV. Il contesto normativo
23. L'attività di SCF consiste nella gestione in forma collettiva dei diritti di sfruttamento economico
dei prodotti fonografici, previsti ai sensi della l.d.a. e della normativa successiva o comunque originati4 .
a) I diritti attribuiti ai produttori fonografici
24. Il titolo II della l.d.a. detta "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore",
regolamentando al capo I i diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi sui supporti
contenenti la registrazione originale5 .
4 In questa sede si utilizzerà in via riassuntiva l’espressione ‘diritti connessi’ per tutte le forme di utilizzazione economica
dei prodotti fonografici, pur esistendo tra le stesse differenziazioni di disciplina, illustrate più avanti. Ove si renda
necessario, tuttavia, verranno specificamente distinti i diritti connessi, i diritti per copia privata e gli altri diritti di
utilizzazione economica.
5 Ai sensi della legge sul diritto d’autore, infatti, sulle opere che non possiedano i requisiti previsti per l’attribuzione del
diritto d’autore ma che siano tuttavia assimilabili alle opere dell’ingegno alcuni soggetti, tra cui i produttori fonografici,
gli artisti e gli interpreti, vantano una serie di diritti, definiti diritti connessi.
Non sono espressamente disciplinati, ai sensi della l.d.a., i diritti relativi all’utilizzazione di videomusicali, basi nastri e
playback. In quanto essi generano il diritto a un compenso a favore dei produttori fonografici suscettibile di essere
raccolto in forma centralizzata, qui di seguito si farà riferimento anche a queste forme di utilizzazione nell’espressione
riassuntiva ‘altri diritti’.
4
In particolare, l'articolo 72 attribuisce al produttore fonografico il diritto esclusivo di riprodurre e
distribuire il disco o apparecchio di sua produzione6 . Il produttore fonografico ha anche il diritto esclusivo di
noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio e il prestito dei fonogrammi prodotti.
Dall'articolo 72 discende il diritto di autorizzare la registrazione preventiva dei brani musicali effettuata dalle
emittenti radiofoniche e televisive per esigenze tecnico-funzionali legate alla successiva trasmissione, c.d.
diritto di copia.
Ai sensi dell'articolo 73, inoltre, il produttore fonografico ha il diritto a un compenso per l'utilizzazione
a scopo di lucro di un disco tramite diffusione radiofonica, cinematografica o televisiva, compresa la
comunicazione via satellite, per l'utilizzazione effettuata da pubblici esercizi oppure in occasione di feste
pubbliche danzanti o di qualsiasi altra pubblica utilizzazione7 .
Laddove le citate forme di utilizzazione avvengano, invece, senza scopo di lucro, l'articolo 73-bis
riconosce il diritto a un equo compenso.
L'articolo 180-bis, inoltre, attribuisce ai produttori fonografici il diritto esclusivo di autorizzare la
ritrasmissione via cavo dei fonogrammi.
La legge n. 93 del 5 febbraio 1992, infine, attribuisce ai produttori fonografici il diritto a un compenso
in relazione alla riproduzione privata senza scopo di lucro (c.d. copia privata), consistente in una quota sul
prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video e degli apparecchi
di registrazione audio8 .
b) La determinazione dei compensi
25. Quanto alla determinazione dei compensi spettanti ai produttori fonografici a seguito delle
utilizzazioni citate, vi è un sistema misto di fissazione normativa dello stesso e di libertà di negoziazione delle
parti.
In relazione allo sfruttamento economico del fonogramma musicale di cui all'articolo 73, esistono
disposizioni normative che individuano un sistema di determinazione dei compensi, lasciando tuttavia alle
parti la facoltà di derogarvi e di negoziare autonomamente (articolo 23, comma 3, del Reg. di applicazione
l.d.a.). Inoltre, sono in vigore due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, D.P.C.M. 1° settembre
1975 e D.P.C.M. 15 luglio 1976, che fissano il compenso dovuto rispettivamente, dall'utilizzatore pubblico e
dagli utilizzatori privati, individuandolo nella misura dell'1,5% il primo e del 2% il secondo, delle quote di
incassi lordi riferibili al disco o all'apparecchio analogo.
Quanto alla misura dell'equo compenso previsto dall'articolo 73-bis per l'utilizzazione senza scopo di
lucro, la l.d.a. rimette a un apposito regolamento di applicazione la determinazione della stessa, nonché le
modalità di riscossione e di ripartizione, ferma restando la facoltà delle parti di procedere diversamente. Il
predetto regolamento, tuttavia, non è stato ancora emanato.
Nel caso, invece, della copia privata è la stessa legge a fissare la misura del compenso dovuto dai
produttori o importatori per fini commerciali di supporti vergini e apparecchi di registrazione audio. Il
corrispettivo dovuto consiste in una quota percentuale del prezzo di vendita al rivenditore del nastro audio
(10%), videoclip e video cassette (5%) oppure degli apparecchi di registrazione audio (3%).
c) La riscossione dei compensi
26. Relativamente all'attività di riscossione dei compensi dovuti ai produttori fonografici, in alcuni casi
essa è affidata per legge alla Società Italiana degli Autori ed Editori (qui di seguito, SIAE).
6 I diritti attribuiti dagli artt. 72 e 73 della l.d.a. si riferiscono sempre al produttore del disco fonografico e al produttore
di “altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o voci”. Qui di seguito, tuttavia, si farà sempre riferimento ai
produttori fonografici.
7 A differenza del diritto attribuito dall’art. 72, non si tratta di un diritto esclusivo bensì di un diritto al compenso che
sorge dall’avvenuta utilizzazione, rispetto alla quale non è necessario il consenso del produttore. Ai sensi dell’art. 74
l.d.a., il produttore può opporsi all’utilizzazione del disco in pubblica esecuzione solo nei casi in cui sia effettuata in
condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
L’esercizio del diritto al compenso spetta al produttore, il quale poi è tenuto ad attribuirne il 50% agli artisti interpreti o
esecutori le cui prestazioni siano registrate sul disco. La legge 5 febbraio 1993, n. 92 ha istituito l’IMAIE, Istituto
Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, cui è conferita la legittimazione a rappresentare i predetti soggetti e a incassare
per loro conto i proventi, previa determinazione di un’equa chiave di ripartizione.
8 Anche per questa forma di utilizzazione è previsto l’obbligo di versare il 50% del compenso agli artisti, interpreti ed
esecutori, rappresentati dall’IMAIE.
5
Ciò avviene per i proventi derivanti dalla vendita delle copie private, in cui alla SIAE è affidato il
compito di riscuotere i compensi e ripartirli, sulla base di proporzioni predeterminate, tra i produttori
fonografici e gli autori e per i proventi derivanti dalla ritrasmissione via cavo.
Per le altre tipologie di diritti, nulla è previsto in materia di riscossione e viene quindi lasciata alle parti
la possibilità di riscuoterli direttamente, ovvero di affidarne il compito a una delle società di gestione. Come
verrà più avanti illustrato, FIMI e AFI hanno stipulato in questo senso diverse convenzioni con la SIAE per
affidare a quest'ultima l'attività di riscossione anche dei diritti connessi in relazione a pubblici esercizi, sale da
ballo, juke-box e alcune emittenti private.
27. Al riguardo, va tuttavia aggiunto che l'articolo 7, lettera g), dello statuto SIAE contempla anche i
produttori tra i soggetti che hanno la facoltà di iscriversi all'ente per la tutela dei propri diritti, avvalendosi
quindi dell'intermediazione della stessa. Non sono mai state emanate, tuttavia, le norme regolamentari che
avrebbero dovuto provvedere, ai sensi degli artt. 6 e 16 dello statuto, a fissare le modalità di tutela da parte
della SIAE dei diritti connessi.
V. Il mercato rilevante
a) Individuazione del mercato rilevante
28. Sotto il profilo merceologico, il mercato del prodotto può essere individuato come quello relativo
alla gestione dei diritti spettanti ai produttori fonografici a seguito della pubblica utilizzazione delle
registrazioni di brani musicali di cui sono titolari, dei diritti per copia privata e degli altri diritti derivanti dallo
sfruttamento economico dei prodotti fonografici. L'attività in questione può essere effettuata dal singolo
produttore in forma individuale o essere affidata ad associazioni rappresentative che la esercitano in forma
collettiva (qui di seguito, anche società di collecting).
Tale attività si compone di quattro fasi: la negoziazione delle condizioni di utilizzazione e dei
compensi, il monitoraggio degli utilizzi, volto ad accertare l'ammontare complessivo che ogni utilizzatore
deve versare agli aventi diritto, la riscossione dei diritti maturati e la ripartizione delle somme raccolte, nei
casi in cui la gestione dei diritti sia affidata alle società di collecting.
29. Tale mercato è contiguo, ma distinto, rispetto al mercato discografico: contiguo, in quanto i diritti
connessi traggono origine dall'attività di produzione discografica in esso svolta, ma distinto, in quanto diversi
sono i soggetti che compongono la domanda e l'offerta.
30. Sotto il profilo geografico, il mercato del prodotto individuato ha dimensione nazionale. Le
differenti normative esistenti negli ordinamenti nazionali dei diversi paesi rendono, infatti, l'attività di
gestione dei diritti estremamente difficoltosa qualora fosse svolta a livello sovranazionale. Anche il
monitoraggio delle utilizzazioni e la raccolta dei diritti economici sarebbero più complessi ove avvenissero a
livello sovranazionale. Di fatto, in ogni paese europeo esiste una società di gestione dei diritti connessi che
opera solo a livello nazionale.
b) Le caratteristiche del mercato rilevante
i. La domanda
31. Dal lato della domanda, i principali utilizzatori a scopo di lucro dei prodotti fonografici sono: le
televisioni, le radio, i pubblici esercizi. A ciò si devono aggiungere gli acquirenti di supporti vergini e di
apparecchi di registrazione audio o video, i quali versano i diritti per copia privata9 .
In Italia sono presenti, come potenziali utilizzatori a scopo di lucro di prodotti fonografici: 13 emittenti
televisive nazionali e 800 locali; 14 emittenti radiofoniche nazionali e 1.200 locali; circa 180.000 locali
pubblici, di cui 4.000 sono discoteche; circa 2.000 imprese che noleggiano juke-box. I diritti di copia privata
sono invece versati da 33 produttori di cassette vergini (audio e video) e da 43 produttori di apparecchi di
registrazione.
9 Si veda la tabella 1, riportata nel paragrafo 37, per una prospettazione schematica degli utilizzatori dei brani musicali
nonché delle somme versate dagli stessi a titolo di diritti connessi, di copia privata e di altri diritti.
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Sulla base delle informazioni acquisite risulta, peraltro, che per alcune utilizzazioni (brani musicali
diffusi da emittenti radiofoniche e televisive locali e da pubblici esercizi, esclusi i locali da ballo) vi è
un'elevata evasione nel pagamento dei diritti connessi.
ii. L'offerta
32. La gestione dei diritti connessi può essere svolta direttamente dai produttori di supporti
fonografici, oppure può essere affidata a società di collecting.
In Italia, l'attività di collecting è attualmente svolta da associazioni di categoria dei produttori
fonografici, ovvero dalla Federazione Industria Musicale Italiana (qui di seguito, FIMI), dall'Associazione dei
Fonografici Italiani (qui di seguito, AFI) e dalla Produttori Fonovideografici Associati (qui di seguito, PFA).
33. Degli oltre 2.000-2.500 produttori di supporti fonografici al momento presenti in Italia10 , circa
230 affidano l'attività di gestione dei diritti connessi alle tre suddette associazioni. Dalle informazioni
disponibili risulta che di questi, 133 sono iscritti ad AFI, 90 a FIMI e 11 a PFA.
Di tali tre associazioni, la FIMI è la più rappresentativa, in quanto ad essa aderiscono i principali
produttori discografici, le cd. major, ovvero quelli che detengono circa l'80% del mercato contiguo della
produzione e commercializzazione di supporti fonografici11 . Inoltre, essa gestisce circa il 77% del totale dei
diritti raccolti in forma collettiva, come risulta dalla tabella 1 presentata nel successivo paragrafo. AFI detiene
una quota di circa il 20% del mercato, mentre la rappresentatività di PFA si colloca intorno al 3,4%.
34. Delle restanti imprese di produzione e commercializzazione di supporti del suono presenti sul
mercato, non è noto quante gestiscano autonomamente i propri diritti e quante invece rinuncino alla raccolta
dei corrispettivi per utilizzazioni discografiche.
Attesi i costi connessi al monitoraggio dell'avvenuta utilizzazione, alla definizione del compenso
dovuto e alla riscossione dello stesso, è probabile, tuttavia, che il numero di soggetti che provvedono
autonomamente alla tutela dei diritti connessi sia molto limitato.
35. Relativamente alle modalità di gestione in forma collettiva dei diritti dei produttori fonografici,
alcune informazioni sono desumibili dalla documentazione ricevuta dalle tre associazioni sopra menzionate.
Per quanto riguarda, in particolare, la fase di negoziazione, AFI e FIMI hanno stipulato delle
convenzioni con le maggiori emittenti televisive e con le associazioni rappresentative di pubblici esercizi, sale
da ballo e juke-box, in base alle quali viene attribuita in via generale, ove necessaria, l'autorizzazione
all'utilizzazione di tutti i brani che fanno parte del repertorio di AFI e FIMI e vengono fissate le condizioni
generali per l'individuazione dei compensi e le modalità dei relativi pagamenti. Analoga convenzione è stata
stipulata da FIMI con gli organismi rappresentativi delle maggiori emittenti radiofoniche. PFA, invece, ha
concluso un contratto recante le condizioni generali per le utilizzazioni dei prodotti fonografici solo con la
RAI.
Quanto ai livelli dei compensi pattuiti dalle società di collecting, essi variano a seconda dei diversi
utilizzatori. In alcuni accordi, viene adottato il corrispettivo previsto nel citato D.P.C.M. 15 luglio 1976, in
altri casi è stata prevista una riduzione od una forfettizzazione dello stesso. Una separata disciplina viene
generalmente prevista per videoclip, videomusicali, basi nastri e playback e per i compensi dovuti a titolo di
diritti di copia.
Dalle informazioni acquisite risulta che la fase di riscossione, nel caso dei diritti maturati a carico di
pubblici esercizi, sale da ballo, juke-box ed emittenti radiofoniche, sia stata attualmente affidata dall'AFI e
dalla FIMI, attraverso apposite convenzioni, alla SIAE. Gli altri utilizzatori, invece, versano l'ammontare
dovuto direttamente alle società di collecting.
Per quanto riguarda la fase di ripartizione, invece, laddove lo statuto e l'atto costitutivo di AFI non
fissano alcun criterio in merito ai criteri di ripartizione utilizzati, lo statuto di FIMI prevede che i diritti
connessi non attribuibili analiticamente a specifiche registrazioni di aderenti e associati siano ripartiti in
proporzione ai diritti fonomeccanici pagati alla SIAE o al BIEM (Bureau International des Sociétés gerant les
Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique).
c) Il valore del mercato
10 Cfr. provv. n. 5385, caso I207 - Associazione Vendomusica/Case discografiche multinazionali-Federazione Industria
Musicale Italiana, del 9 ottobre 1997, Boll. 41/97.
11 Cfr. provv. n. 5385, citato.
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36. Il valore complessivo dei diritti connessi, dei diritti per copia privata e degli altri diritti di
sfruttamento economico dei fonogrammi, versati alle tre associazioni d'impresa, come si evince dalla tabella
1, nel 1998 ammontava a poco più di 15 miliardi di lire, al netto dei compensi dovuti all'IMAIE12 . Di questi,
circa 11,5 miliardi di lire sono stati raccolti dalla FIMI, 3 miliardi di lire dall'AFI e 513 milioni di lire dalla
PFA13 .
Tab. 1 - Principali utilizzatori di prodotti fonografici e diritti connessi versati nel 1998
(valori in milioni di lire, al netto del contributo IMAIE)
Utilizzatori
FIMI
708
473
RAI Radio TV
RTI
TV Cecchi Gori
Altri
22
Pubblici esercizi
1.679
Prod. di supporti vergini
TOTALE
2.882
VALORE TOTALE MERCATO
Diritti
AFI
257
23
PFA
297
Copia privata
FIMI
AFI
15
534
829
297
15.062
4.405
4.405
1.329
1.329
FIMI
1.883
1.864
370
144
4.261
Altri diritti
AFI
PFA
378
216
448
15
2
843
216
Fonte: elaborazione su dati forniti dalle parti.
VI. Valutazione giuridica dell'intesa comunicata
1) Qualificazione dell'operazione
37. L'operazione in esame ha ad oggetto la costituzione di un'impresa comune avente natura
cooperativa, la quale non assume le funzioni di un'entità economica autonoma. In base all'articolo 3.2 del
Regolamento CEE n. 4064/89, la costituzione di un'impresa comune che non eserciti stabilmente tutte le
funzioni di un'entità economica autonoma non costituisce un'operazione di concentrazione, dovendo piuttosto
essere qualificata come intesa.
L'assenza dell'esercizio delle funzioni quale entità economica autonoma può desumersi dalla
Comunicazione della Commissione 98/C 66/01, relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le
funzioni di un'entità economica autonoma. In particolare, tra gli indicatori che la Commissione individua per
escludere la natura di entità economica autonoma figura l'essere l'impresa comune al servizio delle imprese
fondatrici, quali unità ausiliarie, il non operare su un mercato commerciale e l'avere un'attività essenzialmente
limitata alla distribuzione e alla vendita dei prodotti delle stesse.
Sulla base dei predetti criteri, può escludersi per SCF il carattere di impresa a pieno titolo, essendo
essa piuttosto un'agenzia di gestione dei diritti ausiliaria alle imprese che ad essa conferiscono mandato, e in
primo luogo alle imprese fondatrici.
2) La valutazione dell'intesa
38. Attraverso SCF le imprese riducono significativamente i costi connessi alla gestione dei diritti
fonografici, altrimenti molto elevati ove le attività di negoziazione, monitoraggio e riscossione dei compensi
vengano svolte in forma individuale.
Detto scopo viene realizzato tramite l'esercizio in forma collettiva di diverse attività, tra le quali rientra
la negoziazione delle condizioni contrattuali di utilizzazione, il monitoraggio e la riscossione dei compensi.
Mentre le competenze di SCF in materia di monitoraggio e riscossione non hanno implicazioni sotto il
profilo concorrenziale, quelle relative alla negoziazione potrebbero averlo, in quanto aventi per oggetto ed
12 Come osservato in precedenza, non sono disponibili dati sulla raccolta dei diritti connessi effettuata autonomamente
dai singoli produttori fonografici. Considerato, tuttavia, che i produttori discografici aderenti alle tre associazioni
d’impresa rappresentano oltre il 90% del mercato contiguo della produzione e commercializzazione dei prodotti del
suono, ovvero del mercato da cui traggono origine i diritti connessi, il valore riportato nella tabella 1 appare costituire
una buona approssimazione del valore complessivo del mercato rilevante.
13 I dati relativi ai compensi versati all’AFI nel 1998 rappresentano una stima, in quanto l’Associazione non ha ancora
raccolto tutti i proventi relativi all’anno in questione.
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effetto la fissazione dei compensi. Il rilievo di quest'attività diviene, tuttavia, contenuto alla luce del contesto
regolamentare e delle caratteristiche del mercato in cui essa si inserisce.
39. In relazione alle utilizzazioni ai sensi dell'articolo 73 l.d.a., infatti, si è osservato in precedenza
come due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il D.P.C.M. 1° luglio 1975 e il D.P.C.M. 15
settembre 1976, abbiano fissato la misura del compenso, sia pure derogabile, dovuto rispettivamente dalla
RAI (a cui è stata successivamente equiparata nel trattamento RTI) e dagli utilizzatori privati. Si è, inoltre,
rilevato come per dette utilizzazioni non sia necessario il consenso dei produttori fonografici, derivando
dall'avvenuta utilizzazione un diritto di credito a favore di questi ultimi il quale, ove non sia diversamente
pattuito, è quantificato nei termini illustrati.
La presenza di una regolamentazione dei compensi, sia pure derogabile, unita alla possibilità di
un'utilizzazione dei brani musicali in assenza di accordo, restringe di fatto lo spazio di negoziazione rimesso
alle parti. Essa legittima, inoltre, la presunzione che SCF non potrà ottenere un prezzo significativamente
superiore a quanto previsto nel relativo D.P.C.M., atteso che altrimenti gli utilizzatori ben potrebbero
utilizzare ugualmente i brani e limitarsi a pagare il compenso nella misura legale14 .
40. Un maggiore spazio di contrattazione esiste in relazione agli altri diritti economici dei produttori
fonografici. Esso conserva, tuttavia, una portata marginale nel complesso dei diritti gestiti in via collettiva,
tale da non assumere un'apprezzabile consistenza in termini di capacità di restringere la concorrenza.
41. Sotto il profilo della valutazione dei potenziali effetti restrittivi derivanti dalla costituzione di SCF
appare opportuno osservare come, peraltro, le difficoltà nella individuazione dei brani effettivamente
utilizzati riducano di per sé lo stimolo a una concorrenza tra gli stessi. In questo quadro, è legittimo ritenere
che dalla gestione centralizzata di SCF non possa derivare un significativo effetto in termini di allineamento
del comportamento dei singoli produttori e conseguente sostituzione di una collaborazione tra gli stessi alla
precedente competizione.
42. Quanto alle norme statutarie, si osserva come l'assenza di un mandato esclusivo di SCF a negoziare
consenta ai singoli produttori di negoziare autonomamente le condizioni di utilizzazione ed, eventualmente, di
pattuire un compenso più basso di quello stabilito da SCF.
43. E' inoltre necessario tener conto del fatto che la struttura di SCF è tale da consentire a un numero
ampio di produttori di avvalersi dei servizi della stessa, in quanto la facoltà di adesione è attribuita anche a
soggetti che non possiedano i requisiti minimi per divenire soci, i quali possono limitarsi a conferire a SCF un
mandato a gestire i diritti derivanti dall'utilizzazione dei propri brani.
44. A queste considerazioni va aggiunto che SCF appare consentire di realizzare determinati vantaggi
in termini di efficienza del funzionamento complessivo nel mercato dei diritti connessi.
SCF è, infatti, una struttura dedicata interamente al monitoraggio e alla raccolta dei diritti connessi,
laddove le società esercitanti attualmente attività di collecting operano anche quali associazioni di categoria.
Da ciò deriva un presumibile abbassamento nei costi di gestione a fronte di un aumento nell'ammontare di
diritti connessi raccolti. In aggiunta, ove SCF possa riuscire a raggiungere, in virtù della propria struttura
dedicata, utilizzatori tradizionalmente abusivi, essa appare permettere un allargamento del mercato
attualmente esistente.
45. Alla luce, quindi, del contesto normativo e delle caratteristiche economiche del mercato, nonché
delle attività complessivamente svolte da SCF nel campo dei diritti connessi, si può concludere che l'attività
di negoziazione svolta da SCF non è idonea a restringere in misura consistente la concorrenza.
RITENUTO, pertanto, che l'intesa in esame non ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nel mercato rilevante;
CONSIDERATO che resta impregiudicata la possibilità di valutare eventuali effetti restrittivi della
concorrenza che potrebbero derivare da concrete modalità attuative dell'intesa esaminata;
14 Del resto, l’osservazione della pratica seguita fino ad oggi da FIMI e AFI dimostra che i compensi negoziati da queste
ultime con gli utilizzatori si allineano alla misura legale (RAI e RTI), per discostarsene nel senso della concessione di
sconti e in alcuni casi della forfettizzazione.
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DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate ai soggetti interessati.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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