regolamento lavoro part-time

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REGOLAMENTO
SUL RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE
REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME
INDICE
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Campo di applicazione
Art. 3 – Contingente che può essere destinato al tempo parziale
Art. 4 – Criteri per la concessione del tempo parziale
Art. 5 – Contingente straordinario di personale da destinare al tempo parziale
per particolari patologie
Art. 6 – Tipologie
Art. 7 – Modalita’ della richiesta di part-time
Art. 8 – Contratto individuale di lavoro a tempo parziale
Art. 9 – Revisione e rincontrattazione contratti a tempo parziale
Art. 10 – Durata del rapporto part time e rientro a tempo pieno
Art. 11 – Trattamento normativo del lavoro part-time
Art. 12 – Trattamento Economico e Previdenziale del lavoro part-time
Art. 13 – Lavoro Supplementare
Art. 14 – Incompatibilita’
Art. 15 – Sostituzioni e Flessibilita’ nella collocazione funzionale
Art. 16 – Norma di rinvio
Art. 17 – Norme finali transitorie
All. Tabella 1)
Azienda ASL 2 Savonese – Regolamento sul rapporto di lavoro a tempo parziale
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REGOLAMENTO SUL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME
Art. 1 – Finalità
1. Il presente Regolamento detta disposizioni circa i rapporti di lavoro part-time ponendosi i seguenti
obiettivi:
- operare un equo bilanciamento tra le esigenze sociali, familiari e individuali del personale che
presta la propria opera all’interno dell’Azienda e le peculiari caratteristiche dei servizi erogati
dall’Azienda stessa;
- consentire una più corretta programmazione delle attività e dei servizi offerti al pubblico;
- garantire, secondo criteri di chiarezza e trasparenza, diritti e doveri di tutti i dipendenti in materia
di orario e di applicazione degli istituti inerenti la struttura del rapporto di lavoro.
Art. 2 – Campo di applicazione
1. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono essere richiesti dal personale del comparto assunto a tempo
indeterminato, purchè con rapporto di lavoro in corso da almeno due anni presso l’ASL 2 Savonese.
2. In considerazione delle particolari funzioni di responsabilità per le figure del ruolo sanitario che
svolgono funzioni di coordinamento ovvero per gli incaricati di posizione organizzativa è compatibile
l’attivazione del part-time con una percentuale non inferiore all’83,33%.
La concessione del P.Time con una percentuale inferiore determina la decadenza della funzione di
coordinamento ovvero dell’incarico di posizione organizzativa.
Art. 3 – Contingente di personale che può essere destinato al tempo parziale
1. Il contingente di personale che può essere destinato al tempo parziale è riferito ai singoli profili
professionali e corrisponde al 25% del personale in ruolo con arrotondamento per eccesso per frazioni
pari o superiori allo 0,50.
Art. 4 – Criteri per la concessione del tempo parziale
1. L’Amministrazione non può accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro nel caso in
cui comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente,
pregiudizio alla funzionalita’del servizio.
La richiesta di rapporto di lavoro a tempo parziale può essere accolta qualora il dipendente esponga
motivazioni valutate dall’Azienda di particolare significabilità e comunque previa acquisizione del
parere del Direttore e del Coordinatore della Struttura Complessa di appartenenza d’intesa, per il
personale del ruolo sanitario O.S.S. e Assistente Sociale, con il Direttore della Struttura Complessa
Pianificazione e Coordinamento delle Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale.
Sono fatte salve le richieste ai sensi dell’art. 12 bis del D.Lgvo n. 61/2000, come meglio specificato al
successivo art. 5.
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2. L’Azienda, alla scadenza del triennio dalla data di assegnazione del part time, effettuerà una
ricognizione sulla sussistenza delle condizioni di fattibilità e permanenza dei requisiti di assegnazione.
Tale analisi comporta comunque la necessità di una nuova domanda di part time da parte del personale di
riferimento, soggetta ad analisi di fattibilità e permanenza dei requisiti di assegnazione, per la relativa
conferma e rinnovo. Nel caso vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno comportato
l’assegnazione del part-time, il dipendente decade dal part-time alla scadenza del biennio di riferimento.
Art. 5 – Contingente straordinario di personale da destinare al tempo parziale
per particolari patologie
1. I dipendenti affetti da patologia oncologica che determini una ridotta capacità lavorativa, anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medico-legale della
ASL, hanno diritto, se lo richiedono, a trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale, anche al di
fuori delle percentuali di cui all’art. 3.
Art. 6 – Tipologie
1. La prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto degli orari di servizio e di
lavoro nonchè della natura dell’attività istituzionale , si articola esclusivamente sulla base delle seguenti
tipologie:
-
orizzontale, con articolazione della prestazione ridotta articolata su 5 o 6 giorni della settimana ;
verticale, con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o
dell’anno.
La durata della prestazione lavorativa non può essere superiore all’83,33% ed inferiore al 50% di quella a
tempo pieno.
L’Azienda prevede esclusivamente le seguenti percentuali della prestazione lavorativa rispetto al
rapporto di lavoro a tempo pieno, anche al fine di consentire una agevole gestione dell’organizzazione
assistenziale e aziendale in genere.
PERCENTUALE DELLA
PRESTAZIONE LAVORATIVA
ORE SETTIMANALI
50%
66,66%
83,33%
18
24
30
2. Nei servizi dove la prestazione lavorativa è effettuata anche in regime di lavoro a turni, la tipologia di
tempo parziale dovrà essere compatibile con l’organizzazione della turnistica e/o dell’attività peculiare
della Struttura e pertanto sarà articolata esclusivamente in turni senza indicazione di giorni fissi.
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Art. 7 - Modalita’ della richiesta di part time
1. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time deve essere formulata
dal dipendente utilizzando l’apposito modulo aziendale (All. 1), da compilarsi in modo chiaro in ogni sua
parte, esclusivamente nel periodo dal 1 al 30 marzo e dal 1 al 30 settembre di ogni anno.
2. L’Amministrazione verifica la disponibilita’ del posto secondo quanto indicato all’art. 3, nel rispetto del
pricipio che non potrà essere richiesto personale in sostituzione del part-time autorizzato.
3. Accertata la disponibilita’ all’interno del contingente di cui all’art. 3 da parte della S.C. Organizzazione
Gestione e Formazione Personale, viene inviata richiesta di parere al Direttore della Struttura Complessa
di appartenenza ed al Direttore della Struttura Complessa Pianificazione e Coordinamento delle
Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale per i dipendenti del ruolo sanitario O.S.S e Assistente
Sociale.
Il parere deve essere inviato alla S.C. Organizzazione Gestione e Formazione Personale entro 15 giorni
dalla richiesta.
Solo in caso di parere negativo il dipendente verra’ avvisato a mezzo lettera e potra’ ripresentare l’istanza
l’anno successivo.
4. L’accesso al part-time, come previsto dalle norme contrattuali, è condizionato al principio fondamentale
della movibilità, che si perfeziona con l’assenso dell’avente diritto di collocarsi funzionalmente anche in
diversa Struttura rispetto a quella di prima assegnazione.
Art. 8 – Contratto individuale di lavoro a tempo parziale
1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time viene autorizzata con formale
provvedimento del Direttore Generale ed è altresì perfezionata mediante apposito contratto individuale di
lavoro, sottoscritto dal dipendente e dall’Azienda, recante le condizioni generali del rapporto di lavoro a
tempo parziale.
2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time è concessa per la durata di 3 anni,
salva la possibilità di rinnovo per le motivazioni esposte all’art. 4.
3. Entro i 60 giorni antecedenti alla data di scadenza del contratto, il dipendente può richiedere un ulteriore
periodo di part-time, con le modalità previste dal presente articolo. Nella nuova domanda l’interessato
può proporre una tipologia e/o un’articolazione oraria differente rispetto a quella del contratto
precedente, da valutarsi con le stesse modalità e procedure di cui al presente articolo e al precedente
art. 7.
4. La richiesta di part time, rientrante nella percentuale del 25% di cui all’art. 3 e valutata positivamente ai
sensi della normativa vigente secondo i criteri indicati all’art. 4 del presente regolamento, viene
autorizzata mediante adozione del relativo provvedimento e stipula di proposta di contratto individuale.
5. La decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro avverrà dal 1° di ogni mese.
6. Qualora il dipendente sia assente per qualsiasi motivo, salvi i casi di gravi patologie certificate, deve
rientrare in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale entro massimo due mesi dalla data di
accoglimento della richiesta, previa individuazione, da parte dell’Azienda, della Struttura ove il
dipendente prestera’ la propria attivita’.
7. Prima della trasformazione del rapporto di lavoro a part time il dipendente dovrà fruire di tutti i giorni di
congedo ordinario maturati durante il tempo pieno, compatibilmente con le esigenze di servizio.
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8. Nel contratto individuale devono comunque essere sempre indicati :
a. la tipologia di lavoro part-time richiesta (verticale, orizzontale)
b. e ore settimanali svolte e la percentuale di riduzione della prestazione
lavorativa
c. la fascia oraria
d. in caso di part-time verticale, i giorni della settimana di svolgimento
dell’attività lavorativa, tenuto conto di quanto precisato per il personale turnista
e. la durata della trasformazione del rapporto di lavoro a part-time e la relativa
decorrenza.
Art. 9 – Revisione e ricontrattazione contratti a tempo parziale
1. I contratti in essere, antecedenti la data dell’avvio del presente Regolamento, potranno essere rivisti
dall’Azienda, se comportanti pregiudizio alla funzionalità del servizio, al fine di conformarli alle attuali
esigenze organizzative dell’Azienda. La ricontrattazione e relativa modifica deve avvenire d’intesa col
lavoratore interessato. In caso di mancata intesa l’Azienda potrà disporre l’assegnazione ad altra
Struttura, in via prioritaria nell’ambito dell’Ospedale o Struttura Complessa, nei limiti dell’ambito
territoriale del Distretto.
2. Nel caso di assegnazione ad altra Struttura , ovvero nel caso di mobilità ordinaria (a domanda) il
dipendente a rapporto di lavoro a tempo parziale potra’ mantenere il part time esclusivamente nel
caso in cui lo stesso non comporti pregiudizio alla funzionalita’ della Struttura di nuova assegnazione
(Legge n. 133/2008). In tale ipotesi, dovranno, prima del trasferimento, concordare con il Direttore
della S.C. oggetto della mobilita’ la tipologia e l’articolazione del part time in relazione al numero dei
dipendenti a part time gia’ presenti nell’area ed alle esigenze funzionali del servizio.
3. L’assegnazione del posto a part-time nella struttura di origine potrà comportare, nel tempo, una diversa
collocazione funzionale in ambiti operativi diversi, in relazione ad esigenze organizzative e funzionali
generali, mantenendo invariata la tipologia e l’orario.
Art. 10 -Durata del rapporto part-time e rientro a tempo pieno
1. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
hanno diritto a tornare a tempo pieno, decorsi 2 anni dalla data di inizio del part-time, anche in
soprannumero. Il rientro a tempo pieno può essere chiesto anche prima del biennio, purché sia decorso
almeno 1 anno dalla data di inizio del contratto part-time.
2. E’ facoltà del dipendente richiedere la modifica della tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale, a
condizione che sia decorso almeno 1 anno dalla sottoscrizione del contratto individuale.
3. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purche’ vi sia
disponibilita’ del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo
pieno ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L.vo 61/2000.
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Art. 11 -Trattamento normativo del lavoro part-time
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time si applicano, in quanto compatibili, tutti gli istituti
normativi previsti dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale per il personale a tempo pieno, in
misura proporzionale alla percentuale di riduzione oraria della prestazione lavorativa.
2. Si riportano alla Tabella 1) allegata al presente regolamento alcuni esempi dei principali istituti giuridici
modulati sul rapporto di lavoro part-time.
Art. 12 – Trattamento Economico e previdenziale del lavoro part-time
1. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time è proporzionato alla percentuale
di riduzione della prestazione lavorativa con riferimento a tutte le voci stipendiali, sia fisse che variabili.
2. Ugualmente proporzionate, se spettanti, sono le indennità professionali specifiche, di rischio radiologico,
di coordinamento. Gli assegni nucleo familiare, se spettanti in base alla vigente normativa, sono
corrisposti per intero.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si richiama l’art. 35 del CCNL Integrativo del
20/09/2001.
Art. 13 – Lavoro Supplementare
1.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, puo’
essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all’art. 1, comma 2, lettera e) del
D.L.vo 61/2000 nella misura massima del 10% della durata del lavoro a tempo parziale riferita a periodi
non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di piu’ di una settimana.
Il ricorso al lavoro supplementare e’ ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta’ organizzativa derivanti da
concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
2.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale puo’ effettuare prestazioni di lavoro
straordinario nelle sole giornate di effettiva attivita’ lavorativa entro il limite massimo individuale annuo
di 20 ore.
3.
Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale
rientrante nelle attivita’ individuate dall’art. 7, comma 11, primo periodo, del CCNL Integrativo
20/09/2001, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151/2001 e 104/1992, puo’
essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilita’, turni proporzionalmente ridotti nel
numero in relazione all’orario svolto.
4.
Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilita’ ed i turni sono assicurati per
intero nei periodi di servizio.
5.
Sono vietate le prestazioni aggiuntive cosi’ come le attivita’ di supporto all’intra moenia, nonché la
partecipazione ad attività remunerate in orario extra-istituzionale (es. Commissioni accertamento
invalidità civile, Legge n. 104/1992, patenti di giuda ecc.)
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6.
Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per
piu’ di sei mesi, l’Azienda si riserva di consolidare il relativo orario di lavoro ovvero di disporre il
rientro del dipendente a tempo pieno.
7.
Limitatamente al personale in regime di part-time con contratto individuale che non prevede, per uno o
più giorni alla settimana, un orario fisso predeterminato come per le altre giornate, ma la disponibilità ad
effettuare il turno di servizio a seconda delle esigenze della Struttura, l’Azienda provvederà a
corrispondere l’indennità giornaliera di turno ex art. 44 del CCNL 7/04/1999 per il numero di giornate in
cui è stata svolta tale tipologia di turnazione, fermo restando che per le restanti giornate tale indennità
non compete in quanto l’orario previsto nel contratto a part-time, fissato e predeterminato nella durata e
nel giorno della settimana, non soddisfa il requisito della ”rotazione” nei turni.
Art. 14 – Incompatibilita’
1. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, e’ confermata la disciplina delle
incompatibilita’, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.ed i.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa non superiore al 50% di
quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, anche
mediante l’iscrizione ad albi professionali a condizione che:
• non interferisca con i compiti istituzionali dell’Azienda;
• non sussista un conflitto d’interessi tra l’attività esterna del dipendente con la specifica
attività istituzionale;
• non intercorra con un’altra Pubblica Amministrazione.
3. Non sono comunque consentite le attività effettuate, a qualsiasi titolo, presso strutture private
convenzionate/accreditate con il S.S.N.
4. Il dipendente gia’ in rapporto di lavoro part time al 50% che intende svolgere una seconda attività,
deve presentare domanda scritta con un preavviso minimo di 30 giorni, indicando:
- il tipo di attivita’ che intende svolgere;
- il soggetto pubblico o privato a favore del quale rendere la prestazione;
- che per tale attivita’ non utilizzera’ beni, mezzi o strutture dell’Azienda.
5. L’autorizzazione o il diniego sara’ comunicato dall’Azienda all’interessato entro 30 giorni dalla data
di presentazione della domanda.
6. Qualora si accerti che il dipendente svolge attivita’ extraistituzionale in caso di diniego o in carenza
di autorizzazione, lo stesso sarà soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla vigente
normativa.
Art. 15 – Sostituzioni e Flessibilita’ nella collocazione funzionale
1. La gestione dei posti a regime di part-time viene effettuata con le risorse umane disponibili, senza alcun
aggravio di spesa aggiuntiva per l’Azienda né diretto, né indiretto. In tale ambito viene promossa e
garantita la massima flessibilità di collocazione funzionale, in relazione alle esigenze degli operatori sia
degli operatori aventi diritto al part-time, sia degli operatori in servizio a tempo pieno presso le Strutture
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interessate. In particolare, nel processo di assegnazione di un part-time in una Struttura diversa o nella
medesima Struttura, l’Azienda valuterà l’impatto funzionale e produttivo e senza alcun ricorso a forme
di lavoro flessibile o somministrato, assicurando, mediante la gestione funzionale delle sole risorse
umane disponibili, la sostituzione dell’unità di personale a part-time nella Struttura di riferimento. Tale
analisi, al fine di non costituire aggravio per il restante personale delle Strutture coinvolte nel part-time,
deve essere effettuata preventivamente dalla Direzione delle Professioni coinvolte e costituisce
l’attestazione di assenza di pregiudizio, cioe’ la fondamentale condizione di perfezionamento
nell’assegnazione del part-time.
Art. 16 - Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge e di
contratto collettivo in materia.
2. Il presente regolamento è da intendersi in adeguamento alle eventuali successive modifiche conseguenti
all’entrata in vigore di norme legislative e/o contrattuali innovative nella materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° del mese successivo alla data del provvedimento
deliberativo di adozione.
Art. 17 - Norme finali transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di trasformazione presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.
2. I rapporti di lavoro part time in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, attivati a
domanda da più di 3 anni, costituiranno oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Aziendale, ai
fini della verifica della sussistenza delle condizioni e dei presupposti per il loro mantenimento.
3. Detta verifica dovrà essere effettuata in modo da garantire il principio contrattuale del giusto
contemperamento fra le esigenze personali e/o famigliari dei singoli dipendenti interessati e le esigenze
organizzative e funzionali delle strutture aziendali.
4. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui sopra, l’Azienda disponga, con il consenso
dell’interessato, la riconversione a tempo pieno di rapporti di lavoro part-time risalenti nel tempo,
quest’ultima dovrà essere comunicata al dipendente interessato.
5. Le regole organizzative previste dal presente regolamento sono applicabili ai part-time autorizzati
nell’ambito di progetti particolari.
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TABELLA 1)
Trattamento normativo
rapporto di lavoro a tempo parziale – personale del Comparto
a)
Ferie
Nel part-time orizzontale spetta lo stesso numero di ferie all’anno del personale a tempo
pieno
Nel part-time verticale le ferie sono ridotte in proporzione al numero delle giornate
lavorative settimanali. Nella tabella seguente sono indicate, come puro esempio, le possibili
proporzioni teoriche delle ferie, prendendo come base di calcolo un intero anno.
RAPPORTO DI LAVORO
tempo pieno su 6 giorni settimanali
part-time verticale 4 giorni settimanali
part-time verticale 3 giorni settimanali
part-time verticale 2 giorni settimanali
RAPPORTO DI LAVORO
tempo pieno su 5 giorni settimanali
part-time verticale 4 giorni settimanali
part-time verticale 3 giorni settimanali
part-time verticale 2 giorni settimanali
ANZIANITA'
più di 3 anni
meno di 3 anni
più di 3 anni
meno di 3 anni
più di 3 anni
meno di 3 anni
più di 3 anni
meno di 3 anni
ANZIANITA'
più di 3 anni
meno di 3 anni
più di 3 anni
meno di 3 anni
più di 3 anni
meno di 3 anni
più di 3 anni
meno di 3 anni
FERIE + F.S.
36
34
24
23
18
17
12
11
FERIE + F.S.
32
30
25
24
19
18
13
12
b) Permessi ed altre assenze dal servizio
Nel part-time orizzontale i permessi retribuiti e le altre assenze giustificate spettano nella
stessa misura prevista per il personale a tempo pieno in funzione del debito orario indicato
sul contratto individuale
Nel part-time verticale i permessi retribuiti e le altre assenze previste dalla legge o dai
contratti collettivi (compresi Legge 104 e 150 ore) sono ridotti in proporzione alle giornate
lavorative
Spettano per intero:
− il permesso per matrimonio e per lutto (anche per le giornate non lavorative)
− il permesso per donazione sangue o midollo osseo, il permesso per funzioni ai
seggi elettorali (solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi)
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c) Astensioni e congedi per maternità
L’astensione obbligatoria spetta per intero sia nel part-time orizzontale che in quello
verticale, anche per le giornate non lavorative
Il congedo parentale (astensione facoltativa) e i permessi per malattia figlio , nel part-time
verticale, si considerano tenendo conto di tutti i giorni di calendario compresi nel periodo
richiesto, comprese le giornate non lavorative.
d) Pronta disponibilità
Nei casi di carenza organica, i dipendenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro part-time
orizzontale possono effettuare, previo consenso, turni di pronta disponibilità in numero
proporzionalmente ridotto in relazione all’orario svolto.
Nel part-time verticale, le prestazioni di pronta disponibilità e i turni sono assicurati per
intero nei periodi di attività lavorativa.
Tabella esemplificativa riduzione principali tipi di permessi – part time verticale
Si riportano, nella tabella seguente, gli esempi più frequenti di riproporzionamento delle principali
categorie di permessi ed assenze nel part-time verticale, in base alla riduzione dei giorni lavorativi
settimanali
permessi motivi
pers/familiari
giorni/anno
permessi concorsi
esami
aggiornamento
facoltativo
giorni / anno
permessi diritto
studio (150 h)
ore / anno
1
1
3
50
1
2
1
2
4
5
75
100
part-time
verticale giorni
lavorativi
settimanali
permessi legge
104/92
giorni/mese
2
3
4
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