l`attivita` d`impresa e le categorie di imprenditori

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L'ATTIVITA' D'IMPRESA E LE CATEGORIE DI
IMPRENDITORI
Imprenditore: è una persona fisica che “esercita professionalmente un'attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”; si avvale dell'azienda per
svolgere la sua attività d'impresa, ossia tutto ciò che l'imprenditore dispone per svolgere la sua
attività economica.
Requisiti per essere definiti imprenditore:
• esercizio di un'attività economica;
• svolgere l'attività in maniera abituale (non per forza continuativa);
• economicità (I ricavi devono essere maggiori ai costi)
Il codice civile distingue le imprese in base:
• oggetto dell'impresa:
◦ Imprenditore agricolo;
◦ Imprenditore commerciale;
• dimensione dell'impresa:
◦ Piccola;
◦ Non piccola;
• forma giuridica dell'impresa:
◦ Impresa individuale;
◦ Impresa collettiva;
• natura giuridica dell'impresa (dunque la proprietà):
◦ Pubblica;
◦ Privata
IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 c.c.)
1. comma: è imprenditore agricolo chi esercita :
• coltivazione del fondo;
• selvicoltura;
attività agricole essenziali
• allevamento di animali;
2. comma: definisce le attività agricole essenziali come “attività che abbiano a che vedere con il
ciclo biologico vegetale o animale”.
3.comma: l'imprenditore agricolo può:
• esercitare attività di manipolazione,
conservazione, trasformazione di prodotti
attuati da un'attività agricola essenziale;
• esercitare un'attività diretta alla fornitura
mediante l'utilizzo di attrezzature o risorse
impiegate nell'attività agricola
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attività agricole connesse
Macor Bruno Junior
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IMPRENDITORE COMMERCIALE (art. 2195 c.c.)
E' colui che opera in attività:
• industriale* diretta alla produzione di beni e servizi;
• Intermediaria nella circolazione dei beni;
• di trasporto (terra, acqua, aria);
• Bancaria o assicurativa;
• Ausiliari alle precedenti;
*Industriale: tutto ciò che è frutto dell'intelletto
umano dunque non è agricolo.
Questo tipo di imprenditore è soggetto allo “Statuto dell'imprenditore commerciale” che prevede:
• L'obbligo di inscrizione nel registro delle imprese:
◦ Sezione ordinaria: dove si inscrivono imprenditori non piccoli, le società commerciali,
società cooperative;
◦ Sezione speciale: riservata ai soggetti che non sono tenuti all'obbligo di pubblicità
legale* (imprenditori individuali, imprenditori agricoli, società semplici).
La funzione di tale registro è quello di far conoscere ai terzi informazioni concernenti la
sua attività.
*Adempimento pubblicitario: rende noto al pubblico
informazioni; dal punto di vista giuridico può essere:
• Dichiarativo: non è ammessa la prova contraria, tutte
le informazioni registrate da un imprenditore non
piccolo si considerano note;
• Notizia: viene data notizia (la potrei conoscere come
no), effetto che hanno imprenditori piccoli e
imprenditori agricoli;
• Costitutiva: Società di capitali;
•
L'obbligo della tenuta delle scritture contabili: documenti dove si posso verificare i
singoli atti dell'impresa, la situazione patrimoniale e l'andamento economico dell'impresa.
Le scritture obbligatorie sono:
◦ libro giornale: scrittura cronologica che indica giorno per giorno le operazioni relative
all'esercizio dell'impresa;
◦ libro degli inventari: scrittura sistematica che contiene l'indicazione e la valutazione
delle attività e passività dell'esercizio d'impresa.
•
Soggezione alle procedure concorsuali
Le procedure concorsuali sono giudiziate da un giudice che le impone attraverso una
sentenza.
Il fallimento è una situazione giudiziaria nella quale avviene la chiusura forzosa di un'attività
d'impresa attraverso una senza. I requisiti sono:
◦ essere imprenditore commerciale non piccolo;
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◦ essere insolvente (situazione in cui l'imprenditore commerciale non è in grado di pagare
le obbligazioni assunte alle scadenze pattuite. Avere un patrimonio negativo).
Il fine delle procedure concorsuali è la par condicio dei terzi.
Il fallito è spossessato del suo patrimonio. Il quale patrimonio verrà ripartito ai creditori. Non tutti
saranno risarciti (altrimenti l'impresa era solvente).
Ci sono due categorie di soggetti con diritto di credito:
• privilegiati (pagati per primi - lavoratori e soggetti con crediti garantiti)
• chirografi (pagati successivamente - non vengono mai pagati).
Istanza di fallimento: presupposto insolvenza dell'imprenditore (fa istanza chi deve avere pochi
soldi) ,chiede al giudice, il quale nomina un curatore che si accerta dell'insolvenza, fa inventario di
tutti i beni, i debiti, e le attività, quindi si mettono all'asta i beni.
Gli interdetti non possono aprire un'attività d'impresa, ma possono ereditarla: gestisce il tutore.
I Collaboratori subordinati di cui si può avvalere l'imprenditore commerciale nell'esercizio della
sua attività d'impresa sono:
• Istitore: preposto dal titolare, può compiere tutti gli gli atti relativi all'attività d'impresa
tranne:
◦ vendere l'azienda;
◦ ipotecare immobili;
• Procuratore: ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio
d'impresa, in forza a una procura (atto che indica i poteri conferitigli dall'imprenditore);
• Commesso: compie le operazioni di cui è stato incaricato;
IMPRESA PICCOLA (art. 2083 c.c.)
Sono imprenditori piccoli:
• coltivatori diretti del fondo;
• artigiani;
• piccoli commercianti;
Il requisito per essere considerata “Piccola impresa” è: il lavoro deve essere prevalente sia sul
capitale investito che sul lavoro altrui.
Una tipica forma di piccola impresa è l'impresa famigliare (art. 230/bis c.c.): un'impresa dove
collaborano:
• coniuge
• parenti entro il 3 grado;
• affini entro il 2 grado;
La collaborazione del familiari in questo tipo d'impresa esclude la presenza di un contratto di lavoro
subordinato o di società. La legge riconosce ai familiari i seguenti diritti:
• diritto al mantenimento;
• diritto di partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e dunque agli incrementi di
valore dell'azienda, in proporzione alla quantità di lavoro prestato;
• diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell'impresa.
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IMPRESA NON PICCOLA (art. 2085 c.c.)
Sono considerate imprese non piccole tutte coloro che non rientrano nella categoria “piccola”.
BISOGNA RICORDARE CHE: per il nostro ordinamento giuridico, l'imprenditore deve:
• svolgere un'attività economica (non per forza lucrativa);
• produrre in maniera economica* e professionale* beni e servizi per il mercato
*Economico: vuol dire che i ricavi devono almeno pareggiare i costi
*Professionale: vuol dire in maniera abituale* (non continuativa, infatti esistono attività che non
sono continuative)
*Abituale: vuol dire farlo per mestiere (produco per terzi, non per la mia famiglia)-
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