Riordino della normativa in materia di ammortizzatori

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D.LGS. 148/2015
RIORDINO AMMORTIZZATORI SOCIALI
IN COSTANZA DI RAPPORTO
» Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro
Il D.Lgs. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, colloca in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative
alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), fondi di
solidarietà bilaterali e contratti di solidarietà, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare gli istituti e garantire
maggiori certezze alle aziende.
DISPOSIZIONI GENERALI
LAVORATORI BENEFICIARI: tutti quelli assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di
apprendistato professionalizzante (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio).
I lavoratori devono avere – al momento della presentazione della domanda di concessione – un’anzianità di effettivo lavoro 1
pari almeno a 90 gg. presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento 2.
MISURA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE: è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per
le ore di lavoro non prestate, comprese fra quelle a zero e il limite orario contrattuale. L’importo dell’indennità è:
»
ridotto nella misura del contributo degli apprendisti;
»
soggetto al rispetto dei massimali annualmente fissati dall’INPS (rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate
e per un massimo di 12 mensilità, comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive 3).
DURATA MASSIMA DEL TRATTAMENTO: i trattamenti di CIGO e CIGS non possono superare – per ciascuna unità
produttiva4 – i 24 mesi in un quinquennio mobile5 (elevato a 30 mesi per le imprese del settore edile/lapideo).
CONTRIBUTO ADDIZIONALE: è parametrato sulla retribuzione persa dal lavoratore ed è fissato in misura crescente in
relazione all’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell’impresa6 (9% per utilizzo fino a 52 settimane
in un quinquennio mobile; 12% oltre le 52 ed entro le 104 settimane; 15% oltre le 104 settimane).
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: i periodi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per i quali è concesso il
trattamento d’integrazione salariale sono utili ai fini della maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione
anticipata o di vecchiaia.
CONGUAGLIO: il pagamento dell’integrazione salariale è effettuato dall’impresa ai lavoratori alla fine di ogni periodo
di paga7. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dovranno essere effettuati a cura del datore di lavoro nei confronti
1
Si tratta di giornate di effettiva presenza a lavoro a prescindere dalla durata oraria e - ai fini del computo - vengono ricompresi i periodi di ferie, festività,
infortunio e maternità obbligatoria.
2
Ai sensi dell’art. 1, co. 2, tale anzianità non è richiesta per le CIGO attivate per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
3
Ai sensi dell’art. 3, co. 10, i massimali vanno incrementati del 20% per i trattamenti di integrazione concessi in favore delle aziende del settore
edile/lapideo per intemperie stagionali.
4
Per unità produttiva si intende la sede legale o stabilimenti/filiali/laboratori distaccati che abbiano un’organizzazione autonoma, ossia che siano in grado di
realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa.
5
Per il computo si verifica la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e si valutano, a ritroso, le 259 settimane antecedenti. Ai fini del
raggiungimento dei 24 mesi, ed eccetto che nel settore edile e affini, la durata dei trattamenti di solidarietà – divenuti una causale della CIGS – vengono
computati nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (ad es. in caso di ricorso al solo contratto di
solidarietà lo stesso avere una durata di fatto pari a 36 mesi perché i primi 24 mesi valgono 12, cui si possono aggiungere altri 12 mesi).
6
La nuova disciplina ha abbandonato il precedente criterio dimensionale (il contributo veniva prima commisurato all’organico dell’impresa) prevedendo una
maggiore compartecipazione al finanziamento da parte delle imprese che fruiscono dei trattamenti.
Trenkwalder s.r.l. (Società Unipersonale) Sede Legale e Amministrativa: via F. Lamborghini, 89-91, 41126 Modena. Tel.:059.511288, Fax: 059.511141 - C.F./P.I. 02611180361. Agenzia per il Lavoro
autorizzata a tutte le attività di somministrazione di lavoro con provvedimento del Ministero del Lavoro del 13/12/2004 prot. 1182 - Registro Imprese Modena n° 49583/1999, Capitale Sociale: 7.000.000
€. Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Saratoga Italia s.r.l. con sede in via F. Lamborghini, 89-91, 41126 Modena - C.F./P.I.02399490354 - R.E.A. MO - 391940.
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dell’INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di
durata della concessione o della data del provvedimento di concessione, se successivo.
POLITICHE ATTIVE: i lavoratori beneficiari di integrazione con una riduzione/sospensione per più del 50% dell’orario
di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono convocati dal Centro per l’impiego per stipulare un patto di servizio
personalizzato. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo/subordinato durante il periodo di integrazione
salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate 8 (c.d. divieto di cumulo).
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
DESTINATARI: la disciplina dell’integrazione salariale ordinaria si applica a
» imprese industriali manifatturiere/ trasporti/ estrattive/ istallazione impianti/produzione e distribuzione di energia-acqua-gas;
» cooperative di produzione e lavoro e imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
» cooperative agricole e zootecniche e loro consorzi 9;
» imprese di noleggio e distribuzione film e settore cinematografico e imprese industriali per la frangitura olive per conto terzi;
» imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato e addette agli impianti elettrici/ telefonici e all’armamento ferroviario;
» imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini e imprese industriali degli enti pubblici 10;
» imprese industriali ed artigiane11 per l’escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo.
CAUSALI: si può ricorrere all’integrazione salariale ordinaria in caso di
» situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa/ ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali);
» situazioni temporanee di mercato.
DURATA: le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte
» fino a 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane;
» nel caso di CIGO relativa a più periodi non consecutivi, per un massimo di 52 settimane in un biennio mobile;
» nel caso di fruizione di 52 settimane consecutive, è comunque possibile presentare una nuova domanda di CIGO per la stessa unità
produttiva, ma solo dopo almeno 52 settimane di regolare attività lavorativa;
» fermi i limiti di durata sopra indicati, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale in misura eccedente il limite di 1/3
delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile 12.
CONTRIBUZIONE: a carico delle imprese è previsto
» un contributo ordinario, in misura variabile tra l’1,70% e il 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, calcolato sulla base
della tipologia e della dimensione dell’impresa;
» un contributo addizionale13 (cfr. sopra “Disposizioni generali”).
7
Il pagamento può essere effettuato direttamente dall’INPS solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su richiesta
dell’impresa stessa in caso di CIGO o su autorizzazione del Ministero del lavoro in caso di CIGS.
8
Il lavoratore, a pena di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, è tenuto a dare preventiva comunicazione dell’instaurazione del
rapporto alla sede INPS territorialmente competente. Tuttavia tale obbligo viene assolto anche tramite le comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di
lavoro (UNILAV/UNISOMM).
9
Solo con riferimento ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
10
Eccetto il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica.
11
Escluse quelle che svolgono l’attività di lavorazione in strutture e con organizzazione distinte da quella di escavazione.
12
Prendendo a riferimento tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione del trattamento.
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PROCEDURA: per l’ammissione al trattamento 14
» l’impresa è tenuta a dare preventiva comunicazione alle RSA o RSU e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle cause di sospensione/ riduzione dell’orario di lavoro, dell’entità e
durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati;
» a tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione e l’iter deve concludersi entro 25 gg.
dalla comunicazione (ridotti a 10 gg. per le imprese fino a 50 dipendenti);
» espletata la fase di consultazione sindacale – ed entro il termine di 15 gg. dall’inizio della sospensione/ riduzione15 – l’impresa
presenta in via telematica all’INPS la domanda di concessione della CIGO;
» la concessione è demandata alla sede INPS territorialmente competente16.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
DESTINATARI: la disciplina dell’integrazione salariale straordinaria si applica a
» imprese industriali/ edili e affini, imprese artigiane 17, imprese appaltatrici dei servizi mensa/ ristorazione/ pulizia18, imprese dei settori
ausiliari al servizio ferroviario, cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi, imprese di vigilanza che, nei 6 mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti e
dirigenti);
» imprese esercenti attività commerciali, di logistica, agenzie di viaggio e turismo (compresi operatori turistici) che, nei 6 mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti (inclusi apprendisti e
dirigenti);
» imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, partiti e movimenti politici (nei limiti annuali di spesa previsti), a prescindere
dal numero dei dipendenti.
CAUSALI: si può ricorrere all’integrazione salariale straordinaria in caso di
» riorganizzazione aziendale19;
» crisi aziendale 20 (ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa);
» contratti di solidarietà c.d. difensivi 21.
DURATA: per ciascuna unità produttiva, le integrazioni salariali straordinarie sono corrisposte
» nell’ipotesi di riorganizzazione aziendale: per massimo 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
13
Il contributo addizionale non è dovuto per i trattamenti concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
Si riporta la procedura standard, mentre nelle ipotesi di eventi oggettivamente inevitabili che rendano non differibile la sospensione/ riduzione dell’attività
l’impresa è tenuta a darne comunicazione a RSA/RSU e articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Quando la sospensione/ riduzione superi le 16 ore settimanali – a richiesta dell’impresa o delle parti sindacali da presentarsi entro 3 gg. dalla
comunicazione – si procede ad esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione dell’orario di lavoro. La
procedura deve concludersi entro i 5 gg. dalla richiesta.
15
Qualora la domanda venga presentata oltre il termine indicato, il trattamento non potrà essere concesso per periodi anteriori ad una settimana rispetto
alla data di presentazione. Se l’omessa o tardiva presentazione della domanda comportino per i lavoratori la perdita del diritto a percepire l’integrazione
salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma di importo equivalente a quello non percepito.
16
Avverso il provvedimento di rigetto è possibile presentare ricorso al Comitato preposto presso l’INPS entro 30 gg. dalla comunicazione da parte dell’INPS
medesima.
17
Purché procedano a sospensione/ riduzione dell’attività in conseguenza di quelle operate dall’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente.
18
Purché subiscano una riduzione dell’attività in conseguenza di quella dell’azienda appaltante a sua volta richiedente CIGS.
19
Deve essere presentato un programma di riorganizzazione contenente un piano di interventi volto a fronteggiare la situazione.
20
Deve essere presentato un piano di risanamento contenente gli interventi correttivi.
21
Si tratta di quei contratti stipulati dall’impresa attraverso accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare la
riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. La riduzione media oraria non può superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei
lavoratori interessati né, per ciascun lavoratore, la percentuale complessiva di riduzione dell’orario di lavoro può superare il 70% nell’arco dell’intero periodo
per il quale il contratto di solidarietà viene stipulato.
14
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» nell’ipotesi di crisi aziendale: per massimo 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non potrà essere concessa prima
che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello precedentemente autorizzato;
» nell’ipotesi di contratto di solidarietà: per massimo 24 mesi (o 36 mesi 22), anche continuativi, in un quinquennio mobile.
CONTRIBUZIONE: è previsto
» un contributo ordinario, nella misura dello 0,90% (0,60% carico impresa e 0,30% a carico del lavoratore) della retribuzione imponibile
ai fini previdenziali;
» un contributo addizionale (cfr. sopra “Disposizioni generali”).
PROCEDURA: per l’ammissione al trattamento 23
» l’impresa è tenuta a comunicare alle RSA o RSU e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale delle cause di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, dell’entità e durata prevedibile, del
numero dei lavoratori interessati;
» a tale comunicazione segue entro 3 gg., su richiesta di una delle parti, domanda di esame congiunto della situazione24 e l’iter deve
concludersi entro 25 gg. dalla comunicazione (ridotti a 10 gg. per le imprese fino a 50 dipendenti);
» la domanda di concessione della CIGS 25 deve essere presentata entro il termine di 7 gg 26. dalla conclusione della fase di
consultazione sindacale o della stipula dell’accordo sindacale per l’intervento e la sospensione/ riduzione decorrono non prima del
30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
» la concessione avviene da parte del Ministero del lavoro con decreto, in via generale, entro 90 gg. dalla presentazione della
domanda.
FONDI DI SOLIDARIETÀ
TIPOLOGIE: a seconda della platea dei soggetti destinatari si distinguono
» Fondi di solidarietà bilaterali 27: istituiti attraverso accordi collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, sono volti a garantire ai lavoratori 28 – nei settori non coperti dalla
normativa in materia di CIGO e CIGS 29 – una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi sospensione/ riduzione dell’attività
dovuti a crisi aziendale;
» Fondi di solidarietà bilaterali c.d. alternativi: si tratta dei fondi instituiti nei settori in cui siano già consolidati sistemi di bilateralità
(artigianato e somministrazione) e che comunque devono garantire la copertura attraverso l’erogazione di un assegno di misura pari
all’assegno ordinario o l’assegno di solidarietà per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile;
» Fondo di integrazione salariale: opera per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito
di applicazione di CIGO e CIGS e per i quali non siano stati stipulati accordi costitutivi dei fondi bilaterali o alternativi e con
riferimento ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti 30.
PRESTAZIONI: i Fondi, eccetto quelli c.d. alternativi, garantiscono
22
Cfr. nota 5.
Nell’ipotesi di riorganizzazione/ crisi aziendale.
24
In sede di esame l’impresa (eccetto quelle edili e affini) deve dichiarare la non percorribilità della causale del contratto di solidarietà.
25
La domanda viene trasmessa contestualmente al Ministero del lavoro e alle DTL territorialmente competenti.
26
Qualora la domanda venga presentata oltre il termine indicato, il trattamento decorrerà dal 30° giorno successivo alla presentazione della domanda. Se
l’omessa o tardiva presentazione della domanda comportino per i lavoratori la perdita del diritto a percepire l’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a
corrispondere ai lavoratori una somma di importo equivalente a quello non percepito.
27
L’istituzione dei fondi è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
28
Anche apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
29
I fondi possono essere istituiti anche in settori coperti dai trattamenti di integrazione ordinaria e straordinaria al fine di assicurare prestazioni integrative,
assicurare un assegno straordinario di sostegno al reddito per incentivare all’esodo i lavoratori con i requisiti per la pensione, contribuire al finanziamento di
percorsi formativi di riqualificazione professionale.
30
Dal 1/01/2016 ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vanno computati anche gli apprendisti.
23
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» un assegno ordinario, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie 31 e
straordinarie 32 e di importo almeno pari all’integrazione salariale.
Nel caso dei Fondi di solidarietà bilaterali:
» la durata non sarà inferiore a 13 settimane e superiore a quella prevista per la causale cui si ricorre (CIGO o CIGS);
» la domanda di accesso deve essere presentata non prima di 30 gg. dall’inizio della sospensione/riduzione dell’attività e non
oltre i 15 gg. successivi all’inizio della predetta riduzione/ sospensione.
Nel caso del Fondo di integrazione salariale:
» l’assegno è previsto solo per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e la durata non può eccedere
le 26 settimane in un biennio mobile.
» un assegno di solidarietà, solo nel caso di Fondo di integrazione salariale, in favore dei dipendenti che stipulano con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro
al fine di evitare licenziamenti collettivi o plurimi individuali. L’assegno viene corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un
biennio mobile e nella misura dell’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
N.B.: i Fondi vengono finanziati attraverso apposite aliquote contributive poste per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3
a carico del lavoratore, hanno l’obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA
TIPOLOGIA: si tratta dei contratti collettivi aziendali (da depositare presso la DTL) che prevedono una riduzione stabile
dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, al
fine di incrementare l’organico33. I nuovi lavoratori assunti restano esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi ai fini dell’applicazione di norme e istituti che prevedano l’accesso ad agevolazioni finanziarie e creditizie.
PRESTAZIONI: per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione, spetta al datore di lavoro un contributo pari –
per i primi 12 mesi – al 15% della retribuzione lorda prevista dal CCNL applicabile. Per i due anni successivi il predetto
contributo è ridotto rispettivamente al 10% e al 5%.
In sostituzione del predetto contributo, per l’assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni – per i primi 3 anni e
comunque non oltre il compimento del 29°anno di età del lavoratore, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è
dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.
N.B.: non beneficiano delle agevolazioni i datori di lavoro che – nei 12 mesi precedenti le assunzioni – abbiano proceduto a
riduzione di personale o a sospensione del lavoro in regime di CIGS.
31
Ad esclusione delle intemperie stagionali, nel caso del Fondo di integrazione salariale.
Limitatamente alle causali di crisi e riorganizzazione aziendale, nel caso del Fondo di integrazione salariale.
33
Le assunzioni non devono determinare una riduzione della percentuale di manodopera femminile rispetto a quella maschile (ovvero di quest’ultima
quando risulti inferiore), salvo che la possibilità sia espressamente prevista dai contratti collettivi per la particolarità della qualifica di riferimento.
32
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IN COSTANZA DI RAPPORTO
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)
La Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) al fine di favorire la transizione verso il sistema riformato di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs. 148/2015 ha rifinanziato la cassa integrazione in deroga per l’anno
2016 nella misura di 250 milioni di euro.
Restano fermi i requisiti di accesso indicati nel Decreto Interministeriale n. 83473/2014 34, ma il trattamento di integrazione
salariale in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un
periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
» I trattamenti di CIGS conseguenti a procedure di consultazione sindacali già concluse alla data del 24/09/2015, mantengono la
durata prevista, nei limiti delle leggi al tempo vigenti;
» ai fini del calcolo della durata massima delle integrazioni salariali, i trattamenti richiesti prima del 24/09/2015 si computano per la
sola parte di periodo autorizzato successiva a tale data;
» la NASpI viene portata in via strutturale a 24 mesi (eliminata la previsione di riduzione a 78 settimane per eventi di disoccupazione
successivi al 1/01/2017);
» viene prolungata l’ASDI 35 (Assegno di disoccupazione) oltre il 2015.
34
I destinatari della CIGD sono i soggetti giuridici qualificabili come imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c. che non rientrano nel campo di applicazione di
CIGO/ CIGS/ Contratti di solidarietà. L’accesso è consentito per causali predefinite e in favore di lavoratori che abbiano un’anzianità aziendale almeno pari
a 12 mesi (nel caso di lavoratori somministrati l’anzianità deve essere stata maturata con la medesima Agenzia per il lavoro richiedente il trattamento).
35
Si tratta della misura di sostegno che fornisce un reddito fino a 6 mesi ai beneficiari di NASpI over 50 o con figli minori che esauriscono il sussidio senza
aver trovato lavoro e hanno l’indicatore della situazione economica (ISEE) inferiore a 5.000 euro annui.
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