Proposta - Consiglio Regionale della Puglia

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Consiglio Regionale della Puglia
Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale
Proposta di disegno di legge
“Norme sulla trasparenza nei concorsi e nella selezione del personale
nella Regione e nelle Amministrazioni e Società Regionali”
Ad iniziativa dei Consiglieri Regionali:
Ruocco Avv.Roberto, Attanasio dott.Tommaso, Saccomanno dott.Michele,
Congedo dott.Saverio, Lospinuso Avv.Pietro, Marmo dott.Nicola, Silvestris
dott.Sergio.
Relazione
Gli accadimenti degli ultimi giorni ed il senso di profondo disagio dei cittadini
pugliesi dinanzi a favoritismi ingiustificabili rendono necessario intervenire in sede
legislativa per regolare le procedure di assunzione del personale da parte
dell’Amministrazione Regionale, degli Enti, Aziende pubbliche ed Istituzioni,
nonché delle Società od altri soggetti di diritto privato regionali o sottoposti al
controllo regionale, al fine di assicurare maggiore trasparenza.
La presente legge, che si compone di dieci articoli, vuol essere un primo intervento
in tal senso, senza aspettare fantomatici codici etici che non rispondono certamente
alle aspettative della Gente e si sono rivelati nel passato vere e proprie beffe.
L’articolo 1, nell’indicare le finalità, individua i soggetti pubblici e non destinatari
delle norme di trasparenza dettate dagli articoli successivi.
L’articolo 2 stabilisce che tutte le Amministrazioni e Persone giuridiche, rientranti
nell’ambito del “sistema regionale”, per assumere personale dipendente devono
adottare procedure di evidenza pubblica e di valutazione dei concorrenti. Fissa,
altresì, percorsi trasparenti affinché i nuovi strumenti di reclutamento come il
lavoro interinale abbiano effettivi elementi di trasparenza fino ad oggi assenti.
L’articolo 3 stabilisce le ulteriori forme di pubblicità dei bandi e di tutte le
significative fasi delle procedure avvalendosi di internet.
L’articolo 4 introduce la pratica del sorteggio pubblico di almeno due terzi dei
commissari esaminatori, così sottraendoli all’arbitrio degli amministratori, e della
pubblicità delle loro operazioni.
L’articolo 5 stabilisce che la ripartizione dei punteggi per titoli deve essere
preventiva ed indicata già nei bandi o negli avvisi.
L’articolo 6 introduce la procedura della custodia presso un istituendo settore
regionale delle buste contenenti le generalità dei candidati per il tempo necessario
alla valutazione degli elaborati, così da garantire effettivamente l’anonimato
durante la correzione.
L’articolo 7 fissa criteri di trasparenza e pubblicità delle prove stabilendo che sia
la fase di valutazione degli elaborati e sia le sedute delle prove orali e pratiche
vengano trasmesse in diretta su internet ed attraverso canali in digitale terrestre,
così da permettere a chiunque lo voglia di poter seguire le stesse fasi e rendersi
conto dell’effettiva imparzialità dei commissari.
L’articolo 8 istituisce l’Ufficio Regionale sulla trasparenza nei concorsi e
nell’accesso all’impiego.
L’articolo 9 sancisce la decadenza degli Amministratori di nomina regionale che
non si attengono alle previsioni della legge ed il commissariamento degli Enti
pubbliciL’articolo 10 regola le questioni finanziarie.
Il gruppo regionale di Alleanza Nazionale confida in una rapida approvazione del
disegno di legge, pronto a recepire ogni utile elemento che possa ove opportuno
miglioralo.
Roberto Ruocco
Tommaso Attanasio
Michele Saccomanno
Saverio Congedo
Pietro Lospinuso
Nicola Marmo
Sergio Silvestris
Titolo I
Capo I
Articolo 1
(Finalità)
1.1 La presente legge integra la vigente normativa, nazionale e regionale, al fine di
garantire ad ogni soggetto sostanziali pari opportunità, imparzialità e maggiore
trasparenza
nelle
procedure
per
l’accesso
all’impiego
pubblico
nell’Amministrazione Regionale, negli Enti, Istituzioni ed Aziende pubbliche, ivi
comprese le Aziende Sanitarie Locali, regionali o regolate dalla Regione.
1.2 Definisce, altresì, le condizioni minime di imparzialità e di trasparenza che devono
essere adottate dalle Società od altri soggetti di diritto privato controllati dalla
Regione nell’assunzione all’impiego del proprio personale.
Articolo 2
(Trasparenza nell’accesso all’impiego negli Enti,Aziende, Istituzioni e Società
regionali)
2.1 Ove anche non già tenuti ai sensi della vigente normativa,tutti gli Enti, le Aziende
pubbliche e le Istituzioni, regionali o regolate dalla Regione, nonché le Società od
altri soggetti di diritto privato controllati dalla Regione, nell’assunzione del
personale di qualsiasi ruolo o qualifica, anche a tempo determinato, devono
comunque adottare procedure di evidenza pubblica e di valutazione dei concorrenti.
2.2 Il bando di concorso ovvero l’avviso pubblico deve espressamente indicare secondo
quali modalità, tra quelle previste dalla normativa vigente, sarà espletata la
procedura di selezione.
2.3 Anche per le qualifiche per le quali è prevista dalla normativa vigente la chiamata
diretta, gli Enti, le Aziende pubbliche e le Istituzioni, regionali o regolate dalla
Regione, nonché le Società od altri soggetti di diritto privato controllati dalla
Regione, devono comunque procedere a selezione, dandone pubblicità, nelle forme
in appresso previste, dei requisiti richiesti e delle modalità che intendono adottare
per la valutazione.
2.4 Nel caso in cui gli Enti, le Aziende pubbliche e le Istituzioni, regionali o regolate
dalla Regione, nonché le Società od altri soggetti di diritto privato controllati dalla
Regione intendono avvalersi di lavoratori interinali o similari figure di lavoro
temporaneo dovranno preventivamente comunicarlo all’Ufficio Regionale sulla
trasparenza dei concorsi e nell’accesso all’impiego, indicando la Società o l’Ente di
cui intendono avvalersi, le modalità di selezione che questi adottano e le condizioni
di fatto che giustificano il ricorso a tale procedura.
2.5 La Giunta Regionale, nei successivi quindici giorni, previa istruttoria dell’Ufficio
Regionale di cui al successivo articolo 8, verificata la sussistenza delle condizioni
di legge, autorizza o meno il ricorso a tali forme di reclutamento straordinario.
2.6 La comunicazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sui siti
ufficiale in internet della Regione e dell’Amministrazione che procede.
2.7 Le procedure di cui ai precedenti 3°,4° , 5° e 6° comma si applicano anche
all’Aziende Sanitarie Locali.
2.8 Ove sia l’Amministrazione Regionale a far ricorso al lavoro interinale od altre forme
di reclutamento similari, il relativo provvedimento deve essere pubblicato oltre che
sul BURP anche sul sito ufficiale internet della Regione.
Capo II
(Norme comuni alle Amministrazioni ed altri soggetti di cui all’articolo 1)
Articolo 3
(Pubblicità)
3.1 I bandi di concorso o gli avvisi di selezione, salvo quant’altro previsto dalla vigente
normativa, devono essere pubblicati, per intero, sul Bollettino Regionale, nonché
per tutta la durata del periodo utile alla presentazione delle domande sui siti ufficiali
internet della Regione e dell’Amministrazione che procede.
3.2 Il link di apertura della sezione concorsi ed avvisi di selezione deve essere inserito
nella prima pagina dei siti internet e deve essere ben visibile e riconoscibile.
3.3 Sui siti internet di cui al comma che precede devono essere pubblicati anche i
nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici ed i loro curricula, le date di
sorteggio dei commissari, i diari delle prove e l’esito delle stesse.
3.4 Sempre sul sito internet in apposita sezione devono essere riportate le generalità dei
lavoratoti avviati al lavoro dalle Società od Enti di lavoro interinale.
Articolo 4
(Selezione dei Commissari)
4.1 Salvo quanto eventualmente già diversamente previsto dalla normativa vigente,
almeno i due terzi dei commissari devono essere individuati mediante sorteggio
pubblico nell’ambito di ruoli esterni all’amministrazione che procede ovvero
nell’ambito degli albi professionali diversi da quelli della provincia in cui si svolge
il concorso o la selezione.
4.2 Le procedure di sorteggio devono essere effettuate in seduta pubblica e trasmesse in
diretta mediante collegamento internet audio/video e/o mediante trasmissione
televisiva in digitale terrestre.
4.3 Nel bando deve essere indicato il giorno,l’ora ed il luogo ove si terrà il pubblico
sorteggio, nonché l’indirizzo per l’accesso alla diretta audio/video in internet e/o del
canale in digitale terrestre utilizzato.
Articolo 5
(Ripartizione dei punteggi per i titoli)
5.1 La ripartizione dei punteggi relativi ai titoli deve essere già indicata nel bando di
concorso o nell’avviso di selezione.
Articolo 6
(Operazioni preliminari alla valutazione degli elaborati)
6.1 La busta contenente i dati anagrafici del candidato deve essere consegnata per la
temporanea custodia,rigorosamente chiusa, da parte del Presidente della
Commissione al Responsabile dell’Ufficio Regionale sulla trasparenza nei concorsi
e nell’accesso all’impiego.
6.2 Completate le operazioni di revisione degli elaborati e di attribuzione del punteggio
in forma anonima, il Responsabile dell’Ufficio Regionale consegnerà al Presidente
della Commissione le buste contenenti i dati anagrafici.
Articolo 7
(Trasparenza e pubblicità delle prove)
7.1 Le Commissioni esaminatrici, nella prima riunione, stabiliscono i criteri e le
modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Il relativo verbale dovrà essere pubblicato sul sito
internet della Regione nella sezione concorsi e selezioni, nonché sul sito dell’Ente,
Azienda, Istituti e Società.
7.2 Le Commissioni, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale,
determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di
esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
7.3 Tutte le operazioni di correzione degli elaborati dovranno essere trasmesse in
video/audio e/o mediante trasmissione televisiva in digitale terrestre.
7.4 Tutte le operazioni relative alle prove orali o pratiche dovranno avvenire in seduta
pubblica e trasmesse in internet e/o mediante trasmissione televisiva in digitale
terrestre, nonché registrate e conservate per anni cinque ovvero per il maggior
periodo necessario in caso di contestazioni giudiziarie e fino al termine delle stesse.
Articolo 8
(Ufficio sulla trasparenza nei concorsi e nell’accesso all’impiego)
8.1 E’istituito presso la Regione Puglia il Settore denominato Ufficio sulla trasparenza
nei concorsi e nell’accesso all’impiego.
8.2 L’Ufficio è tenuto all’istruttoria per l’autorizzazione per il lavoro interinale o
similare ed alla conservazione temporanea delle buste di cui al precedente art.6
durante il tempo per la valutazione degli elaborati, nonché, terminata la procedura
concorsuale, alla custodia di tutti i verbali, documenti ed elaborati per il periodo
previsto dalla legge e comunque per anni dieci, nonché delle registrazioni delle
sedute pubbliche di sorteggio e di svolgimento delle prove orali o pratiche.
Capo III
Articolo 9
(Decadenza)
9.1 Il mancato rispetto della presente legge costituisce causa di decadenza degli
amministratori nominati dalla Regione, nonché causa per lo scioglimento degli
organi di amministrazione degli Enti, Aziende pubbliche od Istituzioni regionali o
sottoposti al controllo regionale.
9.2 Costituisce, altresì, giusta causa per la revoca degli Amministratori nominati dalla
Regione nelle Società od altri soggetti di diritto privato.
Articolo 10
(Norma finanziaria)
10.1 Agli oneri derivanti dalla applicazione delle procedure previste dalla presente
legge, la Regione e gli Enti, aziende, Istituzioni e Società destinatari faranno fronte
con le proprie risorse di bilancio appostate nei capitoli relativi all’espletamento di
concorsi o procedure di selezione del personale.
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