Pronto soccorso: Le nuove norme.

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Pronto soccorso: Le nuove norme
Graziano Frigeri
Associazione Ambiente Lavoro
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 Febbraio 2004 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 388
del 15 Luglio 2003 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni".
Giunge così finalmente a compimento quanto previsto dal D.Lgs.vo. 626/94 al capo III
“Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso”. Infatti, mentre al disposto degli
articoli 13 (prevenzione incendi) e 14 (Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato)
si era già dato compimento con il DM 10 Marzo 1998, l’art. 15 (pronto soccorso) era finora rimasto
“orfano” del Decreto Ministeriale di cui al comma 3, cui veniva demandato il compito di definire
“le caratteristiche minime delle attrezzature, i requisiti del personale addetto e la sua formazione”.
Poiché il successivo comma 4 stabiliva che “fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3 si
applicano le disposizioni vigenti”, sì è finora configurata una situazione “kafkiana” in cui le
Aziende da un lato avevano comunque l’obbligo di designare gli addetti (art. 4 comma 5 lettera a;
art. 12 comma 1 lettera b) e di organizzare il servizio instaurando, tra l’altro, i necessari rapporti coi
servizi pubblici (art. 12 comma 1 lettera a; art. 15 comma 1 e 2) mentre le caratteristiche delle
attrezzature restavano quelle definite dal DM 2 Luglio 1958 (compreso l’obbligo di detenere nella
cassetta di pronto soccorso “due fialette di canfora; due di sparteina; due di caffeina; due di
morfina; due di adrenalina”).
Per contro, nessuna formazione era di fatto obbligatoria per gli addetti.
È ben vero che, anche in considerazione del fatto che lo schema di decreto ministeriale era in
circolazione da molto tempo, il comune buon senso che spesso (per fortuna) supplisce alle carenze
legislative (lo stesso che ha fatto sì che il sottoscritto, nel corso di vent’anni di ispezioni, ha
rinvenuto in un solo caso su migliaia la morfina nella cassetta di pronto soccorso!) aveva operato
nella direzione di favorire la designazione di addetti al primo soccorso adeguatamente formati in
base a corsi organizzati secondo i moduli previsti negli allegati allo schema di decreto.
È altrettanto vero, tuttavia, che molte aziende medio piccole (quelle, tra l’altro, in cui più cruciale
risulta l’impatto della presenza o meno di una organizzazione delle attività di prevenzione) hanno
fino ad oggi atteso l’emanazione del decreto secondo l’assunto “faccio solo ciò che è obbligatorio”.
Peraltro, accanto a corsi seri, organizzati secondo gli schemi di decreto e tenuti da personale
competente, sono fioriti qua e là corsi più o meno “concentrati” (il classico corso di 4 ore!) e non
sempre tenuti da personale avente la necessaria competenza e qualificazione.
Comunque sia, dopo lunghissima gestazione (si pensi oltretutto che il Decreto, approvato il 15
Luglio 2003 è stato pubblicato il 3 Febbraio 2004!) siamo arrivati al traguardo, ed ora quanto
previsto dall’art. 15 del D. Lgs.vo 626/94 è pienamente operativo.
Vediamone dunque i principali contenuti, tenuto conto che il Decreto Ministeriale 388/03 ricalca
pressoché alla lettera lo schema in circolazione da tempo.
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Il Decreto consta di 6 articoli e 4 allegati.
L’articolo 1 classifica le aziende o le unità produttive in tre gruppi (A, B e C) prendendo in
considerazione tre variabili: tipologia della attività, numero dei lavoratori e fattori di rischio. Le
caratteristiche delle attrezzature e i requisiti formativi degli addetti, infatti, si differenziano in
ragione del gruppo di appartenenza dell’Azienda.
La Tabella 1 riassume le caratteristiche dei tre gruppi:
GRUPPO DI APPARTENENZA
GRUPPO A
CARATTERISTICHE
1) Aziende o Unità produttive soggette ad obbligo di
notifica ai sensi dell’art. 2 D.Lgs.vo 334/99; centrali
termoelettriche; impianti elaboratori nucleari di cui
agli artt. 7,28 e 33 del D.Lgs.vo 230/95; aziende
estrattive e attività minerarie di cui al DPR 624/96;
lavori in sotterraneo di cui al DPR 320/56;
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
2) Aziende o Unità Produttive con più di 5 lavoratori
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL
con indice infortunistico di inabilità permanente
superiore a quattro nell’ultimo triennio.
3) Aziende o unità produttive più di cinque lavoratori a
tempo indeterminato nel comparto dell’agricoltura.
GRUPPO B
Aziende o Unità Produttive con tre o più lavoratori che non
rientrano nel gruppo A;
Aziende o Unità Produttive con meno di tre lavoratori che
non rientrano nel gruppo A;
GRUPPO C
Tab.1
192 pagine a 4 colori
(info a pag . 4)
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Sempre l’art. 1, al comma 2, demanda al datore di lavoro di identificare la categoria di
appartenenza della propria azienda, sentito il medico competente. Nel caso l’Azienda sia
inquadrabile nel gruppo A il datore di lavoro ne dà comunicazione alla ASL di competenza
territoriale. Nel caso le attività produttive svolte siano inquadrabili in gruppi diversi il datore di
lavoro dovrà riferirsi al gruppo con indice più elevato.
L’art. 2 affronta il tema della organizzazione del pronto soccorso in Azienda.
Gli obblighi delle Aziende sono riassunti nella Tabella 2:
GRUPPO DI APPARTENENZA
GRUPPI A e B
MISURE DI PRONTO SOCCORSO
cassetta di pronto soccorso presso ciascun luogo
di lavoro; un mezzo di comunicazione idoneo ad
attivare rapidamente il sistema di emergenza del
SSN.
GRUPPO C
pacchetto di medicazione presso ciascun luogo
di lavoro; un mezzo di comunicazione idoneo ad
attivare rapidamente il sistema di emergenza del
SSN.
I contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione sono indicati
negli allegati 1 e 2 al DM, che si riportano in appendice.
Da tenere presente che:
•
•
•
Cassetta e pacchetto devono essere presenti in ciascun luogo di lavoro ; devono essere
“adeguatamente custoditi, in luoghi facilmente accessibili ed individuabili con
segnaletica appropriata;
Il contenuto minimo previsto dagli allegati 1 e 2 può essere integrato sulla base dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro, su indicazione del medico competente e del sistema di
emergenza del SSN;
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in
luoghi isolati diversi dalla sede aziendale (es: squadre di installazione e manutenzione
impianti, addetti alla manutenzione di acquedotti, impianti fognari ecc., il datore di lavoro è
tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione ;
L’articolo 3 concerne i requisiti e la formazione degli addetti.
La formazione degli addetti deve essere svolta da personale medico in collaborazione, ove
possibile, con il sistema di emergenza sanitaria del SSN. Nello svolgimento della parte pratica il
personale medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale
specializzato.
I contenuti minimi dei corsi sono definiti dagli allegati 3 (Gruppo A, 16 ore) e 4 (Gruppi B e C, 12
ore). In appendice sono riportati per esteso i suddetti allegati.
Il comma 5 dell’art. 3 stabilisce la validità dei corsi di formazione ultimati entro la data di entrata
in vigore del Decreto Ministeriale , stabilita dall’art. 6 in sei mesi dalla pubblicazione sulla G.U.:,
pertanto il 3 agosto 2004. Lo stesso comma stabilisce l’obbligo di rinnovare la formazione con
cadenza triennale, almeno per quanto concerne la parte teorico-pratica (prevista nell’ultimo modulo
di 4 o 6 ore del programma completo di cui agli allegati 3 e 4).
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L’ articolo 4 si occupa delle attrezzature minime di equipaggiamento e dei i dispositivi di
protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso. Detti
strumenti devono essere individuati e resi disponibili dal datore di lavoro in collaborazione con il
medico competente, devono essere appropriati e mantenuti in condizioni di efficienza e pronto
impiego, e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Infine, l’articolo 5 abroga il DM 2 Luglio 1958, mentre l’art. 6 stabilisce l’entrata in vigore del DM
388/03 in sei mesi dalla pubblicazione, quindi nel 3 agosto 2004.
Gli allegati del Decreto sono consultabili sul ns. sito Internet www.amblav.it
192. pag a colori
Chi partecipa al Convegno del 20 febbraio (Milano) e del 4 marzo (Roma) potrà prenotare il
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