regione veneto - ULSS 1 Belluno

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REGIONE VENETO
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.1
BELLUNO
REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTI ECONOMALI A
SUPPORTO DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 2 DI
AGORDO
Allegato alla Convenzione
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporti economali a supporto della
struttura residenziale per anziani non autosufficienti del Distretto Socio-Sanitario n. 2 di
Agordo.
Art. 2 MODALITA’ PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio deve assicurare:
 il trasporto giornaliero:
1. dalla cucina dell’Ospedale di Agordo e viceversa dei contenitori di: colazione,
pranzo e cena per gli ospiti delle sezioni Polifunzionale 1 e 2 . pranzo e cena per
gli ospiti della sezione Anziani Inabili
2. dai seminterrati delle sezioni, ai nuclei delle stesse, degli ausili per l'
incontinenza
3. dai nuclei alla lavanderia dell'Ospedale e viceversa della biancheria piana
sporca/pulita
I servizi di cui ai punti 1 e 2 devono essere svolti tutti i giorni, festività comprese, quello di
cui al punto 3, nei giorni di apertura del servizio di guardaroba/lavanderia dell'Ospedale (5
giorni la settimana)
 l'attività di trasporto dal magazzino ospedaliero fino ai nuclei delle sezioni, nei giorni
di consegna, dei beni: economali e del materiale sanitario, compresi farmaci e
presidi medico chirurgici
 la gestione dei locali/armadi di nucleo, con sistemazione e ordine, della biancheria
piana pulita, degli ausili per l'incontinenza, del materiale di sanificazione, del
materiale sanitario (esclusi farmaci e presidi medico-chirurgici) con controllo del
materiale trasportato con la bolla di consegna.
La gestione dei magazzini/armadi deve essere effettuata nei giorni di trasporto dei beni e
completata anche in altri giorni della settimana.
L’ULSS effettuerà controlli periodici per verificare la corretta esecuzione delle
attività richieste con la presenza del Responsabile della Cooperativa Sociale assieme al
quale sarà redatto un rapporto valido agli effetti delle eventuali contestazioni.
Art. 3 – OBBLIGHI DELL’ULSS
L’Ulss si impegna a:
- mettere a disposizione i locali e le attrezzature per l’attività di servizi vari a supporto della
Struttura residenziale anziani non autosufficienti.
Art. 4 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA SOCIALE E DEGLI OPERATORI
- L’operatore deve essere specializzato o almeno in grado di dimostrare di avere
esperienza nella effettuazione delle attività richieste;
- L’operatore utilizza la strumentazione messa a disposizione dall’ULSS;
- La Cooperativa Sociale si impegna a sostituire il personale preposto al servizio qualora lo
stesso risulti non di gradimento all’Azienda Sanitaria.
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