A. I DOVERI NELLE COSTITUZIONI STORICHE ITALIANE COSTITUZIONE DI BOLOGNA (1796) … DOVERI I. La dichiarazione dei diritti include gli obblighi dei Legislatori; ma la conservazione della Società esige ancora, che quelli che la compongono, conoscano ed adempiano non meno i loro doveri. II. Tutti i doveri dell’uomo, e del cittadino derivano da questi due principi impressi dall’Autore della natura nel cuore dell’uomo. – Non fate ad altri quel che non vorreste fatto a Voi. – Fate in ogni occasione agli altri quel bene, che vorreste per voi. III. I doveri di ciascun individuo verso la Società sono: difenderla, servirla, vivere soggetto alle leggi, e rispettare coloro che ne sono gli organi. IV. Non è buon Cittadino chi non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon sposo. V. Non è persona dabbene chi non è francamente, e religiosamente osservatore delle leggi. VI. Chi contravviene apertamente alle leggi si dichiara in stato di guerra con la Società. VII. Chi senza contravvenire apertamente alle leggi, le elude con astuzia, offende il pubblico bene, e si rende indegno della comune stima e benevolenza. VIII. La conservazione della proprietà è la base su cui poggia l’agricoltura, il commercio, ogni maniera d’industria e tutto l’ordine sociale. IX. Ogni Cittadino deve il proprio servizio alla Patria, e alla conservazione dei sacri diritti di libertà, uguaglianza, sicurezza, e proprietà, qualunque volta la legge lo invita a difenderli. FORMA DI GOVERNO REPUBBLICANO PROVVISORIO PER IL PIEMONTE (1796) … DOVERI Art. 1 - La dichiarazione dei dritti contiene le obbligazioni dei legislatori: la conservazione della società esige che quelli, li quali l’impongono, conoscano, ed adempiscano egualmente i loro doveri COSTITUZIONE DEL POPOLO LIGURE (1797) … DOVERI DELL’UOMO IN SOCIETÀ Art. 1 – I diritti altrui sono il limite morale dei nostri e il principio dei doveri. Si adempiono questi col rispettar quelli. Il loro fondamento è in questa massima: Fa costantemente agli altri il bene che vorresti riceverne. Non fare ad altri il male che non vorresti fatto a te stesso. Art. 2 – I doveri di ciascheduno individuo verso la società sono: l’ubbidienza alle leggi, la difesa dell’eguaglianza; la contribuzione alle spese pubbliche; il servigio della patria, quando lo esige, anche col sacrifizio delle sostanze e della vita. Art. 3 – Chi viola apertamente le leggi, chi cerca di eluderle, dichiara sé nemico della società. Art. 4 – Nessuno è buon cittadino se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buono sposo. La pratica dei doveri privati e domestici è la base delle virtù pubbliche. … DOVERI DEL CORPO SOCIALE Art. 1 – Il dovere della società verso gl’individui che la compongono, è la garanzia sociale; consiste nell’azione di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno: dove essa manchi, non vi è né società, né governo. Art. 2 – La garanzia sociale non esiste, se i limiti dei poteri non sono chiaramente determinati dalla legge; se la responsabilità di tutti gli uffiziali pubblici non è stabilita. Art. 3 – La società deve i mezzi per sussistere agl’indigenti e l’istruzione a tutti i cittadini. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISPADANA (1797) DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO X – Ogni contribuzione è stabilita, a norma de’ pubblici bisogni ed interessi. Ogni contribuzione diretta viene ripartita fra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà. XI – La garanzia sociale non può esistere se i poteri non sono divisi, ed equilibrati, se i limiti de’ medesimi non sono circoscritti, e se non è assicurata la responsabilità dei funzionari pubblici. XII – La conservazione delle società richiede, che tutti gl’individui della medesima conoscano siccome i propri diritti, così pure i propri doveri, e li adempiano. XIII – Tutti i doveri dell’uomo, e del cittadino derivano da questi due principi – "Non fate agli altri ciò, che non vorreste fatto a voi.– Fate costantemente agli altri quel bene, che vorreste ricevere". XIV – Ognuno ha l’obbligo colla società di difenderla, di servirla, di ubbidire alle leggi e di rispettare coloro, che ne sono gli organi. REPUBBLICA CISALPINA PRIMA COSTITUZIONE DELL’ANNO 1797 DICHIARAZIONE DE’ DIRITTI E DE’ DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO. Il popolo cisalpino proclama in presenza di Dio la seguente dichiarazione de’ diritti e de’ doveri dell’uomo, e del cittadino. … DOVERI Art. 1 – Il mantenimento della società richiede, che quelli che la compongono conoscano ed adempiano i loro doveri. Art. 2 – Tutt’i doveri dell’uomo e del cittadino derivano da questi due principii scolpiti dalla natura in tutt’i cuori. "Non fate agli altri ciò che non vorreste fatto a voi". "Fate costantemente agli altri il bene che vorreste fatto a voi". Art. 3 – Gli obblighi di ciascuno verso la società consistono nel difenderla e servirla, nel vivere sottoposto alle leggi, e rispettar quelli che ne sono gli organi. Art. 4 – Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, e buono sposo. Art. 5 – Nessuno è uomo dabbene, se non è lealmente e religiosamente osservatore delle leggi. Art. 6 – Chi trasgredisce apertamente le leggi, si dichiara in istato di guerra colla società. Art. 7 – Colui che senza violare apertamente le leggi, le elude coll’astuzia e co’ raggiri, offende gl’interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima. Art. 8 – Sul mantenimento delle proprietà riposa l’ordine sociale. Da esso viene assicurata la coltura delle terre, ogni produzione ed ogni mezzo di lavoro. Art. 9 – Ciascun cittadino deve i suoi servigi alla patria, al mantenimento della libertà, dell’eguaglianza e della proprietà, quante volte la legge lo chiama a difenderle. (preambolo e articolato recepito senza modifiche nella IIa costituzione cisalpina del 1798 e nella costituzione della Repubblica Romana del 1798) COSTITUZIONE NAPOLETANA (1799) …DOVERI DELL’UOMO I doveri dell’uomo sono obbligazioni o sia necessità morali, che nascono dalla forza morale di un principio di ragione. Ed è questo il medesimo principio dal quale abbiamo derivati i dritti, vale a dire la somiglianza e l’eguaglianza degli uomini. 17 – Il dovere fondamentale dell’uomo è di rispettare i dritti degli altri. L’eguaglianza importa, che tanto valgono i nostri quanto i dritti degli altri. 18 – Ogni uomo deve soccorrere gli altri uomini, e sforzarsi di conservare e migliorare l’essere de’ suoi simili, perciocché per la somiglianza di natura ciascun uomo dev’essere affetto verso gli altri come verso se stesso. 19 – Quindi è sacro dovere dell’uomo di alimentare i bisognosi. 20 – È obbligato ogni uomo d’illuminare e d’istruire gli altri. DOVERI DEL CITTADINO Il principio dei doveri civili si è, che la società vien composta dall’aggregato delle volontà individuali. Quindi la volontà generale, o sia la legge, deve dirigere le volontà individuali. 21 – Ogni cittadino deve obbedire alle leggi emanate dalla volontà generale o da’ legittimi rappresentanti del popolo. 22 – Ogni cittadino deve obbedire alle autorità costituite dal popolo. 23 – Ogni cittadino deve conferire colle opere e colle contribuzioni al mantenimento dell’ordine sociale. E perciò ogni cittadino dev’essere militare. 24 – Ogni cittadino deve denunziare alle autorità costituite i tentativi degli scellerati contro la pubblica sicurezza, e proporre le accuse dei delitti commessi innanzi ai magistrati competenti. DOVERI DE’ PUBBLICI FUNZIONARII 25 – I pubblici funzionarii debbono guarentire ogni cittadino contro l’interna ed esterna violenza. 26 – Ogni pubblico funzionario deve consecrar se stesso, il suo ingegno, la sua fortuna e la sua vita per la conservazione e pel vantaggio della Repubblica. COSTITUZIONE DI SICILIA (1812) LIBERTÀ, DRITTI E DOVERI DEL CITTADINO CAPO IX Ogni cittadino siciliano sarà in dovere di conoscere la Costituzione del regno, e tutte le leggi che la compongono; e perciò sarà obbligo de’ parrochi e de’ magistrati municipali d’istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro, che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come egualmente sarà dovere delle università, e delle scuole pubbliche e private, di leggere due volte l’anno la Costituzione – placet – CAPO X Ogni siciliano, per poter aver parte diretta o indiretta alla formazione della legge, dovrà saper leggere e scrivere, e così nel 1830 non sarà permesso ad alcun siciliano, che non sappia leggere, il poter essere elettore – placet – CAPO XI Ogni cittadino siciliano, che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta o indiretta nella formazione della legge, né potrà essere ammesso ne’ consigli civici. Ciò sarà rilevato dalla nota che si presenterà dal magistrato municipale – Veto – CAPO XII Ogni siciliano non potrà ricusarsi ad essere giudice di fatto, salvo se fosse impedito per ragioni di parentela – placet – CAPO XIII Ogni siciliano non potrà prendere servizio sotto altra potenza senza il permesso del re; ed ottenendolo, non potrà giammai prendere le armi contro la patria, altrimenti resterà soggetto a quelle pene, che stabilirà il nuovo codice – placet – COSTITUZIONE DEL REGNO DI NAPOLI (1815) TITOLO I BASI FONDAMENTALI Art. 13 – Tutti i napoletani senza alcuna eccezione, sono ugualmente soggetti alle leggi, che regolano i loro diritti ed i loro doveri COSTITUZIONE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE (1820) Art. 6 – L’amor della patria è uno de’ principali doveri di tutti i nazionali del regno delle Due Sicilie, e parimenti l’esser giusti e benefici. Art. 7 – Ogni nazionale delle Due Sicilie è tenuto di esser fedele alla costituzione, di ubbidire alle leggi, e di rispettare le autorità costituite. Art. 8 – Ogni nazionale delle Due Sicilie senza alcuna distinzione è parimente obbligato a contribuire in proporzion de’ suoi averi alle spese dello Stato. Art. 9 – Ogni nazionale delle Due Sicilie è anche nel dovere di difendere la patria con le armi, quando vi sia chiamato dalla legge. STATUTO DEL REGNO DI SARDEGNA (SATATUTO ALBERTINO) (1848) Dei diritti e dei doveri dei cittadini Art. 25 – Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato. STATUTO DEL GRANDUCATO DI TOSCANA (1848) Art. 11 – Le leggi dell’arruolamento militare sono obbligatorie per tutti i cittadini PROGETTO DI COSTITUZIONE DI ANTONIO ROSMINI (1848) TITOLO III. DIRITTO DEI CITTADINI Art. 42 – Ogni cittadino è soldato. Sono dispensati dall’esercizio della milizia gli ascritti alla milizia ecclesiastica, e tutti quelli che sostengono un ufficio pubblico necessario allo Stato. La leva è regolata dalla legge: il peso ne sarà compartito equamente fra cittadini. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA (1849) TITOLO I. DEI DIRITTI E DEI DOVERI DE’ CITTADINI Art. 12 – Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge. Art. 14 – La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato. CARTA DEL CARNARO (1920) 13 – I cittadini che concorrono alla prosperità materiale ed allo sviluppo civile della Repubblica con un continuativo lavoro manuale ed intellettuale sono considerati cittadini produttivi e sono obbligatoriamente inscritti in una delle seguenti categorie, che costituiscono altrettante corporazioni (omissis: elenco). 35 – Tutti i cittadini della Repubblica, senza distinzione di sesso, sono obbligati al servizio militare nell’età dai 17 ai 52 anni per la difesa della Repubblica. Gli uomini dichiarati validi presteranno questo servizio nelle varie armi dell’esercito. Le donne e gli uomini non validi saranno adibiti, secondo le loro attitudini, ai servizi ausiliari, amministrativi e di sanità. Tutti coloro che a causa del servizio militare perdono la vita o soggiacciono ad un’imperfezione fisica permanente, hanno diritto per sé e per le loro famiglie in caso di bisogno, al soccorso della Repubblica 38 – L’organizzazione delle Scuole medie e affidata alla Camera dei Rappresentanti e quella delle Scuole tecniche e professionali al Consiglio Economico. Nelle Scuole medie sarà obbligatorio l’insegnamento delle diverse lingue parlate nel territorio della Repubblica. L’istruzione primaria è gratuita ed obbligatoria. Essa resta affidata ai Comuni che la organizzano in base a programmi stabiliti da un Comitato di Istruzione primaria composto di un rappresentante per ciascun comune, di due rappresentanti delle scuole medie, di due rappresentanti delle scuole tecniche professionali, e di due rappresentanti degli istituti superiori, eletti dagli insegnanti e dagli studenti. L’insegnamento primario verrà impartito nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun comune accertata, ove occorra, per mezzo di referendum; ma fra le materie d’insegnamento dovrà in ogni caso essere compresa la lingua parlata dalla minoranza. Inoltre quando lo richieda un numero di alunni sufficiente, a giudizio del Comitato per l’istruzione primaria, il Comune sarà obbligato ad istituire corsi paralleli nella lingua parlata dalla minoranza. In caso di rifiuto da parte del Comune, il Governo della Repubblica ha diritto d’istituire esso stesso i corsi paralleli caricandone la spesa al Comune. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA (1943) 76 – L’educazione dei figli, conforme ai principi della morale e del sentimento nazionale, è il supremo obbligo dei genitori. Lo Stato, col rispetto dei diritti e dei doveri della patria potestà, invigila perché l’educazione familiare raggiunga i suoi fini di formare l’onesto cittadino, lavoratore e soldato, e si avvale degli ordinamenti scolastici per integrare e indirizzare l’opera della famiglia. Ove quest’opera manchi, provvede a sostituirla, affidandone lo svolgimento a istituti di pubblica assistenza o a privati. 82 – L’istruzione elementare, da impartirsi in scuole chiare e salubri, è obbligatoria e gratuita per tutti i cittadini della Repubblica. 83 – La Repubblica Sociale Italiana considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della Dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica: perciò l’insegnamento religioso è obbligatorio nelle scuole pubbliche elementari e medie. La legge può stabilire particolari casi di esenzione. 91 – Fondamentale dovere del cittadino è quello di collaborare con tutte le sue forze, e in ogni campo della sua attività, al raggiungimento dei fini supremi della Repubblica Sociale Italiana, accettando volenterosamente e disciplinatamente, gli oneri, le restrizioni ed i sacrifici che rispondono alle esigenze nazionali, per il principio che non può essere veramente libero se non il cittadino della Nazione libera.