2009_11-05_Circolare GdF 1-2008_ TP [modalità compatibilità]

annuncio pubblicitario
in collaborazione
Struttura societaria
Value chain
PROGETTAZIONE
Accounting
Gestione IT
Gestione HR
PianificazioneeControllo
VENDITA
ACQUISTO MATERIA PRIMA
PRODUZIONE
DISTRIBUZIONE
SERVIZIOPOST VENDITA
Transfer Pricing
Percorsi ispettivi
Circolare 1/2008 della Guardia di Finanza
Transazioni intercompany
Treviso, 27 settembre 2010
Valente Associati GEB Partners
Indice
Transfer Pricing
Generalità
Presupposti
Il principio del Valore Normale
Metodi Principali di determinazioni del Valore Normale
Metodi Alternativi di determinazioni del Valore Normale
La determinazione del valore normale - beni immateriali
La determinazione del valore normale - prestazioni di servizi
L’attività ispettiva in materia di Transfer Pricing
Attività di verifica
Valente Associati GEB Partners
DRAFT for discussion only
2
Transfer Pricing – Generalità
Definizione:
“(…) pratica, adottata all’interno di un
gruppo di imprese, attraverso la quale si
realizza un trasferimento di quote di
reddito tra consociate, mediante l’effettuazione
di cessione di beni o prestazioni di servizi
ad un valore diverso da quello che sarebbe
stato pattuito tra entità indipendenti”
(Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”,
par.1, pag. 97).
Normativa di riferimento e
prassi ministeriale:
1- Piano Nazionale
• Artt. 9 e 110 TUIR
• Circolare n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980
• Circolare n 12/1587 del 12 dicembre 1981
• Circolare n. 53/E del 26 settembre 1999
2 – Piano Internazionale
Presupposti oggettivi:
“la disciplina si applica a:
- tutte le transazioni che presentano una
rilevanza reddituale e, quindi, a titolo
meramente esemplificativo, alle operazioni
(quali cessioni e locazioni anche finanziarie),
che hanno per oggetto beni materiali (beni merce o beni strumentali) o beni immateriali
(quali brevetti, marchi, know how, ecc.),
alle operazioni di finanziamento; ed
alle prestazioni di servizi infragruppo (ad
esempio per ricerca e sviluppo, servizi di
tesoreria, marketing, pubblicità e così via)”.
Presupposti soggettivi
Variabili caratterizzanti il profilo soggettivo:
tipologia di soggetti;
localizzazione delle società non residenti;
modalità e tipo di controllo tra le
parti correlate.
• Rapporto OCSE del 1995 “Direttiva sui prezzi di
trasferimento per le imprese multinazionali e le
Amministrazioni fiscali” (Guidelines OCSE).
Valente Associati GEB Partners
DRAFT for discussion only
3
Transfer Pricing – Presupposti
“Nodi” normativi:
i presupposti soggettivi - art. 110 co. 7
TUIR;
i presupposti oggettivi - combinato
disposto artt. 110 co. 2 e 9 co. 3 TUIR.
Presupposti
oggettivi
“Sul piano oggettivo, la disciplina si applica a:
• tutte le transazioni che presentano una
rilevanza reddituale e, quindi, a titolo meramente
esemplificativo, alle operazioni (quali cessioni e
locazioni anche finanziarie) che hanno per oggetto
beni materiali (beni - merce o beni strumentali) o
beni immateriali (quali brevetti, marchi, know
how, ecc.),
alle operazioni di finanziamento; ed
alle prestazioni di servizi infragruppo (ad
esempio per ricerca e sviluppo, servizi di tesoreria,
marketing, pubblicità e così via)” (Circolare GdF
1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par.1, pag.
98).
Può riguardare le seguenti operazioni, a titolo
d’esempio:
Cessione di beni materiali
Cessione di beni immateriali
Prestazioni di servizio
Valente Associati GEB Partners
soggettivi
Società non residente
devono farsi rientrare anche forme giuridiche non
espressamente previste nel nostro sistema, ma
riconosciute come società nello Stato estero.
Impresa residente
La disciplina sul transfer pricing sarà applicabile
anche ai rapporti tra le stabili organizzazioni in Italia di
enti non residenti e le stesse società straniere di cui le
prime fanno parte (…).
Rapporto di controllo
la citata norma del TUIR (art. 110 co. 7 del TUIR) non
richiama l’art. 2359 c.c.;
il concetto di controllo a questi fini abbraccia tutte le
ipotesi in cui tra le due entità vi sia un legame, di natura
formale o fattuale, da cui derivi il rischio che le transazioni
poste in essere tra di esse non vengano valorizzate a prezzi
di mercato.(…)“in generale, tutte le ipotesi in cui un’impresa
esercita potenzialmente un’influenza dominante sulle
decisioni imprenditoriali dell’altra”.
DRAFT for discussion only
4
Transfer Pricing – Il principio del Valore normale
Valore Normale
A n a lis i d e lle t r a n s a z io n i in t e r c o m p a n y
“Il legislatore nazionale ha stabilito, al comma 7,
dell’art. 110 del TUIR, che, ai fini della determinazione
del reddito di un’impresa fiscalmente residente in Italia, i
componenti reddituali delle operazioni intercorse con
società del medesimo gruppo fiscalmente residenti
all’estero debbano essere valutati in base al cosiddetto
“valore normale”dei beni o servizi che ne costituiscono
S o c ie t à
c o d ic e
d e s c r iz io n e
to t. q ta
F u ll
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D is t r ib u t o r e
p rz .
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S E LL .
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m a r g in e
%
10 0
P ro d o tto 1
1 .0 0 0
2 50
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1 7%
3 48
4 8
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P ro d o tto 2
1 .1 0 0
2 70
3 0 0
3 0
1 0%
3 30
3 0
9 %
10 2
P ro d o tto 3
1 .2 0 0
2 80
3 1 0
3 0
1 0%
3 60
5 0
1 4 %
10 3
P ro d o tto 4
1 .3 0 0
2 40
2 7 0
3 0
1 1%
2 85
1 5
5 %
2 5
1 4%
10 4
P ro d o tto 5
1 .4 0 0
1 50
1 7 5
2 10
3 5
1 4 %
1 7 %
10 5
P ro d o tto 6
1 .5 0 0
5 00
6 2 0
12 0
1 9%
6 90
7 0
1 0 %
10 6
P ro d o tto 7
1 .6 0 0
4 80
6 0 0
12 0
2 0%
7 10
11 0
1 5 %
10 7
10 8
P ro d o tto 8
P ro d o tto 9
1 .7 0 0
1 .8 0 0
3 00
3 50
3 8 0
4 2 0
8 0
7 0
2 1%
1 7%
4 80
5 00
10 0
8 0
2 1 %
1 6 %
l’oggetto, come definito all’art 9 dello stesso TUIR”(Circolare GdF
1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par.1, pag. 97).
M a rg in a lità
L’art. 9 del TUIR- “valore normale”:
“il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i
servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel
tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o
prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.
2
5
%
2
0
%
1
5
%
1
0
%
5
%
0
%
2 5 %
2 0 %
1 5 %
1 0 %
5 %
0 %
A n a lis i c o m p a r a t iv a
S o c ie tà
C o m p e tito r
C o m p e tito r
C o m p e tito r
C o m p e tito r
C o m p e tito r
M e r c a t o di r if e r im e nt o
14%
20%
13%
14%
17%
22%
1
2
3
4
5
So c i e t à
C ompet i t or
1
C ompet i t or
2
C ompet i t or
3
C ompet i t or
4
C ompet i t or
5
S e le z io n e c o m p a r a b le s
CO N F R ON T O M A RG IN E DI D IS TR IB U ZIO N E
V a lo ri e s p r e ss i in € / 1 0 0 0
C o m p a r a b le s
S o c i et à
20 0 2
R ic a v i
V a r ia z io n e r im a n e n z e
V a l o r e d e l la p r o d u z i o n e
A c q u i s ti d i m a t e r ie
V a r ia z io n e r im a n e n z e
2003
C om pa ra ble 1
2 00 4
2 00 2
2003
C om p ara ble 2
2 00 4
2002
2 0 03
C o m p a r a b le 3
2004
2 0 02
2 0 03
20 0 4
7 5 .00 0
0
9 0.0 0 0
0
1 0 0 .0 0 0
0
7 2.0 0 0
0
8 4 .0 0 0
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1 1 0 .0 0 0
0
5 0.0 00
0
4 5 .0 0 0
0
4 3 .0 0 0
0
7 4 .0 0 0
4 .0 0 0
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9 5 .00 0
1 .00 0
7 5.0 0 0
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1 0 0 .0 0 0
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1 1 0 .0 0 0
50 .00 0
4 5 .0 0 0
4 3 .00 0
78 .00 0
8 2 .0 0 0
9 6.0 00
4 0 .00 0
-2 .00 0
5 1.0 0 0
-3.0 0 0
5 6 .0 0 0
1 .5 0 0
3 6.5 0 0
1.5 0 0
5 1 .0 0 0
- 3 .0 0 0
6 2 .0 0 0
0
3 5.0 00
1.0 00
2 1 .8 0 0
1 .2 0 0
2 3 .0 0 0
- 1 .0 0 0
4 0 .0 0 0
1 .0 0 0
4 5 .0 0 0
- 1 .0 0 0
5 2 .00 0
1 .20 0
C o st i d i d is t r ib u z i o n e
3 8.0 0 0
4 8 .0 0 0
5 7 .5 0 0
3 8 .0 0 0
48 .0 0 0
6 2 .0 0 0
25 .00 0
2 3 .0 0 0
2 2 .00 0
41 .00 0
4 4 .0 0 0
5 3.2 00
M a r g i n e d i u t i l e lo r d o
3 7.0 0 0
4 2 .0 0 0
4 2 .5 0 0
3 4 .0 0 0
36 .0 0 0
4 8 .0 0 0
25 .00 0
2 2 .0 0 0
2 1 .00 0
37 .00 0
3 8 .0 0 0
4 2.8 00
4 9%
47%
43%
47%
43%
44%
50 %
49%
49 %
47 %
46%
45 %
I n c id e n z a %
Sulla base di quanto evidenziato nelle Guidelines OCSE,
l’individuazione del prezzo di libera concorrenza non
possa prescindere da alcuni variabili, quali, in
particolare:
caratteristiche dei prodotti e dei servizi scambiati;
natura delle funzioni svolte, degli assets utilizzati e dei
rischi assunti da ciascuna parte (cd. “analisi
funzionale”);
termini contrattuali;
circostanze di carattere economico, di natura sia
economica, sia finanziaria;
politiche commerciali adottate.
V e r ific a ‘a r m ’s le n g t h p r in c ip le ’
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DRAFT for discussion only
5
Transfer Pricing – Metodi Principali di determinazione del valore normale
Metodi Principali
CUP
Cost Plus
Resale Minus
Profit Split
Comparable Profit
Method
Transactional Net Margin
Metodi Alternativi
CUP – Metodo del Confronto del
prezzo
metodo da considerarsi preferenziale,
rispetto agli altri;
si basa nella comparazione del
prezzo “in verifica” con quello
praticato per transazioni
comparabili;
confronto può essere sia “esterno” - se
riguarda il prezzo di una transazione
comparabile posta in essere tra imprese
indipendenti – sia “interno”, se relativo ad
un’operazione tra l’impresa sottoposta a
verifica ed un’impresa “terza”, cioè esterna
al gruppo di riferimento.
Resale Minus – Metodo del Prezzo di Rivendita
si basa sul prezzo al quale il bene o il servizio acquistato da
un’impresa appartenente ad un gruppo viene rivenduto ad
un’impresa indipendente;
l’elemento di partenza è quello noto del prezzo di rivendita del
prodotto all’impresa esterna al gruppo, cioè il corrispettivo della
seconda operazione. Diminuito delle spese di distribuzione e di un
ammontare pari al “profitto normale”.
“Il metodo del prezzo di rivendita sarà ritenuto preferibile nel caso in
cui l’impresa sottoposta a verifica sia inserita nel ciclo distributivo dei
prodotti fabbricati dalle imprese del gruppo (…) In estrema sintesi, il metodo
del prezzo di rivendita è proficuamente utilizzabile nelle ipotesi in cui il
rivenditore non aggiunge valore sostanziale al prodotto, limitandosi alla
mera commercializzazione ed il tempo che intercorre tra l’acquisto e la
rivendita è particolarmente ridotto, tale da poter trascurare fattori dinamici,
quali, ad esempio, il tasso di cambio e le variazioni di mercato”.
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Cost Plus – Metodo del Costo Maggiorato
il valore normale della transazione in verifica
si ottiene aggiungendo al costo di produzione
del bene un margine di utile lordo;
nella quantificazione del costo di produzione (…)
devono essere ricompresi sia oneri diretti (materie
prime, manodopera, ecc.), che quelli indiretti (spese
industriali, spese generali, ricerca e sviluppo, oneri
finanziari, spese commerciali, spese direzionali, ecc.)
“(…) il criterio del costo maggiorato sarà
ritenuto più corretto allorquando l’impresa non
si limiti alla rivendita del bene, ma lo sottoponga a
lavorazioni o trattamento tali da apportare
apprezzabili modifiche strutturali e/o qualitative”.
“(…) nel caso in cui non sia possibile
determinare il valore normale della
transazione in verifica attraverso i criteri
tradizionali (perché non sia possibile
individuare, in assoluto, una transazione
comparabile o perché sia impossibile un
confronto (…)” (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI,
“Transfer Pricing”, par.2 c), pag. 100 ss.).
Applicazione sussidiaria
dei Metodi Alternativi
DRAFT for discussion only
6
Transfer Pricing – Metodi Alternativi di determinazione del valore normale
Metodi Principali
CUP
Cost Plus
Resale Minus
Profit Split – Metodo della
ripartizione dei profitti globali
Transactional Net Margin Method –
Metodo dei margini netti delle
transazioni
il profitto dell’impresa si calcola
percentualmente in relazione al capitale
investito, a prescindere dai costi di
produzione o di vendita.
individua il prezzo di trasferimento da
applicare in base alla ripartizione degli
utili complessivi del Gruppo del quale
fanno parte le imprese considerate.
Profit Split
Comparable Profit
Method
Transactional Net Margin
Metodi Alternativi
La scelta del metodo da utilizzare
Comparable Profit Method Comparazione dei profitti globali
presuppone la determinazione del
profitto lordo di ciascuna impresa in
relazione alla percentuale del fatturato
delle vendite o ai costi di esercizio
rispettivamente sostenuti rispetto al
totale.
“Indicazioni circa il metodo da adottare nel caso concreto sono
contenute nella circolare n. 42 del 12 dicembre 1981, nella quale si
legge che “atteso che l’applicazione del prezzo di libera concorrenza
comporta l’adozione in via preferenziale del metodo di confronto del
prezzo (...), nell’eventualità di una scelta alternativa tra gli altri due
metodi–base (del prezzo di rivendita e del costo maggiorato) né
l’Amministrazione né il contribuente devono ritenersi vincolati alla
osservanza di un rigido iter cronologico obbligatorio in quanto l’idoneità
e l’adeguatezza di un metodo piuttosto che di un altro non possono
essere valutati che in relazione al singolo caso”.
(Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par.2 e), pag. 100).
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DRAFT for discussion only
7
Transfer Pricing – La determinazione del valore normale – Beni immateriali
Beni Immateriali
La circolare n. 32/1980
relativamente all’utilizzazione dei beni immateriali suggerisce di:
• Verificare se il diritto ceduto sia
stato oggetto di precedenti
trasferimenti fra imprese
indipendenti, per procedere con il
metodo del confronto del prezzo
• Applicare il metodo del
prezzo di rivendita, quando
l’impresa controllata italiana
licenziataria del brevetto,
marchio, ecc., costituisca
un diritto di sub–licenza a
favore di una impresa
indipendente verso
corrispettivo
• Tenere comunque presente che il
prezzo di cessione dei beni
immateriali è caratterizzato da
maggiori profili di incertezza rispetto
a quelli materiali e deve tenere
conto sia di parametri tecnici (vita
tecnica dell’invenzione,
obsolescenza, effettuazione di
ricerche, originalità e complessità),
sia di parametri giuridici (diritto di
esclusiva, limitazione territoriale,
diritto di concedere sub–licenze,
durata del contratto, ecc.)
Quanto all’entità del corrispettivo, la circolare ritiene congrua la fissazione di:
• canoni fino al 2% del fatturato della controllata
a condizione che la transazione risulti da un contratto scritto ed anteriore al pagamento del canone e sia sufficientemente documentata
l’utilizzazione e quindi l’inerenza del costo sostenuto;
• canoni tra il 2 e il 5%
quando, oltre alle condizioni precedenti, i dati tecnici legittimino il tasso dichiarato (ricerche,sperimentazioni, originalità, ecc.) e lo stesso
sia giustificato anche da dati di natura giuridica (ad esempio, un diritto di esclusiva) e sia comprovata l’utilità conseguita dal licenziatario;
• canoni superiori al 5% del fatturato
solo in casi eccezionali, giustificati dall’alto livello tecnologico del settore economico in questione o da altre circostanze.
(Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par.4, pag. 102).
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8
Transfer Pricing – La determinazione del valore normale – Prestazioni di servizi
Prestazioni di servizi
“La Circolare si occupa dei servizi scambiati
fra le varie consociate o tra la capogruppo e le
singole affiliate, nonché della ripartizione dei
costi che la capogruppo opera fra le diverse
controllate relativamente a quei servizi
accentrati presso la stessa.” (Circolare GdF
1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par.4, pag.
102).
Rilevazione
Procedurizzazione
Controllo
Contrattualizzazione
di business – Marketing, Procurement, Agenzia, ecc.
Servizi
di supporto – IT, AFC, Tesoreria, ecc.
Service agreement – nei quali il corrispettivo per il servizio infragruppo non è determinato, neppure
indirettamente, in base al costo sostenuto della società erogatrice.
Contratti:
Cost Sharing – nei quali, invece, il corrispettivo del servizio è correlato al costo sostenuto dalla
società erogatrice del servizio.
Gestione del
Riaddebito:
Valutazione della
deducibilità
dei costi
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Valenza probatoria
documentazione
Inerenza/certezza/
Determinabilità
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9
Transfer Pricing – L’attività ispettiva in materia di Transfer Pricing (1/3)
Attività ispettiva – Controlli in materia di Transfer Pricing
le attività di indagine “(…) eseguibili anche nell’ambito dei controlli in materia di transfer pricing sono le
seguenti:
A.
ACESSO, che consiste nel potere di entrare, previa presentazione di rito ed esibizione della prevista
autorizzazione, e di permanere d’autorità nei locali, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la
disponibilità, al fine di eseguirvi tutte le operazioni richieste dalle esigenze ispettive, ossia la ricerca, l’ispezione
documentale, le verificazioni e ogni altra utile rilevazione finalizzata all’accertamento e alla repressione delle
violazioni di natura tributaria;
B.
RICERCA, che si sostanzia in una serie di attività finalizzate al reperimento e acquisizione degli elementi
contabili ed extracontabili utili per l’esecuzione dell’ispezione documentale e delle verificazioni. L’acquisizione
può avvenire anche mediante la consegna spontanea da parte del contribuente;
C.
ISPEZIONE DOCUMENTALE, che si realizza attraverso l’analisi delle scritture, dei libri, dei registri e dei
documenti, la cui istituzione, tenuta e conservazione sia obbligatoria, nonché nel raffronto del loro contenuto con
quello degli altri documenti reperiti nel corso delle ricerche ovvero in fasi successive della verifica;
D.
VERIFICAZIONI, che consistono nei riscontri sulla gestione sottoposta a ispezione, effettuati sulla base dei
documenti e delle scritture acquisite dai verificatori;
E.
ALTRE RILEVAZIONI, che comprendono attività affini alle verificazioni e operazioni di misurazione, finalizzate
alla ricostruzione logico-estimativa delle dimensioni di talune grandezze economiche tipiche dell’attività
verificata, attraverso la cui definizione quantitativa è possibile risalire per via induttiva all’effettiva base
imponibile da assoggettare a tassazione”.
Valente P., “Manuale del Transfer Pricing”, Milano, 2009.
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10
Transfer Pricing – L’ attività ispettiva in materia di Transfer Pricing (2/3)
Con riguardo all’attività info - investigativa preliminare, si segnala, in particolare, che:
Esecuzione attività ispettiva – Modalità
1.
BANCHE DATI - “(l)’Amministrazione finanziaria (Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate), inoltre, dispone di
un complesso e articolato sistema di «banche dati», altamente sofisticate, che consente ai verificatori sia
l’acquisizione di elementi innovativi sul conto delle singole posizioni soggettive, sia (eventualmente) il riscontro
delle altre notizie di cui si dispone ovvero acquisite per altra fonte.
L’insieme coordinato di tali informazioni è in grado di raffigurare, mediante opportune elaborazioni e
rappresentazioni di sintesi, un quadro conoscitivo organizzato, analitico e completo”.
Con riguardo all’accesso e alle ricerche
2.
3.
ORGANIGRAMMA e ELENCO DI DETAGLIO - “(a)i fini di un controllo concernente il transfer pricing, assume
preliminare importanza, sia l’organigramma internazionale del gruppo di imprese cui appartiene l’azienda
italiana, sia un elenco di dettaglio da cui si possano evincere quanto meno: il periodo (l’annualità), la natura
(beni, servizi, economici, finanziari eccetera) e il valore (di solito complessivo per anno) dei rapporti economicocommerciali intercorsi tra l’impresa domestica e le altre società del gruppo. Con tali documenti iniziali,
l’Amministrazione finanziaria è in grado, in modo rapido e puntuale, di orientare le successive ispezioni e/o
verificazioni mirando, come sopra esposto, a una o più fattispecie a rilevanza sovranazionale”.
LE ISPEZIONI DOCUMENTALI e LE VARIAZIONI - “(n)el corso delle ispezioni documentali, particolare
attenzione è conferita alla visione dei supporti acquisiti agli atti della verifica contenenti il back up dei dati
informatici dell’azienda. Non è infrequente, infatti, la possibilità di rinvenire files, data-base, e-mails riconducibili
a lettere, prospetti, bozze di delibere, prezziari, accordi, reports interni, supporti della contabilità industriale,
pareri di terzi professionisti, interpelli presentati all’Amministrazione finanziaria anche straniera, eccetera”;
In merito alle ispezioni documentali per interessi attivi e passivi derivanti da finanziamenti infragruppo
4.
“(…) gli organi di controllo devono venire a conoscenza del Paese presso il quale è effettivamente avvenuto
l’approvvigionamento del capitale da parte dell’impresa concedente il prestito. Infatti, in virtù del principio del
«mercato rilevante», al fine di determinare il valore normale degli interessi, occorre tener conto delle condizioni
(contrattuali, economiche, commerciali, eccetera) ivi vigenti e non quelle del luogo in cui opera l’impresa”.
Valente P., “Manuale del Transfer Pricing”, Milano, 2009.
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11
Transfer Pricing – L’ attività ispettiva in materia di Transfer Pricing (3/3)
In merito alle ispezioni documentali per i servizi infragruppo:
Esecuzione attività ispettiva – Modalità
5.
“(p)er l’individuazione della presenza di eventuali servizi infragruppo, così come di tutte le altre tipologie
transazioni interne alla multinazionale, è utile la lettura combinata dell’organigramma internazionale
dell’elenco dei rapporti interni al gruppo con la distinta indicazione della natura degli stessi. L’acquisizione
tali documenti, predisposti dal contribuente previa specifica richiesta dei verificatori, consente, eventualmente,
proseguire i successivi riscontri anche mediante ulteriori inviti a fornire dati, notizie e delucidazioni.”.
di
e
di
di
in merito alle verifiche simultanee:
6.
“L’Amministrazione finanziaria italiana, in linea con i suggerimenti dell’Ocse, ha stipulato specifici accordi
amministrativi con le rispettive Autorità fiscali di alcuni Paesi, al fine di consentire l’esecuzione delle
verifiche simultanee, in attuazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Tali accordi hanno natura prettamente tecnica e non necessitano di ratifica in quanto trovano il loro presupposto
giuridico nelle sopra menzionate Convenzioni.(…) Tutti gli accordi prevedono la possibilità per ciascun Paese di
selezionare autonomamente i contribuenti da sottoporre a verifica simultanea comunicando la propria scelta
all’altro Stato. Una volta avviata tale procedura si passa alla designazione da parte di ciascuna Autorità fiscale
di un proprio rappresentante. Vale ricordare che ogni Stato è libero di aderire o meno alle proposte o richieste
ricevute dall’altro Stato e, addirittura, interrompere la verifica anche quando questa sia già in corso”.
In merito agli aspetti sanzionatori:
7.
“le valutazioni erronee eseguite in applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento non assumono
rilevanza penale per il solo fatto di essere sintomo di una rappresentazione contabile inattendibile, rendendosi,
a tale fine, indispensabile la sussistenza di condotte atte a trasfigurare fraudolentemente i dati reali.
Si ritiene, peraltro, che dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 74/2000, che ha innovato la disciplina dei reati
tributari, non si possa escludere il rischio, quantomeno potenziale, della configurabilità di specifiche fattispecie
penali nel caso in cui i verificatori ritengano scorretta la valutazione effettuata dal contribuente in merito ai
prezzi di trasferimento”.
In Il fisco,“Modalità di esecuzione dell’attività ispettiva in
materia di transfer pricing”, n. 20/2009 , § 1.2.; § 1.3; §
3
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Transfer Pricing – Attività di verifica
(1/3)
Istruzione sull’attività di verifica – Circolare 1/2008 G.F. – Vol. III
“Aspetti da considerare in sede di selezione dei soggetti da sottoporre ad attività ispettiva e successiva
preparazione dell’intervento.” (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par. 5.a), pag. 103).
Ai fine di individuare i soggetti :
Sezione RF2 del
Modello Unico
Contiene tre diverse caselle, contraddistinte dalle lettere A, B e C, nelle quali il
contribuente dichiarante, in caso di rapporti con consociate non residenti nel territorio
dello Stato, deve specificare il legame con queste esistente; in particolare, i soggetti
interessati devono barrare:
• la casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società
non residente;
• la casella B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società
non residente;
• la casella C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente,
entrambe direttamente o indirettamente controllate da un’altra società.
Ai fine di individuare la natura e l’ammontare delle operazione della specie :
Nota integrativa al
bilancio d’esercizio
• “la natura e l’ammontare delle operazioni della specie, dovranno essere raccolti attraverso
un attento esame della nota integrativa al bilancio d’esercizio e della relazione sulla
gestione (…)”;
• “Il ricorso all’utilizzo del sistema V.I.E.S. – per le operazioni intracomunitarie – e
M.E.R.C.E. – per quelle extra UE – potrà fornire eventuali, ulteriori informazioni su alcune
tipologie di operazioni con l’estero”.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle operazioni intercorse con consociate:
Aventi ad oggetto beni
immateriali o
prestazioni di servizio
• “in quanto l’esperienza operativa rivela come tali tipologie di operazioni siano più esposti a
fenomeni elusivi adottati attraverso i prezzi di trasferimento o nascondendo, più in generali,
ipotesi di duplicazione di costi in capo al soggetto nazionale”.
Ubicazione geografica
• “in ragione della loro ubicazioni geografica o di altre peculiarità (…) godono di esenzioni o
riduzioni d’imposto e, possono, pertanto (…) prestarsi ad essere utilizzate come collettori di
utili al interno di un gruppo”.
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Transfer Pricing – Attività di verifica
(2/3)
Documentazione a livello Gruppo e country
Punto di partenza
NO
La congruità dei prezzi
di trasferimento potrà
essere documentata da:
Contribuente non
dispone di
documentazioni
illustrativa delle politiche
di Transfer Pricing
adottate
un MASTER FILE
(dettaglio della
informazioni comuni al
gruppo); e da
un COUNTRY FILE
(Informazioni specifiche
per singola società).
SI
Contribuente è in
possesso di
documentazioni
illustrativa delle politiche
di Transfer Pricing
adottate
Individuare metodo preferibile/ procedere alla
sua applicazione/ allo scopo di quantificare il
valore di mercato delle operazioni sottoposte alla
disciplina transfer pricing.
i verificatori procederanno
all’approfondimento:
- dei rapporti intercorsi con le
consociate;
- attraverso l’esame dei mastrini di conto
loro intestati,
- individuazione metodo ritenuto più
idoneo per la determinazione del valore
normale delle transazioni in verifica,
- e (..) alla sua applicazione nel caso di
specie.
I verificatori, nel caso in cui le
transazioni abbiano generato
componenti negativi di reddito,
dovranno preliminarmente verificare la
corretta applicazione delle disposizioni
contenute negli art. 108 e 109 del
TUIR.
Metodo NON
Idoneo
NO
Arrivo
Metodo Idoneo
Controllare tutti processi di calcolo (…) al fine
di correggere eventuali errori o omissioni di
carattere formale o logico.
dovrà
esserne fatta
richiesta di
esibizione.
SI
I verificatori
dovranno
vagliare
criticamente il
processo logico
che ha condotto
all’individuazion
e del metodo
ritenuto più
opportuno.
“Aspetti da considerare nella fase esecutiva dell’attività ispettiva” (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer
Pricing”, par. 5.b), pag. 104).
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Transfer Pricing – Attività di verifica– Servizi infragruppo (3/3)
Servizi infragruppo
Servizi infragruppo
Analisi Formale
• accertare che il contratto stipulato abbia forma
scritta e data certa;
• l’operazione
trovi
evidenza
oggettiva
in
documentazione avente caratteristiche di coerenza,
interna ed esterna, affidabilità e concretezza;
• corrispondenza intercorsa fra le parti;
• fatture e registrazioni contabili.
Analisi nel Merito
• analisi dei criteri di determinazione e
rendicontazione del prezzo tra le parti che, di
norma, sono indicati sia all’interno di (…) service
agreement, che in quelli di cost-sharing;
• analisi del grado di utilità o del vantaggio
ricevuto:
• l’assenza totale o parziale di utilità in capo alla
fruitrice del servizio;
• la duplicazione di costi della medesima natura.
• valutazione della congruità del prezzo del
servizio (“al riguardo, il margine di utile della società
erogatrice del servizio, non dovrà essere elevato quando
l’attività svolta non possa considerarsi di carattere
strategico, ma solo gestionale”).
• esame dei criteri sulla base dei quali è proceduto
all’addebito dei costi;
• accertamento della coincidenza tra le prestazioni
effettuate e quelle formalizzate;
• approfondimento dei tempi e delle modalità di
pagamenti.
“Aspetti da considerare nella fase esecutiva dell’attività ispettiva” (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer
Pricing”, par. 5.b), pag. 106 ss.).
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