REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

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DGR 3439 DD. 29.12.2005
VISTO il decreto legislativo n. 517, del 21.12.1999, il
quale stabilisce:
• all’art. 1, che “l’attività assistenziale necessaria per lo
svolgimento dei compiti istituzionali delle università è
determinata nel quadro della programmazione nazionale
e regionale in modo da assicurare la funzionalità e la
coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca,
secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla
Regione con le università ubicate nel proprio territorio”;
• all’art. 2 che “la collaborazione tra il Servizio sanitario
nazionale e università, si realizza, (…), attraverso
aziende ospedaliero–universitarie aventi autonoma
personalità giuridica”;
PREMESSO che all’atto dell’entrata in vigore del D.Lgs.
n.
517/1999,
avvenuta
in
data
27.1.2000,
l’organizzazione dei servizi sanitari, nell’area udinese,
vedeva già costituite l’Azienda ospedaliera “S. Maria della
Misericordia” ed il Policlinico universitario a gestione
diretta e che le modalità della reciproca collaborazione tra
Regione ed Università erano già disciplinate dal protocollo
di intesa stipulato ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DLGS
n. 502, del 30.12.1992, ed approvato con la deliberazione
giuntale n. 1926, dd. 11.06.1999, nel quale, in
particolare, si sottolineava che:
- l’Università degli studi di Udine, nel regolamentare
l’apporto alle attività assistenziali del SSR, doveva
tendere alla massima integrazione con le strutture della
rete ospedaliera regionale;
- i rapporti tra il Policlinico universitario a gestione
diretta e l’Azienda ospedaliera“S. Maria della Misericordia”
dovevano essere regolati mediante l’integrazione delle
funzioni e dei servizi, evitando duplicazioni degli stessi,
anche
mediante
l’attivazione
di
dipartimenti
interaziendali comprendenti unità operative degli ambiti
ospedaliero e universitario;
- il Policlinico universitario a gestione diretta e l’Azienda
ospedaliera“S. Maria della Misericordia”, quindi, venivano
a costituire, sotto il profilo logistico e funzionale, un polo
ospedaliero integrato il quale, pur gestito da due aziende,
rispondeva in modo univoco alle esigenze sanitarie del
bacino udinese e a quelle connesse con specifiche
funzioni di alta specializzazione di carattere regionale.
ATTESO che, al fine di rafforzare la collaborazione tra
servizio sanitario regionale e Università degli studi di
Udine, e per pervenire, quindi, al modello unico di
azienda ospedaliero – universitaria di cui al D.Lgs. n.
517/1999, Regione ed Università hanno avviato un
percorso congiunto a seguito del quale, in particolare, nel
corso dell’anno 2005:
• è stata raggiunta un’apposita intesa, sottoscritta in
data 1° luglio 2005, tra il Presidente della Regione ed il
Rettore dell’Università, mediante la quale sono stati
individuati i principi fondamentali propedeutici per la
costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Udine, evidenziando che tale nuovo Ente - azienda di
rilievo nazionale ad alta specializzazione - ha la finalità
di perseguire e promuovere l’integrazione dell’attività
assistenziale, di didattica e di ricerca;
• è stata costituita, sulla base di quanto previsto
dall’intesa innanzi citata, una commissione paritetica
Regione –Università cui è stato affidato il compito di
individuare le regole di organizzazione e di
funzionamento dell’Azienda “de qua” per definire lo
svolgimento delle attività assistenziali dell’Università
nel quadro della programmazione ragionale;
• conseguentemente è stata prodotta, da parte del
predetto organismo, che, insediatosi in data 8.09.2005,
ha concluso il proprio mandato il 10.11.2005, una
proposta di protocollo d’intesa Regione-Università
elaborata sulla base del continuo e necessario
confronto tra le varie esigenze, manifestate dalle parti
coinvolte, che inevitabilmente emergono ogni qualvolta
si avviano nuove organizzazioni dei servizi sanitari;
DATO ATTO, quindi, del comune e condiviso obiettivo di
pervenire alla costituzione dell’Azienda ospedalierouniversitaria di Udine che comporterà la fusione
dell’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” e del
Policlinico universitario a gestione diretta di Udine;
PRECISATO che:
• il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Direzione generale per l’Università - ha
comunicato, al Ministero della salute – Direzione della
programmazione sanitaria – con nota prot. n. 4813 del
20.09.2005, di non aver nulla da osservare in relazione
alla costituzione della Azienda “de qua”;
• il Ministro della salute, con nota n. 29674, del
28.11.2005, inviata al Presidente della Regione ed
all’Assessore alla salute e protezione sociale, ha
comunicato di condividere ed apprezzare l’iniziativa di
voler
costituire
un’azienda
unica
di
alta
specializzazione, pur chiedendo dei chiarimenti in
proposito, peraltro prontamente forniti;
ATTESO che tra l’Amministrazione regionale e
l’Università degli studi di Udine sono state concordate
alcune mere rettifiche della proposta di protocollo,
innanzi citata, non incidenti, comunque, sul contenuto
sostanziale;
PRESO ATTO che i competenti organi collegiali
dell’Università degli studi di Udine, nelle sedute del
22.12.2005, hanno approvato la proposta di protocollo
elaborata
dalla
commissione
paritetica
Regione–
Università, dando mandato al Rettore di apportare le
modifiche non sostanziali e conferendo al medesimo il
mandato a sottoscrivere ogni atto che si renda necessario
per il perfezionamento della costituzione della nuova
Azienda e per gli atti conseguenti;
RITENUTO, quindi, di approvare il protocollo d’intesa
regolante i rapporti tra SSR e Università degli studi di
Udine, tenuto conto della proposta dd. 10.11.2005,
elaborata
dalla
commissione
paritetica
Regione–
Università, apportandovi le mere rettifiche concordate;
RILEVATO, in particolare, che all’art. 16 del protocollo, è
previsto lo svolgimento, da parte dell’Azienda ospedaliera
“S. Maria della Misericordia” e del Policlinico universitario
a gestione diretta di Udine, di un’attività propedeutica
finalizzata alla costituzione della nuova Azienda;
EVIDENZIATO, pertanto, che l’Amministrazione regionale
e l’Università concordano sulla necessità che i due
anzidetti Enti predeterminino delle azioni congiunte per
assicurare l’avvio della gestione della nuova Azienda il più
possibile rispondente ed adeguato alle peculiarità e
complessità proprie della medesima;
ATTESO che, d’intesa con l’Università degli studi di
Udine, si ritiene opportuno che:
a) tra l’ Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia”
ed il Policlinico universitario a gestione diretta venga
costituito un “comitato di regia”, composto dal direttore
generale, dal presidente, dai direttori amministrativi e
dai direttori sanitari dei predetti enti, con il compito di:
− definire, con apposito cronogramma, tutte le azioni
necessarie alla corretta e pronta attivazione della
costituenda Azienda ospedaliero-universitaria di
Udine;
− esprimere parere sui piani aziendali per l’anno 2006
predisposti dall’Azienda ospedaliera “S. Maria della
Misericordia” e dal Policlinico universitario a gestione
diretta di Udine;
b) la direzione amministrativa dell’Azienda ospedaliera “S.
Maria della Misericordia” e la direzione amministrativa
del Policlinico universitario a gestione diretta
predispongano congiuntamente proposte, da sottoporre
al comitato di regia, relative a:
− gestione del bilancio;
− gestione degli acquisiti e dei contratti;
− gestione delle risorse umane, specialmente per gli
aspetti relativi al CCNL ed ai conseguenti accordi
aziendali;
− gestione uniforme dei sistemi informativi (protocollo,
gestione ricoveri, gestioni prestazioni ambulatoriali);
c) la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliera “S. Maria
della Misericordia” e la direzione sanitaria del
Policlinico
universitario
a
gestione
diretta
predispongano congiuntamente proposte, da sottoporre
al comitato di regia, per rendere omogenei:
− la documentazione clinica ed assistenziale;
− i percorsi dei pazienti e la gestione delle emergenzeurgenze;
− i servizi a supporto dei professionisti (sicurezza dei
luoghi di lavoro, rischi professionali, sistemi di
valutazione);
− l’attività di medicina legale;
− il coordinamento infermieristico e tecnico;
− la logistica a supporto dell’attività;
d) le due direzione amministrative e le due direzioni
sanitarie avviino, compatibilmente con la sussistenza
delle due diverse gestioni aziendali, ogni azione
congiunta finalizzata al perseguimento del modello
unico aziendale;
e) per agevolare lo svolgimento dell’attività propedeutica
di cui sopra, il Direttore generale dell’Azienda
ospedaliera “S. Maria della Misericordia” e il Presidente
del Policlinico universitario a gestione diretta
partecipino
rispettivamente
alle
sedute
della
delegazione amministrativa del Policlinico e alle sedute
del collegio di direzione dell’Azienda;
PRECISATO, comunque, che il protocollo d’intesa in
parola, di durata triennale, espleterà i suoi effetti a
decorrere dalla data di costituzione dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Udine;
RILEVATA, infine, la necessità che:
• a decorrere dalla data di efficacia del protocollo
d’intesa “de quo”, le convenzioni attualmente in corso,
stipulate sulla base del protocollo d’intesa approvato
con la deliberazione giuntale n. 1926/1999, vengano
modificate conformemente a quanto stabilito dal nuovo
protocollo d’intesa oppure vengano risolte ove
incompatibili con il nuovo assetto organizzativo del
servizio sanitario regionale nell’ambito dell’area
udinese;
• gli accordi attuativi eventualmente da stipularsi per
l’applicazione del protocollo d’intesa in parola vengano
comunque trasmessi all’Amministrazione regionale;
TUTTO CIÒ PREMESSO, la Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore alla salute ed alla protezione
sociale, all’unanimità
DELIBERA
1.
di approvare il protocollo d’intesa tra la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Università degli
studi di Udine, allegato quale parte integrante al
presente provvedimento, per disciplinare i rapporti
tra Servizio sanitario regionale ed Università e,
quindi, per assicurare la funzionalità e la coerenza
dell’attività assistenziale, necessaria allo svolgimento
dei compiti istituzionali dell’Università, con le
esigenze della didattica e della ricerca, ai sensi del
D.Lgs. 21.12.1999, n. 517;
2. di autorizzare il Presidente della Regione a
sottoscrivere l’atto di intesa di cui al punto sub 1);
3. di prendere atto della condivisa opportunità che
l’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” ed
il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine
predeterminino delle azioni congiunte per assicurare
l’avvio della gestione dell’Azienda ospedalierouniversitaria di cui al D.Lgs. n. 517/1999, il più
possibile rispondente ed adeguato alle peculiarità e
complessità proprie della medesima;
4. di specificare che l’attività propedeutica di cui al
punto sub 3), verrà attuata secondo quanto
esplicitato in premessa;
5. di precisare che:
− a decorrere dalla data di efficacia del protocollo
d’intesa “de quo”, le convenzioni attualmente in
corso, stipulate sulla base del protocollo d’intesa
approvato con la deliberazione giuntale n.
1926/1999, dovranno essere modificate, ove
possibile, conformemente a quanto stabilito dal
nuovo protocollo d’intesa oppure dovranno essere
risolte ove incompatibili con il nuovo assetto
organizzativo del servizio sanitario regionale
nell’ambito dell’area udinese;
− gli accordi attuativi eventualmente da stipularsi per
l’applicazione del protocollo d’intesa in parola
verranno comunque trasmessi all’Amministrazione
regionale.
PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA ED UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
UDINE PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI
UDINE
--=oOo=-PREMESSE
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 460/Pres., del
27.12.1994, è stata costituita, a far data dall’1.1.1995, l'Azienda
ospedaliera “S. Maria della Misericordia” di Udine.
Con decreto del Rettore dell’Università n. 1077, del 21.12.1994, è
stata costituito, con decorrenza 1.1.1995, il Policlinico universitario di
Udine a gestione diretta.
Il decreto legislativo n. 517, del 21.12.1999, disciplinante i rapporti
fra il Servizio sanitario nazionale e le università, all'art. 2, prevede che
la collaborazione tra il Servizio sanitario nazionale e università, si
realizza attraverso aziende ospedaliero–universitarie aventi autonoma
personalità giuridica.
All’atto dell’entrata in vigore del DLGS n. 517/1999, avvenuta in data
27.1.2000, l’organizzazione dei servizi sanitari, nell’area udinese,
vedeva già costituite le due aziende innanzi richiamate. Le modalità
della reciproca collaborazione tra Regione ed Università erano
disciplinate dal protocollo di intesa stipulato ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del DLGS n. 502, del 30.12.1992, di cui alla deliberazione
giuntale n. 1926, dd. 11.06.1999, nel quale, in particolare, si
sottolineava che:
- l’Università degli studi di Udine, nel regolamentare l’apporto alle
attività assistenziali del SSR, doveva tendere alla massima
integrazione con le strutture della rete ospedaliera regionale;
- i rapporti tra il Policlinico universitario a gestione diretta e l’Azienda
ospedaliera“S. Maria della Misericordia” dovevano essere regolati
mediante l’integrazione delle funzioni e dei servizi, evitando
duplicazioni degli stessi, anche mediante l’attivazione di dipartimenti
interaziendali comprendenti unità operative degli ambiti ospedaliero e
universitario;
- il Policlinico universitario a gestione diretta e l’Azienda
ospedaliera“S. Maria della Misericordia”, quindi, venivano a
costituire, sotto il profilo logistico e funzionale, un polo ospedaliero
integrato il quale, pur gestito da due aziende, rispondeva in modo
univoco alle esigenze sanitarie del bacino udinese e a quelle connesse
con specifiche funzioni di alta specializzazione di carattere regionale.
Tale situazione ha, pertanto, già in buona parte anticipato gli assetti
istituzionali ed organizzativi previsti dal DLGS n. 517/1999; tuttavia,
al fine di rafforzare la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e
Università, si è avviato il percorso giuridico per pervenire al modello
aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria auspicato da tale
decreto.
Con deliberazione giuntale n. 734, del 9.3.2001, è stato approvato il
“Piano di intervento a medio termine per l’assistenza sanitaria e per
le aree ad alta integrazione socio – sanitaria per il triennio 2000 –
2002”, che, con riferimento al processo di integrazione sostanziale tra
l’azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” ed il Policlinico
universitario a gestione diretta, ha evidenziato la necessità di ridefinire
l’assetto edilizio mediante la costituzione di un polo ospedaliero
unico.
Con deliberazione giuntale n. 3529, del 14.11.2003, recante le “Linee
per la gestione del Servizio sanitario regionale, nell’anno 2004”, si è
prevista la necessità di applicare i principi dettati dal DLGS n.
517/1999 e, quindi, di stipulare i protocolli d’intesa Regione –
Università al fine di costituire la nuova Azienda ospedalierouniversitaria con l’obiettivo di legare, in maniera coordinata,
assistenza, ricerca e didattica.
Con deliberazione giuntale n. 3534, del 29.11.2004, recante le “Linee
per la gestione del Servizio sanitario regionale nell’anno 2005”, è
stata ribadita la necessità di dar corso ad ogni azione e provvedimento
per la costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine.
Con la legge regionale 2.2.2005, n. 1, all’art. 3, comma 1, si è prevista
l’adozione di ogni opportuna iniziativa al fine di pervenire alla
costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, previa
intesa con l’Università degli studi di Udine, con il Ministero della
salute nonché con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica.
In attuazione di quanto sopra, in data 1.7.2005 è stata sottoscritta, dal
Presidente della Regione e dal Rettore dell’Università degli studi di
Udine, l’intesa recante: “Principi fondamentali propedeutici per la
costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine”.
Premesso quanto sopra si conviene quanto segue.
Art. 1
(Oggetto del protocollo d’intesa)
1. Il presente protocollo d’intesa disciplina i rapporti tra Regione ed
Università degli studi di Udine, con riferimento all’organizzazione ed
al funzionamento dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine.
Art. 2
(Missione dell’Azienda ospedaliero - universitaria)
1. L’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine (AOU) è un’azienda
di rilievo nazionale e di alta specializzazione la cui finalità è quella di
concorrere pariteticamente al raggiungimento degli obiettivi della
programmazione regionale e nazionale in campo assistenziale ed alla
realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università, in particolare
delle funzioni della facoltà di medicina e chirurgia (didattica, ricerca
ed assistenza).
2. La Regione e l’Università degli studi di Udine, nel rispetto delle
reciproche autonomie e finalità istituzionali e nello spirito di leale
collaborazione, convengono nell’individuare che la missione
dell’Azienda ospedaliero - universitaria consiste nello svolgimento
unitario e coordinato delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, in
modo da garantire alti standard di assistenza sanitaria nel servizio
pubblico di tutela della salute, accrescere la qualità dei processi
formativi, sviluppare le conoscenze biomediche e l’innovazione
tecnologica, nonché valorizzare in modo paritario le funzioni e le
attività del personale ospedaliero e del personale universitario. La
collaborazione deve svilupparsi in modo da garantire il perseguimento
degli obiettivi di qualità, efficienza, efficacia, economicità ed
appropriatezza del servizio sanitario pubblico, attraverso una
programmazione concertata degli obiettivi e delle risorse, ai sensi
delle vigenti disposizioni, in funzione delle attività assistenziali e delle
attività didattiche e di ricerca.
Art. 3
(Modalità di partecipazione dell’Università alla programmazione
sanitaria regionale)
1. L’Università concorre, per gli aspetti concernenti le strutture e le
attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali di didattica e di ricerca, all’elaborazione del piano
sanitario e socio sanitario regionale nonché alla definizione di
indirizzi di politica sanitaria e di ricerca biomedica, di programmi di
intervento e all’applicazione dei nuovi modelli organizzativi delle
strutture e delle attività medesime.
2. La Regione, per l’elaborazione e la stesura dei documenti di
programmazione regionale, prende in considerazione i programmi di
sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia e dei suoi corsi di
studio, deliberati ed approvati dagli organi dell’Ateneo.
3. La Regione, relativamente alle altre materie trattate dal Piano
sanitario e socio sanitario regionale, acquisisce il parere formale
dell’Università. Il parere si intende espresso in senso favorevole
qualora non pervenga entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La Regione elabora, congiuntamente con l’Università, i criteri
applicativi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano
sanitario e socio sanitario regionale, con riferimento alle sedi e
strutture concordemente ritenute necessarie alla formazione di livello
universitario ed, in particolare, alle strutture operative ad elevata
specializzazione, all’attività di sviluppo della ricerca biomedica, ove
prevista dal piano sanitario e socio – sanitario regionale,
all’acquisizione e dislocazione delle attrezzature sanitarie ad elevata
tecnologia, ed allo sviluppo delle strutture edilizie.
Art. 4
(Principi per l’organizzazione e il funzionamento delle attività
dell’Azienda ospedaliero-universitaria)
1. L’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine ordina e programma
la propria organizzazione e il proprio funzionamento sul principio
basilare del rispetto e dell’integrazione operativa delle tre attività
istituzionali - assistenziale, didattica e di ricerca - in un’ottica di
miglioramento e sviluppo continuo e parallelo di tutte le tre aree al
fine di garantire all’Azienda un ruolo di avanguardia a livello
regionale, nazionale ed internazionale.
2. L’organizzazione e il funzionamento dell’attività assistenziale
dell’Azienda ospedaliero – universitaria sono fondate sul principio
dell’eguaglianza di diritti e doveri, del personale ospedaliero e
universitario, nell’espletamento di tutte le attività assistenziali, sulla
base della programmazione svolta dalla Direzione Strategica
dell’Azienda ospedaliero-universitaria e secondo le finalità e gli
obiettivi del Sistema Sanitario Regionale.
A tal fine la dirigenza ospedaliera e quella universitaria vengono
parimenti coinvolte e responsabilizzate dalla direzione strategica
dell’Azienda ospedaliero-universitaria in merito al perseguimento
degli obiettivi assistenziali della medesima.
La determinazione del budget, degli obiettivi, la misurazione dei
risultati e la valutazione e la verifica dell’attività svolta in ambito
assistenziale conseguono all’applicazione di identiche regole nei
confronti dei dirigenti ospedalieri e universitari.
Le strutture operative a conduzione ospedaliera e universitaria
svolgono tutte le attività assistenziali, anche sulla base di protocolli
preventivamente condivisi, per garantire gli interventi di prevenzione
ed il potenziamento dei servizi dedicati alle cure intermedie.
Le strutture operative a conduzione ospedaliera e universitaria
contribuiscono alla rete regionale dei servizi e della ricerca, all’interno
delle quali le funzioni di eccellenza dell’Azienda ospedalierouniversitaria costituiscono risorse dell’intero Servizio Sanitario
Regionale.
L’Azienda ospedaliero-universitaria:
- concorre ad identificare e sviluppare modelli didattici e produttivi in
linea con i bisogni e le domande di formazione di base e specialistica
espresse dal Servizio sanitario regionale e dall’Università;
- garantisce i livelli di cura ai più alti standard, mediante terapie che
tengano conto di tecniche e di preparati innovativi, consentendo con
ciò un’efficace attività didattica;
- mantiene l’interazione tra la ricerca e la cura del paziente.
L’attività assistenziale deve essere coerente con l’attività didattica e
con l’attività di ricerca.
3. L’organizzazione e il funzionamento dell’attività didattica
prevedono che le strutture e le attività didattiche universitarie, volte
alla formazione del medico, dello specialista e delle altre figure
professionali sanitarie previste dalla programmazione regionale,
dispongano di tutto lo spettro della casistica presente nell’Azienda
ospedaliero - universitaria nei diversi livelli di complessità e di
organizzazione assistenziale, a prescindere dalle diverse tipologie
istituzionali di conduzione dei reparti. Di conseguenza, nel processo di
formazione di tali figure professionali potranno essere utilizzate tutte
le strutture dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Si ritiene, a tal fine,
che le strutture dell’Azienda ospedaliero-universitaria possano essere
preferenzialmente considerate, compatibilmente con le potenzialità e
le capacità tecnico-professionali espresse ed esprimibili, nella scelta di
supporti all’attività didattica, rispetto a strutture extraaziendali.
La programmazione e l’organizzazione dell’attività didattica deve
poter disporre di tutte le competenze disponibili per la diagnosi e la
terapia delle principali patologie. In particolare, oltre ai professori
universitari preposti, il personale del Servizio sanitario regionale potrà
partecipare all’attività didattica con incarichi di insegnamento,
tutoraggio e altre attività formative, in funzione dell’organizzazione
della didattica prevista dalla Facoltà di medicina e chirurgia.
4. Lo sviluppo e l’organizzazione dell’attività di ricerca dovranno
orientarsi, in un’ottica di priorità dell’Azienda ospedalierouniversitaria, nei settori della medicina molecolare e delle
biotecnologie, oltre che nella ricerca clinica orientata verso gli
obiettivi di salute definiti dalla Regione. A tal fine, si dovranno
sviluppare sinergie con le istituzioni pubbliche e private presenti
nell’area udinese e nel Friuli - Venezia Giulia.
La determinazione dei programmi che attuano la politica di ricerca
compete all’Università ed alla Regione. Queste ultime concordano con
la Direzione generale le modalità del loro espletamento nei limiti dei
budget di risorsa che l’Azienda ospedaliero-universitaria ha a
disposizione, secondo i meccanismi di cui all’art. 11.
I programmi di ricerca prevedono il coinvolgimento delle competenze
del personale universitario e ospedaliero e vengono sviluppati
usufruendo del complesso delle dotazioni e della casistica
dell’Azienda ospedaliero-universitaria.
Art. 5
(Organi istituzionali dell’Azienda ospedaliero-universitaria)
1. Sono organi dell’Azienda ospedaliero-universitaria:
a) il direttore generale;
b) il collegio sindacale;
c) l’organo di indirizzo.
2. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria viene
nominato dalla Regione, d'intesa col Rettore dell’Università.
Il direttore generale per l’adozione dei piani attuativi ospedalieri
(PAO) del Piano sanitario e sociosanitario regionale, dei piani e
programmi pluriennali di investimento, di bilancio economico
preventivo e del bilancio d’esercizio nonché del piano aziendale
annuale, acquisisce, tramite il Rettore, il preventivo parere
dell’Università, il quale lo esprime, nel rispetto dell’ordinamento
universitario che tiene conto del ruolo della facoltà di medicina e
chirurgia. Il parere dell’Università si intende espresso in senso
favorevole qualora non pervenga entro 60 giorni dalla trasmissione al
Rettore della proposta.
Tale modalità di consultazione dell’Università, viene, altresì, seguita
per l’adozione di atti rilevanti di gestione che possono incidere sulle
attività assistenziali ritenute essenziali ai fini della didattica e della
ricerca.
Il direttore generale, inoltre, trasmette alla Regione, all’Università ed
alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria sociale e
sociosanitaria, il bilancio consuntivo con la relativa relazione. La
Regione, in relazione ai procedimenti di valutazione dei risultati
dell’attività del direttore generale nonché ai procedimenti di conferma
o revoca dell’incarico, si esprime d’intesa con il Rettore
dell’Università e previo parere della Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria sociale e sociosanitaria, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992.
3. Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 9.3.2001, n. 8, il collegio
sindacale è composto da cinque componenti, di cui tre designati dalla
Regione, uno designato dal Rettore dell’Università ed uno designato
dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale
e sociosanitaria regionale, e dura in carica tre anni. Il Presidente del
collegio è individuato dalla Regione, sentito il Rettore dell’Università.
4. L'organo di indirizzo dell'Azienda ospedaliero-universitaria, con
riferimento ai dipartimenti ad attività integrata di cui all’art. 6, espleta
i compiti di seguito indicati:
- propone iniziative e misure per assicurare la coerenza della
programmazione generale dell’attività assistenziale dell’Azienda con
la programmazione didattica scientifica della facoltà di medicina e
chirurgia;
- verifica la corretta attuazione della programmazione;
- propone una terna di nominativi al direttore generale per la nomina,
da parte del medesimo, del coordinatore scientifico di cui all’ art. 6 del
protocollo.
L'organo di indirizzo, nominato dalla Regione, è composto da cinque
componenti, come di seguito indicato:
- due designati dalla Regione;
- uno designato dal Rettore dell’Università;
- il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, componente di
diritto;
- uno designato dalla Regione d'intesa con il Rettore dell’Università.
Il Presidente dell’organo di indirizzo, scelto all’interno del medesimo,
è individuato previa intesa tra la Regione ed il Rettore dell’Università.
I componenti dell’organo di indirizzo sono scelti tra esperti di
riconosciuta competenza in materia di organizzazione e
programmazione dei servizi sanitari e non possono far parte del
medesimo né i dipendenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria né
componenti della facoltà di medicina e chirurgia.
Il presidente dell’organo di indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa
l’ordine del giorno.
Il direttore generale partecipa ai lavori dell’organo di indirizzo, senza
di diritto di voto.
5. Ai fini della costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria, e
con effetto da tale data, l’affidamento dell’incarico di direttore
generale e la nomina dell’organo di indirizzo sono effettuati
contestualmente.
Art. 6
(Organizzazione interna dell’Azienda ospedaliero-universitaria)
1. L’organizzazione interna dell’Azienda ospedaliero-universitaria, ai
sensi dell’art. 3, del D.Lgs. n. 517/1999, è definita mediante
l’adozione dell’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis, del D.
Lgs. n. 502/1992, redatto sulla base dei principi e criteri individuati
con la deliberazione della Giunta regionale n. 834, del 22.04.2005, e
con il presente protocollo d’intesa. In relazione alla complessità ed
alle peculiarità dell’Azienda ospedaliero-universitaria, il direttore
generale definisce l’organizzazione aziendale, anche, eventualmente,
mediante l’individuazione di modelli sperimentali atti a determinare la
struttura organizzativa delle diverse aree di attività.
2. In via transitoria e fino all’adozione dell’atto aziendale di cui al
comma 1, il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
definisce l’organizzazione dell’Azienda medesima tenendo conto sia
degli assetti organizzativi dell’Azienda ospedaliera “S. Maria della
Misericordia” e del Policlinico universitario, antecedenti alla data di
costituzione dell’AOU, che di quanto stabilito nel presente protocollo.
3. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione
operativa delle attività dell’Azienda ospedaliero-universitaria.
Il dipartimento aggrega strutture complesse, strutture semplici a
valenza
dipartimentale,
strutture
semplici
e
programmi
infradipartimentali, che contribuiscono allo svolgimento di
processi/funzioni aziendali per i quali è necessaria una forte
integrazione tra le diverse unità componenti.
4. Il Dipartimento ad attività integrata (DAI) rappresenta l’elemento
costitutivo dell’organizzazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria,
ed è volto ad assicurare l’esercizio integrato delle attività assistenziali,
didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra
attività assistenziali e settori scientifico-disciplinari ed una gestione
unitaria delle risorse economiche, strumentali ed umane.
È individuato in sede di programmazione concordata tra l’AOU e
l’Università, che tiene conto del collegamento della programmazione
della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione
aziendale.
Esso si configura come dipartimento verticale strutturale, tende a
privilegiare l’aggregazione di strutture accomunate da obiettivi
assistenziali, didattici e di ricerca, e può essere organizzato secondo i
seguenti criteri di aggregazione:
- per area funzionale;
- per finalità assistenziale;
- per gruppi di patologie, organi ed apparati.
L’Azienda può scegliere quali indirizzi organizzativi privilegiare,
tenendo conto degli obiettivi strategici e delle interdipendenze tra
strutture operative, purché le strutture omologhe, sia sotto il profilo
delle attività che delle tecnologie impiegate, vengano, di norma,
collocate in un medesimo dipartimento - nell’ambito del quale sia,
comunque, consentito lo svilupparsi delle loro specializzazioni - al
fine di conseguire economie di scala e sinergie dei processi produttivi.
Il DAI si interessa:
- di questioni attinenti prettamente alla gestione aziendale,
assimilabili a quelle proprie del dipartimento assistenziale;
- dell’integrazione tra le esigenze gestionali (DRG, produttività,
etc.) e quelle didattico-scientifiche, avuto riguardo
all’importanza che queste ultime rivestono nella nuova
azienda;
- dell’armonizzazione dei doveri medico-legali connessi alla
responsabilità inerente ai compiti assistenziali del personale
universitario, verificandone la compatibilità con la normativa
universitaria e soprattutto con le finalità integrate nella nuova
azienda;
- dell’assegnazione dei compiti assistenziali (ed eventualmente
didattici-integrativi) al personale ospedaliero, ove presente, in
maniera tale da garantire la migliore utilizzazione delle
funzioni assistenziali ai fini didattico scientifici.
La composizione del DAI è funzionale alla struttura ed ai compiti di
alta specialità propri dell’Azienda ospedaliero-universitaria.
Il DAI è organizzato come centro di responsabilità e di costo unitario
in modo da garantire, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle
risorse finanziarie allo stesso assegnate, l’unitarietà della gestione,
l’ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la
flessibilità operativa.
5. Il Dipartimento assistenziale (DA) è una tipologia dipartimentale
con funzioni strettamente assistenziali. Il DA è costituito ai sensi
dell’art. 17 bis, del D.Lgs. n. 502/1992, per far fronte alle esigenze
connesse con l’erogazione delle prestazioni sanitarie, e non con
l’attività di ricerca e di didattica. Come il DAI, anche il DA può essere
organizzato per area funzionale, per finalità assistenziale, per gruppi
di patologie, organi ed apparati.
6. Nella individuazione delle strutture che afferiscono ai DAI e ai DA
dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
- compatibilità logistica: corrisponde alla possibilità di situare
l’insieme delle attività e delle strutture aggregate in dipartimento in
una condizione di continuità spaziale, che favorisca la reciproca
accessibilità da parte del personale e delle tecnologie nonchè gli
interscambi connessi. Costituisce un prerequisito indispensabile al
buon funzionamento di un Dipartimento strutturale ed al
conseguimento delle sinergie culturali ed operative, che figurano tra
gli obiettivi primari;
- dimensioni delle aggregazioni: l’organizzazione dipartimentale deve
assumere dimensioni adeguate e fondarsi su aggregazioni che
comprendano un numero maggiore di strutture complesse tale da
consentire lo sviluppo e il conseguimento di sinergie ed economie
significative, una maggiore efficacia delle risposte assistenziali e
l’accrescimento delle competenze professionali degli operatori. In tale
logica si ritiene che ciascun dipartimento sia costituito, di norma, da
almeno tre strutture complesse.
-integrazione tra strutture ospedaliere ed universitarie,, con esclusivo
riferimento ai DAI: l’integrazione tra attività assistenziale, didattica e
di ricerca costituisce obiettivo primario e imprescindibile dell’Azienda
ospedaliero-universitaria;
7. Il Dipartimento universitario (DU) è un’articolazione organizzativa
dell’Università, per esercitare la piena autonomia delle funzioni di
didattica e di ricerca.
8. Possono essere previsti programmi interdipartimentali, finalizzati
all’integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca di più
dipartimenti, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed
assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di
revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.
9. L’atto aziendale prevede la costituzione, l’organizzazione ed il
funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e dei dipartimenti
assistenziali, e individua le strutture complesse che compongono i
DAI, indicando quelle a direzione universitaria e quelle a direzione
ospedaliera.
Tra i dipartimenti ad attività integrata ed i dipartimenti universitari si
possono costituire relazioni organizzative e funzionali.
Il funzionamento di ciascun DAI e DA è formalizzato in apposito
regolamento aziendale che ne individua la composizione, gli
organismi e le modalità gestionali, tenendo conto della specificità
della tipologia organizzativa.
10. Oltre ai dipartimenti di cui ai commi 4 e 5, possono essere
costituiti:
- Dipartimenti orizzontali funzionali, finalizzati ad aggregare strutture
organizzative totalmente indipendenti tra loro con l’obiettivo di
perseguire la massima efficacia nel processo di cura. L’organizzazione
è strutturata per governare gli aspetti più critici dei processi clinici. Il
Dipartimento orizzontale non è dotato di budget;
- Dipartimenti interaziendali verticali gestionali, finalizzati alla
gestione di uno specifico segmento produttivo specialistico specie in
ambito di area vasta. Le Aziende che intendono attivare tale modello
dipartimentale dovranno esplicitare puntualmente le finalità e il
mandato del Dipartimento, nonché i meccanismi operativi inerenti ai
rapporti economici, ai livelli di responsabilità clinico-assistenziale,
alla gestione delle risorse umane e al sistema di verifiche sull’attività
dipartimentale;
- Dipartimenti interaziendali orizzontali finalizzati al raggiungimento
dell’obiettivo della produzione ed applicazione di uniformi protocolli
e/o linee guida per il trattamento di determinate patologie o per
affrontare settori clinici assistenziali identificabili in base all’intensità
e gradualità delle cure, in modo da garantire all’utenza un adeguato
percorso e la continuità diagnostico-terapeutica.
11. Il Direttore del DAI, nominato dal Direttore generale d’intesa con
il Rettore, è scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si
compone il dipartimento, sulla base della capacità gestionale,
organizzativa, didattica, dell’esperienza professionale e del curriculum
scientifico, ferma restando la titolarità dell’Università per la didattica
e la ricerca.
Il Direttore del DAI assume responsabilità di tipo gestionale nei
confronti del direttore generale dell’AOU in ordine alla razionale e
corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la
realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo conto della necessità di
soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e
scientifiche.
Il Direttore del DAI rimane titolare della struttura complessa cui è
preposto.
12. Il Direttore del DA, nominato dal direttore generale, è scelto fra i
responsabili delle strutture complesse di cui si compone il
dipartimento, sulla base della capacità gestionale e organizzativa,
dell’esperienza professionale e del curriculum scientifico.
Il Direttore del DA assume responsabilità di tipo gestionale nei
confronti del direttore generale dell’AOU in ordine alla razionale e
corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la
realizzazione degli obiettivi attribuiti.
Il Direttore del DA rimane titolare della struttura complessa cui è
preposto.
13. Nell’Azienda ospedaliero-universitaria, in considerazione della
rilevanza rivestita dall’attività di ricerca clinica, gestionale,
tecnologica e di base, la responsabilità del coordinamento dei
programmi di ricerca viene attribuita ad un coordinatore scientifico
aziendale, nominato dal direttore generale. Il coordinatore può essere
coadiuvato da un comitato scientifico.
Art. 7
(Principi per l’individuazione delle attività assistenziali integrate
con le funzioni di didattica e di ricerca della facoltà di medicina e
chirurgia)
1. Le strutture necessarie per lo svolgimento di attività assistenziali
integrate con le funzioni di didattica e di ricerca vengono identificate
secondo principi che consentono una corretta programmazione delle
attività dell’Azienda ospedaliero - universitaria.
2. Le tipologie delle attività assistenziali necessarie alle attività di
formazione e ricerca svolte all’interno dell’Azienda ospedaliero universitaria, vengono definite nell’atto aziendale anche in relazione
all’organizzazione dipartimentale e nel rispetto di principi che:
− garantiscano la presenza di tutti i Settori scientifico-disciplinari
necessari alla formazione;
− agiscano nell’ambito della programmazione regionale, aziendale e
universitaria, tenendo presente le proiezioni culturali extraregionali
delle attività accademiche;
− favoriscano la massima integrazione tra le attività assistenziali, di
didattica e di ricerca;
− rispettino l’evoluzione del concetto di area vasta, l’evoluzione delle
necessità assistenziali e del principio di deospedalizzazione e
l’andamento dell’attività legata alla mobilità ospedaliera
interregionale;
− rispettino le necessità connesse con le funzioni di supporto allo
svolgimento dei corsi di laurea sanitari;
− considerino le aree di riabilitazione e di post-acuzie supporti
indispensabili per le attività assistenziali e di formazione.
Art. 8
(Principi per l’identificazione, definizione e dimensionamento
delle strutture complesse dell’Azienda ospedaliero-universitaria)
1. Le strutture complesse costituiscono la principale articolazione
aziendale di cui si compone il dipartimento, sono dotate di
autonomia gestionale e tecnico-professionale, e sono soggette a
rendicontazione analitica.
2. Le attività e le strutture complesse sono individuate sulla base di
parametri operativi, consistenti in livelli minimi di attività definiti
secondo criteri sia di essenzialità, efficacia assistenziale ed
economicità nell’impiego delle risorse professionali, sia di
funzionalità e di coerenza con le esigenze della didattica e della
ricerca.
3. Per le attività assistenziali tali livelli minimi di attività sono
rappresentati da un adeguato numero di casi trattati o da adeguati
volumi di attività, richiesti dalla programmazione regionale per
garantire la qualificazione della struttura ed un suo efficiente
utilizzo.
4. In relazione al processo di deospedalizzazione, alla continuità
assistenziale e al miglioramento del rapporto ospedale/territorio,
possono essere previste forme di collaborazione di area vasta,
anche strutturate, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale e
nell’ambito del sistema di prevenzione sanitaria in ambiente
abitativo e lavorativo, compatibilmente con la normativa vigente in
tali settori.
5. Al fine di soddisfare particolari esigenze di assistenza, di didattica
e di ricerca e al fine di consentire, eventualmente, la costituzione,
in via sperimentale, di strutture per l’erogazione di innovative
tipologie di assistenza, nell’atto aziendale, sentito il collegio di
direzione, possono essere previste strutture semplici a valenza
dipartimentale a direzione universitaria o ospedaliera.
6. Alla data di costituzione dell’AOU, le strutture complesse aziendali
sono quelle indicate nell’allegato A al presente atto, e, sino
all’adozione dell’atto aziendale, possono essere modificate nei
termini di cui all’art. 6.
Art. 9
(Direzione di strutture complesse)
1. La responsabilità dirigenziale delle strutture complesse ospedaliere
non a direzione universitaria viene attribuita, di regola, a personale del
Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui, espletate le procedure
selettive previste dalla normativa vigente, venga prescelto un
professore universitario di ruolo della Facoltà di medicina e chirurgia
di Udine, incluso nella rosa degli idonei, il conferimento dell’incarico
deve essere preceduto da apposito accordo tra l’Azienda ospedaliero –
universitaria e l’Università, sentito il collegio di direzione. Alla
cessazione, per qualsiasi motivo, dell’incarico conferito, cessa la
direzione universitaria della struttura e si procede ad una nuova
selezione, ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora, in via d’eccezione, un direttore di struttura complessa
ospedaliera non a direzione universitaria venga chiamato a ricoprire
l’incarico di professore di ruolo universitario presso la Facoltà di
medicina e chirurgia di Udine, può, previo accordo tra Università e
Azienda ospedaliero – universitaria e sentito il collegio di direzione,
mantenere la direzione della struttura.
Art. 10
(Patrimonio)
l. Il patrimonio dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine è
costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Azienda ospedaliera "S.
Maria della Misericordia" e il Policlinico universitario sono
proprietari, oppure ne hanno la gestione, da tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo a tali enti, nonché dai beni mobili ed
immobili di cui al comma 2.
2. La partecipazione dell'Università si attua, altresì, mediante la
concessione a titolo gratuito alla nuova Azienda dei beni demaniali o
comunque in uso gratuito e perpetuo all'Università, già destinati in
modo prevalente all'attività assistenziale. Alla cessazione della
destinazione ad attività assistenziale tali beni rientrano nella piena
disponibilità dell'Università. Tali beni, unitamente a quelli di cui al
comma 1, sono valutati come apporto patrimoniale ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 517/1999.
3. Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, dei beni mobili ed
immobili di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Udine che vi provvede con proprie risorse.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di
proprietà dell’Università potranno essere eseguiti previa
autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell’Università di
Udine.
4. Entro 90 giorni dalla costituzione della nuova Azienda ospedalierouniversitaria, il Direttore generale della stessa e il Rettore
dell’Università provvedono alla formale ricognizione del patrimonio
composto come indicato ai commi l e 2.
5. L’AOU e l’Università aggiornano annualmente l’elenco dei beni
mobili ed immobili di cui ai commi 1 e 2, dandone comunicazione alla
Regione.
6. Nelle more della ricognizione di cui al comma 4, il patrimonio
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine è costituito dai beni
patrimoniali indicati nel bilancio dell'Azienda ospedaliera "S. Maria
della Misericordia" e del Policlinico universitario a gestione diretta.
7. L’Azienda ospedaliero-universitaria e l’Università definiscono
d’intesa l’assetto organizzativo della biblioteca unificata e
concordano, eventualmente, modalità di partecipazione al patrimonio
bibliografico, da parte di altri enti operanti nell’ambito del servizio
sanitario regionale, specificandone i relativi contributi.
Art. 11
(Finanziamento e risultati di gestione)
1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalla
Azienda ospedaliero – universitaria, la Regione concorre con le
seguenti fonti di finanziamento:
a. corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di
finanziamento dell’assistenza ospedaliera ed ambulatoriale
stabiliti dalla Regione, in base alla programmazione
dell’attività attesa da effettuarsi annualmente;
b. fondi per l’attuazione di programmi di ricerca sanitaria
finalizzata regionale in ambito biomedico, riconosciuti di
interesse comune da Regione ed Università e altri
finanziamenti per l’attuazione di programmi di rilevante
interesse regionale non finanziati secondo quanto previsto
nella lettera a);
c. retribuzione di tutto il personale medico e non medico
dell’Azienda ospedaliero – universitaria, nonché di quello
universitario per l’attività assistenziale da questo svolta,
desunta dalla contabilità analitica dell’Azienda ospedalierouniversitaria;
2. Ai fini della determinazione della quota di finanziamento regionale
da attribuire all’Azienda ospedaliero – universitaria, la Regione si
impegna a tener conto dei maggiori costi indotti sulle attività
assistenziali connessi all’impegno ed alla specificità delle finalità
istituzionali della Facoltà di medicina e chirurgia nel settore didattico
e scientifico. I criteri e l’entità di tale importo aggiuntivo da destinare
all’Azienda ospedaliero – universitaria in relazione alle finalità di cui
al comma 1 sono, annualmente, stabiliti tramite le disposizioni
contenute nelle linee per la gestione del Servizio sanitario regionale,
approvate dalla Giunta regionale, sentita l’Università.
3. Al sostegno economico-finanziario dell’attività svolta dall’Azienda
ospedaliero - universitaria, l’Università concorre con le seguenti fonti
di finanziamento:
a)
retribuzioni, desunte dalla contabilità
analitica dell’Università, del personale docente e dei ricercatori
della Facoltà di medicina e chirurgia di Udine che espletano
attività assistenziale, nonchè dell’eventuale personale tecnicoamministrativo dipendente dell’Università, messo a
b)
c)
d)
e)
disposizione successivamente alla data di costituzione
dell’Azienda ospedaliero-universitaria;
fondi eventualmente assegnati dal bilancio
dell’Ateneo alla Facoltà di medicina e chirurgia ai fini
prevalentemente assistenziali;
fondi di ateneo, eventualmente costituiti e
utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 517/1999;
fondi per l’attuazione di programmi di
rilevante interesse per la Regione e l’Università, definiti
d’intesa;
eventuali risorse aggiuntive.
4. Nel bilancio dell’Azienda ospedaliero – universitaria sono
evidenziati:
a)
le risorse attribuite dalla Regione, ex art. 7
del D. Lgs. 517/99, per sostenere i maggiori costi indotti sulle
attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca;
b)
gli oneri sostenuti dall’Università.
3. I risultati positivi di gestione dell’Azienda ospedaliero universitaria, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati
negativi degli anni precedenti, determinate in base ad un piano di
rientro pluriennale concordato, sono utilizzati per il finanziamento di
programmi di interesse assistenziale finalizzati alla ricerca e allo
sviluppo dell’innovazione e della qualità delle prestazioni erogate. Il
Direttore generale, d’intesa con il Rettore, può destinare tali risultati a
quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale n. 49/1996.
6. Nel caso di risultati negativi della gestione aziendale, fatta
eccezione per quelli derivanti dai costi non imputabili alle
responsabilità gestionali del direttore generale, la Regione e
l’Università concordano un piano di rientro, anche su base
pluriennale, da approvarsi da parte della Giunta regionale e del
Consiglio di amministrazione dell’Università, che potrà altresì
prevedere l’assunzione di provvedimenti anche in deroga alla
programmazione attuativa vigente. Tale piano di rientro dovrà
comunque tener conto, in via proporzionale, del contributo della
Regione e dell’Università al complessivo patrimonio aziendale ai fini
della compartecipazione al risultato di gestione.
7. La Regione e l’Università assumeranno a proprio carico, ciascuna
per quanto di competenza, gli eventuali risultati negativi relativi alla
gestione
dell’assistenza
sanitaria
derivanti
rispettivamente
dall’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” e dal
Policlinico universitario a gestione diretta, maturati nel periodo
precedente alla costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria.
Per l’accertamento delle attività e delle passività maturate da ciascuno
dei predetti Enti, antecedentemente alla data di costituzione
dell’Azienda ospedaliero-universitaria, presso l’AOU è istituito
apposito ufficio, al fine di provvedere, entro 12 mesi, alla chiusura
delle gestioni pregresse degli enti soppressi.
Art. 12
(Cessazione del personale universitario dallo svolgimento delle
ordinarie attività assistenziali e dalla titolarità della direzione
delle strutture)
1. Il personale medico universitario che, nell’Azienda ospedaliero –
universitaria, ricopre la responsabilità di struttura complessa, nel
rispetto del principio dell’inscindibilità delle funzioni assistenziali e
delle funzioni di ricerca e di didattica, può mantenere l’incarico fino al
suo collocamento fuori ruolo, fatte salve le verifiche di legge.
2. Nei casi in cui il vigente ordinamento universitario consenta
l’espletamento di insegnamento tecnico-pratico, nelle scuole di
specializzazione, da parte di professori di I e II fascia, collocati fuori
ruolo, ai medesimi è consentito di usufruire delle strutture complesse a
direzione universitaria ad esclusivo scopo didattico.
3. Qualora l’espletamento dell’attività didattica di cui al comma 2
richieda lo svolgimento di attività diagnostica e/o terapeutica, questa
sarà preventivamente concordata con il responsabile della struttura
complessa a direzione universitaria. Per tale attività l’Azienda
ospedaliero-universitaria provvederà alla relativa copertura
assicurativa nei limiti imposti dalla vigente normativa.
4. Nell’ambito degli obiettivi negoziati con il direttore generale
dell’Azienda ospedaliero-universitaria, può essere concordata con il
personale medico universitario di cui al comma 2, un’attività di
consulenza per patologie e procedure complesse per le quali risulti
utile la specifica esperienza professionale maturata.
Art. 13
(Personale)
l. La dotazione organica dell’Azienda ospedaliero–universitaria è
costituita dal personale dell’Azienda ospedaliera "S. Maria della
Misericordia" e dal personale universitario tecnico amministrativo
che, alla data di cui all’art. 1, comma 1, risulta in servizio presso i
predetti enti, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Il personale universitario, di cui al comma 1, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del provvedimento di costituzione dell’Azienda
ospedaliero-universitaria, deve manifestare, per iscritto, al Policlinico
universitario la volontà :
a) di essere trasferito, a decorrere dalla data di costituzione
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di cui all’art. 1, comma 1, dai
ruoli del comparto del personale Università, ai ruoli del comparto del
personale Sanità, con conseguente assegnazione alla costituenda
Azienda;
b) o di mantenere l’inquadramento nei ruoli del comparto del
personale Università con contestuale assegnazione presso
l’Università degli Studi di Udine.
In entrambi i casi il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di
continuità.
3. L’Università non sosterrà oneri aggiuntivi per la copertura dei costi
del personale che, ai sensi del comma 2, lettera b), manifesta
l’intenzione di mantenere l’inquadramento nei ruoli del comparto del
personale Università. Infatti, tali costi sono sostenuti dalla Regione in
relazione al fatto che il predetto personale, già in servizio presso il
Policlinico universitario, presta la propria attività lavorativa
nell’ambito della realizzazione delle finalità assistenziali. Con
successivo atto verranno concordate le modalità di utilizzazione delle
unità di personale di cui al comma 2, lett. b), sentite le RSU
dell’Università.
4. Nei confronti del personale dipendente dell’Azienda ospedaliero–
universitaria si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto del personale Sanità, fermo restando che al personale
universitario di cui al comma 2, lett. a), vengono garantiti la posizione
giuridica ed il trattamento economico corrispondenti a quelli già in
godimento, tenendo conto dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale, dirigenziale e non, dei rispettivi comparti di
contrattazione. La posizione giuridica ed il trattamento economico in
godimento sono, altresì, garantiti al personale già inquadrato nei
diversi ruoli del comparto del personale Sanità che attualmente presta
servizio presso l’Azienda ospedaliera “Santa Maria della
Misericordia” e presso il Policlinico Universitario a gestione diretta.
Ai fini del trattamento economico accessorio si terrà conto della
organizzazione aziendale come definita ai sensi dell’art. 6.
5. Il trattamento economico in godimento, connesso alla posizione
funzionale rivestita dal personale dirigente e non, all’atto della
costituzione della nuova Azienda, potrà essere mantenuto, salvo
diversa determinazione del direttore generale, fino alla scadenza
dell’incarico, solo se compatibile con l’organizzazione definita
dall’atto aziendale.
6. L’inquadramento, nei ruoli del SSR, del personale di cui al comma
2, lett. a), da parte del direttore generale a decorrere dalla data di
costituzione dell’AOU, avviene garantendo la posizione giuridica ed il
trattamento economico di cui al comma 4.
7. Ai professori ed ai ricercatori universitari, che svolgono attività
assistenziale presso l’Azienda ospedaliero-universitaria, oltre al
trattamento economico erogato dall’Università, viene riconosciuto un
compenso che, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n.
517/1999, è composto come di seguito indicato:
•
•
•
Trattamento economico correlato all’incarico, costituito da:
a)
Indennità di posizione parte fissa e parte variabile
il cui ammontare è quello stabilito dai CCNL della
dirigenza medica e sanitaria;
b)
Indennità di posizione aziendale il cui ammontare
è quello stabilito a livello aziendale sulla base dei
fondi e della graduazione degli incarichi;
c)
indennità di esclusività da attribuirsi a coloro che
hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo,
sulla base dell’anzianità di servizio assistenziale in
analogia a quanto disciplinato dai CCNL;
d)
indennità di struttura complessa di cui all’art. 40
del CCNL del personale dell’Area medica e
veterinaria stipulato l’8 giugno 2000, da attribuirsi
ai docenti con incarico di responsabile di struttura
complessa;
Trattamento accessorio correlato alle particolari
condizioni di lavoro, secondo le regole dei CCNL della
dirigenza medica e sanitaria;
Trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati
ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale secondo le
regole stabilite annualmente in sede aziendale.
8. I professori e i ricercatori universitari, nonché le figure
equiparate ai sensi dell’art. 16 della legge 19.11.1990, n. 341, che
svolgono attività assistenziale presso l’Azienda ospedalierouniversitaria, non potranno, in ogni caso, ricevere una retribuzione
complessiva inferiore a quella in godimento alla data di
costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Ai medesimi
viene comunque garantito, a parità di incarico assistenziale, un
trattamento economico complessivo corrispondente a quello del
personale del SSR, di pari funzioni, mansioni e anzianità.
Fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7, è
conservato il trattamento economico di equiparazione in godimento
alla data di costituzione della nuova Azienda.
Successivamente alla costituzione dell’AOU, ai professori e
ricercatori universitari neoassunti che, previo specifico accordo,
vengono destinati allo svolgimento dell’attività assistenziale, è
comunque garantito un trattamento economico corrispondente a
quello del personale del SSR, di pari funzioni, mansioni e anzianità.
9. L'impegno orario del personale universitario docente e di ricerca
è omnicomprensivo. In ogni caso, l’impegno per l'attività
assistenziale non può essere inferiore al cinquanta per cento di
quello complessivo stabilito per il personale del SSR ed eventuali
ulteriori impegni assistenziali vengono concordati a livello
aziendale. L'impegno assistenziale è articolato in base al piano di
lavoro dell'unità operativa ed alla programmazione dell’attività
didattica e di ricerca, secondo criteri di flessibilità dell'impegno del
personale universitario in ragione dell'attività didattica e di ricerca.
Fermi restando gli obblighi derivanti dal proprio stato giuridico, le
modalità di impegno e di presenza nelle strutture aziendali del
personale docente e ricercatore universitario, che svolge attività
assistenziale, sono quelle definite ed attuate in relazione ai contratti
collettivi di lavoro del personale del SSR ed agli accordi attuativi
locali.
10. Il monte ore complessivo concordato a livello aziendale, dovuto
dal personale universitario di ciascuna struttura di appartenenza, è
riferito, nella sua globalità, all'intera equipe universitaria, fermi
restando gli obblighi individuali.
11. I contratti a tempo determinato, la cui scadenza sia successiva alla
costituzione della nuova Azienda, potranno espletare i loro effetti sino
alla naturale scadenza, salvo diversa determinazione del direttore
generale, sempre che l’espletamento della funzione o dell’incarico,
con i medesimi conferiti, sia compatibile con l’organizzazione
aziendale.
12. L’attività assistenziale dei dottorandi di ricerca e dei borsisti che
afferiscono ai DAI non comporta oneri aggiuntivi per l’Azienda
ospedaliero-universitaria ai fini della relativa formazione, salvo la
copertura assicurativa.
13. Il personale universitario che verrà destinato allo svolgimento
dell’attività assistenziale presso l’Azienda ospedaliero-universitaria
verrà analiticamente individuato in un apposito elenco da allegarsi
all’atto aziendale. Tale elenco verrà aggiornato sulla base delle
determinazioni assunte in attuazione del presente protocollo.
Art. 14
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)
1. In applicazione dell’articolo 10 del Decreto Interministeriale
5.8.1998, n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione
delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione
universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), si concorda
che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta
la propria opera presso le strutture dove si svolge l’attività
dell’Azienda ospedaliero-universitaria, il soggetto cui competono gli
obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs 626/1994 e dal D.Lgs
230/95, è individuato nel Direttore Generale dell’Azienda, nonché nei
datori di lavoro locali, dirigenti o preposti, individuati ai sensi della
normativa vigente.
Art. 15
(Organismo di monitoraggio)
1. D’intesa tra Regione e Università, verrà costituito un organismo
paritetico preposto al monitoraggio dell’attuazione del presente
protocollo, con riferimento alla quale produrrà, con cadenza, di regola,
semestrale, una relazione ai predetti Enti.
Art. 16
(Attività propedeutica alla costituzione dell’Azienda ospedalierouniversitaria)
1. La direzione generale dell’Azienda ospedaliera “S. Maria della
Misericordia” e del Policlinico universitario a gestione diretta
individua, mediante appositi atti, modalità organizzative e gestionali
per la nuova Azienda ospedaliero-universitaria. La disponibilità dei
predetti atti organizzativi e gestionali consentirà al nuovo direttore
generale, sino ad ogni eventuale successiva determinazione, un avvio
della conduzione aziendale maggiormente adeguato alle complessità
proprie dell’Azienda ospedaliero-universitaria.
Art. 17
(Durata)
1. Il protocollo di intesa ha durata triennale dalla data di costituzione
dell’Azienda ospedaliero-universitaria. La sua vigenza si intende
prorogata per uguale durata qualora ad esso non venga data disdetta da
una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.
Art. 18
(Norme finali)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo, trovano
applicazione le disposizioni del precedente atto d’intesa del 1° luglio
2005, il D.Lgs. n. 517/1999, il DPCM 22.5.2001 per quanto
applicabile, nonché l’ulteriore legislazione statale e regionale vigente.
2. L’applicazione di quanto ivi previsto, ove non direttamente
attuabile, è demandata all’atto aziendale assunto dal Direttore
generale, e ad accordi attuativi da stipularsi tra il Direttore generale
dell’AOU ed il Rettore dell’Università degli studi di Udine, che
terranno conto della specificità dell’Azienda medesima.
_______________, lì ___________________
Il Presidente della Regione FVG
dell’Università degli studi di Udine
____________________________
_____________________________________
Il
Rettore
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