NOZIONI INTRODUTTIVE
DIRITTO PRIVATO: insieme di regole di comportamento, di
norme giuridiche volte a regolare i rapporti tra soggetti privati,
portatori di interessi particolari, individuali, in linea di massima
disponibili.
Funzione: disciplinare i rapporti patrimoniali ed extrapatrimoniali,
economici e sociali, che nella vita di tutti i giorni si instaurano tra i
privati e gli eventuali conflitti che possono insorgere tra i
medesimi.
Posizione di uguaglianza reciproca tra i soggetti.
Possibilità di darsi delle regole per il soddisfacimento degli
interessi: autonomia privata.
Diritto pubblico: cura di interessi di carattere generale che
riguardano la collettività, di regola non disponibili da parte del
singolo cittadino. Esercizio di poteri da parte della pubblica
amministrazione che agisce in posizione di supremazia.
NORMA GIURIDICA: regola che prescrive in modo generale ed
astratto quale comportamento può o deve o non deve essere tenuto
in ogni situazione concreta che corrisponda alla situazione tipo
prevista dalla regola e che prescrive quali conseguenze discendano
dalla violazione della prescrizione.
La struttura risponde allo schema logico del giudizio ipotetico:
se si verifica il fatto X (fattispecie) si produce la conseguenza Y
(l’effetto giuridico).
Es. art. 2043 c.c.
CARATTERI:
1) astrattezza;
2) generalità.
FATTISPECIE: indica il fatto o l’insieme di fatti al verificarsi dei
quali la norma collega determinate conseguenze giuridiche,
ovvero gli effetti giuridici.
Fattispecie semplice: es. art. 1 c.c. Fatto = nascita – Effetto =
acquisto della capacità giuridica;
Fattispecie complessa: necessaria compresenza di tutti gli elementi
per l’applicabilità della norma, es. artt. 927 – 929 c.c.
Fattispecie a formazione progressiva: non si realizza in un solo
istante, ma durante il decorso di un certo periodo di tempo.
Sussunzione: è l’operazione attraverso la quale si riconduce il
fatto concreto, che si è verificato nella realtà, alla previsione
normativa generale ed astratta. Es. sinistro automobilistico – art.
2054 c.c.
Norme dispositive o derogabili: si applicano solo in caso di non
difforme volontà dei privati, es. 1475 c.c.
Norme imperative o inderogabili: limitano o regolano l’autonomia
privata, es. 1350 c.c.
FONTI DEL DIRITTO
FONTI DI PRODUZIONE
FONTI DI COGNIZIONE
Art. 1 delle Preleggi al codice civile del 1942.
1) leggi;
2) regolamenti;
3) norme corporative;
4) usi.
1948: entrata in vigore della Costituzione.
LEGGI:
A)
Leggi in senso formale: atti legislativi del Parlamento
prodotti secondo le regole dettate dagli artt. 70 ss. della
Costituzione;
B)Atti del Governo con forza di legge:
1) decreto legislativo – art. 76 cost. (emanato sulla base di
una legge delega del Parlamento);
2) decreto legge – art. 77 cost. (emanato in casi straordinari
di necessità ed urgenza che deve essere convertito in
legge dal Parlamento entro 60 gg.).
C)Leggi regionali: nelle materie di competenza delle regioni –
art. 117 Cost.;
USI NORMATIVI O CONSUETUDINI: fonti non scritte
sussidiarie, che consistono nella ripetizione costante ed uniforme
di un dato comportamento osservato nel pieno convincimento che
si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso.
a) consuetudine secundum legem.
b) consuetudine praeter legem.
FONTI COMUNITARIE operano nelle materie previste dal
trattato istitutivo della comunità economica europea:
A)
Regolamenti: hanno immediata efficacia nel diritto
interno degli stati membri e prevalgono sulle norme
(leggi ordinarie) statali difformi;
B)
Direttive: hanno una funzione di armonizzazione
delle normative statali e devono di regola essere recepite
dagli Stati.
ELENCO ATTUALE FONTI DEL DIRITTO.
1) Costituzione e Leggi costituzionali;
2) Norme comunitarie: trattato, regolamenti e direttive (CEE
oggi UE);
3) Leggi statali ordinarie (art. 2 Preleggi)
4) Leggi regionali (competenza materie art. 117 Cost.);
5) Regolamenti (artt. 3 e 4 Preleggi);
6) Norme corporative (se ancora in vigore);
7) Usi o consuetudini (art. 8 – 9 Preleggi).
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE. Art. 10 Preleggi.
Momento a partire dal quale la legge diviene obbligatoria ed
applicabile.
Occorre:
1) pubblicazione del testo normativo;
2) vacatio legis.
Funzione: garantire la conoscibilità delle norme.
Presunzione di conoscenza. Ignorantia legis non excusat.
ART. 11 Preleggi: PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’.
Di regola (sempre nel diritto penale) le norme giuridiche si
applicano a fatti successivi alla loro entrata in vigore.
CESSAZIONE
DI
EFFICACIA
ABROGAZIONE. Art. 15 Preleggi.
A) Espressa;
B)Tacita.
DELLA
LEGGE:
RAPPORTI E CONFLITTI TRA FONTI:
1) CRITERIO GERARCHICO: opera tra fonti di grado diverso;
la norma di grado superiore prevale su quella prodotta da una
fonte di grado inferiore, anche se quest’ultima è successiva
nel tempo. La fonte sottordinata non può mai derogare
(dettare una regola contraria) a quella sovraordinata, né può
modificarla. Es. rapporto Legge ordinaria – Costituzione.
Illegittimità costituzionale. Giudice delle leggi: Corte
Costituzionale.
2) CRITERIO CRONOLOGICO: opera tra fonti omogenee di
pari grado; la norma più recente, successiva nel tempo,
prevale sulla precedente.
3) CRITERIO DI SPECIALITA’: la legge speciale, volta a
regolare alcuni casi rientranti altresì nell’ambito di previsione
di una legge generale, prevale su quest’ultima.
INTERPRETAZIONE.
Operazione tramite la quale si attribuisce significato alla
disposizione normativa, all’enunciato precettivo.
Attività svolta da:
Giudice: interpretazione giudiziale: finalizzata alla soluzione delle
controversie;
Dottrina: interpretazione dottrinale, degli studiosi del diritto;
Legislatore: interpretazione autentica = legge con la quale il
legislatore chiarisce il significato di una legge precedente che era
stata formulata in modo ambiguo ed impreciso determinando
difficoltà e contrasti interpretativi.
Art. 12 Preleggi. Criteri normativi per l’interpretazione.
A) Letterale: stabilire il significato delle parole;
B) Funzionale o teleologico: individuazione dello scopo, della
ratio della norma (intenzione del legislatore).
Interpretazione estensiva: allarga il campo di applicazione della
norma rispetto al suo significato letterale.
Interpretazione restrittiva: restringe il campo di applicazione della
norma rispetto al suo significato letterale.
Interpretazione sistematica: consente di attribuire a una
disposizione normativa il significato che essa può avere in quanto
posta in relazione con le altre norme del sistema, sul presupposto
della coerenza del legislatore nell’uso del linguaggio e nel
perseguimento dei fini.
Interpretazione adeguatrice o evolutiva: consente di adeguare le
norme dettate in un dato momento storico alle nuove esigenze
maturate nel corso del tempo ed ignorate al tempo
dell’emanazione.
Art. 12 Preleggi. ANALOGIA
Lacune sistema normativo = vuoto di disciplina.
Analogia Legis.
Analogia Iuris.
Limiti art. 14 Preleggi: norme penali e norme eccezionali.
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. LEGGE N.
218/1995.
Designa l’insieme di norme giuridiche con le quali uno stato
regola i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità
rispetto ad esso.
Es.: matrimonio celebrato in Italia tra cittadini tedeschi.