NOZIONI INTRODUTTIVE DIRITTO PRIVATO: insieme di regole di comportamento, di norme giuridiche volte a regolare i rapporti tra soggetti privati, portatori di interessi particolari, individuali, in linea di massima disponibili. Funzione: disciplinare i rapporti patrimoniali ed extrapatrimoniali, economici e sociali, che nella vita di tutti i giorni si instaurano tra i privati e gli eventuali conflitti che possono insorgere tra i medesimi. Posizione di uguaglianza reciproca tra i soggetti. Possibilità di darsi delle regole per il soddisfacimento degli interessi: autonomia privata. Diritto pubblico: cura di interessi di carattere generale che riguardano la collettività, di regola non disponibili da parte del singolo cittadino. Esercizio di poteri da parte della pubblica amministrazione che agisce in posizione di supremazia. NORMA GIURIDICA: regola che prescrive in modo generale ed astratto quale comportamento può o deve o non deve essere tenuto in ogni situazione concreta che corrisponda alla situazione tipo prevista dalla regola e che prescrive quali conseguenze discendano dalla violazione della prescrizione. La struttura risponde allo schema logico del giudizio ipotetico: se si verifica il fatto X (fattispecie) si produce la conseguenza Y (l’effetto giuridico). Es. art. 2043 c.c. CARATTERI: 1) astrattezza; 2) generalità. FATTISPECIE: indica il fatto o l’insieme di fatti al verificarsi dei quali la norma collega determinate conseguenze giuridiche, ovvero gli effetti giuridici. Fattispecie semplice: es. art. 1 c.c. Fatto = nascita – Effetto = acquisto della capacità giuridica; Fattispecie complessa: necessaria compresenza di tutti gli elementi per l’applicabilità della norma, es. artt. 927 – 929 c.c. Fattispecie a formazione progressiva: non si realizza in un solo istante, ma durante il decorso di un certo periodo di tempo. Sussunzione: è l’operazione attraverso la quale si riconduce il fatto concreto, che si è verificato nella realtà, alla previsione normativa generale ed astratta. Es. sinistro automobilistico – art. 2054 c.c. Norme dispositive o derogabili: si applicano solo in caso di non difforme volontà dei privati, es. 1475 c.c. Norme imperative o inderogabili: limitano o regolano l’autonomia privata, es. 1350 c.c. FONTI DEL DIRITTO FONTI DI PRODUZIONE FONTI DI COGNIZIONE Art. 1 delle Preleggi al codice civile del 1942. 1) leggi; 2) regolamenti; 3) norme corporative; 4) usi. 1948: entrata in vigore della Costituzione. LEGGI: A) Leggi in senso formale: atti legislativi del Parlamento prodotti secondo le regole dettate dagli artt. 70 ss. della Costituzione; B)Atti del Governo con forza di legge: 1) decreto legislativo – art. 76 cost. (emanato sulla base di una legge delega del Parlamento); 2) decreto legge – art. 77 cost. (emanato in casi straordinari di necessità ed urgenza che deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 gg.). C)Leggi regionali: nelle materie di competenza delle regioni – art. 117 Cost.; USI NORMATIVI O CONSUETUDINI: fonti non scritte sussidiarie, che consistono nella ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento osservato nel pieno convincimento che si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso. a) consuetudine secundum legem. b) consuetudine praeter legem. FONTI COMUNITARIE operano nelle materie previste dal trattato istitutivo della comunità economica europea: A) Regolamenti: hanno immediata efficacia nel diritto interno degli stati membri e prevalgono sulle norme (leggi ordinarie) statali difformi; B) Direttive: hanno una funzione di armonizzazione delle normative statali e devono di regola essere recepite dagli Stati. ELENCO ATTUALE FONTI DEL DIRITTO. 1) Costituzione e Leggi costituzionali; 2) Norme comunitarie: trattato, regolamenti e direttive (CEE oggi UE); 3) Leggi statali ordinarie (art. 2 Preleggi) 4) Leggi regionali (competenza materie art. 117 Cost.); 5) Regolamenti (artt. 3 e 4 Preleggi); 6) Norme corporative (se ancora in vigore); 7) Usi o consuetudini (art. 8 – 9 Preleggi). ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE. Art. 10 Preleggi. Momento a partire dal quale la legge diviene obbligatoria ed applicabile. Occorre: 1) pubblicazione del testo normativo; 2) vacatio legis. Funzione: garantire la conoscibilità delle norme. Presunzione di conoscenza. Ignorantia legis non excusat. ART. 11 Preleggi: PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’. Di regola (sempre nel diritto penale) le norme giuridiche si applicano a fatti successivi alla loro entrata in vigore. CESSAZIONE DI EFFICACIA ABROGAZIONE. Art. 15 Preleggi. A) Espressa; B)Tacita. DELLA LEGGE: RAPPORTI E CONFLITTI TRA FONTI: 1) CRITERIO GERARCHICO: opera tra fonti di grado diverso; la norma di grado superiore prevale su quella prodotta da una fonte di grado inferiore, anche se quest’ultima è successiva nel tempo. La fonte sottordinata non può mai derogare (dettare una regola contraria) a quella sovraordinata, né può modificarla. Es. rapporto Legge ordinaria – Costituzione. Illegittimità costituzionale. Giudice delle leggi: Corte Costituzionale. 2) CRITERIO CRONOLOGICO: opera tra fonti omogenee di pari grado; la norma più recente, successiva nel tempo, prevale sulla precedente. 3) CRITERIO DI SPECIALITA’: la legge speciale, volta a regolare alcuni casi rientranti altresì nell’ambito di previsione di una legge generale, prevale su quest’ultima. INTERPRETAZIONE. Operazione tramite la quale si attribuisce significato alla disposizione normativa, all’enunciato precettivo. Attività svolta da: Giudice: interpretazione giudiziale: finalizzata alla soluzione delle controversie; Dottrina: interpretazione dottrinale, degli studiosi del diritto; Legislatore: interpretazione autentica = legge con la quale il legislatore chiarisce il significato di una legge precedente che era stata formulata in modo ambiguo ed impreciso determinando difficoltà e contrasti interpretativi. Art. 12 Preleggi. Criteri normativi per l’interpretazione. A) Letterale: stabilire il significato delle parole; B) Funzionale o teleologico: individuazione dello scopo, della ratio della norma (intenzione del legislatore). Interpretazione estensiva: allarga il campo di applicazione della norma rispetto al suo significato letterale. Interpretazione restrittiva: restringe il campo di applicazione della norma rispetto al suo significato letterale. Interpretazione sistematica: consente di attribuire a una disposizione normativa il significato che essa può avere in quanto posta in relazione con le altre norme del sistema, sul presupposto della coerenza del legislatore nell’uso del linguaggio e nel perseguimento dei fini. Interpretazione adeguatrice o evolutiva: consente di adeguare le norme dettate in un dato momento storico alle nuove esigenze maturate nel corso del tempo ed ignorate al tempo dell’emanazione. Art. 12 Preleggi. ANALOGIA Lacune sistema normativo = vuoto di disciplina. Analogia Legis. Analogia Iuris. Limiti art. 14 Preleggi: norme penali e norme eccezionali. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. LEGGE N. 218/1995. Designa l’insieme di norme giuridiche con le quali uno stato regola i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso. Es.: matrimonio celebrato in Italia tra cittadini tedeschi.