TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela - - Secondo gli artt. 1 e 2 c.c., la capacità giuridica (ovvero la titolarità dei diritti e doveri che sono previsti dagli ordinamenti giuridici) si acquisisce con la nascita, mentre la capacità di agire, ovvero di esercitare in autonomia tale titolarità, compiendo atti di rilevanza giuridica (amministrazione dei propri beni, matrimonio, adozione, testamento, donazione e altro), si acquisisce appieno con la maggiore età, fissata per legge al diciottesimo anno. 1 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela La capacità di agire può essere per alcune esigenze, e in rapporto a fattispecie parziali e determinate, anticipata rispetto a scelte specifiche (come l'emancipazione del minore), ma in linea di massima la stessa si prevede come coincidente con la linea legale di definizione della acquisizione dei requisiti di maturità, ponderatezza e autonomia propri dell'età adulta, ovvero, in altri termini, della capacità di intendere e di volere, in questa sede intesa rispetto agli atti civili e non sovrapponibile a quella di cui agli artt. 88-89 c.p. A questa regola generale (acquisizione della capacità di agire all'età di 18 anni) sono previste deroghe, con l'identificazione di differenti termini di età per l'esercizio anticipato di attività e scelte, come quelle riguardanti l'attività lavorativa, il matrimonio del minore e la sua conseguente emancipazione, la filiazione, l'adozione e altro. 2 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela La capacità giuridica termina con il decesso della persona, pur conservando valore sia la volontà dalla stessa espressa attraverso gli atti compiuti in vita (per esempio donazioni o testamento), sia la capacità di agire, che permane come prevista – salvo dimostrazione contraria – per tutti gli atti compiuti dal conseguimento della maggiore età fino al decesso. In taluni casi, tuttavia, la capacità di agire può essere qualificata in sede giudiziaria come affievolita o esclusa, con una serie di definizioni normative che interessano: - l'incapacità di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.), - l'interdizione o inabilitazione (artt. 414-415 c.c.), - l'incapacità naturale (art. 428 c.c.), 3 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela - l'incapacita testamentaria (artt. 428-591 c.c.), - la donazione (artt. 774-775-776 c.c.) - e altre condizioni (annullabilità dei contratti o del matrimonio, ecc.). Tale complesso normativo si configura come diretto alla tutela del soggetto debole in ambito civilistico, al fine sia di tutelare lo stesso da proprie scelte che potrebbero causargli danno, sia di garantirgli (anche attraverso la nomina di terzi in funzione di amministratori di sostegno, curatori o tutori) l'esercizio protetto dei propri diritti. Questa normativa è il corrispettivo in ambito civile della tutela di carattere penalistico che, attraverso la «circonvenzione di incapace» o i reati contro la violazione dell'inferiorità psichica intende avere un effetto preventivo e dissuasivo nei confronti di chi intenda abusare della condizione di minorazione della vittima. 4 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Incapacità naturale Nella difesa civilistica del cittadino adulto, che possa trovarsi in una sia pure transitoria condizione di incapacità di intendere e di volere, un'essenziale norma di riferimento e rappresentata dall'art. 428 c.c., che prevede l'annullabilità degli atti «[...] compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti... se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando [...] risulta la malafede dell'altro contraente [...]». 5 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Si può dire che, prima dell'istituzione della «Amministrazione di Sostegno» ex art. 404 c.c., questa norma consentiva di riparare con celerità relativa agli atti commessi da persone che per qualsiasi causa di incapacità, anche transitoria, avessero commesso atti tali da comportare effetti alquanto dannosi. Come rileva Fornari (2008), la fattispecie di incapacità qui prevista non richiede per essere affermata una specifica condizione di infermità, ne una malattia definibile come tale, ma si identifica solo in una anche transitoria assenza, per l'appunto dovuta a una qualsiasi causa, della competenza decisionale, ovvero della capacita di valutare l'atto che si stava per compiere, analizzandone le caratteristiche e conseguenze e quindi determinandosi secondo i propri interessi e obiettivi rispetto alla sua attuazione. 6 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela La CTU psichiatrica non viene pertanto disposta in qualsiasi caso in cui venga invocato l'annullamento di un atto, ma viene limitata a quelle situazioni nelle quali vi sia una causa di possibile natura patologica e risultino adempiuti, quantomeno in via ipotetica, i requisiti costitutivi della fattispecie, ovvero la non interdizione della persona (che, se presente, avrebbe già fatto annullare l'atto), la gravità del pregiudizio e la malafede dell'altro contraente. Il quesito peritale può essere cosi strutturato: «[...] Dica il CTU, esaminati gli atti di causa, acquisita la documentazione del caso ed esperita ogni opportuna e necessaria indagine, se, al momento in cui l'atto e stato compiuto, in data ... , XY fosse, per qualsiasi causa (anche transitoria) in una condizione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c.». 7 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Circa questa tipologia di quesito, Fornari (2008) introduce tra gli elementi dei quali può essere richiesta la valutazione anche la possibile. Ciò appare coerente con la nozione di riconoscibilità della condizione di incapacità da parte dell'altro contraente: Ciò appare coerente con la nozione della malafede dell'altro contraente, sempre basata sulla presa di coscienza dell'incapacità dell'autore dell'atto. Nella nostra esperienza peritale la valutazione di tale fattispecie è tuttavia poco richiesta allo psichiatra, anche perche la tipologia della malafede contrattuale e più ampia di quella della diretta constatazione della vulnerabilità del soggetto debole e integra anche motivazioni e comportamenti esulanti dalla stessa. 8 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Dal punto di vista applicativo, tenendo presente che il momento da valutare in sede peritale, con una ricostruzione a ritroso, è quello della stipula dell'atto, appare necessario condurre i colloqui peritali con una particolare attenzione e delicatezza, che è quella propria di tutte le indagini condotte sui soggetti deboli, e della quale si e già accennato nel capitolo dedicato agli accertamenti in tema di «circonvenzione di incapace». Spesso, infatti, la persona può percepire in modo negativo e umiliante il vedersi sottoposta — magari su richiesta di terzi — a un procedimento diretto a qualificarla come incapace, oppure, al contrario, può essa stessa invocare in modo strumentale la nullità di un atto che invece era stato compiuto in modo razionale, ma che si cerca di annullare perche lo stesso non ha dato l'esito sperato e ha anzi determinato un grave pregiudizio. 9 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Anche in questo caso, come già illustrato in modo esaustivo per altri tipi di accertamento, si devono quindi coniugare l'esigenza di un chiaro approfondimento della realtà con quella di condurre un dialogo sempre rispettoso della soggettività dell'interlocutore e, soprattutto, privo di quelle contestazioni, se non confutazioni, che connotano quell'atteggiamento peritale inquisitorio che non sarà mai abbastanza criticato. Dal punto di vista diagnostico, il primo passo è quello di accertare l'assenza di una condizione patologica di base, di natura organica o psichiatrica, sia al momento dell'esame, sia in riferimento a quello dell'atto. 10 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Ciò richiede una puntuale ricostruzione anamnestica, con particolare attenzione a tutti quei quadri di carattere somatico, metabolico e neurologico tali da poter determinare momenti o periodi di affievolimento dello stato della coscienza, dell'attenzione, della capacità di discrimine e della volizione. Nell'ambito delle patologie di carattere cronico, possiamo per esempio porre in diagnosi differenziale le condizioni di cerebropatia vascolare, i disturbi metabolici e cardiaci tali da determinare sonnolenza e calo dell'attenzione, le epatopatie con encefalopatia, i disturbi comiziali (soprattutto di carattere parziale), stati tossici su base metabolica o febbrile, e molte altre condizioni analoghe, che possono in gran parte essere escluse sul piano anamnestico e attraverso l'audizione di curanti e congiunti, oltre che della stessa persona, mentre, per quelle non escludibili, ove necessario si può fare ricorso a indagini di carattere medico specialistico, anche attraverso la collaborazione di specialisti in funzione di ausiliario del CTU. 11 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Sono poi da verificare tutte le condizioni di carattere acuto indipendenti da cause organiche, come gli stati di intossicazione da alcool o stupefacenti, gli stati confusionali o di agitazione psicomotoria derivanti da manifestazioni psicopatologiche acute, le fasi eccitatorie o depressive di un disturbo bipolare, le acuzie psicotiche, le depressioni di carattere melanconico e cosi via. Particolare problematiche pongono i pazienti con disturbo bipolare, considerando che la giurisprudenza ha, di fatto, fornito un'interpretazione molto ampia dell'incapacità naturale derivante da questa condizione. 12 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Devono essere verificate anche le possibili problematiche gravi di personalità, come, per esempio, i disturbi dipendenti (che possono attestare una condizione di totale passività della persona verso un soggetto dominante), o le fasi di scompenso in un disturbo borderline. Infine, può accadere che la nullità di un atto possa essere invocata non dall'interessato, nel frattempo deceduto, ma dai congiunti ed eredi. In questi casi, la perizia si deve svolgere sugli atti, con tutti i limiti metodologici e le difficoltà già menzionate di elaborare un parere certo sub specie iuris. Ciò attesta la particolare complessità di questo tipo di accertamento. 13 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Amministrazione di Sostegno II recente istituto normativo dell' «amministratore di sostegno» (art. 404 c.c.) si pone come un interessante e utile strumento di protezione per pazienti psichiatrici con difficoltà di gestione della propria autonomia e come forma di incapacitazione selettiva della capacità di agire, in relazione a particolari difficoltà. II requisito normativo di questa misura si identifica nell'impossibilità del soggetto, anche transitoria, a provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.): «La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilita, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno [...]». 14 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Tale misura, disposta dal giudice tutelare, può essere chiesta dal diretto interessato, dal coniuge, dai congiunti, dal PM e da molteplici diversi soggetti, e ha la caratteristica di essere intrinsecamente transitorio, consentendo tra l'altro la graduazione delle specifiche aree di debolezza del periziando, poiché e possibile, per esempio, che una persona possa essere del tutto competente nella gestione della propria salute e della vita quotidiana, ma non sia più in grado di amministrare un ingente patrimonio o che necessiti di qualcuno che provveda alla gestione della pensione e delle sue esigenze economiche. Tale norma, a differenza dell'interdizione e inabilitazione, non impedisce la gestione delle fondamentali libertà dell'individuo, quindi è più rispettosa dei diritti dello stesso, consentendo peraltro di identificare quale amministratore un familiare, senza alterare l'autonomia gestionale di quel nucleo. 15 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela E’ una norma che interessa soprattutto i pazienti senili, ma può interessare anche i pazienti psichiatrici e chi sia connotato — anche in modo lieve — da anomalie del comportamento che possano incidere sulla sua competenza e autonomia, in campo soprattutto economico. La nomina di un amministratore di sostegno potrebbe essere richiesta per ogni soggetto con disturbi psichici afferente a un Dipartimento di Salute Mentale, anche a tutela indiretta degli operatori sociosanitari che vi lavorano, i quali sono esposti a rischi non secondari di responsabilità professionale. 16 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela La misura può inoltre avere la funzione di sollecitare le amministrazioni competenti ad attivare presidi e personale adeguati a svolgere un progetto assistenziale- riabilitativo degno di questo nome, quando la situazione e contesto risultino carenti. Tale prospettiva, da un lato positiva, può tuttavia, se applicata in modo acritico ed estensivo, aprire la via per una nuova e generalizzata diminuzione degli spazi di autonomia e responsabilità del sofferente psichico, essendo di fatto più agevole per gli operatori ricorrere a una richiesta sistematizzata di Amministrazione di Sostegno, come una volta nei manicomi interdicevano i degenti, piuttosto che affrontare caso per caso la difficile opera di aiuto e tutela di un paziente in realtà autonomo. 17 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela II giudice tutelare può incaricare l'amministratore di sostegno di coordinare, in costante collaborazione con i servizi medico-sociali del territorio o la struttura in cui la persona è ospitata, il progetto di presa in carico del paziente, e di fornire relazioni periodiche congiunte sull'operato. Può inoltre invitare l'amministratore a valorizzare, nell'ambito di tale progetto, tutte le risorse economiche del beneficiario, con utilizzazione non solo egli introiti pensionistici, o di altra natura patrimoniale, ma anche dei Beni immobili del soggetto, per garantirgli, per quanto possibile, secondo linee concordate, ogni assistenza integrativa utile a stimolarne le possibilità relazionali e a mantenere le autonomie ancora possibili. 18 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela II giudice tutelare può quantificare le spese previste per la soddisfazione di tali bisogni e, per quanto possibile, delle aspirazioni del beneficiario, in base alle sue disponibilità, e di rilasciare l'autorizzazione specifica per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e, inoltre, di richiedere l'aggiornamento del progetto di sostegno, anche a firma dei responsabili dei servizi, con periodicità da definire. L'amministratore può coinvolgere, nell'attuazione del suo incarico, i servizi sociali e assistenziali competenti e promuovere, se possibile, la partecipazione dei familiari e di eventuali volontari attivi nel territorio. 19 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela L'amministratore può divenire promotore dell'assistenza sociale, della cura e del controllo di un soggetto assegnato a un servizio pubblico di un malato di mente autore di reato in regime di libertà vigilata favorendo coinvolgimento dell'interessato e del Dipartimento di SM (al fine d'interpretare il suo mandato sociale non solo sul piano tecnico, ma anche etico) a un progetto condiviso. La legge impone ai responsabili dei servizi sanitari e sociali, quando ve ne siano le condizioni, di proporre ricorso o segnalazione per promuovere l'amministratore di sostegno (art. 406, comma 3, c.c.). 20 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Di recente va diffondendosi la pratica di nominare amministratori di sostegno con facoltà di esprimere il consenso informato al trattamento medico, ai sensi dell'art. 405 c.c., ampliando di fatto l'istituzione, e non limitando la facoltà dell'amministratore a esprimere il consenso informato al posto dell'amministrato rispetto a situazioni specifiche di intervento. La consulenza tecnica d'ufficio in questi casi deve tener conto di quelle che sono le concrete capacita del soggetto in relazione a temi specifici come la gestione del patrimonio, gli atti quotidiani della vita di relazione. 21 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Dal punto di vista applicativo, si deve sottolineare che l'istituzione dell'amministratore di sostegno è ben distinta e separata da quella dell'interdizione (art. 414 c.c.) e da quella dell'inabilitazione (art. 415 c.c.). Nell'interdizione deve infatti essere presente una patologia mentale certa, abituale, persistente e duratura di gravita tale da compromettere la persona nella capacita di provvedere ai propri interessi ed e richiesta pertanto una specifica perizia per tale valutazione. Nell'inabilitazione, le condizioni sono le stesse, ma devono essere di gravità non tale da legittimare la più pesante misura dell'interdizione. 22 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Anche in questi casi si deve tenere conto delle specifiche problematiche del colloquio clinico con il paziente senile e comunque in condizioni di sofferenza psichica, evitando ogni atteggiamento di carattere inquisitorio e quindi consentendo al soggetto di esprimere al meglio e in un contesto sereno le proprie capacita, poiché lo stesso fine della norma, e pertanto della perizia, non è quello di scoprire le carenze della persona, ma di identificare le aree di sua migliore funzionalità (sempre partendo dal principio della liberta di agire costituzionalmente riconosciuta a ogni cittadino adulto). A differenza degli accertamenti in tema di capacità di agire riferiti ad atti pregressi, la valutazione della necessità di amministratore di sostegno è petanto riferita all'oggi e al futuro, non al passato. 23 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela L'accertamento peritale, pur con la delicatezza del caso, riguarda quindi un istituto in se morbido e transitorio, che spesso viene accettato in modo non troppo negativo dall'interessato, anche perche la nomina ad amministratore può interessare suoi congiunti dei quali si fida. Per assurdo, se si assiste una persona interessata dalla necessità di un'Amministrazione di Sostegno può essere preferibile accettare direttamente tale provvedimento, senza chiedere un accertamento di CTU, piuttosto che rischiare di incontrare consulenti del giudice che, temendo possibili e future ricadute della persona, trasformino un provvedimento provvisorio in una sorta di esigenza a vita, avendo timore che — nel caso in cui la persona da loro ritenuta adeguata compisse atti pregiudizievoli — i congiunti potessero chiedere un risarcimento per responsabilità professionale allo stesso CTU. 24 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Inabilitazione e interdizione Con l'istituzione della Amministrazione di Sostegno, i classici accertamenti ex artt. 414-415 c.c., che tanto spazio hanno sempre avuto nella trattatistica e nella dottrina medico legali, stanno diventando sempre più residuali. Come già detto, sul piano normativo per i maggiorenni è previsto il possesso della capacità di agire ma, quando per cause patologiche la stessa sia stata perduta, gli stessi possono trovarsi interessati da una delle due fattispecie: art. 414 c.c.: «[...] Il maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per garantire la loro adeguata protezione [...]»; 25 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela art. 415 c.c.: [...] II maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici [...]». Ai sensi dell'art. 419 c.c., non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza l'esame diretto della persona, esame nel quale il giudice può farsi assistere da un consulente tecnico, disponendo un'indagine di CTU. 26 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Una pronuncia ex artt. 414-415 comporta conseguenze differenziate: la persona interdetta, infatti, non può esercitare nè le scelte attinenti alla sua ordinaria amministrazione nè quelle attinenti alla straordinaria amministrazione, quindi non ha titolo per decidere o rifiutare accertamenti e trattamenti sanitari, svolgere transazioni economiche, gestire i propri denari, e cosi via, delegando ogni decisione al tutore, mentre l'inabilitato può contrarre matrimonio, redigere un testamento e gestire anche sul piano economico la propria vita quotidiana (ordinaria amministrazione), mentre, per le scelte di carattere straordinario, deve decidere il curatore. 27 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela La consulenza d'ufficio è pertanto abituale in questo tipo di procedimenti e deve rispondere a un quesito peritale che, in linea di massima, può essere cosi strutturato: «[...] Dica il CTU, esaminati gli atti di causa, acquisita ogni documentazione del caso e ove necessario acquisite informazioni da terzi e dai sanitari curanti, se ... sia affetto da un'infermità di mente abituale e, in caso affermativo, se la stessa lo renda incapace di provvedere totalmente ai propri interessi, ovvero, nel caso in cui non sia tanto grave dar luogo all' interdizione, possa integrare i requisiti necessari a una inabilitazione». 28 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Talvolta, inoltre, può essere chiesta la datazione dell'insorgenza dell'infermità di mente, qualora si pongano in dubbio atti compiuti in precedenza. Con eccezione di questi casi, anche tale CTU si configura comunque come centrata sul presente e sul futuro, in rapporto all'attuale e futura condizione di infermità del soggetto. Dal punto di vista applicativo, lo stesso dettato di legge codifica quali siano i cardini ai quali il perito deve fare riferimento, ovvero l'accertamento dell'infermità abituale di mente, della gravità della stessa (da cui deriva la graduazione tra interdizione e inabilitazione) e dell'incapacità totale o parziale della persona di provvedere ai propri interessi. Per la sola inabilitazione, inoltre, possono essere presi in considerazione casi differenti dall'infermità, come la tendenza a spendere in modo rovinoso (prodigalità), o l'uso abituale di droga o alcool. 29 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela La nozione di abitualità è differente da quella di cronicità, poiché non richiede una condizione patologica la cui sintomatologia sia sempre costante, ma indica una permanenza e un'autonoma inemendabilità dell'infermità per la netta maggioranza del tempo, pur potendo sussistere brevi intervalli liberi nella stessa. La valutazione deve essere correlata con la condizione sociale, economica e relazionale della persona, essendo diversi la situazione e gli interessi da gestire, per esempio, di un capitano d'industria affetto da una problematica involutiva, o di un pensionato con un reddito minimo. 30 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Come si vede, si intendono comunque ricomprendere nella nozione di infermità di mente non solo cause patologiche, ma anche anomalie comportamentali riconducibili a stili di vita o problematiche di personalità, tali da acquisire valore di malattia, per il grado di alterazione dei processi logici e volitivi, che da essi deriva. Nell'estensiva applicazione di tale nozione di infermità mentale sono ricompresi il cieco e il sordomuto dalla nascita che non abbiano ricevuto una educazione sufficiente: il novero delle condizioni dalle quali possa derivare una valutazione di interdizione o inabilitazione e quindi molto ampio. 31 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Tale ampiezza di previsioni richiede un accertamento peritale approfondito, se occorre integrato da complesse batterie di test mentali e/o da accertamenti di carattere strumentale attinenti alla condizione cerebrale e al trofismo della stessa (fermo comunque restando il fatto che non sempre un negativo quadro encefalico si accompagna a una perdita della competenza del soggetto, e viceversa). Nel colloquio, inoltre, e necessario dedicare molta attenzione alla capacità del soggetto di ricordare e descrivere la propria situazione economica, il valore di acquisto del denaro, il valore delle singole banconote e quello di beni mobili e immobili di comune conoscibilità, l'importo della sua pensione, costo di beni di uso comune, e cosi via. 32 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Capacità testamentaria Sul piano normativo la capacità di disporre dei propri beni per testamento costituisce, in quanto espressione della capacità di agire, un diritto proprio di ogni cittadino adulto. L'art. 591 c.c. esclude la capacità di testare solo per tre categorie di soggetti: i minorenni, gli interdetti per infermità di mente, e coloro che rientrino in quanto previsto dall'art. 428 c.c. in tema di incapacità di agire. Da ciò si desume che sarà sempre nullo il testamento dell'interdetto, mentre l'inabilitato può testare e, in generale, tale facoltà è prevista, salvo contraria dimostrazione, per qualsiasi cittadino adulto. La disposizione della CTU interessa pertanto solo casi nei quali la parte esponente intende contestare la validità di un testamento e, quindi, si fa carico (come previsto dalla legge italiana) di dimostrare la nullità dello stesso. 33 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Il quesito peritale può essere cosi strutturato: «Dica il CTU, esaminati gli atti di causa, acquisita la documentazione del caso ed esperita ogni opportuna e necessaria indagine, se, al momento in cui redasse testamento in data ... XY si trovasse in una condizione di incapacità di intendere e di volere». Dal punto di vista applicativo, la fattispecie dell'incapacità testamentaria rientra, come quella dell'incapacità di donare ex artt. 774 e 775 c.c., nel l’ampio novero delle condizioni contemplate dall'art. 428 c.c., quindi la criteriologia di riferimento e in buona misura sovrapponibile. 34 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela L'atto testamentario è un atto piuttosto semplice, perche la persona ben conosce i propri beni e ha specifiche motivazioni e volontà in merito alla destinazione degli stessi; nel caso di testamenti attinenti a ingenti beni mobiliari e immobiliari, la persona può comunque ricorrere all'aiuto di professionisti, ma la sua consapevolezza e le sue motivazioni circa la destinazione restano invariate. La criteriologia da applicare è quindi piuttosto restrittiva, non solo per la limitata complessità dell'atto e la norma che prevede la capacità di testare come posseduta da qualsiasi adulto, ma anche in omaggio al principio della libertà individuale, per il quale una persona può esprimere e modificare le proprie scelte come meglio gli aggrada, anche a prescindere dalla condivisibilità, moralità o apparente adeguatezza delle stesse. 35 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela (tanto che una stessa persona può redigere numerosi testamenti successivi, qualificando come espressione delle sue volontà l'ultimo degli stessi). La condizione di incapacità, quindi, non deriva necessariamente da un'infermità, ma da qualsiasi causa, anche transitoria, che possa, al momento di quello specifico atto, avere pressoché annullato la capacità di analisi e di autodeterminazione della persona, anche rispetto a una scelta elementare come quella testamentaria. 36 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela In assenza di certe e dimostrate condizioni di infermità influenti sulla capacità testamentaria in diretto riferimento all'epoca dell'atto, tale capacità deve pertanto essere riconosciuta. Le cose, in realtà, non sono tuttavia cosi semplici. La frequenza dei contrasti economici all'interno delle famiglie, e crescente fenomeno dell'affiancamento di terzi soggetti — a fini di accudimento — alle persone anziane, rendono infatti diffuso l'accertamento peritale circa la capacità della persona di esprimere le proprie volontà per testamento, cosi come avviene in riferimento ad altri comportamenti e atti, quali la stipula di contratti, procure a terzi, vendite o donazioni di immobili, e quando occorre perfino matrimoni. 37 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Se la persona è ancora vivente, ed è persona anziana, l'indagine peritale richiede gli stessi metodi propri di quella sui soggetti senili, con l'attenzione e la delicatezza del caso. In questi casi, trovano indicazione i test di livello intellettivo come il WAIS-R, idoneo a valutare anche specifiche cadute in singole aree di performance, ed e sempre necessario investigare la possibile sussistenza di disturbi depressivi di carattere melanconico e involutivo, frequenti negli anziani, che possano avere reso la persona sensibile e passiva verso la costante azione del terzo poi beneficato. In questo tipo di indagine è del pari necessario porre attenzione alla coerenza di motivazioni della persona, per la quale e logico attendersi che la stessa, con le sue scelte testamentarie, esprima valori, affetti e scelte coerenti con la storia della sua vita e delle sue relazioni, oppure e, in caso di modifica di precedenti atti, esprima una motivazione coerente in riferimento al mutare del proprio intendimento. 38 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Molto più frequente e molto più complessa, invece, è l'indagine condotta sugli atti, essendosi la causa strutturata successivamente al decesso del de cuius e alla conoscenza delle sue ultime volontà da parte di chi si attendeva di essere beneficato dalle stesse. Questo tipo di perizia diviene allora molto complessa, non solo perché si deve dedurre in base alla documentazione del caso la condizione di mente e relazionale sussistente all'epoca del testamento o dell'atto, ma si deve anche affrontare una scena peritale nella quale le parti sono connotate da esplicite rivendicazioni economiche, in un contesto di conflittualità giudiziaria che spesso fa collocare l'accertamento peritale a distanza di molti anni dai fatti in discussione. 39 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Nell'indagine sugli atti, è fondamentale acquisire tutta la documentazione clinica del soggetto, ricostruendo in modo più dettagliato possibile — anche attraverso l'audizione dei curanti e nel caso la valutazione delle testimonianze rese in atti — la sua storia personale, relazionale e patologica. Una volta compresa tale storia clinica e relazionale, è necessario valutare non solo la possibile sussistenza di condizioni oggettivamente influenti sulla capacità di esprimere la propria volontà, ma anche la coerenza di motivazioni tra tale atto e il più generale stile di vita, di affetti e di relazioni della persona, considerando da un lato la libertà di scelta della stessa, ma, dall'altro lato, l'atipicità di scelte che possano essere state del tutto incoerenti con un'intera vita di affetti e di frequentazioni, tra l'altro spesso proseguite anche dopo la scelta contraria effettuata. 40 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Molta attenzione deve inoltre essere data alle caratteristiche del testamento, alla sua coerenza di stile e di espressioni con eventuali atti precedenti, alle caratteristiche (se si tratta di testamento olografo) della scrittura e a eventuali errori strutturali o grammaticali contenuti nello stesso, cosi come, anche se si tratta di elementi secondari, al contesto dell'atto. 41 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Ognuno infatti è libero di scegliere come preferisce, ma qualche dubbio può essere evocato nel CTU dal riscontro di comportamenti ormai classici nei casi di possibile abuso della volontà dell'anziano, come l'improvviso inserirsi nella sua vita di persone prima assenti o se occorre a lui invise, l'attivazione di un rapporto diretto ed esclusivo con le stesse (accompagnata dalla cessazione degli altri rapporti, se occorre preesistenti da un'intera vita), l'assunzione da parte di tali persone di una funzione di filtro se non di barriera tra l'anziano e l'esterno, la sostituzione del medico curante con uno o più medici che non conoscono il paziente da tempo, la stipula dell'atto o degli atti presso un notaio diverso da quello di famiglia. 42 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela La redazione di un testamento olografo che appaia in modo più palese o meno scritto sotto dettatura, con l'impiego di termini alieni dalla persona o l'espressione di scelte del tutto contrarie a quelle che erano pacificamente e da tempo note anche ad amici e congiunti. Si deve infine ricordare la componente etica insita in ogni accertamento peritale condotto post mortem, nel quale il perito, per quanto possibile, è chiamato a essere la voce di una persona defunta, valorizzando pertanto ciò che, in scienza e coscienza, le indagini peritali consentono di recepire come un autentico intendimento del defunto, per quanto lo stesso possa risultare alieno dalla comprensione, o dagli interessi, delle parti. 43 TUTELA CIVILISTICA DEL SOFFERENTE PSICHICO Capacità di agire e misure di tutela Nello stesso tempo, tuttavia, si deve ricordare che, ancora una volta, la perizia non è diretta a fare giustizia secondo il personale parametro del perito, ma solo a fornire un parere coerente con le norme, le procedure e i criteri vigenti. II perito non deve quindi esprimere una sua interpretazione del caso, asseverando la tesi che ritiene più coerente secondo i suoi valori, ma deve entrare nella soggettività e relatività della situazione concreta, applicando la criteriologia vigente senza alcun personalismo. 44