Contratto

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COMUNE DI ROMA
Sovraintendenza Comunale
In Roma,
in data…………
dell' anno 2010
TRA il COMUNE DI ROMA in persona della Dott.ssa Simonetta Cintio, nata a Civitanova Marche
(MC) il 14/05/1956, Dirigente della U.O. Bilancio e Messa a Reddito della Sovraintendenza
comunale, quale legale rappresentante, domiciliata in P.zza Lovatelli n. 35, di seguito denominato
“Amministrazione”;
E la …………………………….. (P.IVA ……………………….) con sede legale
……………………………………………….., Via ……………………….. n. …., in persona
………………………………………………….., nato a ………………….. (……..)
…/…/……… (c.f. ……………………………..), nella sua qualità di rappresentante legale p.t.,
seguito denominato “Concessionario”.
in
di
il
di
PREMESSO
- che il Comune di Roma ha indetto con D.D. n. 602 del 26/05/2010 una procedura di gara aperta
volta all’individuazione di un soggetto ai cui affidare in concessione degli spazi pubblicitari sui
ponteggi allestiti per i lavori di restauro e consolidamento dell’Acquedotto Felice – Tratto via
Tuscolana altezza civico n. 700 (Porta Furba);
- che la Società ……………………..è risultata aggiudicataria della predetta gara, giusta
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. …..del………….;
Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. l
VALIDITA’ DELLE PREMESSE E DEL BANDO DI GARA
Le premesse e il bando di gara costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Roma – Sovraintendenza Comunale affida in concessione gli spazi pubblicitari sui
ponteggi allestiti per i lavori di restauro e consolidamento dell’Acquedotto Felice – Tratto via
Tuscolana altezza civico n. 700 (Porta Furba), nella misura e per la durata indicate all’art. 3 del
presente contratto.
ART. 3
SUPERFICIE CONCESSA E DURATA DELLA CONCESSIONE
La superficie utilizzabile ai fini pubblicitari è di:
 mq. 66,50 per il prospetto OVEST e mq. 66,50 per il prospetto EST (tot. mq. 133,00);
 in alternativa, mq. 99,50 totali qualora si voglia concentrare l’area espositiva in un unico
prospetto. (inserire l’opzione di cui all’offerta presentata).
La concessione ha la durata di giorni 150 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente
contratto di concessione.
Nel caso, per effetto del prolungamento dei lavori, sia possibile mantenere installato il manufatto
per un periodo superiore al termine ipotizzato, la concessione potrà essere prorogata per il tempo
corrispondente.
ART. 4
CAUZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi previsti, la ditta aggiudicataria è tenuta a
produrre una cauzione pari all’intero importo del canone, costituita mediante polizza fideiussoria,
bancaria o assicurativa.
Tale cauzione sarà svincolata allo scadere della concessione.
La documentazione relativa alla fideiussione o alla polizza deve contenere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la dichiarazione di
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della soggetto concedente. (comma 2
Art. 113, Dlg 163/2006)
ART. 5
CANONE CONCESSORIO
A fronte della concessione degli spazi pubblicitari sui ponteggi del cantiere per la superficie di mq
… il concessionario si impegna a versare il canone complessivo di € …………. da corrispondersi in
rate mensili di uguale importo da versare entro i primi 5 giorni del mese di riferimento, mediante
versamento presso la Tesoreria Comunale.
Nel caso di proroga della concessione ai sensi dell’art. 3 il canone verrà corrisposto con le modalità
di cui al comma precedente.
In caso di ritardato pagamento delle rate del canone si applicano, sulle somme dovute, gli interessi
moratori pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti.
ART. 6
MANUTENZIONE E PULIZIA
Per tutta la durata della concessione, la ditta garantisce il perfetto stato di conservazione dei
manufatti sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, provvedendo sia agli interventi di ordinaria
manutenzione che a quelli di carattere straordinario, fino all’eventuale sostituzione di parti del
manufatto usurate o avariate, anche per fatti accidentali imputabili a terzi od a forza maggiore.
ART. 7
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PUBBLICITARIA
La ditta aggiudicataria, fino alla scadenza della concessione, negli spazi ad essa affidati effettua la
pubblicità tramite l’affissione di teli anche illuminati a propria cura e spese, sollevando il Comune
da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall’esposizione del messaggio
pubblicitario.
I teli pubblicitari dovranno simulare il rivestimento della facciata del Monumento ed il messaggio
pubblicitario dovrà rispettare le dimensioni previste dai regolamenti comunali in materia.
L’attività pubblicitaria oggetto del presente disciplinare non potrà avere contenuti di carattere
politico o partitico e deve essere effettuata esclusivamente all’interno degli spazi affidati;
l’Amministrazione concedente, o chi per essa, ha facoltà di disporre, direttamente o tramite lo
stesso concessionario, l’immediata rimozione della pubblicità non conforme, di quella esercitata al
di fuori degli spazi consentiti o deteriorata, fatto salvo il recupero delle spese sostenute mediante
l’utilizzo della cauzione giacente.
Non potranno essere inserite pubblicità contrarie alla legge e ai regolamenti comunali.
Il Comune di Roma potrà non autorizzare i messaggi pubblicitari ritenuti contrari alle norme di
legge.
ART. 8
INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI PUBBLICITARI
Il concessionario è tenuto a procurarsi, a sua cura e spese, tutte le autorizzazioni, nulla osta e
permessi eventualmente occorrenti per le operazioni di installazione, e il cambio di messaggio
pubblicitario, ivi compresi i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati
rilasciati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per il Comune di Roma.
La ditta può dar luogo alle operazioni di montaggio dei manufatti previa tempestiva comunicazione
all’Ufficio di Direzione dei Lavori ed all’impresa titolare del cantiere.
Il concessionario risponde direttamente della corretta installazione e della stabilità dei teli,
sollevando da ogni responsabilità per eventuali danni a terzi la Direzione Lavori e l’appaltatore.
Le operazioni sono effettuate in modo da non arrecare disturbo al traffico, alla circolazione ed ai
lavori che si svolgono nel cantiere e con l’approntamento di tutte le necessarie misure di
prevenzione e sicurezza, secondo le vigenti norme.
Sono a completo carico del concessionario ogni e qualsiasi onere relativo all’installazione dei
manufatti pubblicitari a regola d’arte (anche quando le condizioni di fatto dei siti fossero più
onerose del previsto), gli oneri per gli eventuali allacciamenti di qualsiasi tipo, i relativi canoni
d’utenza ed i consumi per tutta la durata della concessione.
ART. 9
PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE
I teli pubblicitari devono essere prodotti con materiali specificatamente adatti allo scopo, tali da non
alterare le condizioni di stabilità statica e sicurezza nel tempo delle recinzioni di supporto e da
garantire una resistenza all’usura e agli agenti atmosferici ed inquinanti commisurata alla durata
d’esposizione prevista; la loro idoneità in tal senso è certificata da un ingegnere abilitato
all’esercizio della professione.
Al concessionario è consentito installare ed utilizzare corpi illuminanti per migliorare la visibilità
serale e notturna dei teli, sempre che ciò non arrechi disturbo o danno a terzi, che gli allacciamenti e
gli impianti siano realizzati a regola d’arte nel rispetto della normativa vigente in materia.
ART. 10
RESPONSABILITA’
Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione
dagli impianti pubblicitari, lasciandone indenne e sollevato il Comune di Roma.
A copertura della responsabilità per i danni di cui al comma precedente, l’Affidatario prima
dell’inizio dei lavori, deve produrre una polizza assicurativa che dovrà essere stipulata per un
massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), con un numero di sinistri
illimitato e con validità non inferiore alla durata della permanenza dei manufatti pubblicitari sui
ponteggi del cantiere.
ART. 11
INADEMPIENZE E PENALI
Fermo restando il diritto di escludere la polizza fideiussoria di cui all’art. 4, la mancata
corresponsione di due rate consecutive del canone costituisce causa di risoluzione del presente
contratto e fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni.
ART. 12
DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
E’ vietato al concessionario cedere o subappaltare il contratto, pena la risoluzione del contratto.
ART. 13
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di contratto, quelle ad esso successive e conseguenti per la esecuzione del presente
contratto, compresa la registrazione, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
ART. 14
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia insorgente è competente il Foro di Roma.
Roma, lì
Letto, confermato e sottoscritto.
Comune di Roma
___________________
Il Concessionario
___________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara che sono state oggetto di specifica
trattazione e di approvazione espressa le clausole di cui agli artt. 10 e 11.
Comune di Roma
____________________
Il Concessionario
______________________
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