Borgonovo Irene - Carraro Eleonora - Menduni
Maria
IL CONTRATTO
DI AGENZIA
Artt (1742-1753)
Il contratto d'agenzia
Art. 1742, comma 1 – col contratto d'agenzia
una parte (detta agente) assume stabilmente
l'incarico di promuovere, per conto dell'altra
(detta preponente), verso retribuzione (detta
provvigione), la conclusione di contratti in una
zona determinata.
Caratteristiche del contratto
Il contratto di agenzia è un contratto:
• Di Distribuzione: il preponente non provvede
direttamente alla vendita, attraverso contatti diretti con
il consumatore, ma regola la fase della
commercializzazione attraverso l’azione dell’agente.
• Consensuale: si perfeziona con il consenso di
entrambe le parti.
• Oneroso: l'incarico di promuovere la conclusione di
contratti presuppone una retribuzione (provvigione).
• A prestazioni corrispettive: La prestazione
dell'agente di promuovere la conclusione di contratti
trova riscontro nella controprestazione di pagare, da
parte del preponente, la provvigione.
• Ad effetti obbligatori: l'obbligazione dell'agente
è quella di promuovere la stipulazione di contratti,
e quella del preponente è di corrispondere la
provvigione.
• Di durata: Può essere stipulato a tempo
indeterminato o a termine.
• Con forma ad probationem: il contratto deve
essere provato per iscritto.
• Derogabile: la disciplina del contratto può
essere mutata dalla volontà delle parti
(escluse disposizioni in tema di indennità in caso
di cessazione del rapporto).
Elementi qualificanti del contratto di
agenzia:
●
Zona
●
Stabilità
●
Diritto alla provvigione
●
Elemento rischio, che grava sull'agente
●
●
Non soggezione al potere direttivo del
preponente
Esclusiva
Ruolo dell'agente
●
●
●
●
Imprenditore: l'agente organizza la propria attività in modo
autonomo e a proprio rischio.
Persona fisica o società: l'attività d'agente può essere
esercitata da entrambe le categorie.
Agente di fatto: chi assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto di un'altra parte, verso una retribuzione,
la conclusione di contratti in una zona determinata senza
essere iscritto al ruolo per gli agenti e rappresentanti di
commercio.
Agente con o senza rappresentanza: l'agente ha l'incarico di
promuovere contratti, che saranno poi stipulati direttamente dal
preponente. I poteri di rappresentanza possono essere conferiti
con apposito patto o atto del preponente; si ha così l'agente con
rappresentanza con il potere di concludere contratti in nome e
per conto del preponente.
Obblighi dell'agente
●
Art. 1746: Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve
tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà
e buona fede.
Deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le
informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella
zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per
valutare la convenienza dei singoli affari.
Art. 1747 (Impedimento dell'agente): l'agente
che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli
deve dare immediato avviso al preponente.
In mancanza è obbligato al risarcimento del
danno.
•
Art 1748, comma 6: l'agente è tenuto a restituire
le provvigioni solo nell'ipotesi e nella misura in cui
sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente
non avrà esecuzione per cause non imputabili al
preponente. L'agente non ha diritto al rimborso
delle spese d'agenzia.
•
Diritti dell'agente
●
Art. 1748: per tutti gli affari conclusi durante il
contratto l'agente ha diritto alla provvigione
quando l'operazione è stata conclusa per effetto
del suo intervento.
Obblighi del preponente
●
Art. 1749: Il preponente, nei rapporti con l'agente,
deve agire con lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione dell'agente la
documentazione relativa ai beni o servizi trattati e le
informazioni necessarie all'esecuzione del contratto.
Inoltre, il preponente consegna all'agente un estratto
conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo
giorno del mese successivo al trimestre nel corso del
quale esse sono maturate. Entro tale termine le
provvigioni liquidate devono essere effettivamente
pagate all'agente.
Diritto di esclusiva, art. 1743
Il preponente non può valersi
contemporaneamente di più agenti nella stessa
zona e per lo stesso ramo di attività, ne l'agente
può assumere l'incarico di trattare nella stessa
zona e per lo stesso ramo gli affari di più
imprese in concorrenza tra loro.
Caratteristiche del diritto di
esclusiva:
-Il diritto di esclusiva è elemento non essenziale
ma naturale del contratto di agenzia.
-L'esclusiva può essere bilaterale (e cioè vincolare
sia l'agente che il preponente) o unilaterale (e cioè
vincolare solo l'agente o solo il preponente).
Durata e scioglimento del rapporto di
agenzia
Il contratto di agenzia a tempo determinato che
continui ad esistere successivamente alla scadenza
del termine si trasforma in contratto a tempo
indeterminato.
Nel contratto a tempo indeterminato, ciascuna parte
può recedere dal contratto, dando preavviso, o
pagando una corrispondente indennità.
Il termine di preavviso non può essere inferiore a un
mese per il primo anno di durata del contratto, a due
mesi per il secondo anno […] e a sei mesi per il sesto
anno e per tutti gli anni successivi.
Diritto di recesso
●
●
●
Recesso convenzionale: le parti hanno
attribuito ad una di esse, o ad entrambe, la
facoltà di recedere in apposita clausola del
contratto di agenzia.
Recesso legale: le parti hanno il potere di
recedere unilateralmente dai contratti di durata
privi di termine finale.
Recesso per giusta causa: se lo scioglimento
del contratto è avvenuto per un fatto imputabile
all'agente tale da precludere la possibilità di
prosecuzione anche temporanea del rapporto.
Indennità in caso di cessazione del
rapporto (Art. 1751)
All'atto della cessazione del rapporto, il
preponente è tenuto a corrispondere all'agente
un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
1) L'agente abbia procurato nuovi clienti al
preponente o abbia sviluppato gli affari con i
clienti esistenti e il preponente ne riceva ancora
vantaggi.
2) Il pagamento di tale indennità sia equo.
3) Se il rapporto cessa per morte dell'agente.
L'indennità non è dovuta quando:
1) Il preponente risolve il contratto per
un'inadempienza imputabile all'agente.
2) L'agente recede dal contratto, a meno che il
recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al
preponente o all'agente, quali età, infermità o
malattia, per le quali non può più essergli chiesta la
prosecuzione dell'attività.
3) Ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente
cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù
del contratto di agenzia.
4) L'agente, nel termine di un anno dallo scioglimento
del rapporto, omette di comunicare al preponente
l'intenzione di far valere i propri diritti.
Patto di non concorrenza, art. 1751
bis
Il patto che limita la concorrenza da parte
dell'agente dopo lo scioglimento del contratto
deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la
medesima zona, clientela e genere di beni o
servizi per i quali era stato concluso il contratto
di agenzia, e la sua durata non può eccedere i
due anni successivi all'estinzione del contratto.
La sua accettazione comporta il pagamento
all’agente di una indennità di natura non
provvigionale.
Cassazione civile, Sez Lavoro,
SENTENZA 24 Luglio 2007
(n. 16347)
Contratto di agenzia e indennità di cessazione del rapporto.
La Massima:
In tema di indennità in caso di cessazione del
rapporto di agenzia degli agenti commerciali
indipendenti, va inteso nel senso che il giudice
deve sempre applicare la normativa che assicuri
all’agente, alla luce delle vicende del rapporto
concluso, il risultato migliore.
Il Fatto:
Un agente di commercio, a seguito del recesso
del preponente, ha chiesto a quest’ultimo il
pagamento, fra l’altro, dell’indennità di
cessazione del rapporto, quantificata secondo i
criteri previsti dall’art. 1751 c.c
Soggetti coinvolti:
•Agente di commercio
•Preponente
•Giudice di primo grado
•Corte d’Appello
•Corte di Cassazione
•Corte di Giustizia
Argomenti delle parti:
Giudice di
primo grado
Domanda respinta:
indennità da calcolare in
applicazione dei
parametri dell’Accordo
Economico Collettivo del
28/11/92
Corte
d’Appello
Accordi Collettivi non
applicabili: non contemplano
il presupposto meritocratico
proprio dell’Art. 1751 c.c.
Corte di
Cassazione
Rileva l’esistenza di
trattamenti differenti
relativamente alla
concessione dell’indennità
all’agente.
(Accordi collettivi - Art 1751)
Corte di
Giustizia
L’Attuazione della direttiva è
insostituibile, a meno che
altri regolamenti
garantiscano all’Agente
un’indennità pari o
superiore a quella dovuta in
base alla legge.
Quadro normativo:
La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui alla massima, affermando
che l’indennità contemplata dagli Accordi Economi Collettivi rappresenta per
l’agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di
maggior favore solo se, in concreto, non spetti all’Agente l’indennità di legge in
misura inferiore.
ARTICOLO 1751 c.c.
-Aspetto meritocratico: l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti.
-Quantificazione indennità: l’importo dell’indennità non può superare una cifra
equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale
delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni.
-Inderogabilità: le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a
svantaggio dell’agente.