legge regionale 20 giugno 1980, n. 63

annuncio pubblicitario
L.R. 20 giugno 1980, n. 63 (1).
Interventi provvisori per il proseguimento dei corsi di orientamento musicale.
Art. 1
Fino all’emanazione di una organica disciplina in materia, la Regione assicura il proseguimento delle
attività pluriennali, da portare a compimento, relative a corsi di orientamento musicale, in atto nell’anno
scolastico 1977/78 ed autorizzate dalle competenti autorità scolastiche.
Art. 2
Il finanziamento regionale, di cui al successivo articolo 5, viene determinato nella misura fissa di lire
2.700.000 per ciascun corso, la cui durata resta fissata in sei mesi per dodici ore e mezza settimanali
distribuite in almeno tre giorni.
Art. 3
Al fine di ottenere il finanziamento previsto dal precedente articolo, i comuni devono presentare alla
Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, i programmi che intendono realizzare nell’anno successivo.
Tali programmi devono contenere l’indicazione della durata e dei contenuti delle attività corsuali che si
intende proseguire ed esaurire.
I programmi devono, altresì, indicare la durata ed i contenuti dei corsi proposti al Comune da enti o
organismi pubblici o privati che intendono proseguire e completare le attività corsuali pluriennali da essi
gestite nello anno scolastico 1977/78.
Art. 4
La Giunta regionale esaminati i programmi presentati dai comuni ai sensi dell’articolo precedente
provvede entro il 30 novembre di ogni anno, ad assegnare ai comuni i relativi finanziamenti previsti
dall’articolo 2 della presente legge.
Art. 5
Nella prima applicazione della presente legge i comuni presentano i programmi, di cui al precedente art.
3, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
La Giunta regionale provvede ad assegnare i finanziamenti di cui all’art. 4 entro i successivi 60 giorni.
Art. 6
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato, per l’anno 1980, in lire
150.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul cap. 527 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l’esercizio 1980.
Per gli anni successivi al 1980, al relativo onere si provvede con i fondi stanziati sui corrispondenti
capitoli di spesa dei rispettivi bilanci.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
(1) Pubblicata nel BURA 21 luglio 1980, n. 36.
Scarica