1. ------IND- 2010 0226 L-- IT- ------ 20100427 --- --- PROJET
Testo del progetto di regolamento granducale
relativo
al
rendimento energetico degli edifici funzionali a modifica di
1. regolamento granducale modificato del 30 novembre
2007, riguardante il rendimento energetico degli edifici
residenziali;
2. regolamento granducale modificato del 10 febbraio 1999,
relativo al consenso di persone fisiche o giuridiche o
pubbliche, diverse dallo Stato, per portare a termine
incarichi tecnici di studio e controllo nel campo
dell'energia.
Noi Enrico, Granduca del Lussemburgo, Duca di Nassau;
Vista la legge del 5 agosto 1993, relativa all'uso razionale dell’energia, così come modificata;
Vista la legge del 10 giugno 1999, relativa agli stabilimenti classificati, così come modificata;
Vista la legge del 1° agosto 2007, relativa all’organizzazione del mercato dell'elettricità, così come
modificata; vista la legge del 1° agosto 2007, relativa all’organizzazione del mercato del gas naturale,
così come modificata;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul
rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il parere della Camera di Commercio, della Camera delle associazioni artigianali e della Camera
del lavoro salariato; i pareri della Camera dell’Agricoltura e della Camera dei Funzionari e degli
Impiegati
Pubblici che sono stati richiesti;
Sentito il nostro Consiglio di Stato;
In seguito all'assenso della Conferenza dei Presidenti della Camera dei Deputati;
Su rapporto del nostro ministro dell’Economia e del Commercio estero, del nostro ministro dell'Edilizia
abitativa, del nostro ministro dello Sviluppo sostenibile e delle Infrastrutture, del nostro ministro
dell’Interno e presso la Grande Région e del nostro ministro della Giustizia, e dopo delibera del
governo in sede di Consiglio;
Disponiamo:
Capitolo I – Campo di applicazione, definizioni e deroghe
Sezione I – Campo di applicazione
Art. 1° Allo scopo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici funzionali, il
presente régolamento stabilisce:
a) il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici funzionali;
b) i requisiti in materia di rendimento energetico per gli edifici funzionali nuovi o per gli edifici
sottoposti a opere di ampliamento, modifica o trasformazione sostanziale e che, al termine
dei lavori, risultano degli edifici funzionali;
c) la certificazione del rendimento energetico degli edifici funzionali.
Art. 2. Il presente regolamento non riguarda:
a) le aziende e gli edifici agricoli con una bassa richiesta d'energia. Un edificio presenta una
bassa richiesta d'energia se il suo utilizzo richiede un riscaldamento non superiore a 12
gradi Celsius e non necessità di climatizzazione;
b) gli edifici la cui destinazione d'uso richiede un'apertura larga e permanente che porta
all’esterno;
c) gli edifici nei quali l’energia viene utilizzata esclusivamente per i processi produttivi;
d) gli edifici eretti a titolo provvisorio il cui periodo di utilizzazione prevedibile non supera i due
anni;
e) gli edifici utilizzati come luogo di culto, destinati all'espletamento di pratiche religiose;
f) gli edifici indipendenti aventi una superficie di riferimento energetica An inferiore a
cinquanta metri quadrati.
Sezione II - Definizioni
Art. 3. Ai sensi del presente regolamento, per quanto segue s'intende:
(1) «edificio»: una costruzione provvista di tetto e di muri nella quale si utilizza energia per
regolare il clima interno; questo termine può definire un edificio nel suo insieme o delle
parti dell'edificio che sono state concepite o modificate per essere utilizzate
separatamente;
(2) «edificio funzionale»: edificio considerato nel suo insieme nel quale meno del 90% della
superficie è destinato a fini residenziali. La superficie dell'edificio è calcolata:
-
sulla base della superficie di riferimento energetica An per gli edifici che non sono
soggetti allo statuto della comproprietà o che sono soggetti allo statuto della
comproprietà, ma ancora senza descrizione di divisione in conformità al regolamento
granducale del 22 giugno 1988 riguardante la pubblicità in materia di comproprietà. Nel
secondo caso, viene fatta astrazione delle parti comuni. Le parti private da prendere in
considerazione e la destinazione delle parti private a fini abitativi, o a fini diversi da
quelli abitativi, saranno oggetto di ordinanza e quindi pubblicate dal ministro;
-
sulla base della superficie utile dei diversi lotti privati per gli edifici soggetti allo statuto
della comproprietà e che dispongono di descrizione di divisione in conformità al
regolamento granducale del 22 giugno 1988 riguardante la pubblicità in materia di
comproprietà. I lotti privati da prendere in considerazione e la destinazione della natura
di tali lotti privati a fini abitativi, o a fini diversi da quelli abitativi, saranno oggetto di
ordinanza e quindi pubblicati dal ministro;
(3)
«edificio funzionale nuovo»: qualunque edificio funzionale da costruire il cui permesso di
edificazione sia richiesto dopo il 1° gennaio 2011;
(4)
«fabbisogno energetico calcolato»: il fabbisogno di energia annuale calcolato;
(5)
«calcolo del rendimento energetico»: definizione di cui al capitolo 4 dell’allegato al
presente regolamento, che comprende tutti i calcoli necessari per definire il rendimento
energetico;
(6)
«certificato di rendimento energetico»: attestato del rendimento energetico di un edificio
funzionale stilato secondo le disposizioni del capitolo III del presente regolamento e dei
capitoli 5.1 e 5.2 dell’allegato al presente regolamento;
(7)
«consumo energetico rilevato»: il fabbisogno di energia annuale rilevato;
(8)
«ampliamento di un edificio funzionale»: i lavori di ristrutturazione, di risanamento o di
trasformazione di un edificio che vanno a modificare la superficie di riferimento energetica
An e per i quali è richiesto un permesso di costruzione, a condizione che l'edificio, al
termine dei lavori di ampliamento, sia un edificio funzionale;
(9)
«ministro»: è il ministro nelle cui competenze rientra l'energia:
(10) «modifica di un edificio funzionale»: i lavori di ristrutturazione, di risanamento o di
trasformazione di un edificio che influiscono sul comportamento energetico senza
modificare la superficie di riferimento energetica An e per i quali è richiesto un permesso
di costruzione, a condizione che l'edificio, al termine dei lavori di modifica, sia un edificio
funzionale;
(11) «rendimento energetico»: la quantità d’energia effettivamente consumata o stimata per
rispondere ai diversi fabbisogni legati ad un utilizzo standardizzato di un edificio
funzionale e comprendendo l’energia consumata o stimata per il riscaldamento, l'acqua
calda, la climatizzazione, l'illuminazione, la ventilazione e l’energia per gli impianti
periferici, ma ad esclusione dell’energia utilizzata nei processi di produzione;
(12) «superficie d'inviluppo A»: definizione contenuta nel capitolo 6.3 dell’allegato al presente
regolamento;
(13) «superficie di riferimento energetica An»: definizione contenuta nel capitolo 6.2
dell’allegato al presente regolamento;
(14) «trasformazione sostanziale di un edificio funzionale»: i lavori di ristrutturazione, di
risanamento o di trasformazione di un edificio che influiscono sul comportamento
energetico dell'edificio non soggetti a un permesso di costruzione, a condizione che
l'edificio, al termine della trasformazione sostanziale, sia un edificio funzionale;
(15) «volume condizionato lordo Ve»: definizione contenuta nel capitolo 6.4 dell’allegato al
presente regolamento.
Capitolo II - Edifici funzionali nuovi, modifiche, ampliamenti e
trasformazioni sostanziali di edifici funzionali
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 4. (1) Ogni richiesta di permesso di costruzione per un edificio funzionale nuovo, o per un
ampliamento o una modifica di un edificio funzionale, deve essere accompagnata da un calcolo del
rendimento energetico e da un certificato di rendimento energetico che devono rispettare le
disposizioni del presente regolamento granducale, così come sono formulati nei punti (5), (6) e (11)
dell’articolo 3 succitato. A richiesta, gli elementi di calcolo del rendimento energetico, di cui ai
capitoli 4 e 6 dell’allegato, devono essere inviati in formato elettronico all'autorità competente in
materia di permessi di costruzione.
(2) Il ministro può decidere che il calcolo del rendimento energetico o il certificato di rendimento
energetico citati nel paragrafo 1° devono essere trasmessi all’autorità competente in materia di
permessi di costruzione in forma semplificata, fatta oggetto di ordinanza e messa a disposizione
dal ministro.
(3) Lo studio di fattibilità, di cui all'articolo 6, deve essere obbligatoriamente allegato alla richiesta
di permesso di costruzione.
(4) Un permesso di costruzione per un edificio funzionale nuovo, un ampliamento o una modifica
di un edificio funzionale può essere rilasciato solamente se vengono rispettate le disposizioni del
presente regolamento granducale.
(5) I documenti allegati alla richiesta di permesso di costruzione e riguardanti il calcolo del
rendimento energetico di cui al paragrafo (1), devono contenere tutti gli elementi elencati nei
capitoli 4 e 5.1 o 5.2 dell’allegato.
(6) La disposizione e l'aspetto visivo dei documenti per il calcolo del rendimento energetico e il
certificato di rendimento energetico sono stabiliti in base ai capitoli 4, 5.1 e 5.2 dell’allegato del
presente regolamento e messi a disposizione dal ministro.
(7) Il ministro può definire le pratiche e le procedure da seguire da parte delle persone indicate nel
paragrafo (9) per la realizzazione dei calcoli e dei certificati di rendimento energetico.
(8) Le persone indicate nel paragrafo (9), devono riportare su ogni calcolo di rendimento
energetico e ogni certificato di rendimento energetico, come da paragrafo (1), il loro nome,
indirizzo, titolo professionale, la data di emissione e la firma personale.
(9) Per quanto riguarda i certificati di rendimento energetico stilati sulla base del fabbisogno
energetico calcolato, i documenti di cui al paragrafo (1) devono essere redatti da architetti e
ingegneri consulenti, la cui professione è definita dalla legge del 13 dicembre 1989 relativa
all'organizzazione delle professioni di architetto e ingegnere consulente. Per quanto riguarda i
certificati di rendimento energetico stilati sulla base del consumo energetico rilevato, i documenti di
cui al paragrafo (1) devono essere redatti da architetti e ingegneri consulenti, la cui professione è
definita dalla legge del 13 dicembre 1989 relativa all'organizzazione delle professioni di architetto e
ingegnere consulente, o da persone accreditate, in virtù del regolamento granducale del 10
febbraio 1999, relativo all'accreditamento di persone fisiche o giuridiche o pubbliche, diverse dallo
Stato, per portare a termine incarichi tecnici di studio e controllo nel campo dell'energia. Lo studio
di fattibilità, di cui all'articolo 6, deve essere realizzato da ingegneri consulenti, la cui professione è
definita dalla legge del 13 dicembre 1989 relativa all'organizzazione delle professioni di architetto e
ingegnere consulente.
(10) Le persone di cui al paragrafo (9), sono incoraggiate a seguire un corso di formazione
specifico organizzato dal ministro. Tale corso di formazione riguarda nello specifico il metodo di
calcolo del rendimento energetico di edifici funzionali, la stesura del certificato di rendimento
energetico ed i software specifici relativi alla stesura di detti documenti.
(11) Le persone di cui al paragrafo (9) che abbiano seguito con successo tali corsi di formazione
specifica organizzati dal ministro, verranno iscritte in un elenco aggiornato direttamente dal
ministro. Una copia di tale elenco può essere richiesta al ministro. Il ministro incoraggia le persone
di cui al paragrafo (9) alla partecipazione periodica a corsi di formazione complementari o di
aggiornamento.
(12) Se successivamente al rilascio del permesso di costruzione, nel corso della realizzazione
dell'edificio, vengono effettuati degli adeguamenti che non comportano la modifica del permesso di
costruzione ma che hanno un impatto sul rendimento energetico, si dovrà procedere alla stesura di
un nuovo calcolo di rendimento energetico e di un nuovo certificato di rendimento energetico da far
pervenire a titolo informativo all'autorità competente in materia di permessi di costruzione entro il
più breve tra gli intervalli di tempo seguenti:
- due mesi a partire dall'accettazione definitiva dell'edificio o dei relativi lavori;
- due mesi a partire dall'inizio dell'uso dell'edificio o delle relative parti.
(13) Il nuovo calcolo del rendimento energetico e il nuovo certificato di rendimento energetico, da
stendere conformemente al paragrafo precedente, devono rispettare i requisiti previsti dal presente
regolamento e dal suo allegato.
(14) Su richiesta, le persone di cui al paragrafo (9) devono consegnare al proprietario, o al
sindacato dei comproprietari, il calcolo del rendimento energetico così come gli elementi di
calcolo del rendimento energetico in formato elettronico.
Sezione II - Edifici funzionali nuovi
Art. 5. (1) Gli edifici funzionali nuovi devono rispettare i requisiti minimi definiti nel capitolo 1
dell’allegato e i requisiti definiti nel capitolo 2 dell’allegato.
(2) Il calcolo del rendimento energetico deve essere fatto conformemente al capitolo 6
dell’allegato.
(3) Il certificato di rendimento energetico deve essere redatto conformemente al capitolo III del
presente regolamento.
Art. 6. Il proprietario di un qualsiasi edificio funzionale nuovo con una superficie di riferimento
energetica An totale superiore a mille metri quadrati, farà redigere uno studio di fattibilità circa gli
aspetti tecnici, ambientali ed economici. Tale studio ingloberà:
a) i sistemi di approvvigionamento energetico decentralizzati con riferimento alle energie
rinnovabili;
b) la produzione mista di calore e di elettricità;
c) gli impianti di riscaldamento o raffreddamento urbani o collettivi, se esistenti;
d) le pompe di calore;
e) ogni altro sistema di approvvigionamento basato sulle energie rinnovabili o rispondente a criteri
di utilizzo razionale dell’energia.
Sezione III - Ampliamento di edifici funzionali
Art. 7. (1) L'ampliamento di edifici funzionali deve rispettare i requisiti minimi definiti nel capitolo 1
dell’allegato. Per quanto riguarda le installazioni tecniche, tali requisiti riguardano solo gli elementi
di nuova installazione.
(2) Gli ampliamenti di edifici funzionali devono rispettare, in aggiunta ai requisiti minimi di cui al
paragrafo (1), i requisiti definiti nel capitolo 2 dell’allegato, nel caso in cui il volume condizionato
lordo Ve dell'ampliamento sia superiore al 25% del volume condizionato lordo Ve totale precedente
all'ampliamento. Se vengono utilizzate installazioni tecniche già esistenti nell'edificio preesistente
per approvvigionare di energia l’ampliamento dell'edificio, le installazioni tecniche di riferimento
interessate, di cui al capitolo 2.4 dell’allegato, possono essere utilizzate per ottenere il fabbisogno
energetico calcolato di cui al capitolo 6 dell’allegato. Nel caso in cui le installazioni tecniche
esistenti interessate presentassero uno standard energetico superiore rispetto alle installazioni
tecniche di riferimento, è possibile utilizzare il metodo di calcolo indicato nel capitolo 6. In tal caso
si dovrà allegare una giustificazione scritta ai documenti previsti dall'articolo 4, paragrafo (1).
(3) Il calcolo del rendimento energetico dell'ampliamento deve essere realizzato in conformità con
il capitolo 6 dell’allegato.
(4) Il certificato di rendimento energetico deve essere stilato per l'edificio com'era prima
dell'ampliamento conformemente al capitolo III del presente regolamento.
Sezione IV - Modifiche di edifici funzionali
Art. 8. (1) Le modifiche di edifici funzionali devono rispettare i requisiti minimi definiti nel capitolo 1
dell’allegato, relativamente alle parti interessate dalla modifica. Per quanto riguarda le installazioni
tecniche, tali requisiti riguardano solo le parti di nuova installazione, se è possibile l'integrazione
funzionale nelle installazioni esistenti.
(2) Il certificato di rendimento energetico deve essere stilato per l'edificio com'era prima della
modifica conformemente al capitolo III del presente regolamento.
(3) La stesura del certificato di rendimento energetico previsto dal parafrago precedente, non è
obbligatoria quando i lavori riguardano:
- meno del 10% della superficie degli elementi con medesima funzionalità della superficie
dell'inviluppo A, o
- le installazioni tecniche, se il costo di tali interventi risulta inferiore a 3.000 euro sulla scorta di un
preventivo con stima dei prezzi.
Sezione V - Trasformazioni sostanziali di edifici funzionali
Art. 9. (1) Le trasformazioni sostanziali di edifici funzionali devono rispettare i requisiti minimi
definiti nel capitolo 1 dell’allegato, relativamente alle parti trasformate. Per quanto riguarda le
installazioni tecniche, tali requisiti riguardano solo le parti di nuova installazione, se è possibile
l'integrazione funzionale nelle installazioni esistenti.
(2) Il certificato di rendimento energetico deve essere stilato per l'edificio com'era prima della
trasformazione sostanziale conformemente al capitolo III del presente regolamento.
(3) La stesura del certificato di rendimento energetico previsto dal parafrago precedente, non è
obbligatoria quando i lavori riguardano:
- meno del 10% della superficie degli elementi con medesima funzionalità della superficie
dell'inviluppo A, o
- le installazioni tecniche, se il costo di tali interventi risulta inferiore a 3.000 euro sulla scorta di
un preventivo con stima dei prezzi.
Sezione VI - Deroghe
Art. 10. (1) L’autorità competente in materia di permessi di costruzione, dietro richiesta motivata e
sulla base di una documentazione completa da sottoporre assieme alla richiesta del permesso di
costruzione, può rilasciare delle deroghe relativamente al rispetto dei requisiti previsti dai capitoli 1
e 2 dell'allegato:
a) nel caso in cui i lavori intrapresi modificassero il carattere o l'aspetto degli edifici funzionali
in modo tale da mettere in discussione il loro statuto di
-
edifici o monumenti la cui conservazione risulta di interesse pubblico e che quindi
sono ufficialmente protetti in tutto o in parte in virtù della legge del 18 luglio 1983,
relativa alla conservazione e alla protezione dei siti e monumenti nazionali, o
-
edifici o monumenti la cui conservazione risulta d'interesse pubblico e che sono
sia classificati conformemente all’articolo 42 del regolamento granducale del
25 ottobre 2004, relativamente al contenuto del piano regolatore generale di un
comune, sia classificati conformemente all’articolo 55 della legge modificata del 12
giugno 1937, relativa al piano regolatore delle città e di altri agglomerati importanti;
b) nel caso in cui i lavori intrapresi portassero ad una violazione di un'altra disposizione di
legge o normativa nel campo dell'edilizia;
c) in caso di impossibilità tecnica;
d) in caso di rigore eccessivo. Si tratta dei casi in cui i costi derivanti dai lavori per il rispetto
dei requisiti in materia di rendimento energetico non risultano redditizi dal punto di vista
economico. In tali casi, i requisiti devono essere adeguati ad un livello di redditività
economicamente sostenibile. Il rigore eccessivo deve essere controllato e certificato da una
delle persone previste dall'articolo 4, paragrafo (9), che non sia colei che ha presentato la
richiesta di permesso di costruzione. Il ministro può stabilire il metodo e i parametri del
calcolo di redditività e del livello di redditività economicamente sostenibile.
(2) Nei casi di cui ai punti da a) a d) del paragrafo 1, i requisiti previsti nei capitoli 1 e 2
dell’allegato non devono essere rispettati per le trasformazioni sostanziali di edifici funzionali.
Capitolo III - Certificato di rendimento energetico
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 11. (1) Il rendimento energetico di un edificio funzionale è documentato dal certificato di
rendimento energetico.
(2) La stesura di un certificato di rendimento energetico, sulla base del fabbisogno energetico
calcolato conformemente al capitolo 5.1 dell’allegato, viene richiesta al momento della costruzione
di un edificio funzionale nuovo soggetto a richiesta di permesso di costruzione;
(3) La stesura di un certificato di rendimento energetico, sulla base del consumo energetico
rilevato conformemente al capitolo 5.2 dell’allegato, viene richiesta al momento:
a) dell'ampliamento di un edificio funzionale;
b) della modifica di un edificio funzionale;
c) della trasformazione sostanziale di un edificio funzionale;
d) al momento del cambiamento di proprietario di un edificio funzionale esistente o di una parte
di edificio funzionale esistente in caso di vendita, se l'edificio in questione non dispone già
di un certificato di rendimento energetico valido;
e) al momento del cambiamento di affittuario di un edificio funzionale esistente o di una parte di
edificio funzionale esistente, se l'edificio in questione non dispone già di un certificato di
rendimento energetico valido.
(4) Il certificato di rendimento energetico deve essere commissionato ad una persona definita
all’articolo 4, paragrafo (9):
a) nel caso della costruzione di un edificio funzionale nuovo, dal promotore del progetto,
altrimenti dal futuro proprietario o dal sindacato dei comproprietari dell'edificio funzionale;
b) nel caso di un ampliamento, modifica o trasformazione sostanziale di un edificio funzionale
da parte del proprietario o del sindacato dei comproprietari dell'edificio funzionale;
c) nel caso di un cambiamento di proprietario: dal vecchio proprietario o dal sindacato dei
comproprietari dell'edificio funzionale;
d) nel caso di un cambiamento di affittuario: dal proprietario o dal sindacato dei
comproprietari dell'edificio funzionale.
(5) Le spese per la stesura del certificato di rendimento energetico sono a carico della persona
responsabile per avviare la stesura di quest'ultimo.
(6) Nel caso in cui degli edifici funzionali formassero un corpo di diverse entità, ma tali edifici
costituissero delle costruzioni a sé stanti, il certificato di rendimento energetico deve essere redatto
separatamente per ciascun edificio.
(7) Per gli edifici funzionali, ad eccezione degli edifici funzionali nuovi, il certificato di rendimento
energetico dovrà contenere dei consigli sulle possibilità di miglioramento del rendimento energetico
dell'edificio funzionale in questione, conformemente al capitolo 5.2.5 dell'allegato.
(8) Nel caso in cui le apparecchiature di conteggio esistenti non consentissero delle misure precise dei
consumi individuali di un complesso di edifici, si dovrà effettuare una ripartizione proporzionale dei
consumi totali sui diversi edifici. In tal caso, si dovranno installare nuove apparecchiature di
conteggio individuale entro al massimo un anno dalla prima stesura del certificato di rendimento
energetico.
(9) Il certificato di rendimento energetico deve essere redatto in originale e in tante copie quanti sono i
proprietari dell'edificio funzionale certificato. Ciascun proprietario deve essere in possesso di un
originale del certificato di rendimento energetico.
(10) Il certificato di rendimento energetico deve essere completato, entro quattro anni dalla sua stesura
e poi ogni tre anni, riportando i dati del consumo energetico rilevato dell'edificio funzionale per i tre
anni trascorsi, da una persona definita all’articolo 4, paragrafo (9), conformemente ai capitoli 5.1 o
5.2 dell’allegato al presente regolamento. L'aggiornamento previsto del certificato di rendimento
energetico non influisce né sulla sua data di stesura né sulla sua durata di validità.
(11) Qualora un edificio funzionale contenesse delle parti di edificio concepite o modificate per essere
utilizzate separatamente, il certificato di rendimento energetico dovrà essere redatto per l'edificio
funzionale considerato nel suo insieme.
(12) Su richiesta del sindacato dei comproprietari, i gestori delle reti di distribuzione dell’elettricità e
del gas naturale, comunicheranno i dati di consumo pertinenti di cui dispongono per l’insieme dei
punti di conteggio dell'edificio funzionale interessato. In questo caso, i gestori di rete possono
richiedere il rimborso delle spese vive sostenute.
Sezione II - Le superfici destinate ad uso residenziale
Art. 12. (1) Nel caso in cui in un edificio funzionale considerato nel suo insieme una parte
dell'edificio fosse destinata ad uso residenziale, si dovrà compilare un certificato di rendimento
energetico aggiuntivo per le superfici interessate conformemente alla tabella 20 dell’allegato al
regolamento granducale modificato del 30 novembre 2007, relativo al rendimento energetico degli
edifici residenziali. Le disposizioni previste dal citato regolamento riguardano la stesura di tale
certificato di rendimento energetico. In deroga all'articolo 9, paragrafo 13 dal citato regolamento,
tale certificato viene redatto sulla base delle sole superfici destinate ad uso abitativo e viene
consegnato ai proprietari interessati.
(2) La stesura del certificato di rendimento energetico aggiuntivo previsto dal paragrafo 1 viene
avviata al momento della costruzione di un edificio funzionale nuovo e nei casi previsti dall'articolo
11, paragrafo 3, punti da a) a e). Il carattere determinante dei diversi certificati di rendimento
energetico in funzione delle superfici interessate viene regolato nel modo seguente:
-
Per la parte dell'edificio funzionale destinata a scopi residenziali è determinante solo il
certificato di rendimento energetico previsto dal paragrafo 1, in particolare per quanto
concerne i casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2 e 3.
-
Per la parte dell'edificio funzionale destinata a scopi diversi da quelli residenziali è
determinante solo il certificato di rendimento energetico previsto dall’articolo 11, paragrafo 2 e
3, in particolare per quanto concerne i casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2 e 3.
-
Relativamente al permesso di costruzione o di stabilimenti classificati è determinante solo il
certificato di rendimento energetico redatto conformemente all’articolo 11, paragrafi 2 e 3.
Sezione III - Classificazione e riferimenti
Art. 13. (1) Gli edifici funzionali per i quali è stato stilato un certificato di rendimento energetico
sulla base del fabbisogno energetico calcolato devono essere classificati, sul certificato di
rendimento energetico, in diverse categorie conformemente al capitolo 3.1 dell’allegato al presente
regolamento.
(2) Gli edifici funzionali per i quali è stato stilato un certificato di rendimento energetico sulla base
del consumo energetico rilevato devono riportare, sul certificato di rendimento energetico, una
comparazione con i valori di riferimento conformemente al capitolo 3.3 dell’allegato al presente
regolamento.
Sezione IV - Comunicazione e affissione
Art. 14. (1) Un acquirente o un affittuario interessato che abbia dichiarato il suo interesse
all’acquisizione o alla locazione di un edificio funzionale, a seguito del fatto che un proprietario
abbia dichiarato la sua intenzione di vendere o mettere in affitto l'edificio in questione, deve poter
consultare il certificato di rendimento energetico dell'edificio medesimo.
(2) Nel momento in cui diventasse effettivo un cambiamento di proprietario, il proprietario
detentore del certificato di rendimento energetico ha l'obbligo di fornire l’originale di quest'ultimo al
nuovo proprietario.
(3) Nel momento in cui diventasse effettivo un cambiamento di affittuario, il proprietario detentore
del certificato di rendimento energetico ha l'obbligo di fornire una copia certificata di quest'ultimo al
nuovo affittuario.
(4) Negli edifici funzionali che abbiano una superficie di riferimento energetico An superiore a
mille metri quadrati occupati da poteri pubblici o istituzioni che forniscono servizi pubblici a un
numero elevato di persone, il certificato di rendimento energetico deve essere affisso in modo
chiaramente visibile al pubblico.
Sezione V - Validità del certificato di rendimento energetico
Art. 15. (1) Un certificato di rendimento energetico ha una validità di dieci anni a partire dalla data
della sua stesura.
(2) Il certificato di rendimento energetico deve recare la data della sua stesura così come quella
della sua scadenza.
Capitolo IV - Controllo
Art. 16. Nell'ambito dei compiti definiti dal presente regolamento granducale, il ministro può tenere
un registro dei calcoli di rendimento energetico e dei certificati di rendimento energetico forniti dalle
persone definite all'articolo 4, paragrafo (9). Il ministro stabilisce quali sono le informazioni che
devono comparire in tale registro. Le persone definite all'articolo 4, paragrafo (9) devono assicurare
un'archiviazione di almeno dieci anni dei dati relativi al calcolo o al certificato di rendimento
energetico di un determinato edificio funzionale.
Art. 17. Il ministro può richiedere alle autorità competenti per il rilascio del permesso di costruzione
e alle persone definite all'articolo 4, paragrafo (9), tutte le informazioni e dati che fossero necessari
per assicurare il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento
granducale, così come per la tenuta del registro di cui all’articolo 16. Le autorità e le persone
interessate devono far pervenire al ministro tali informazioni al massimo entro un mese dalla
presentazione della richiesta scritta. Su richiesta del ministro, queste informazioni devono essere
fornite in formato elettronico.
Capitolo V - Stabilimenti classificati
Art. 18. (1) Per quanto riguarda le autorizzazioni che l’autorità competente deve rilasciare nel
quadro della legislazione relativa agli stabilimenti classificati, i requisiti in materia di rendimento
energetico, così come definiti dal presente regolamento, costituiscono le migliori tecniche
disponibili in materia ambientale nel campo dell'utilizzo razionale dell’energia e delle energie
rinnovabili per gli edifici funzionali nuovi, le modifiche, gli ampliamenti e le trasformazioni
sostanziali di edifici funzionali e loro impianti tecnici, ad eccezione degli impianti tecnici che
alimentano i processi produttivi. L’autorità competente in materia di autorizzazioni di stabilimenti
classificati può fissare altre condizioni d'uso dell'edificio funzionale nel caso che il presente
regolamento non preveda requisiti.
(2) Nel caso di cui al paragrafo 1, il calcolo e il certificato del rendimento energetico devono
essere allegati alla richiesta di autorizzazione dello stabilimento classificato. A richiesta, gli
elementi di calcolo del rendimento energetico, di cui ai capitoli 4 e 6 dell’allegato, devono essere
inviati in formato elettronico all'autorità competente.
Capitolo VI - Disposizioni di modifica
Art. 19. Il regolamento granducale modificato del 10 febbraio 1999, relativo al riconoscimento di
persone fisiche o giuridiche private o pubbliche, diverse dallo Stato, per portare a termine incarichi
tecnici di studio e controllo nel campo dell'energia è modificato nel modo seguente.
1° L'articolo 1, par. 1°, terzo trattino, è sostituito nel seguente modo:
«- calcolare il rendimento energetico e redarre un certificato di rendimento energetico di un
edificio residenziale e il certificato di rendimento energetico di un edificio funzionale sulla base
del consumo energetico rilevato.»
2° Nell’articolo 3, paragrafo 1, punto a), la seconda frase viene eliminata.
3° Viene inserito un articolo 10. bis. redatto come segue:
«Art. 10 bis. Le persone che sono state autorizzate a calcolare il rendimento energetico e a
redarre il certificato di rendimento energetico per un edificio residenziale prima del 1° gennaio
2011, sono anche abilitate al calcolo del rendimento energetico ed alla stesura del certificato di
rendimento energetico di un edificio funzionale in base al consumo energetico rilevato.
Art. 20. Il regolamento granducale modificato del 30 novembre 2007, riguardante il rendimento
energetico degli edifici residenziali viene modificato nel modo seguente:
1° L’articolo 1, punto b) è sostituito nel modo seguente:
« b) i requisiti in materia di rendimento energetico per gli edifici residenziali nuovi o per gli
edifici sottoposti a opere di ampliamento, modifica o trasformazione sostanziale e che, al
termine dei lavori, risultano degli edifici residenziali; ».
2° Si aggiunge un articolo 1bis, redatto come segue:
« Art. 1bis. Il presente regolamento non riguarda:
a) gli edifici eretti a titolo provvisorio la cui utilizzazione prevedibile non supera i due anni;
b) gli edifici indipendenti aventi una superficie di riferimento energetica An inferiore a
cinquanta metri quadrati. »
3° Nell'articolo 2, paragrafo 2, le parole «considerato nel suo insieme» vengono inserite tra le
parole «edificio» e «nel quale».
4° Nell'articolo 2, paragrafo 3, la parola «residenziale» viene inserita tra le parole «qualunque
edificio» e «da costruire».
5° L’articolo 2, paragrafo 4 è sostituito nel modo seguente:
« (4) «certificato di rendimento energetico»: attestato del rendimento energetico di un edificio
residenziale realizzato in base alle disposizioni del capitolo III; ».
6° Nell'articolo 2, paragrafo 5, le parole « di un edificio residenziale che modificano» sono
sostituite dalle parole « di un edificio che modificano » e il paragrafo è completato nel modo
seguente « a condizione che l'edificio al termine dell'ampliamento sia un edificio residenziale;
».
7° Nell'articolo 2, paragrafo 11, le parole « di un edificio residenziale che influiscono » sono
sostituite dalle parole « di un edificio che influiscono » e il paragrafo è completato nel modo
seguente « a condizione che l'edificio al termine della modifica sia un edificio residenziale; ».
8° L’articolo 2, paragrafo 12 è sostituito nel modo seguente:
« (12) «rendimento energetico»: la quantità d’energia effettivamente consumata o stimata per
rispondere ai diversi fabbisogni legati ad un utilizzo standardizzato dell'edificio residenziale,
comprendendo l’energia consumata o stimata per il riscaldamento, l'acqua calda, la
ventilazione e l’energia per gli impianti periferici;».
9° L'articolo 2 è completato dai paragrafi seguenti:
« (15) «trasformazione sostanziale di un edificio residenziale»: i lavori di ristrutturazione, di
risanamento o di trasformazione di un edificio che influiscono sul comportamento energetico
dell'edificio e che non sono soggetti a un permesso di costruzione, a condizione che l'edificio,
al termine della trasformazione, sia un edificio residenziale;
(16) «superficie d'inviluppo A»: definizione contenuta nel capitolo 5.1.5 dell’allegato al
presente regolamento».
10° Il titolo del capitolo II è sostituito da quanto segue:
«Capitolo II - Edifici residenziali nuovi, ampliamenti, modifiche e trasformazioni sostanziali di
edifici residenziali».
11° L’articolo 3, paragrafo 1 è sostituito nel modo seguente:
«Art 3. (1) Ogni richiesta di permesso di costruzione per un edificio residenziale nuovo, o per
un ampliamento o una modifica di un edificio residenziale, deve essere accompagnata da un
calcolo del rendimento energetico e da un certificato di rendimento energetico che devono
rispettare le disposizioni del presente regolamento granducale, così come sono formulati nei
punti (4) e (12) dell’articolo 2 succitato. A richiesta, gli elementi di calcolo del rendimento
energetico, di cui ai capitoli 3 e 5 dell’allegato, devono essere inviati in formato elettronico
all'autorità competente in materia di permessi di costruzione. »
12° L’articolo 3, paragrafo 1 è completato nel modo seguente. Gli elementi di calcolo del
rendimento energetico, di cui ai capitoli 3 e 5 dell’allegato, possono essere inviati in formato
elettronico all'autorità competente in materia di permessi di costruzione. ».
13° Nell’articolo 3, paragrafo 3, la parola «nuovo» viene inserita tra le parole «edificio
residenziale» e «un ampliamento».
14° L’articolo 3, paragrafo 5 viene completato nel modo seguente «Il ministro può definire le
pratiche e le procedure da seguire da parte delle persone di cui al paragrafo (7) per la
realizzazione dei calcoli e dei certificati di rendimento energetico. ».
15° L'articolo 3 è completato dai paragrafi seguenti:
« (11) Se successivamente al rilascio del permesso di costruzione, nel corso della
realizzazione dell'edificio, vengono effettuati degli adeguamenti che non comportano la
modifica del permesso di costruzione ma che hanno un impatto sul rendimento energetico
dell'edificio residenziale, si dovrà procedere alla stesura di un nuovo calcolo di rendimento
energetico e di un nuovo certificato di rendimento energetico da far pervenire a titolo
informativo all'autorità competente in materia di permessi di costruzione entro il più breve tra gli
intervalli di tempo seguenti:
- due mesi a partire dall'accettazione definitiva dell'edificio o dei relativi lavori;
- due mesi a partire dall'inizio dell'uso dell'edificio o delle relative parti.
(12) Il nuovo calcolo del rendimento energetico e il nuovo certificato di rendimento energetico,
da stendere conformemente al paragrafo precedente, devono rispettare i requisiti previsti dal
presente regolamento e dal suo allegato.
(13) Su richiesta, le persone di cui al paragrafo (7) devono consegnare al proprietario, o al
sindacato dei comproprietari, il calcolo del rendimento energetico così come gli elementi di
calcolo del rendimento energetico in formato elettronico. »
16° Nel capitolo II, il titolo della sezione III è sostituito da quanto segue:
«Sezione III - Ampliamento di edifici residenziali»
17° L’articolo 6, paragrafo 1 è completato nel modo seguente «Per quanto riguarda le installazioni
tecniche, tali requisiti riguardano solo gli elementi di nuova installazione. ».
18° Nel capitolo II, il titolo della sezione IV è sostituito da quanto segue:
«Sezione IV - Modifiche di edifici residenziali»
19° L'articolo 7 è sostituito dall'articolo seguente:
« Art. 7 (1)Le modifiche di edifici residenziali devono rispettare i requisiti minimi definiti nel
capitolo 1 dell’allegato, relativamente alle parti interessate dalla modifica. Per quanto riguarda
le installazioni tecniche, tali requisiti riguardano solo le parti di nuova installazione, se è
possibile l'integrazione funzionale nelle installazioni esistenti.
(2) Il certificato di rendimento energetico deve essere redatto per la totalità dell'edificio,
comprese le modifiche, conformemente al capitolo III del presente regolamento ed ai capitoli
da 5.1 a 5.6 dell'allegato, tenendo conto delle disposizioni del capitolo 5.7 dell'allegato.
(3) La stesura del certificato di rendimento energetico previsto dal paragrafo precedente, non
è obbligatoria quando i lavori riguardano:
-
meno del 10% della superficie degli elementi con medesima funzionalità della
superficie dell'inviluppo A, o
-
le installazioni tecniche, se il costo di tali interventi risulta inferiore a 1.500 euro per un
edificio unifamiliare e 3.000 euro per un edificio multifamiliare sulla scorta di un
preventivo con stima dei prezzi. »
20° Il titolo del capitolo II, sezione V, è sostituito da quanto segue:
«Sezione V - Trasformazioni sostanziali di edifici residenziali»
21° L'articolo 8 è sostituito dall'articolo seguente:
« Art. 8. (1)
Le trasformazioni sostanziali di edifici residenziali devono rispettare i
requisiti minimi definiti nel capitolo 1 dell’allegato, relativamente alle parti trasformate. Per
quanto riguarda le installazioni tecniche, tali requisiti riguardano solo le parti di nuova
installazione, se è possibile l'integrazione funzionale nelle installazioni esistenti. (2) Il
certificato di rendimento energetico deve essere redatto per la totalità dell'edificio, comprese le
trasformazioni sostanziali, conformemente al capitolo III del presente regolamento ed ai
capitoli da 5.1 a 5.6 dell'allegato, tenendo conto delle disposizioni del capitolo 5.7 dell'allegato.
(3) La stesura del certificato di rendimento energetico previsto dal paragrafo precedente, non
è obbligatoria quando i lavori riguardano:
-
meno del 10% della superficie degli elementi con medesima funzionalità della superficie
dell'inviluppo A, o
-
le installazioni tecniche, se il costo di tali interventi risulta inferiore a 1.500 euro per un
edificio unifamiliare e 3.000 euro per un edificio multifamiliare sulla scorta di un
preventivo con stima dei prezzi. »
22° Nel capitolo II, viene inserita una nuova sezione VI con un articolo 8bis , redatto nel seguente
modo:
«Sezione VI - Deroghe
Art. 8bis. (1) L’autorità competente in materia di permessi di costruzione, dietro richiesta
motivata e sulla base di una documentazione completa da sottoporre assieme alla richiesta del
permesso di costruzione, può rilasciare delle deroghe relativamente al rispetto dei requisiti
previsti dai capitoli 1 e 2 dell'allegato:
a) nel caso in cui i lavori intrapresi modificassero il carattere o l'aspetto degli edifici
residenziali in modo tale da mettere in discussione il loro statuto di
-
edifici o monumenti la cui conservazione risulta d'interesse pubblico e che quindi
sono ufficialmente protetti in tutto o in parte in virtù della legge del 18 luglio 1983,
relativa alla conservazione e alla protezione dei siti e monumenti nazionali, o
-
edifici o monumenti la cui conservazione risulta d'interesse pubblico e che sono sia
classificati conformemente all’articolo 42 del regolamento granducale del
25 ottobre 2004, relativamente al contenuto del piano regolatore generale di un
comune, sia classificati conformemente all’articolo 55 della legge modificata del 12
giugno 1937, relativa al piano regolatore delle città e di altri agglomerati importanti;
b) nel caso in cui i lavori intrapresi portassero ad una violazione di un'altra disposizione di
legge o normativa nel campo dell'edilizia;
c) in caso di impossibilità tecnica e
d) in caso di rigore eccessivo. Si tratta dei casi in cui i costi derivanti dai lavori per il rispetto
dei requisiti in materia di rendimento energetico non risultano redditizi dal punto di vista
economico. In tali casi, i requisiti devono essere adeguati ad un livello di redditività
economicamente sostenibile. Il rigore eccessivo deve essere controllato e certificato da
una delle persone previste dall'articolo 3, paragrafo (7), che non sia colei che ha presentato
la richiesta di permesso di costruzione. Il ministro può stabilire il metodo e i parametri del
calcolo di redditività e del livello di redditività economicamente sostenibile.
(2) Nei casi di cui ai punti da a) a d) del paragrafo 1, i requisiti previsti nei capitoli 1 e 2
dell’allegato non devono essere rispettati per le trasformazioni sostanziali di edifici residenziali.
23° Nell’articolo 9, paragrafo 3, i punti b), c), d), e) e f) sono sostituiti dai punti seguenti:
« b) dell'ampliamento di un edificio residenziale;
c) della modifica di un edificio residenziale;
d) della trasformazione sostanziale di un edificio residenziale;
e) al momento del cambiamento di proprietario di un edificio residenziale esistente o di una
parte di edificio residenziale esistente in caso di vendita, se l'edificio in questione non dispone
già di un certificato di rendimento energetico valido;
f) al momento del cambiamento di affittuario di un edificio residenziale esistente o di una parte
di edificio residenziale esistente, se l'edificio in questione non dispone già di un certificato di
rendimento energetico valido.»
24° L'articolo 9 è completato dai paragrafi seguenti:
« (12) Per gli edifici residenziali, ad eccezione degli edifici residenziali nuovi, il certificato di
rendimento energetico dovrà contenere dei consigli sulle possibilità di miglioramento del
rendimento energetico dell'edificio residenziale in questione, conformemente al capitolo 4.1.6
dell'allegato.
(13) Qualora un edificio residenziale contenesse delle parti di edificio concepite o modificate
per essere utilizzate separatamente, il certificato di rendimento energetico dovrà essere redatto
per l'edificio residenziale considerato nel suo insieme.»
25° Nel titolo del capitolo III, sezione III, le parole « e affissione » sono eliminate.
26° Nell’articolo 11, le parole « senza proroga » sono eliminate nei paragrafi 2 e 3 e il paragrafo 4
viene rimosso completamente.
27° Nell’articolo 12, il paragrafo 3 viene eliminato.
28° Nell’articolo 14, le parole « amministrazioni comunali » e « amministrazioni » sono sostituite
dalla parola « autorità ».
29° L’articolo 18 è modificato nel seguente modo:
« Art. 18. Le violazioni dell’articolo 3, paragrafi (1), (2), (7), (8) e da (11) a (13), degli articoli 4,
e 6, dell’articolo 7 paragrafi 1 e 2, dell’articolo 8 paragrafi 1 e 2, dell’articolo 9 paragrafi da (2)
a (5), dell’articolo 11 e dell’articolo 13 ultima frase, sono punite con le pene previste
dall’articolo 20 della legge modificata del 5 agosto 1993, relativa all'utilizzo razionale
dell'energia. ».
30° L’articolo 20 è completato nel seguente modo:
« ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 3, punti d), e) e f) per i quali la stesura del certificato
di rendimento energetico diventa obbligatoria dopo il 31 dicembre 2009 ».
Art. 21. L'allegato al regolamento granducale modificato del 30 novembre 2007, riguardante il
rendimento energetico degli edifici residenziali viene modificato nel modo seguente:
1° Nel capitolo 0.1, le définizioni « Energiesparhaus (ESH) », « Niedrigenergiehaus (NEH) » e «
Passivhaus (PH) » sono completate nel modo seguente
« und für das die Gebäudeluftdichtheitsanforderungen nach Kapitel 1.3.3 erreicht und
nachgewiesen sind. ».
2° Nel capitolo 1.1., nella « Tabella 1 » viene inserita una riga che recita quanto segue
Lichtkuppeln
2,7
2,7
, viene altresì inserito un punto 6, redatto nel seguente modo:
2,7
« 6) Ausgenommen sind großflächige Schaufenster (> 15 m²). Hier ist ein U-Wert für die
Verglasung Ug von ≤ 1,30 W/(m²K) einzuhalten.»
e lo stesso capitolo viene completato con la frase seguente: « Die Mindestanforderungen für
Lüftungsanlagen gelten für raumlufttechnische Anlagen welche der Wohnnutzung dienen. ».
3° Nel capitolo 3.2, ultimo punto, le parole « im Maβstab 1:50 » sono eliminate.
4° Nel capitolo 1.5, il capoverso seguente viene inserito prima del capoverso 1:
« Die Mindestanforderungen für Lüftungsanlagen gelten für raumlufttechnische Anlagen welche
der Wohnnutzung dienen. ».
5° Nel capitolo 5.2.1.8, capoverso 4, i termini « Fw,i = 0.95 » sono sostituiti dai termini « Ff,i = 0.95
».
Capitolo VII - Disposizioni abrogative
Art. 22. Il regolamento granducale modificato del 22 novembre 1995 riguardante l’isolamento
termico degli immobili viene abrogato.
Capitolo VIII - Disposizioni transitorie
Art. 23. Per gli edifici funzionali nei quali una parte dell'edificio è destinata a fini abitativi, i certificati
di rendimento energetico che sono stati redatti fino all'entrata in vigore del presente regolamento
conformemente al regolamento granducale modificato del 30 novembre 2007, riguardante il
rendimento energetico degli edifici residenziali sulla base dell'edificio considerato nel suo insieme o
sulla base delle superfici interessate, restano validi.
Capitolo IX - Disposizioni finali
Art. 24. Le violazioni all'articolo 4, paragrafi (1), (3), (9) e da (12) a (14), degli articoli 5 e 7,
dell’articolo 8 paragrafi (1) e (2), dell’articolo 9 paragrafi (1) e (2), dell’articolo 11 paragrafi da (2) a
(5), dell’articolo 12, dell’articolo 14 paragrafi da (1) a (3) e dell’articolo 16 ultima frase, sono punite
con le pene previste dall’articolo 20 della legge modificata del 5 agosto 1993, relativa all'utilizzo
razionale dell'energia.
Art. 25. Il riferimento al presente regolamento può essere fatto sotto forma abbreviata ricorrendo al
titolo seguente:
«regolamento granducale del XXX, riguardante il rendimento energetico degli edifici funzionali».
Art. 26. Il presente regolamento granducale entra in vigore il 1° gennaio 2011, ad eccezione degli
articoli 20 e 21 che entreranno in vigore tre giorni completi dopo la loro pubblicazione sul
Memoriale e dell'articolo 11, paragrafo 3, punti c), d) e e), per i quali la stesura del certificato di
rendimento energetico diventa obbligatoria il primo giorno che segue l'ottavo mese dalla loro
pubblicazione sul Memoriale.
Art. 27. Il nostro ministro dell’Economia e del Commercio estero, il nostro ministro dell'Edilizia
abitativa, il nostro ministro dello Sviluppo sostenibile e delle Infrastrutture, il nostro ministro
dell’Interno e presso la Grande Région e il nostro ministro della Giustizia sono incaricati, ognuno
per quanto ricade nelle proprie competenze, dell’esecuzione del presente regolamento che sarà
pubblicato nel Memoriale;
Il ministro dell’Economia e del
commercio estero
Jeannot Krecké
Il ministro dell'Edilizia
abitativa,
Marco Schank
Il ministro dello Sviluppo
sostenibile e delle
Infrastrutture,
Claude Wiseler
Il ministro dell’Interno e
presso la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Il ministro della Giustizia,
Luc Frieden