Testo Proposta - Consiglio Regionale della Puglia

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PROPOSTA DI LEGGE
“ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
IN ATTUAZIONE DELLE LL.RR. 25 E 26/2006
E SUCC. INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONI”
Nicola Tagliente
Giammarco Surico
Angelo Cera
Michele Saccomanno
Francesco Damone
Rocco Palese
RELAZIONE
L’attuale quadro normativo rende urgente sul territorio della nostra Regione l’attuazione
di un sistema, che garantisca una gestione più organica e coerente delle funzioni sociali
dei servizi sanitari e socio-sanitari già presenti nelle Aziende, oltre al raccordo con le
funzioni socio-assistenziali esercitate dagli Enti-Locali, perché si realizzi l’effettiva
integrazione socio-sanitaria.
La costituzione del Servizio Sciale Professionale nelle Aziende sanitarie e in quelle
ospedaliere può rappresentare uno degli elementi fondati di questa svolta, perché una
tonoma articolazione dirigenziale è premessa fondamentale per il raggiungimento di
quei livelli di autonomia e di maggiore qualificazione degli assistenti sociali, i quali da
sempre, per formazione professionale propria, sono gli operatori competenti in materia
di organizzazione e gestione dei servizi e quindi in grado di dare un valido contributo di
risanamento del Servizio Sanitario Regionale; tale atto non solo andrebbe incontro alle
aspettative professionali dei numerosi assistenti sociali della sanità pugliese, ma
porrebbe le nostre Aziende sullo stesso piano di quelle regioni come Toscana e Lazio,
che in tal senso si sono già da tempo orientate.
Ci permettiamo di rappresentare una possibile articolazione organizzata, finalizzata,
attraverso il miglioramento dei servizi e degli interventi deputati alla prevenzione e
gestione del disagio e della malattia, a garantire e tutelare il “diritto alla salute” dei
cittadini, salute che va intesa sempre più come stato di benessere psico-fisico e sociale
dell’individuo e di questi nella collettività, partecipando attivamente al raggiungimento
degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari che
devono caratterizzare l’offerta delle moderne Aziende sanitarie e ospedaliere.
Alla luce della Legge 3/02/2006 n° 27 – di conversione del D.L. 3/12/2005 di modifica
alle Leggi 251/2000 e 42/1999 – con la quale viene istituito il Servizio Sociale
Professionale in Sanità;
in attuazione della L.RR: 25/06 e successive modificazioni e integrazioni, che all’Art.
14 punto 14) prevede l’istituzione nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio
Sociale Professionae e ne affida la dirigenza a professionisti Assistenti Sociali;
tenuto conto che l’individuazione di servizi autonomi, con responsabilità dirigenziali
affidate ai medesimi professionisti che ne fanno pare, per l’area delle professioni di
comparto risponde all’esigenza di miglioramento dei livelli di autonomia e di
qualificazione dei professionisti, andando a riconoscere e valorizzare l’evoluzione
normativa che il percorso formativo di dette professioni è andato acquisendo nel
processo di riforma delle istituzioni universitarie degli ultimi anni, mediante
l’istituzione di corsi di laurea e laurea specialistica;
la Regione Puglia, nel riconoscere valenza strategica alle LL. 27/06 e 251/00, individua
l’area propria del Servizio Sociale Professionale e della Professione di Assistente
Sociale quale risorsa per un nuovo approccio organizzativo, incentivando ed estendendo
il conferimento diretto di responsabilità per la specifica area di competenza, come
previsto dalla citata normativa, attraverso l’istituzione del Servizio Sociale
Professionale diretto da un dirigente proveniente dalla stessa area, con le seguenti
finalità:
dare attuazione alle LL. 27/06 E 251/00, realizzando nelle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere l’affidamento dell’Area di competenza a professionisti Assistenti Sociali
con l’introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro, a riconoscimento
delle potenzialità del Servizio Sociale Professionale;
garantire la trasversalità dell’articolazione del Servizio Sociale Professionale all’interno
del sistema sanitario aziendale, mantenendo un costante collegamento tra i dipartimenti
e i servizi territoriali e realizzando una rimodulazione del modello organizzativo, con
l’intento di ottimizzare l’impiego delle risorse e a migliorare le prestazioni rese al
cittadino; monitorare la progressiva realizzazione del Servizio Sociale Professionale in
tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del territorio Regionale tramite periodiche
verifiche sulle loro attuazione e sui risultati conseguiti.
P. D. L.
“ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
IN ATTUAZIONE DELLE LL.RR. 25 E 26/2006
E SUCC. INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONI”
Art. 1 – Istituzione del Servizio Sociale Professionale
1. Al fine di assicurare una adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della
collettività, mediante l’ottimizzazione, il coordinamento e il controllo di qualità
delle prestazioni dei professionisti Assistenti Sociali, le Aziende Sociali, le
Aziende Ospedaliere istituiscono il Servizio Sociale Professionale in rapporto
alla tipologia aziendale, attraverso la costituzionedi unità operative di assistenza
sociale, qualificate quali unità organizzative dirigenziali complesse o semplici in
relazione alla complessità, all’ampiezza e alla rilevanza strategica, secondo
criteri definiti attraverso la concertazione con le OO.SS..
2. I compiti dei dirigenti del Servizio di cui sopra, come quelli dei dirigenti medici
e degli altri profili sanitari, tecnici e professionali, concorrono, per gli aspetti di
competenza, alla identificazione e realizzazione degli obiettivi individuati dalla
Direzione Generale dell’Azienda per la programmazione, organizzazione,
gestione, verifica e controllo dell’erogazione delle prestazioni proprie della
specifica area professionale legate alla promozione della salute e
dell’integrazione socio-sanitaria e sono definiti all’interno dell’Atto di
autonomia aziendale.
Art. 2 – Articolazione organizzativa
1. Il Servizio Sociale Professionale è organizzato attraverso la costituzione di Unità
Operative di assistenza sociale presso ciascun Distretto, garantendo la presenza
dei professionisti nelle seguenti aree:
-
area distrettuale
area materno infantile
area anziani
area della salute mentale
area della riabilitazione – accertamento handicap (L. 104/92)
area inserimento scolastico e lavorativo
area delle dipendenze patologiche
area ospedaliera
area della formazione
2. Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere attribuiscono la diretta responsabilità e
gestione delle
attività e delle funzioni connessead un Assistente Sociale
dirigente per ciascuna U.O., individuato con le modalità previste dall’Art. 7
della Legge 251/00 e successive modificazioni.
3. Il sistema organizzativo del Servizio Sociale Professionale dovrebbe essere
modulato in rapporto alla tipologia, complessità e dimensione aziendale, in
considerazione del fatto che, per ciascuna area di cui sopra, occorre individuare
un Assistente Sociale responsabile, che dovrà essere collocato in categoria DS,
secondo quanto indicato nel vigente CCNL Sanità.
4. Le Aziende Sanitarie e Ospedaliere possono istituire, di concerto con
l’Università e i Corsi di Laurea in scienze del Servizio Sociale (cl. 6) e
programmazione e Gestione delle Politiche Sociali (cl. 57/S), oppositi percorsi
formativi, che potranno concorrere allo sviluppo professionale, alla formazione
integrata degli operatori, alla ricerca e alla supervisione professionale, nell’ottica
del superamento della frammentazione dei processi/percorsi di continuità
assistenziale e di presa in carico dei bisogni delle persone attraverso corrette
politiche di integrazione.
Art. 3 – Funzioni del Servizio Sociale Professionale.
Sono di competenza del Servizio Sociale Professionale le funzione attribuite ai
professionisti dell’Ordinamento della professione di assistenza sociale, nonché
quelle attribuite dalle vigenti normative sull’integrazione socio-sanitaria, che di
seguito si enucleano e si evidenziano per una migliore comprensione:
a) concorrono alla individuazione e realizzazione degli obiettivi generali
dell’Azienda e di quelli specifici dell’area di competenza;
b) garantiscono l’erogazione dei livelli di assistenza per la parte di
competenza, nonché la promozione delle attività di prevenzione, cura,
sostegno e riabilitazione degli individui, delle famiglie e della
collettività;
c) programmano, organizzano, coordinano, gestiscono, verificano e
controllano le risorse umane e e materiali necessarie per l’erogazione
delle prestazioni sociali nei servizi offertaai all’utenza sia in regime di
ricovero che territoriale e domiciliare;
d) programmano il fabbisogno formativo di base, complementare e
permanente, e delle attività di studio, di ricerca, di didattica e consulenza
professionale nei servizi sanitari e socio-sanitari, nonché in quelli dove si
richiedono le specifiche competenze professionali;
e) promuovono e concorrono alla formazione del personale di supporto;
f) selezionano gli operatori per titolarità degli insegnamenti delle materie
teoriche e pratiche dal contenuto professionale, per la guida dei tirocini e
per il tutorato, in collaborazione con l’Università per i Corsi di Laurea ed
i Master;
g) promuovono i progetti di ricerca e revisione della qualità e degli esiti
delle diverse attività socialimediante la definizione di protocolli
valutativi e di specifici indicatori di qualità;
h) sviluppano la ricerca e la sperimentazione di modelli organizzativi
innovativi e di nuovi protocolli operativi mirati alla soluzione dei
problemi riabilitativi e tecnico-assistenziali;
i) partecipano alla identificazione dei bisogni di salute della persona, della
famiglia e della collettività e alla conseguente elaborazione delle
strategie aziendali pwer il raggiungimento dell’obiettivo di una più
efficace ed efficiente risposta ai bisogni dell’utenza, attraverso
l’individuazione delle risorse necessarie e disponibili per soddisfare tali
bisogni;
j) pianificano, gestiscono e valutano l’intervento sociale;
k) concorrono alla promozione dell’educazione alla salute mirata alle
attività di prevenzione.
Art. 4 – Dirigenza
L’incarico di dirigente della professione di assistente sociale è conferito ai
swensi del D.P.R. 328/00, a professionista Assistente Sociale iscritto alla sez. A
dell’Albo dell’Or5dine degli Assistenti Sociali, denominata degli “Assistenti Sociali
Specialisti”, secondo le procedure previste dall’Art. 7 della L. 251/00, così come
modificata dalle Leggi 138/04 e 27/06, e in aderenza alla specifica normativa
contrattuale; in particolare nella fase transitoria l’incarico dirigenziale è attribuito a
seguito di procedura selettiva, con contratto a tempodeterminato di durata triennale
rinnovabile, al personale inquadrato nella categoria DS oppure con un’anzianità di
servizio di almeno cinque annui nella categoria D.
A tal fine:
-
è indetto per ciascuna azienda sanitarie e ospedaliera specifico avviso per titoli e
colloquio, da pubblicarsi sul bollettino Ufficiale della Regione e della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica; la commissione esaminatrice dovrà essere composta
da un componente della Direzione Generale, in qualità di Presidente, nonché da
due esperti dell’area sociale. Ai fini della valutazione dei candidati, la
commissione definisce preventivamente un’opposita griglia per la valutazione
dei titoli ed opposite modalità per l’effettuazione della prova orale, nel rispetto
della normativa vigente;
-
il trattamento economico del Dirigente Assistente Sociale è disciplinato dal
CCN dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e
professionale del SSN, nel rispetto della modalità di graduazione degli incarichi
dirigenziali previste in sede aziendale per le diverse tipologie di incarichi
professionali;
-
per i posti di dirigente della professione di Assistente Sociale di nuova
istituzione, le Aziende rideterminano la propria dotazione organica attraverso
misure compensative, trasformando i posti già occupati dal personale del ruolo
tecnico del comparto che, nell’Azienda, consegue la nuova qualifica.
Art. 5 – Coordinamento attività Socio Sanitarie Distrettuali
Il Coordinamento delle attività socio-sanitarie distrettuali è attribuito al
Direttore Generale previo parere favorevole del Direttore di Distretto ad un Assistente
Sociale iscritto alla Sez. a) – detta degli assistenti Sociali Specialisti, - iscritto all’Albo
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia con maggiore anzianità di
servizio ed esperienza professionale in possesso da Laurea Specialistica – classe di
Laurea 57/s - e /o Laurea Classe 6 inquadrato nel livello economico DS avente qualifica
di Assistente Sociale Esperto.
Art. 6 – Norma Finanziaria
Nell’ambito dell’autonomia gestionale loro attribuita, i Direttori Generali,
attraverso gli strumenti di programmazione e l’adozione dell’atto aziendale, attuano la
presente legge tenendo conto delle risorse finanziarie annualmente assegnate con il
Riparto del Fondo sanitario regionale e assicurando il vincolo del bilancio.
Art. 7 – Norme transitorie
In attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali previste nell’Art. 4, il
Direttore Generale può conferire l’incarico fiduciario, per una durata di due anni
eventualmente rinnovabile3 una sola volta, a coloro che risultino vincitori di concorso
interno per la categoria DS (Assistente Sociale Esperto) con il massimo dei titoli e
dell’anzianità di servizio previsti.
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