ORDINE DEL GIORNO n. 20 (Collegato al disegno di legge n. 169

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ORDINE DEL GIORNO n. 20
(Collegato al disegno di legge n. 169)
accolto nella seduta n. 170 del 21 dicembre 2005
PRESENTATORI: Lupieri, Alzetta, Molinaro, Ferone, Battellino, Franzil
Oggetto: trattamento farmacologico dei soggetti a rischio di reazioni anafilattiche
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
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visto che il decreto legislativo 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in
materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate'', convertito con
legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all’articolo 9, commi 2 e
3, dà mandato al Ministero della Salute, su proposta della Commissione Unica
del Farmaco (CUF), di redigere l’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio
Sanitario Nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da
assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell’accordo tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dell’8 agosto 2001,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
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rilevato che il Ministero della Salute con decreto 27 settembre 2002
“Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3, della
sopraccitata legge 8 agosto 2002, n. 178” ha ammesso alla rimborsabilità a
carico del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci a base di adrenalina nelle
formulazioni iniettabili ad esclusione di quelle pronto-uso monodose;
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considerato che l’adrenalina è un farmaco salvavita nel trattamento di emergenza
di gravi reazioni anafilattiche acute, incluso lo shock anafilattico e che, per i
soggetti a rischio accertato di tali reazioni, l’impossibilità di un immediato
intervento curativo può portare alla morte;
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visto che le confezioni pronto-uso d’adrenalina sono facilmente trasportabili, in
quanto non necessitano di essere conservate a temperatura controllata, e
semplificano l’autosomministrazione, per cui i soggetti a rischio sopra citati
possono garantirsene sempre l’immediata disponibilità e, in caso di necessità,
farne uso in modo più agevole e sicuro;
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ritenuto poi che il limitato periodo di validità delle confezioni di adrenalina
pronto-uso e l’elevato costo di tali farmaci espone gli assistiti soggetti a rischio
di shock anafilattico a sostenere pesanti oneri economici;
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premesso tutto ciò,
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ritiene necessario adottare misure atte a garantire la disponibilità dell’adrenalina
pronto-uso con l’erogazione diretta da parte delle Aziende Sanitarie della
Regione;
e impegna la Giunta regionale
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ad attivarsi perché siano erogate, per le motivazioni espresse in premessa, le
specialità medicinali a base di adrenalina autoiniettabile monodose, a favore
degli assistiti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia a rischio accertato di
shock anafilattico;
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ad individuare le opportune modalità operative per l’organizzazione della
distribuzione diretta del farmaco da parte delle Aziende Sanitarie della Regione.
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