dott. Francesco Paolo Tropeano Promotore Sociale Indennità di maternità L’indennità per astensione obbligatoria è un trattamento economico, sostitutivo della retribuzione, che viene riconosciuta alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio o per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno. A chi spetta : alle lavoratrici / lavoratori dipendenti, compresi quelli comunitari o extracomunitari; alle lavoratrici / lavoratori autonomi ( es. artigiane/i e commercianti); alle lavoratrici / lavoratori domestiche (colf e badanti); alle lavoratrici/lavoratori agricole/i; alle lavoratrici / lavoratori iscritti alla gestione separata che non siano iscritte/i ad altra forma di previdenza, non titolari di pensioni e che versino, dal 1° gennaio 2008, l'aliquota del 24,72%; al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice, in casi particolari. L'importo dell'indennità di maternità per le lavoratrici/lavoratori dipendenti è pari all' 80% della retribuzione media giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'astensione dal lavoro. Le lavoratrici madri ricevono l'indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, e cioè: nei due mesi precedenti la data presunta del parto; nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. 80127 Napoli Via Tasso 175 - tel. 081 662 445 / 081 19363 404 - [email protected] dott. Francesco Paolo Tropeano Promotore Sociale Le lavoratrici dipendenti, le lavoratrici a progetto, le lavoratrici domestiche possono, dietro certificazione medica, ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto. La domanda : le lavoratrici dipendenti, domestiche e operaie agricole devono presentare la domanda sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro; le lavoratrici parasubordinate devono presentare la domanda prima dell’inizio del congedo di maternità sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro; le lavoratrici autonome devono presentare la domanda dopo il parto, e solo alla sede Inps competente per residenza. Chi paga Per le lavoratrici dipendenti e parasubordinate l'indennità è pagata dal datore di lavoro che viene poi rimborsato dall'INPS con il conguaglio dei contributi. Per le lavoratrici autonome, domestiche e operaie agricole il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps. Assegno di maternità dello Stato E' una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del 'permesso CE per soggiornanti di lungo periodo’, per ogni figlio nato, adottato, o in affidamento preadottivo. L'assegno spetta alla madre che: abbia un rapporto di lavoro in essere e una qualsiasi forma di tutela per la maternità e abbia almeno 3 mesi di contribuzione (da lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo) nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), ma che non abbia raggiunto i requisiti per l’indennità di maternità o risulti di importo inferiore all’assegno (in questo caso spetta la differenza); 80127 Napoli Via Tasso 175 - tel. 081 662 445 / 081 19363 404 - [email protected] dott. Francesco Paolo Tropeano Promotore Sociale si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione (da lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo) nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento); precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi (come subordinata, parasubordinata o autonoma), purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore in famiglia non siano trascorsi più di nove mesi. L’assegno è erogato dallo Stato tramite l’INPS in un’unica soluzione. La domanda per l’assegno deve essere presentata all’INPS entro 6 mesi dalla nascita o dall’adozione o dall’affidamento preadottivo. Se l’INPS accoglie la domanda, dopo i dovuti accertamenti, il beneficiario ha diritto a ricevere l’assegno entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Chi richiede l’assegno di maternità dello Stato non ha diritto all’assegno concesso dai comuni. 80127 Napoli Via Tasso 175 - tel. 081 662 445 / 081 19363 404 - [email protected]