Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n

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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/03/2017
AREA 2 - SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E TRIBUTARI
UNITA' CONTROLLO DI GESTIONE
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA FRA I COMUNI DI ERBE', ISOLA
DELLA SCALA, MOZZECANE, NOGAROLE ROCCA, POVEGLIANO
VERONESE, TREVENZUOLO, VALEGGIO SUL MINCIO, VIGASIO E
VILLAFRANCA DI VERONA, LA FONDAZIONE BARBIERI ONLUS E
L'AZIENDA
SANITARIA
ULSS
9
PER
L'INTERVENTO
DI
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DESTINATO A STRUTTURA
RESIDENZIALE E DIURNA PER DISABILI SITO IN VILLAFRANCA DI
VERONA, CON PREVENTIVA CESSIONE DELL'IMMOBILE ALLA
FONDAZIONE BARBIERI ONLUS
Premesso che:
-
i Comuni dell’ex Distretto socio sanitario n. 5 dell’Azienda sanitaria ULSS 22 (Erbè,
Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo,
Valeggio sul Mincio, Vigasio e Villafranca di Verona) hanno sottoscritto in data 7 marzo
2001, con la stessa Azienda Sanitaria ULSS 22, un accordo di programma di durata
ventennale (pubblicato sul BUR n. 81 del 07/09/2001) per la costruzione di una serie di
strutture diurne e residenziali per disabili indicate nel Piano di investimenti allegato
all’accordo di programma medesimo, inserito nel Piano di Zona;
-
in base al citato accordo di programma, il Comune di Villafranca di Verona, in qualità di
Comune capofila, doveva:
·
I) inoltrare richiesta di contributo in conto capitale alla Regione del Veneto per il
Piano di investimento oggetto dell’Accordo;
·
II) per la spesa residua non coperta dal contributo regionale, procedere alla
stipulazione di un mutuo ventennale con un istituto di credito, con l’impegno da
parte di tutti i Comuni firmatari dell’accordo di contribuire al pagamento delle
relative rate in proporzione al numero di abitanti di ciascuno alla data del 31
dicembre 1998, inserendo il relativo onere pro quota nei rispettivi bilanci di
previsione;
·
III) introitare il finanziamento in conto capitale ottenuto dalla Regione del Veneto
e girare le somme finanziate dalla Regione del Veneto e dall’Istituto di credito
mutuante ai Comuni in cui hanno sede le strutture previste nel Piano degli
investimenti per essere spese o direttamente, come nel caso dei Comuni di
Villafranca di Verona o di Erbè, o per essere trasferite, nel caso dei Comuni di Isola
della Scala e Vigasio, ai soggetti del privato sociale compartecipanti alla costruzione
delle strutture (Cooperativa La Scintilla e Cooperativa Solidarietà);
-
fra gli interventi inseriti nel Piano degli investimenti allegato all’accordo di programma
sottoscritto in data 7 marzo 2001 era prevista anche la realizzazione di un Centro polivalente
per disabili, da realizzarsi nel Comune di Villafranca di Verona, per una spesa complessiva
presunta di euro 2.000.000,00;
-
con DGRV n. 4211 del 22/12/2000 l’intervento relativo ai lavori di realizzazione di una
struttura residenziale e diurna per disabili in Comune di Villafranca di Verona è stato
inserito nel programma di attuazione ex art. 20 della Legge 11.03.1988 n. 67 e
successivamente ammesso a finanziamento per un importo di euro 921.875.56 (a carico
dello Stato), con la precisazione che la restante spesa, stimata in Euro 111.037,24, sarebbe
rimasta a carico del Comune di Villafranca di Verona, per poi essere ripartita pro quota fra
tutti i Comuni dell’ ex Distretto 5 dell’ Azienda ULSS 22 secondo le modalità indicate nel
citato accordo di programma del 7 marzo 2001;
-
il nuovo Centro disabili di Villafranca di Verona concorreva a formare la dotazione di
servizio nel Settore disabili dell’Azienda ULSS 22 di Bussolengo in conformità alla DGRV
n. 751/2000 e alla DGRV n. 3572/2000;
-
in data 10 settembre 2003, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 199
del 29/08/2003, esecutiva, è stato sottoscritto fra il Comune di Villafranca di Verona e
l’Azienda ULSS 22 l’accordo di programma per l’attuazione del suddetto investimento,
individuando il Comune di Villafranca di Verona come Ente attuatore dello stesso, con
l’impegno di realizzare integralmente l’intervento in conformità al progetto approvato e ad
assicurare comunque la copertura finanziaria necessaria all’esecuzione del progetto stesso,
anche in caso di aumento dei costi, e con l’obbligo di costituire un vincolo di destinazione
d’uso a favore della Regione del Veneto;
-
il Comune di Villafranca di Verona, al fine di far fronte alla quota parte di spesa
dell’investimento non coperta dal contributo regionale, ha assunto in data in data 30.06.2004
un mutuo di Euro 229.928,24 con la Cassa DD.PP., di durata di anni 20, con decorrenza
dell’ammortamento dal 01.01.2005 e scadenza il 31.12.2024 (posizione 4455469/00),
ripartendo l’onere della relativa quota di ammortamento fra tutti i Comuni sottoscrittori
dell’accordo di programma del 7 marzo 2001 (compreso lo stesso Comune di Villafranca di
Verona);
-
la suddetta nuova struttura residenziale e diurna per disabili è stata realizzata su un’area
di proprietà del Comune di Villafranca di Verona, identificata nel Catasto Edilizio Urbano
del Comune di Villafranca di Verona al Foglio n. 51, mappale n. 684;
-
in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 309 del 19.12.2006, esecutiva, la
suddetta struttura, una volta ultimata, è stata concessa dal Comune di Villafranca di Verona
in comodato gratuito per la durata di 25 anni all’Azienda ULSS 22 per ospitare un centro
diurno e residenziale per disabili (il contratto di comodato è stato sottoscritto in data 13
aprile 2007 rep. 2039 del Segretario Generale del Comune di Villafranca di Verona e
registrato all’ Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 1 in data 2 maggio 2007 – 4501 atti
privati);
-
in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 20.12.2013, esecutiva, e
in conformità all’art. 13
dell’accordo di programma sottoscritto in data 10 settembre
2003 fra il Comune di Villafranca di Verona e l’ Azienda ULSS 22, in data 12 marzo 2014,
il Comune di Villafranca di Verona ha sottoscritto a favore della Regione del Veneto, ai
sensi dell’art. 28 della legge 488/1999, l’atto unilaterale di vincolo di destinazione a
struttura residenziale e diurna per disabili dell’immobile di proprietà dello stesso Comune di
Villafranca di Verona, sito in Villafranca di Verona, in via Malpighi n. 2/b, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Villafranca di Verona al Foglio n. 51, mappale n. 684 sub
1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6 (rep. 2791 del Segretario Generale del Comune di
Villafranca di Verona);
Considerato che la struttura realizzata necessita, per essere completamente operativa e funzionale,
di una serie di interventi di riqualificazione difficilmente sostenibili dal Comune di Villafranca di
Verona e dai Comuni sottoscrittori dell’accordo di programma del 7 marzo 2001;
Tenuto conto che la Fondazione Barbieri ONLUS, costituita dalla Provincia di Verona, con sede
presso la stessa Amministrazione Provinciale, che ha come scopo statutario “la cura e l’educazione
dei bambini e dei giovani spastici della Provincia di Verona”, ha manifestato al Comune di
Villafranca di Verona la propria disponibilità ad acquisire il suddetto immobile e ad effettuare
l’intervento di riqualificazione dello stesso, mantenendo il vincolo di destinazione a struttura
residenziale e diurna per disabili, assumendo la gestione della struttura medesima nella forma che
riterrà più opportuna;
Dato atto che con nota prot. 56799/72.00.13/17 del 10 febbraio 2017 il Direttore Regionale
Struttura di progetto Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura della Regione del Veneto, rispondendo
ad una richiesta di parere formulato con nota prot. 45222 del 13 dicembre 2016 dal Vice Sindaco
del Comune di Villafranca di Verona, ha comunicato che non sussistono, per la Struttura regionale
di competenza, motivi ostativi per la cessione del suddetto immobile alla Fondazione Barbieri
ONLUS, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni:
·
I) va mantenuto il vincolo permanente di destinazione d’uso a favore della Regione
del Veneto ai sensi dell’art. 28, comma 13, della legge n. 488/1999;
·
II) la Fondazione Barbieri ONLUS deve integrare il proprio statuto prevedendo, in
caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa, la devoluzione dell’immobile
al Comune di Villafranca di Verona;
Atteso che il Comune di Villafranca di Verona ha proceduto con perizia alla stima dell’immobile,
quantificando in Euro 329.378,00 la somma che la Fondazione Barbieri ONLUS deve corrispondere
al Comune medesimo per l’acquisizione del fabbricato;
Rilevato che con nota del 07.03.2017 (prot. 10285 del 08.03.2017 del Comune di Villafranca di
Verona) la Fondazione Barbieri ONLUS ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica
dei lavori di riqualificazione della struttura residenziale e diurna per disabili in Villafranca di
Verona, sita in via Malpighi n. 2/b, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Villafranca di
Verona al Foglio n. 51, mappale n, 684 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6, prevedendo una
spesa complessiva presunta prima delle gare di Euro 2.570.900,00. L’intervento di riqualificazione
è finalizzato a consentire alla struttura di ospitare una Comunità Alloggio articolata in due nuclei di
10 posti ciascuno e un Centro Diurno da 28 posti.
Dato atto che in data 14.03.2017 si è tenuto l’incontro del Comitato dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale di Villafranca di Verona – Azienda ULSS 9 per prendere atto della proposta ricevuta,
acconsentire alla cessione dell’immobile e stilare uno specifico accordo di programma ;
Ritenuto necessario disciplinare i rapporti fra il Comune di Villafranca di Verona, la Fondazione
Barbieri ONLUS, l’ Azienda ULSS 9 e gli altri Comuni sottoscrittori dell’accordo di programma
del 7 marzo 2001 (Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio) al fine di fissare modalità e tempistiche della cessione
dell’immobile, della destinazione dell’importo della cessione e della riqualificazione dell’immobile
stesso;
Visto l’Accordo di Programma allegato al presente provvedimento e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;
Precisato che la richiesta di estinzione del mutuo acceso presso la Cassa DDPP deve essere attivata
dal Comune di Villafranca di Verona entro il 30 maggio 2017, affinchè l’estinzione del mutuo
abbia efficacia dal 1 luglio 2017;
Precisato altresì che, in siffatto modo, la rata del mutuo scadente a giugno dovrà comunque essere
pagata dal Comune di Villafranca di Verona e che pertanto verrà richiesto il rimborso quota parte ai
Comuni;
Verificato che il residuo debito del mutuo risulta pari ad € 112.060,42 e che si aggiunge
all’indennizzo dovuto dall’estinzione anticipata, il cui importo verrà però quantificato da Cassa
DDPP sulla base della condizioni di mercato vigenti a quel momento;
Verificato quanto disposto dal vigente Regolamento per l’alienazione di beni immobili di proprietà
comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.02.15, che all’art. 7
“Procedura negoziata diretta” prevede quanto segue:
1.
E’ possibile procedere alla vendita con il sistema della procedura negoziata diretta
con uno o più soggetti nei seguenti casi:
……..omissis…………….
d) per l’alienazione di beni immobili a favore di Amministrazioni dello Stato, di Enti
Pubblici e di altri enti o soggetti per particolari finalità di interesse collettivo, purché
gli stessi Enti ne dispongano esclusivamente per finalità di pubblico interesse;
2. Gli Enti e soggetti di cui alla lettera d) del precedente comma 1 in sede di acquisto
devono assumere l’impegno, con espressa previsione contrattuale, a destinare il bene
rispettivamente per le proprie finalità istituzionali e di pubblico interesse e a non alienare il
bene acquistato per almeno dieci anni.
Atteso che la procedura di alienazione dell’immobile in argomento alla Fondazione Barbieri Onlus
rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 7, comma 1, lett. d) del citato Regolamento per
l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale, in quanto la Fondazione Barbieri Onlus, per la
sua natura e per le sue finalità statutarie, è un ente a controllo pubblico con finalità di interesse
collettivo e che l’intervento di riqualificazione dell’immobile proposto ha lo scopo di rilanciare una
struttura residenziale e diurna per disabili particolarmente rilevante per il comprensorio
villafranchese, tenendo conto anche del fatto che l’immobile continuerà ad essere gravato da un
vincolo di destinazione d’uso come struttura residenziale per disabili a favore della Regione
Veneto;
Ravvisato altresì che la condizione per la quale l’immobile tornerà in proprietà del Comune di
Villafranca di Verona in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione Barbieri Onlus
costituisce garanzia di particolare portata, tale da non poter trovare applicazione in altro ambito
soggettivo della controparte;
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. ……….. del ……….. ad oggetto la variazione del
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2017-2019 nel quale è stato inserito
l’immobile di proprietà comunale destinato a struttura residenziale e diurna per disabili ubicato in
Via Malpighi n. 2/b nel capoluogo,
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso nelle premesse che qui si intendono riportate per relationem;
2. di approvare lo schema di “Accordo di programma fra i Comuni di Erbe’, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio e Villafranca di Verona, la Fondazione Barbieri Onlus e l’Azienda Sanitaria ULSS
9 per l’intervento di riqualificazione del centro destinato a struttura residenziale e diurna per
disabili sito in Villafranca di Verona, con preventiva cessione dell’immobile alla
Fondazione Barbieri Onlus”, autorizzando il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dello
stesso;
3. di incaricare il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e Servizi Tributari di procedere
alla cessione dell’immobile sito in Villafranca di Verona, in via Malpighi n. 2/b, identificato
al Catasto Fabbricati del Comune di Villafranca di Verona al Foglio n. 51, mappale n, 684
sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6, destinato a ospitare un centro diurno e residenziale
per disabili, alla Fondazione Barbieri Onlus, con sede in Verona, Via S. Maria Antica 1,
entro il termine di tre mesi dalla sottoscrizione dell’allegato accordo di programma, a fronte
di un corrispettivo di € 329.378,00 , come da perizia di stima redatta dal Comune di
Villafranca di Verona, in conformità all’art. 7, comma 1, lett. d) e comma 2 del vigente
Regolamento per l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale;
4. di incaricare il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e Servizi Tributari di procedere
con la richiesta di estinzione del mutuo acceso presso la Cassa DDPP (posizione
4455469/00) da inoltrare entro il 30 maggio 2017 affinchè l’estinzione abbia efficacia dal 1
luglio 2017, precisando che l’importo residuo risulta pari ad € 112.060,42 a cui andrà
sommato l’indennizzo dovuto per l’estinzione anticipata il cui importo verrà però
quantificato da Cassa DDPP sulla base della condizioni di mercato vigenti a quel momento;
di dare atto che:


il responsabile del settore o del servizio (inserire l'unità) provvederà all'esecuzione della
presente deliberazione;
i settori o i servizi (inserire la/le unità) dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti
di rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione;
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