2012_371 - Federfarma Vicenza

annuncio pubblicitario
federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
15 ottobre 2012
Uff.-Prot.n° UL/BF/16068/371/F7/PE
Oggetto:
TAR Lombardia.
Trasferimento dei locali della farmacia
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
SOMMARIO:
La nuova normativa di cui al DL 1/2012 non ha eliminato il perimetro della circoscrizione
farmaceutica. Pertanto è consentito il trasferimento dei locali della farmacia solo all’interno
della sede farmaceutica
Il TAR Lombardia, con sentenza n.2313 del 13 settembre 2012, allegata alla presente, è
entrata nel merito della spinosa questione concernente la vigenza attuale dei confini delle sedi
farmaceutiche previste in pianta organica, per le farmacie che intendono chiedere il trasferimento
dei locali.
Oggetto della controversia, il provvedimento emanato da parte della ASL di Milano che
concedeva il trasferimento della farmacia nell’ambito del territorio di competenza di un’ altra
farmacia, la quale ha impugnato il provvedimento stesso.
Nel contenzioso, la parte che aveva ottenuto il trasferimento nel territorio di competenza di
un'altra farmacia, difendeva il provvedimento sostenendo che, a seguito della riforma di cui al
decreto legge 1/2012, la localizzazione delle farmacie non sarebbe più caratterizzata dalla
assegnazione ad ogni farmacia di una zona esclusiva, bensì mediante la soppressione delle sedi
individuali e l’assegnazione a ciascuna farmacia di una zona definita sommariamente come peraltro
previsto dal parere ministeriale del 21 marzo 2012.
Il TAR, invece, nella propria sentenza, ha annullato il provvedimento di trasferimento,
sostenendo tra l’altro che “sebbene a parere del Ministero non si debba più parlare di pianta
organica, tuttavia, è indubbio che la riforma non abbia superato il sistema di programmazione
territoriale delle farmacie. Non a caso la novella lascia comunque in vigore molte delle norme
precedentemente vigenti in materia di circoscrizioni farmaceutiche; in particolare persiste l’art.1,
comma 4, legge 2 aprile 1968 n.475 secondo cui “Chi intende trasferire una farmacia in un altro
locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda
all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede
ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non
inferiore a 200 metri”.
Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected]
Cod. Fisc. 01976520583
Il TAR Lombardia, pertanto, ritenendo vigenti i confini delle sedi farmaceutiche previste in
pianta organica, ha considerato illegittimo un provvedimento di trasferimento di una farmacia nella
zona di esclusiva competenza di un’altra farmacia.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA
Allegato n. 1
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.
Scarica