CONVENZIONE con L’ENTE GESTORE della RESIDENZA CP“…………………….…….” E L’AZIENDA USL DI MODENA-DISTRETTO DI …….. PER L’INTEGRAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E SANITARIE ED A RILIEVO SANITARIO A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITI NEI PRESIDI INTEGRATI ASSISTENZIALI-SANITARI RESIDENZIALI. L'anno ............... il giorno ............. del mese di ............................ presso la sede del ................... ....................................................... via .........................................................................……………... tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena - Distretto di.......................................avente sede a .............................……….. in Via ........…………….................... 02241850367 (di seguito ...........…….................... n° .......... Codice denominata Fiscale AUSL), …………………………… e nella in Partita IVA persona di qualità di ........................................................... ed ivi domiciliato per la carica, a ciò autorizzato con deliberazione n° 146/2003 e 1……………………………………………………… (di avente ............................................. sede in seguito denominata2 ……………………) Via .........................................................…… n° ......... codice fiscale e partita IVA................................................................... nella persona del suo legale rappresentante ...........…………………………........................... certificato3 .....................................…......................... ......……............................. il ................ ................................................ in come risulta da nato a residente a via ..........................…............................... n° ...........; richiamati Nominativo Contraente Nominativo Contraente abbreviato 3 nel caso di un eventuale procuratore speciale, indicare estremi procura ed allegarne materialmente copia autenticata 1 2 la L.R. n° 5 del 3.2.94 avente ad oggetto: “Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti; la legge regionale n°. 34/98 avente ad oggetto: Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14/1/1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale; la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n° 564 dell’1°/3/2000; la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; il DPCM 14/2/2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”; il DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza “, recepito dalla RER con propria deliberazione di GR n°. 295/2002; la legge regionale 12 marzo 2003 n°. 2 “ Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n° 1378 del 4.7.99 con la quale si provvede all’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore degli anziani non autosufficienti assistiti nei servizi socio-sanitari di cui all’art. 20 L.R. n. 5/94; la determina del direttore generale politiche sociali n. 7108 del 11/8/99 avente ad oggetto" Approvazione procedure e criteri anziani non autosufficienti ospiti di strutture residenziali ai sensi della deliberazione di giunta regionale n. 1378/99"; la determina direttore politiche sociali regione Emilia Romagna n. 2601 del 28/3/2001 avente ad oggetto " Criteri e indicazioni in applicazione del punto 2) della delibera di giunta regionale n. 1378/99" la DGR n. 183 del 10/2/2003 “Integrazioni e modificazioni alla DGR n. 1378/99”; Schema Tipo n° 4 2 la DGR n. 377/2004 “Integrazioni e modificazioni alla DGR 1378/99”; la DGR n. 139/2005 “Integrazioni e modificazioni alla DGR 1378/99”; l’Accordo di programma di approvazione del Piano di Zona, sottoscritto in data ...…………...... tra AUSL distretto di………........................... e .........……………………........... Premesso che la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell’Azienda A.USL di Modena globalmente vincolato dall’assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato attraverso appositi accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale; una delle azioni della RER nell’area anziani è volta al miglioramento complessivo del sistema dei servizi garantendo maggiore equità, trasparenza, efficienza, efficacia e qualità; nel raggiungimento di tali obiettivi la RER, in accordo con le Autonomie locali e l’AUSL ciascuno per le rispettive competenze, per gli anni 2004/2005 si è posta due importanti obiettivi: 1. l’opportunità di proseguire anche nel 2005, il programma avviato nell’anno precedente, teso all’azzeramento o al forte contenimento dell’aumento delle rette per il periodo 2004/2005 per le case protette/RSA e centri diurni a carico degli anziani assistiti o delle loro famiglie, attraverso un significativo aumento degli oneri a rilievo sanitario a beneficio esclusivo dei cittadini; 2. la prosecuzione di un percorso condiviso di miglioramento di governo complessivo del sistema e di maggior controllo della qualità, dell’efficacia, dell’efficienza e della trasparenza dei costi di produzione delle diverse tipologie dei servizi della rete, a partire da un monitoraggio dei costi; 3. questo atto rappresenta la fase transitoria, finalizzata a consentire alla Regione Emilia Romagna, titolare della funzione, di costruire un sistema di governo complessivo, delle rette a carico dei cittadini, tale da garantire Schema Tipo n° 4 3 trasparenza e equità di trattamento, in relazione agli standard di qualità definiti e condivisi che meglio regoleranno le procedure relative all’accreditamento delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio sanitaria e socio assistenziale; Tutto ciò premesso e preso atto che dette premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione, si conviene e stipula quanto segue: Art.1 – Obblighi del 4…………………. 5………………….., che all’interno del territorio dell’ AUSL, distretto di ……………………… gestisce Strutture e Servizi soggetti ai criteri di integrazione Sanitario-Sociale di cui alla direttiva di G.R. n°. 1378/99 e successive modifiche e integrazioni, si impegna a mettere a disposizione degli anziani non autosufficienti residenti nel territorio distrettuale, ivi compresi quelli affetti da demenza senile e compatibilmente con le reali possibilità di accoglienza della struttura, i seguenti servizi: 6 n°. posti residenziali, per i quali è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, a norma della direttiva regionale n° 564/2000. L’applicazione delle direttiva n°. 1378/99 e s.m.i., in ordine alla classificazione degli ospiti, anziani non autosufficienti, effettuata nell’anno 2005, per la determinazione dell’onere a rilievo sanitario anno 2006, nell’ambito della struttura ha dato le seguenti risultanze in ordine alla definizione del case-mix di struttura in particolare dopo l’applicazione delle DDGGRR n. 377/04 e n. 139/05: CLASSIFICAZIONE ANZIANI NON AUTOSUFFCIENTI POSTI CONV. € € € € A B C D ONERE MEDIO % Quanto sopra è desumibile dalle singole schede conservate presso il Servizio vedi nota 2 vedi nota 2 6 elencare i servizi oggetto della convenzione 4 5 Schema Tipo n° 4 4 Assistenza Anziani del Distretto di ……… In merito alla corretta applicazione della direttiva n. 1378/99 e s.m.i. più volte citata e a fronte del riconoscimento dell’aumento degli oneri a rilievo sanitario sopra definiti, l ‘Ente Gestore si impegna fin d’ora: 1. ad assicurare il debito informativo per quanto riguarda l’analisi dei costi di produzioni dei servizi a partire dai dati contabili ed economici relativi al periodo di vigenza della convenzione, in linea con gli indirizzi regionali e aziendali, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 1/3/2004, n. 377; 2. ad applicare una retta uguale a tutti gli anziani non autosufficienti, occupanti posti convenzionati, a prescindere dalla classificazione annuale di cui sopra, in applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1378/99; 3. a non imputare a carico degli utenti costi per prestazioni sanitarie garantite dall’AUSL; 4. ad informare in modo chiaro e corretto gli utenti e i loro familiari in merito alle prestazioni ed ai servizi assicurati,7 al costo totale degli stessi, all’onere a carico dell’AUSL ed a quella a carico degli utenti; 5. ad inserire nei posti convenzionati gli anziani non autosufficienti sulla base delle indicazioni del SAA e delle UVGT, secondo quanto stabilito dall’Accordo di programma; 7. ad assicurare gli standard assistenziali, nonché i parametri di funzionalità - ivi compresa l’assistenza alberghiera completa - previsti dalla richiamata D.G.R. n° 1378 del 4/7/99 e s.m.i., secondo i principi informatori dell’intervento assistenziale stabiliti dalle leggi regionali N. 5/94 e n. 2/2003. In particolare al momento 8. 8………………… si impegna : ad assicurare, ai fini dell’individuazione degli oneri derivanti dal case-mix di cui sopra, per prestazioni a rilievo sanitario nei diversi servizi,un rapporto minimo di A.d.B./OSS come segue: 7 8 si fa riferimento al regolamento e/o carta dei servizi dell’Ente Gestore . vedi nota 2 Schema Tipo n° 4 5 CASA PROTETTA ANZIANI CLASSIF. A B C D TOTALE AdB /n. ospiti (parametro) N°. AdB/OSS il numero di AdB/OSS di cui sopra è riferito alle unità di persone, le quali devono garantire un minimo di 1500 ore annuali (nell’ambito di questo numero complessivo sono ricomprese: le attività di formazione e aggiornamento, la partecipazione alle riunioni di equipe e le sole attività di assistenza diretta alla persona); a garantire nell’anno la partecipazione degli operatori socio-assistenziali ( AdB/OSS) ad attività di formazione e/o aggiornamento professionale finalizzate allo sviluppo delle competenze e dell’integrazione professionale tra i diversi ruoli presenti all’interno della struttura, anche coordinate e promosse dal Servizio Assistenza Anziani, nella misura minima di almeno 15 ore annuali individuali per almeno il 15% degli operatori ( non sono da considerare per questo fine le attività formative connesse all’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro); 9. a garantire RESPONSABILE la presenza della di STRUTTURA9 figura che del dovrà COORDINATOREsvolgere le funzioni di coordinatore indicate nella delibera di G.R. n. 6204 del 27/11/92; 10. a garantire la presenza del RESPONSABILE delle ATTIVITA’ ASSISTENZIALI di NUCLEO10, il quale dovrà svolgere le funzioni indicate nella delibera di G.R. n. 6205 del 27/11/92; 9 1 coordinatore responsabile di struttura a tempo pieno nelle strutture con almeno 60 posti, in quelle con minore capacità ricettiva il coordinamento deve essere di almeno 18 ore. 10 1 responsabile delle attività di nucleo ogni 20/30 anziani nelle strutture di dimensioni minori questa figura può essere sostituita da quella al punto precedente. Schema Tipo n° 4 6 11. predisposizione ed attuazione del PIANO INDIVIDUALE di ASSISTENZA, formalizzato in forma scritta con verifica ed eventuale riformulazione periodica (max semestrale) da parte dell’equipe multi professionale; 12. a valutare la possibilità di mettere a disposizione posti per RICOVERI TEMPORANEI, disposti dall’UVG, di anziani non autosufficienti che, in un quadro diagnostico accertato e con un percorso terapeutico già programmato, necessitano di prestazioni riabilitative o di sollievo alla famiglia; 13. a predisporre ed attuare un PROGRAMMA di ANIMAZIONE di STRUTTURA, sia per gruppi di interesse che per attività individuali; 14. a predisporre ed attuare il PIANO GESTIONALE, comprendente l’orario generale del servizio, lo schema della distribuzione programmata degli orari di lavoro (turni per ogni profilo professionale nell’arco delle 12 o 24 ore) e la modalità di copertura delle presenze e delle assenze. Inoltre l’Ente gestore di impegna e rendere visibili all’anziano e ai suoi familiari i livelli minimi di assistenza di base da assicurare; 15. si impegna a predisporre ed attuare un PROGRAMMA GIORNALIERO di ATTIVITA’ per gli ospiti; 16. ad assicurare la disponibilità di ASSISTENZA RELIGIOSA per gli anziani che lo richiedano; 17. a mettere a disposizione degli anziani i SERVIZI di CURA alla persona (pedicure, barbiere/parrucchiere); 18. ad assicurare il DEBITO INFORMATIVO nei confronti dell’AUSL, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali e a collaborare attivamente all’attività di monitoraggio e ricerca dell’AUSL e della Regione, inviando tempestivamente i dati richiesti; 19. 11………………… anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli attuativi, si impegna inoltre a garantire l’attivazione di idonei strumenti organizzativi e di conoscenza, atti a consentire il controllo da parte dell’AUSL 11 delle attività vedi nota 2 Schema Tipo n° 4 7 sopradescritte. In particolare, 12………………… si impegna a porre a disposizione dell’ AUSL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente agli anziani certificati non autosufficienti, dallo stesso assistiti: a) il rendiconto mensile delle presenze dei singoli anziani ospiti della Casa Protetta, con indicazione di eventuali periodi di ricovero ospedaliero da utilizzarsi ai fini della detrazione degli oneri a rilievo sanitario; b) si impegna a fornire all’anziano non autosufficiente e/o ai suoi familiari, la dichiarazione, rendere ai sensi dell’art. 10, 1° comma lett. B), T.U.I.R. – D.P.R. 22/12/86 n. 917, annuale riguardante la parte della retta imputabile all’assistenza medica generica e all’assistenza specifica al netto degli oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale13; c) a garantire l’accesso, ai competenti Servizi dell’ASUL, alle cartelle personali di cui è dotata la Casa Protetta, sulle quali vengono riportati i piani di intervento individuali concordati con gli assistiti; 20. L’Ente Gestore s’impegna inoltre: a) a fornire, ai sensi del D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e per l’intero fabbricato destinato all’attività istituzionale. b) a comunicare tempestivamente all’ AUSL ogni variazione che dovesse sopravvenire rispetto a quanto stabilito. c) a trasmettere trimestralmente, per una corretta corresponsione, da parte dell’AUSL degli oneri a rilievo sanitario di cui al successivo art. 4, i dati contenuti nell’allegato 1) della presente convenzione; 21. Da ultimo sulla scorta delle ultime modifiche della direttiva regionale 1378/99 e s.m.i. in attesa della direttiva sull'accreditamento: si 12 13 impegna ad una corretta predisposizione e adozione ed utilizzo di vedi nota 2 è fornito un vademecum in materia; Schema Tipo n° 4 8 PROTOCOLLI ASSISTENZIALI formalizzati in forma scritta, conosciuti dagli operatori per: a) alzate; b) bagno pulizia; c) conservazione e somministrazione dei farmaci; d) inserimento in struttura; e) igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione; f) prevenzioni e trattamento dei decubiti e corretto utilizzo dei presidi antidecubito; g) procedure assistenziali più diffuse o più complesse, quali ad esempio: caterismo vescicale, medicazioni, catetere venoso eparinato ecc.; j) 22. procedure operative per far fronte alle emergenze. L’Ente gestore si impegna infine ad adottare: a) un programma teso alla riduzione dell'uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d'uso in ogni struttura; b) un programma di miglioramento e di strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta; c) un percorso di miglioramento e qualificazione, per la presa in carico, la cura e i progetti assistenziali degli ospiti affetti da demenza (linee guida regionali per la qualificazione dei servizi della rete per anziani. Marzo 2001); ART. 2 - OBBLIGHI DELL’ AUSL L’AUSL si impegna ad assicurare anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli attuativi i sottodescritti interventi sanitari: 1. Assistenza medica di base in Casa Protetta: orario minimo di attività n°14 ……….. ore di assistenza settimanali. L’attività di diagnosi e cura, sia dal 14 direttiva n°. 1378/99 - n° 6 (sei) ore settimanali ogni 30 (trenta) anziani non autosufficienti Schema Tipo n° 4 9 punto di vista organizzativo che erogativo, dovrà essere conforme a quanto espressamente indicato nella direttiva regione Emilia Romagna n. 1378/99 e s.m.i. e nei protocolli stipulati fra la Giunta regionale e i sindacati medici approvati con deliberazione di GR n. 3085/2001, nonché conseguenti provvedimenti dell’AUSL. L’assistenza sarà in via prioritaria assicurata da medico di Assistenza Primaria convenzionato ai sensi del ACN approvato dalla Conferenza Stato/Regioni in data 23/3/2005. 2. Assistenza specialistica: l’AUSL assicura all’interno della Casa Protetta/RSA l’attività di assistenza specialistica, programmata sulla base delle effettive esigenze, in particolare per le specialità di Geriatria, di Fisiatria e di Psichiatria. Per le altre specialità, saranno attivati appositi percorsi facilitati per l’accesso degli anziani non autosufficienti agli ambulatori specialistici. In particolare saranno facilitate le prenotazioni di visite specialistiche ai CUP (prenotazione telefonica, e-mail o via fax), verranno estesi i percorsi già in atto per visite o accertamenti urgenti e verranno previste consulenze specialistiche extramoenia in Struttura per ospiti non trasportabili presso gli ambulatori. 3. Assistenza farmaceutica: premesso che il Prontuario Farmaceutico Ospedaliero comprende i prodotti farmaceutici necessari a soddisfare le esigenze di cura della popolazione anziana non autosufficiente, l’Azienda USL ritiene di promuovere al massimo l’adesione all’utilizzo del prontuario stesso e dichiara la propria non disponibilità al rimborso di farmaci acquistati extra prontuario. I farmaci prescritti dovranno essere compresi nel Prontuario farmaceutico ospedaliero e saranno forniti esclusivamente tramite la farmacia ospedaliera del15 ………………….., come indicato dalla legge n. 405/2001 e dallo specifico protocollo, approvato fra l’Azienda USL e gli enti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani in materia di fornitura dei farmaci e presidi medici. La farmacia interna provvederà altresì a fornire i dispositivi medici corrente, 15 con esclusione dei presidi per l’ incontinenza e di uso del materiale di indicare lo stabilimento Ospedaliero di riferimento Schema Tipo n° 4 10 medicazione generico come da apposito protocollo allegato n. 1; 4. Assistenza infermieristica16 in Casa Protetta: l’AUSL garantisce l’assistenza infermieristica all’interno del servizio Casa Protetta limitatamente agli ospiti non autosufficienti attraverso personale dipendente o convenzionato, in una logica di attività fortemente integrata tra gli aspetti organizzativi sanitari e socio assistenziali. In particolare: all’interno della Struttura Protetta del servizio sarà assicurata la presenza di personale infermieristico entro un rapporto medio di n° 1 infermiere ogni 11 anziani non autosufficienti. La presenza infermieristica deve corrispondere a n° 17…….. con un parametro minimo di 1500 ore annuali (nell’ambito di questo numero complessivo sono ricomprese: le attività di formazione e aggiornamento, la partecipazione alle riunioni di equipe e le sole attività di assistenza diretta alla persona). Nel caso di infermieri professionali forniti all’Ente, le parti concordano preventivamente la tariffa oraria da rimborsare. Per le attività si rimanda a quanto indicato nella legge n. 251 del 10/8/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie, tecniche della prevenzione nonché della professione ostetrica”. L’AUSL ha individuato su base distrettuale il Responsabile tecnico- professionale dell’assistenza infermieristica dei servizi residenziali e semiresidenziali, anche per promuovere un costante miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica. Nel caso di nuclei di tipologie e intensità assistenziale diversa all’interno della stessa struttura, ai fini della presenza continuativa di personale infermieristico, va previsto un utilizzo integrato delle risorse infermieristiche presenti nella struttura nel suo insieme. L’AUSL si impegna inoltre, nell’ambito del piano delle attività formative previste in ogni distretto, in accordo con i SAA e la Direzione della struttura, a 16 17 predisporre ed attuare un programma annuale di aggiornamento Indicare anche se il case-mix della struttura motiva la presenza infermieristica sull’arco delle 24 ore. indicare il numero dei dipendenti corrispondente al rapporto concordato e gli enti da cui vengono forniti Schema Tipo n° 4 11 professionale del personale infermieristico operante nella struttura, ad attività formative integrate per tutte le figure professionali operanti nella residenza. 5. Assistenza riabilitativa: l’AUSL assicura agli autosufficienti assistiti ai sensi del precedente articolo anziani non un’assistenza riabilitativa secondo gli standard indicati nella direttiva n. 1378/99 s.m.i. e commisurata alle effettive necessità. In particolare, l’ AUSL si impegna ad assicurare all’interno della residenza, un’assistenza riabilitativa pari a: - n° … ore settimanali per il servizio di Casa Protetta il parametro indicato dalla direttiva, RER 1378/99 smi, è di un terapista ogni 60 ospiti non autosufficienti; di attività prestate da personale dipendente o convenzionato o in alternativa, a rimborsare all’Ente gestore gli oneri corrispondenti concordati 6. Trasporti sanitari18: l’AUSL assicura i trasporti sanitari in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati di anziani non autosufficienti, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati nelle strutture residenziali (case protette e RSA), mentre restano a carico dell’Ente gestore gli altri trasporti per visite specialiste e altro. In quest’ultimo caso il SAA del distretto e l’AUSL promuovono forme di coordinamento tra tutti gli Enti gestori di strutture residenziale ubicate nel distretto di afferenza al fine di assicurare: tariffe agevolate ed omogenee da parte dei soggetti che organizzano servizi di trasporto infermi; forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato per tutti i trasporti di anziani non allettati che necessitano di un mezzo sanitario. 7. Coordinamenti dell’assistenza sanitaria all’interno delle strutture residenziali : A questo proposito l’AUSL ha stipulato, su base aziendale, con le associazioni di volontariato convenzione per “ addebitata” inizialmente al Presidio unico gestore della convenzione, sarà poi oggetto di ribaltamento dei costi da parte di ogni distretto. 18 Schema Tipo n° 4 12 L’A.USL assicura i Coordinamenti dell’assistenza sanitaria all’interno delle residenze,come segue: a. Coordinamento attività sanitaria di struttura: l’attività di coordinamento delle attività sanitarie, da espletarsi in stretta collaborazione con la Direzione della struttura residenziale, di norma sarà assicurata da personale infermieristico, l’AUSL in accordo con l’Ente gestore identifica il responsabile del coordinamento delle attività sanitarie. Per quanto riguarda l’attività che il Responsabile del coordinamento delle attività sanitarie deve espletare, si rimanda a quanto indicato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1378/99 e s.m.i. punto 3.7). L’attività di coordinamento è da considerarsi compresa all’interno del rapporto medio di presenza infermieristica. L’Ente gestore e l’AUSL adottano tutti gli atti necessari per garantire la massima integrazione tra l’attività medica di diagnosi e cura e il coordinamento delle attività sanitarie e le attività socio assistenziali . b) Coordinamento dell’attività residenziali anziani: per medica l’Azienda di USL, distretto al fine nelle di strutture promuovere il coordinamento e la qualificazione dell’assistenza medica nelle strutture residenziali, individua, il Responsabile medico del coordinamento dell’attività medica di distretto delle strutture residenziali. Lo svolgimento delle funzioni, indicate nell’allegato 1) della deliberazione GR n. 1378/99 s.m.i. devono essere svolte insieme al Responsabile tecnico-professionale dell’assistenza infermieristica distrettuale e in costante rapporto con il Servizio Assistenza Anziani, è punto di riferimento per la qualificazione delle attività sanitarie nell’ambito delle strutture residenziali. c) Coordinamento infermieristico tecnico professionale distrettuale: l’AUSL ha già individuato su base distrettuale il Responsabile tecnico- professionale dell’assistenza infermieristica dei servizi residenziali e semiresidenziali, anche per promuovere un costante miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica. Schema Tipo n° 4 13 Anche l’A.USL assicura il debito informativo per quanto riguarda l’analisi dei costi di produzioni dei servizi a partire dai dati contabili ed economici relativi al periodo di vigenza della convenzione, in linea con gli indirizzi regionali e aziendali, così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 1/3/2004, n. 377. ART. 3 - GESTIONE RAPPORTO Le parti ritengono prioritario entro un anno dalla stipula della convenzione, definire un documento esplicativo dell’integrazione dei ruoli professionali e della definizione dei vari livelli di coordinamento sanitario nelle strutture residenziali e semiresidenziali, valorizzano eventuali esperienze locali già strutturate. Al fine di assicurare una corretta gestione tecnico-amministrativa della presente convenzione si precisa che : 1. i rimborsi di cui al successivo art. 4 sono subordinati al rilascio della certificazione di non autosufficienza da parte dell’Unità di Valutazione Geriatrica, nominata ai sensi della Legge Regionale n° 5/1994, la quale utilizzerà per lo svolgimento delle sue funzioni la scheda di valutazione già proposta dalla Regione e inoltre classificherà il paziente utilizzando i separatori indicati dalla direttiva 1378/99 e successive modifiche e integrazioni al fine di identificare il case mix della struttura; 2. L’Unità di Valutazione Geriatrica esperirà gli accertamenti prima dell’ingresso in struttura dell’anziano con l’impegno dell’utilizzo ottimale dei posti convenzionati. L’Ente gestore dovrà comunicare tempestivamente al S.A.A./ Comune ogni disponibilità di posto letto ed il S.A.A., individuato l’avente diritto all’ingresso, lo comunicherà all’Ente inviando tutta la documentazione relativa al caso. Qualora la residenza riceva domande di ingresso in struttura da parte delle famiglie dovrà informare le stesse circa il percorso di accesso da seguire, rinviandole alle assistenti sociali del S.A.A. del comune di residenza. 3. nell’ambito del rapporto di reciproca collaborazione che si instaura attraverso la presente convenzione ed allo scopo di agevolare gli Enti contraenti Schema Tipo n° 4 14 nell’espletamento dei rispettivi compiti, si conviene che i Responsabili preposti del 19………………….. e dell’ AUSL, alle attività di cui al presente atto, imposteranno e gestiranno di concerto anche attraverso la stesura di appositi “protocolli operativi” le procedure tecnico amministrative ed organizzative conseguenti, secondo una logica di minimo disagio per gli assistiti e di ottimale sfruttamento delle risorse. 4. ASSISTENZA PROTESICA: la DGR 564/00 “Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, handicap, anziani, malati di AIDS in attuazione della L. 34/98”, nella sezione dedicata alle strutture per anziani, relativamente ai requisiti minimi di arredi ed attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti, precisa che devono essere garantiti da parte della Struttura (EG) a tutti gli ospiti che ne presentino la necessità: letti articolati ad altezza variabile ( e quindi le relative sponde e supporti per alzarsi da letto), i materassi e cuscini antidecubito, inoltre dovrà l’Ente Gestore garantire la presenza di una dotazione di ausili per la mobilità ed il mantenimento delle autonomie funzionali residue ( corrimano a parente, carrozzelle ad uso non personale ecc.) e le apparecchiature per l’erogazione dell’ossigeno ( impianti fissi, concentratori di O2 o bombole) per l’utilizzo in urgenza o temporaneo . Infine si conviene che tutti i presidi per la mobilità ( carrozzelle, deambulatori, quadripoli ecc) previsti negli elenchi 1 e 2 del Nomenclatore Tariffario, che vengono prescritti agli ospiti invalidi ai sensi del DM 332/99 solo in caso di utilizzo personale, saranno erogati dal Distretto solo su prescrizione ( e quindi tipologia) personalizzata. Così come per gli ospiti con prescrizione specialistica di ossigenoterapia a lungo termine o nel caso di utilizzo di apparecchiature come concentratori o ventilatori per tale terapia, la fornitura di O2 e delle relative apparecchiature sarà a carico dell’Azienda USL. 5. L’UVGT propone, sulla base di apposita regolamentazione, ricoveri temporanei in residenza, qualora l’anziano non autosufficiente, in un quadro diagnostico accertato e con un percorso terapeutico già programmato, necessita di 19 vedi nota 2 Schema Tipo n° 4 15 prestazioni assistenziali e sanitarie di medio-livello. L’’UVGT può disporre il prolungamento del ricovero temporaneo qualora non sia possibile garantire una diversa soluzione assistenziale. ART. 4 - ONERI Per le prestazioni socio-assistenziali, entro i limiti quantitativi massimi indicati al precedente art. 1 e purché sussistano tutte le condizioni ed i requisiti espressamente previsti dalla direttiva di Giunta Regionale n. 1378/99 e s.m.i. e dalla presente convenzione, l’AUSL rimborserà i seguenti oneri: RICOVERI DEFINITIVI in CASA PROTETTA € ……………………….quale onere giornaliero a rilievo sanitario medio di struttura, per il periodo 1.1……. - 31.12……. Tali oneri saranno corrisposti per il periodo di effettiva presenza, per ogni anziano non autosufficiente ospitato nel servizio. La corresponsione dell’onere medio è condizionata all’adempimento degli impegni meglio evidenziati nell’art. 1, da parte dell’Ente gestore. Tale quota si intende comprensiva degli oneri per presidi per l’incontinenza e materiale di medicazione generico. RICOVERI TEMPORANEI in CASA PROTETTA: €20 ……….. giornaliere per il periodo 1.1……. - 31.12……. Tali oneri saranno corrisposti solo per ricoveri in regime temporaneo e per un massimo di 30 gg., per ogni anziano non autosufficiente ospitato nella residenza. Tale quota si intende comprensiva degli oneri per presidi per l’incontinenza e materiale di medicazione generico. Il pagamento degli oneri per ciascuna tipologia di ammissione, verrà effettuato entro 90 giorni dal mese di competenza, purché la relativa fattura venga ricevuta e protocollata entro 20 giorni successivi al mese di riferimento da parte del competente servizio bilancio dell’Azienda USL, in allegato saranno trasmessi elenchi nominativi degli ospiti non autosufficienti con indicate le giornate di presenza. la quota giornaliera per ricoveri temporanei in casa protetta è uguale all’onere a rilievio sanitario medio giornaliero calcolato per la struttura. 20 Schema Tipo n° 4 16 ART. 5 - GUARDIA MEDICA Il Servizio di Guardia Medica P.F.N. presterà la propria assistenza nei confronti degli ospiti della struttura, nell’ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente in materia. ART. 6 - RIDUZIONE RETTA DI RICOVERO 21………………….. si impegna ad abbassare la retta giornaliera per l’ospitalità nella residenza in misura corrispondente all’entità dell’onere medio di struttura corrisposto dall’AUSL per prestazioni sanitarie e per prestazioni socio- assistenziali a rilievo sanitario. La struttura si impegna inoltre, nel caso di ricovero dell’anziano, a diminuire ulteriormente la quota socio assistenziale a carico dell’utente in relazione alle giornate di effettiva permanenza dell’anziano in ospedale, secondo quanto previsto dal regolamento interno di struttura. ART 7 – MONITORAGGIO e CONTROLLO Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell’accessibilità e del costo della quota socio-assistenziale applicata. A tale scopo l’ente gestore si impegna, a livello sperimentale, a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell’assistenza percepita dall’utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati. ART 8 - MANUALE PER LA SICUREZZA L'Ente gestore si impegna a predisporre, entro un anno dalla validità della presente convenzione, un manuale interno relativo agli aspetti della tutela e sicurezza degli ospiti, nell'ambito del quale dovranno essere esplicitati gli aspetti relativi all'analisi dei rischi, derivanti dagli elementi strutturali della residenza e dagli aspetti organizzativi del servizio e delle successive modalità di controllo. L'AUSL effettuerà i controlli prescritti dalla normativa vigente22, avvalendosi vedi nota 2 Direttiva 564/2000: il soggetto competente ad emanare il provvedimento finale è il Comune, il soggetto deputato all'istruttoria è la Commissione Tecnica istituita presso il dipartimento di sanità Pubblica dell'AUSL. 21 22 Schema Tipo n° 4 17 anche dei nuclei periferici e della Commissione del Comune di Modena la Commissione prevista dalla direttiva regionale n. 564/2000. ART. 9 APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. In merito alla corretta applicazione del D.Lgs 196/03 ( Codice in materia di protezione dei dati personali), la cui applicazione non può prescindere da una lettura coordinata con l’art. 622 del codice penale 23 e dei singoli codici deontologici ( medico e IP), le parti si impegnano ad osservare le disposizioni previste dal codice sulla privacy e nello specifico convengono quanto segue: a) il Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 196/2003, è l’Ente Gestore ( Comune, IPAB, Cooperativa, ecc) della struttura residenziale e semiresidenziale. Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali. Spetta al titolare l’adozione del documento programmatico sulla sicurezza, secondo quanto previsto dall’allegato B) “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza”, punto 19 del D.Lgs 196/2003; l’Azienda USL di Modena prende a riferimento tale documento, allegato al presente atto; 24 b) Il Titolare del trattamento, qualora nomini il/i Responsabile/i del trattamento dei dati personali, per il trattamento dei dati afferenti alle attività socio assistenziali, comunica tali nominativi all’Azienda USL, impegnandosi ad informarla di ogni eventuale variazione e aggiornamento; c) I Medici di Medicina Generale assumono la figura di Responsabili del trattamento dei dati personali per i trattamenti afferenti alle attività sanitarie; 23 Art. 622 c.p. “chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione od arte, di un segreto, lo rileva, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivarne nocumento …” 24 Se non redatto al momento della stipula della convenzione, fare riferimento ad un invio successivo e conseguente inserimento. Schema Tipo n° 4 18 d) Gli infermieri Professionali e i Tecnici della Riabilitazione che svolgono la loro attività ai sensi dell’art. 2 del presente articolato di convenzione, assumono la figura di Incaricati del trattamento dei dati ed operano attenendosi alle istruzioni loro impartite e sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile. In particolare gli Incaricati operano nell’ambito della griglia di istruzioni riguardanti: tipologia e finalità del trattamento, misure di sicurezza, ecc.; e) L’AUSL individua nelle figure del Coordinatore Sanitario Distrettuale della Salute Anziani e nel Coordinatore dell’Attività Infermieristica Distrettuale, i Referenti che coadiuvano il/i Responsabile/i del trattamento, nella definizione dei compiti e ambiti di azione assegnati agli Incaricati di cui al punto d). Sarà cura dell’AUSL comunicare al titolare i nominativi dei Coordinatori di cui sopra; f) Il Titolare è tenuto all’adempimento degli obblighi in materia di informativa e consenso (se previsto). Il Titolare, inoltre, coadiuvato dal Responsabile del trattamento per l’ambito sanitario, provvede al rilascio dell’informativa ed all’acquisizione del consenso al trattamento dei dati sanitari, secondo quanto previsto dalle norme del D.Lgs 196/2003; g) accesso Il Titolare provvede ad evadere le eventuali richieste di agli atti, sia per quanto riguarda la documentazione amministrativa e socio assistenziale, sia per quanto concerne la documentazione sanitaria. ART. 10 - DECORRENZA E DURATA La presente convenzione ha validità25 …………………. per cui entrerà in vigore il ……………….e avrà validità fino al …………………………e comunque fino al suo rinnovo, salvi i provvedimenti di recesso anticipato, di formale disdetta da una delle parti da notificare alla controparte con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della data di scadenza. 25 La durata coinciderà con quella dei piani di zona. Schema Tipo n° 4 19 Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, senza preavviso, prima della scadenza, ma dovrà pagare all'altra parte una penale corrispondente all'onere medio di struttura giornaliero per un periodo di 90 giorni moltiplicato il numero degli ospiti convenzionati di cui al presente atto. Qualora a seguito di nuove direttive o diverse indicazioni attuative da parte della Regione Emilia-Romagna, l'AUSL dovesse chiedere modifiche della presente convenzione che comportino incrementi quali/quantitativi degli standard richiesti alla struttura, la Casa Protetta avrà diritto di recedere dal presente contratto senza oneri di sorta. Sono comunque soggetti a revisione annuale i dati quantitativi di cui agli art. 1 e 2 nonché l'onere medio di struttura di cui all'art. 4, secondo le modalità meglio descritte negli articoli di cui sopra e /o contenute nelle direttive regionale in materia. Si conviene fin d'ora che l’eventuale variazione non preventivabile del valore giornaliero del case mix, si verifica quando la situazione degli ospiti indicata all'art. 1 (prospetto), subisce una modificazione, per effetto di nuove ammissioni, in aumento o in diminuzione, superiore del 20%. ART. 11 - REGISTRAZIONE La presente convenzione redatta in duplice originale è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n° 131 e successive modificazioni (Tariffa Parte Seconda - art. 1 lett.b), in quanto le prestazioni in essa contenute anche se in regime di I.V.A., non vi sono soggette perché esenti in forza dell’art. 7 D.P.R. 632/72 e successive modificazioni. Sarà comunque obbligata al pagamento dell’imposta solo la parte che avrà richiesto la registrazione. 26ART. Per 12- CONTROVERSIE qualsiasi controversia, relativa alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Modena. 26 In caso di convenzione con Enti Pubblici Schema Tipo n° 4 20 Letto, approvato e sottoscritto, li.................................... PER L’ AZIENDA USL DI MODENA Il Direttore del Distretto PER 27………………………….. ____________________________________ PER L’ ENTE GESTORE Il Legale rappresentante……………………………….. 27 Vedi nota 1 Schema Tipo n° 4 21