regolamento per l`alienazione dei beni immobili comunali

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Deliberazione del Consiglio Comunale Delibera N. 57
ORIGINALE
in data 28.10.2008
Sessione SEDUTA STRAORDINARIA di prima convocazione
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI IN
ATTUAZIONE ART. 12 L. 15.5.97 N. 127.
L’anno D U E M I L A OTTO
oggi VENTOTTO del mese di
OTTOBRE
ore
21,00 , nella sede municipale di Varano dé
Melegari,sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dall’art. 125 T.U. 4.2.1915 N°148, tuttora vigente in
mancanza di diverse disposizioni regolamentari, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:
COMUNE DI
VARANO
DE’ MELEGARI
Medaglia di Bronzo al V.M.
PROVINCIA DI PARMA
__________
REGISTRATO L’IMPEGNO
N° __________
Presenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-
BASSI LUIGI
BERTOCCHI GIOVANNI
RABIDI GIOVANNI
TANZI PIERANTONIO
FILIPPINI CLAUDIO
TURNI GIOVANNI
MEROSINI ALFONSO
DODI GIANLUCA
VICINI SAURO (1)
CASELLA PATRIZIA (2)
BONZANI ANTONIO
VERNAZZA MADDALENA
BALBO PAOLO (3)
Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Il Ragioniere
X
X
X
TOTALI
12
ALL’INT. _________
1
(1) Capogruppo lista “Varano-Storia e Futuro”
(2) Capogruppo lista “Nuova frontiera”
(3) Capogruppo lista “Il futuro per Varano”
Il segretario comunale Dr. Maurizio Calderone partecipa alla seduta e
redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte
integrante.
Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUIGI BASSI
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio dei
lavori e,successivamente, per ciascuno dei punti iscritti all’ordine del
giorno notificato con la convocazione ,dopo aver aperto la seduta
sottopone le corrispondenti proposte all’esame del Consiglio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che risulta opportuno adottare il regolamento previsto dall’art.12 c.2 della legge 15
maggio 1997 n. 127 con cui si dispone :
“I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in
deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre 1908, n. 783 , e successive modificazioni, ed al regolamento
approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454 , e successive modificazioni, nonché alle norme sulla
contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridicocontabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e
valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato”
VISTA la proposta di regolamento redatto dal segretario e depositato il 25.10.08, le cui
caratteristiche principali possono così essere riassunte:
 applicazione generalizzata anche ai procedimenti speciali (ad es. e.r.p.) per le parti da questi
ultimi non definite (art.1 c.3) secondo un criterio di integrazione;
 salvaguardia dei principi di trasparenza e par condicio anche nei procedimenti informali
attraverso la definizione delle relative caratteristiche (art.1 c.4);
 bilanciamento dei diritti di prelazione con l’esigenza di verificare ,attraverso un preventivo
esperimento di gara,la congruità del valore di stima rispetto a quello di mercato (art.5 c.2);
 scelta del procedimento di gara secondo un criterio di pertinenza e non eccedenza rispetto
alla situazione di fatto e conseguente appetibilità del bene (artt.6,9,10);
 tutela degli interessi dell’Ente nel passaggio da procedimento aperto infruttuoso a
procedura negoziata diretta attraverso lo sbarramento dato dal prezzo di stima e l’obbligo di
reiterare il tentativo di asta pubblica per valori significativi (art.10);
 scelta di forme di pubblicazione più agili ed attuali rispetto a quelle delle norme
disapplicate, secondo una gradualità di efficacia rapportata al valore;
DATO ATTO che il testo regolamentare ingloba,all’art.6, anche le disposizioni contenute nella
delibera,con natura di atto fondamentale, adottata dal Consiglio il 31.5.05 n.10 in materia di
cessione di piccole aree pervenute in base a interventi urbanistici con il vantaggio,anche per tale
aspetto, di ridurre ad unità il quadro normativo di riferimento per le vendite immobiliari;
SENTITA la relazione introduttiva del segretario e gli interventi di seguito sintetizzati:
 Balbo che ritiene opportuna una modifica dell’art.3, anche attraverso l’introduzione di una
soglia di valore,in quanto a suo giudizio la stesura attuale può comportare una eccessiva
autorefenzialità dell’ufficio tecnico nel decidere la proposta di assegnazione esterna
dell’incarico di stima,sia pur riguardando il problema casi eccezionali;
 Sindaco che sottolinea la coerenza della norma rispetto al principio fondamentale di priorità
nell’uso delle risorse umane interne;
 Vernazza che rileva l’esigenza di professionalità specifiche in casi particolari;
 Tanzi che fa notare come l’esigenza della proposta iniziale da parte del responsabile è coerente
anche con il principio della ripartizione delle competenze tra sfera tecnica e politica che è alla
base dell’ordinamento comunale;
VISTO l’art.42 c.2 lett.a) D.Lgs.18.8.00 n.267;
ACQUISITI,ai sensi art.49 D.Lgs.18.8.00 n.267, i soli pareri favorevoli per regolarità tecnica dei
responsabili uffici tecnico (patrimonio) e affari generali-contratti, Geom.Giuseppe Busani e
Sig.Maura Ferrari e omesso il parere di regolarità contabile, non implicando la proposta gli effetti
finanziari cui la norma lo subordina;
A voti unanimi (12) palesemente espressi,
d e l i b e r a
1) di approvare il regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali in attuazione dell’art.12
c.2 L.15.5.97 n.127, nel testo di dodici articoli di seguito trascritto;
2) di revocare la propria delibera n.10 del 31.5.05.
REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le norme che seguono disciplinano, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997 n.
127, l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Varano Melegari , in deroga alle norme
di cui alla legge 24 dicembre 1908 n. 703 e successive modificazioni, nonché al regolamento
approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 n 454.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile, assicura
gli opportuni criteri di trasparenza e le adeguate forme di pubblicità finalizzate ad acquisire e
valutare concorrenti proposte di acquisto degli immobili. Possono essere alienati gli immobili
facenti parte del patrimonio disponibile del Comune e quelli del patrimonio indisponibile e
demaniale per i quali rispettivamente sia dichiarata l’avvenuta cessazione a pubblico servizio e
disposta la sdemanializzazione.
3. E’ fatta salva l’applicazione delle norme speciali per alienazione di immobili ,quali gli
appartamenti e.r.p.,che richiedono il possesso di particolari requisiti di legge in capo agli acquirenti
o passaggi procedimentali aggiuntivi: per tali casi il presente regolamento si applica secondo criteri
di integrazione funzionale dei procedimenti e di compatibilità. A tal riguardo, si intendono come
aggiuntivi i soli passaggi richiesti dalle leggi speciali o da protocolli adottati in base alle stesse che
rispondano a finalità o esigenze diverse da quelle proprie degli adempimenti previsti dal presente
regolamento.
4. La locuzione “sondaggio ” o “gara informale” contenuta nel presente regolamento indica un
procedimento di gara connotato dalla massima semplificazione ma che risponda al principio della
trasparenza e non discriminazione; pertanto anche in tale procedimento dovrà essere
assicurata,come formalità inderogabile,la segretezza delle offerte e la relativa contestualità di
apertura.
Art. 2
Programmazione delle vendite – Competenze
1. La programmazione delle vendite avviene o nel contesto delle delibere consiliari a rilevo
finanziario generale, come da successivo comma 2, o con successivo specifico atto consiliare,come
da comma 4.
2. In sede di approvazione del bilancio di previsione,annuale e pluriennale,di riequilibrio ,di
riconoscimento di debiti e simili, il Comune programma le alienazioni necessarie nel corso
dell'esercizio o degli esercizi finanziari. L'esperimento delle gare viene effettuato nell'annualità del
bilancio annuale o pluriennale nella quale è inserita o alla quale si riferisce l’atto adottato.
3. Tali deliberazioni valgono come atti fondamentali, programmatori e autorizzativi, ai sensi dell'art.
42, comma 2, lett. l) del Decr. Legisl. vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
quando l’indicazione del bene sia accompagnata da fissazione del prezzo in misura non inferiore a
quella di inventario, anche in mancanza di formale o completa stima, sempreché la procedura di
vendita si avvii,dopo acquisizione della perizia formale, su un prezzo base non inferiore a quello
indicato dal Consiglio o ridotto nella misura massima del 5% .
4. Quando la vendita non fosse inserita nei provvedimenti di cui al comma 2, il Consiglio comunale
approverà specifico atto indicando bene da alienare e relativo valore, determinato con le modalità
esposte nell’articolo seguente. Con tale delibera dovranno essere indicate anche le condizioni della
vendita dalle quali possa derivare una limitazione oggettiva e soggettiva alla partecipazione e
l’esistenza di prelazioni ai sensi del successivo art.5; tali elementi dovranno poi essere tradotti nel
bando (per le procedure aperte) o nella proposta (nelle procedure ristrette e negoziate).
5. La competenza a dare corso alle decisioni consiliari di cui ai commi 2 e 4 ,dall’adozione della
determina a contrattare fino alla stipula del contratto, spetta al responsabile dell’ufficio tecnico
comunale, eccezion fatta per gli alloggi e.r.p. , di spettanza dello specifico settore cui fanno capo i
rispettivi provvedimenti di assegnazione. E’ fatta salva la competenza della commissione di gara che
operi in base al regolamento dei contratti o altri regolamenti comunali.
6. In particolare ,con determina a contrattare, il responsabile del procedimento:
a) individua il bene oggetto della vendita tra quelli per i quali sia intervenuta una delle due
delibera previste ai commi 3 e 4;
b) approva, in caso di procedura aperta, il relativo bando con gli elementi di cui al successivo
art. 11;
c) definisce le forme di pubblicità,per lo stesso procedimento,nel rispetto di quanto stabilito
all’art.8.
7. In caso di procedura ristretta o negoziata diretta , che deve essere disposta o prevista
motivatamente dal Consiglio negli atti di cui ai commi 2 e 4, il responsabile provvederà, con proprio
provvedimento a formalizzare gli eventuali elementi aggiuntivi ,diversi da quelli fondamentali da
inserire nell’atto consiliare,necessari a pervenire alla stipula.
Art. 3
Individuazione del valore base di vendita
1. Il valore base di vendita del bene da alienare è determinato normalmente con apposita perizia
estimativa resa dall’Ufficio tecnico comunale, redatta con riferimento ai valori correnti di mercato
per i beni aventi caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative
correlate alla natura del bene da valutare.
2. Qualora per i beni da alienare non vi sia un utile riferimento o quando i beni abbiano particolare
consistenza o particolari caratteristiche,ivi compreso il profilo dei vincoli storico-architettonici, la
Giunta potrà autorizzare, su proposta motivata del responsabile del servizio, che la perizia
estimativa venga resa dall’Ufficio tecnico erariale o,in assoluto subordine e per casi del tutto
eccezionali,da tecnici specializzati.
3. La perizia estimativa deve espressamente contenere:
a) una relazione tecnica descrittiva del bene e del suo stato di conservazione;
b) la destinazione dell’immobile;
c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato;
d) il valore da porre a base delle procedure di alienazione.
4. Al prezzo va aggiunto l’importo dell’aliquota IVA, se dovuta.
Art.4
Beni vincolati
1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributi comunitari,statali e
regionali a fondo perduto è preceduta dallo svincolo formale secondo il procedimento stabilito dal
soggetto finanziatore e da comunicare a quest’ultimo.
Art. 5
Diritti di prelazione
1 Oltre ai casi direttamente stabiliti dalla legge, con l’atto consiliare di avvio del procedimento
descritto all’art.2 possono essere stabiliti diritti di prelazione secondo le disposizioni che seguono .
2. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma del comma 1, esista un diritto di
prelazione il bene è proposto al titolare di tale diritto al miglior prezzo offerto nell’ambito del
procedimento di gara o,in caso di gare infruttuose,al prezzo di stima.
3. Il diritto di prelazione può essere disposto in favore di coloro i quali,al momento in cui si avvia il
procedimento di vendita, utilizzano un bene patrimoniale o demaniale. I soggetti beneficiari
dovranno essere, oltre che in possesso di un valido titolo, in regola con il pagamento dei corrispettivi
e dei relativi oneri accessori.
4. La proposta di cui al secondo comma dovrà essere formalizzata tramite notifica agli occupanti e
contenere l’indicazione del prezzo richiesto, dalle condizioni alle quali la vendita dovrà essere
conclusa e l’invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio di 60
giorni dalla data di notifica dell’offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione deriva non
stabiliscano un termine diverso.
5. L’accettazione dell’offerta alle condizioni prospettate deve avvenire per iscritto e documentando
la presentazione della cauzione pari all’1% del prezzo ,fino a concorrenza massima della somma di €
1.000 in uno dei modi previsti dalla normativa sui contratti pubblici. Quando la cauzione venga
costituita sotto forma di fideiussione ,essa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio
dell’escussione del debitore principale.
6. Ove il diritto di prelazione spetti a più soggetti, qualora anche uno solo dei medesimi manifesti la
volontà di esercitare la prelazione, nessun diritto potrà vantare l'aggiudicatario dell'incanto nei
confronti dell' Amministrazione. Qualora uno solo degli aventi diritto eserciti la prelazione, l'intero
immobile oggetto della vendita sarà al medesimo attribuito in proprietà piena ed esclusiva. Qualora
due o più aventi diritto esercitino la prelazione, l'immobile sarà attribuito in comproprietà agli
stessi, in quote uguali al rispettivo numero,fatta salva la possibilità di convenire tra i medesimi
quote diverse.
Art. 6
Fondi interclusi o di dimensioni ridotte
Aree pervenute nell’ambito di interventi urbanistici
1. Si procede di norma alla vendita con le modalità indicate al presente articolo, per le aree
classificabili come fondi interclusi , parzialmente interclusi o in stretto rapporto di pertinenzialità
con aree private e la cui utilità, quali beni a se stanti, sia ridotta a causa delle limitazioni di uso
derivanti dalle specifiche caratteristiche,con l’effetto di rendere il valore di mercato sensibilmente
inferiore a quello delle proprietà limitrofe.
2. In tali fattispecie l’Amministrazione comunale procederà all’alienazione del bene a trattativa
privata, al prezzo di stima o sulla base dell’offerta di acquisto del privato asseverata come congrua
dall’U.T.C. secondo le prescrizioni stabilite dai commi seguenti .
3. Qualora l’area sia totalmente interclusa,quale sedime stradale dismesso e incluso in particelle di
unico proprietario, potrà procedersi anche a trattativa privata diretta, avviata d’ufficio o su richiesta
del privato, previa inserimento del bene nell’atto di programmazione generale o in specifico atto ai
sensi dell’art.2. E’ da considerarsi totalmente interclusa anche l’area che,oltre ad un unico
confinante privato abbia come altro confinante il Comune stesso.
4. Quando l’area non sia totalmente interclusa ma abbia una superficie inferiore a mq.300 , la
vendita potrà essere disposta in esito a sondaggio o gara informale tra i soli confinanti partendo da:
a) perizia di stima del Comune;
b) offerta di uno dei confinanti; in questo caso il sondaggio o gara informale , previa giudizio di
congruità del Comune sul prezzo proposto, si aprirà in aumento su tale base.
5. Il presente articolo potrà essere applicato anche nel caso di aree pervenute al Comune
nell’ambito di interventi urbanistici nel rispetto dei seguenti presupposti:
a) persistente rispetto delle dotazioni di servizi previsti ( c.d. “standard urbanistici”) se l’area
da cedere aveva concorso ad assicurarli o,in subordine,favorevole giudizio tecnico che attesti
la sufficienza delle dotazioni di zona,intendendo per tale l’ambito territoriale che secondo le
norme urbanistiche vigenti deve essere considerato a tal scopo;
b) caratteristiche tali da rendere gravosa o scarsamente utile la gestione dell’area da parte del
Comune;
c) oggettiva e peculiare connessione pertinenziale con l’area del privato richiedente;
d) mancanza di pregiudizio, sia immediato che prevedibile, rispetto a possibilità di sviluppo dei
servizi o attrezzature pubblici del comparto,inteso come al punto a).
6. Resta estranea al presente articolo e quindi regolata dalle norme specifiche, la materia della
rinuncia all’acquisizione di aree derivante da interventi urbanistici (c.d. “monetizzazione”).
Art. 7
Procedure di vendita
1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli precedenti,alla vendita dei beni immobili si procede
mediante:
a) procedura aperta (già incanto o asta pubblica)
b) procedura ristretta (già licitazione privata)
c) procedura negoziata diretta (già trattativa privata)
rapportando la scelta al grado di appetibilità del bene e seguendo la disciplina di seguito dettata.
2. L’avvio della procedura di alienazione avviene mediante l’autorizzazione all’alienazione disposta
con uno dei due tipi di atto di cui all’art.2 e l’approvazione del provvedimento attuativo da parte del
responsabile del servizio.
Art. 8
Procedura aperta
1. Fermi restando ,da una parte, la possibilità di procedere in tal modo anche per valori più limitati
e,dall’altra, il rispetto dei diritti di prelazione dovuti,viene alienato tramite procedura aperta il bene
immobile del Comune che abbia un valore superiore a € 50.000 . L’avviso del procedimento di
alienazione viene reso noto con le forme di pubblicità e secondo i termini indicati sella seguente
tabella:
VALORE
€
Fino a 50.000
FORME DI PUBBLICAZIONE
Albo pretorio e sito internet del
Comune
> e fino a 200.000 Come soglia inferiore + albo pretorio
di tutti i Comuni limitrofi
> e fino a 500.000 Come soglia inferiore + pubblicazione
quotidiano locale
> e fino a 3.000.000 Come soglia inferiore + pubblicazione
su un quotidiano nazionale
> 3.000.000
Come soglia inferiore + pubblicazione
su ulteriore quotidiano nazionale
ANTICIPO PUBBLICAZIONE
RISPETTO AL TERMINE DI
PRESENTAZIONE OFFERTE
15
30
45
60
90
2. Qualora lo reputi opportuno, oltre alle forme di pubblicità stabilite al precedente comma, è
possibile pubblicare gli avvisi di gara in qualsiasi altro modo che possa essere efficace rispetto alla
tipologia di immobile da alienare ( bollettini immobiliari , riviste specializzate o di categoria ecc.).
3. L’incanto avverrà con il metodo delle offerte da confrontarsi con il prezzo a base d’asta. Per tale
scopo, le offerte contenenti il prezzo, scritto in cifre ed in lettere, redatte su carta bollata e
sottoscritte con firma leggibile per esteso, dovranno inderogabilmente pervenire, unitamente a tutta
l’altra documentazione prevista dal bando, entro il termine stabilito. I bandi,di norma, non
dovranno individuare nel sistema postale l’unico mezzo di recapito: quando siano stabiliti mezzi
alternativi di consegna, il rischio di ritardo postale grava sul mittente e quindi si considereranno
pervenute fuori termine le offerte che, sia pure spedite entro la scadenza ,pervengano all’ufficio
postale del capoluogo comunale dopo la scadenza stessa.
4. L’aggiudicazione è fatta all’offerta più alta, secondo il metodo delle offerte segrete in aumento sul
prezzo base: in caso di parità,prima di procedere al sorteggio, si richiederà ai partecipanti presenti
alla gara offerta di miglioramento a scheda segreta redatta seduta stante. Al sorteggio si potrà
procedere solo se nessuno dei concorrenti sia d’accordo a concedere il miglioramento. L’aumento
sull’importo a base di gara va indicato in cifre e lettere: in caso di discordanza, fatto salvo il caso
dell’errore macroscopico ravvisabile con certezza come tale, prevale l’indicazione più conveniente
per il Comune.
5. L’aggiudicazione ha luogo anche in presenza di una sola offerta purché questa non sia inferiore al
prezzo base. Non è consentita la presentazione di offerte plurime, per il medesimo bene, o
condizionate o indeterminate . Si intendono come indeterminate anche le offerte espresse con
semplice riferimento a proposte proprie o altrui. L'offerta del privato ha natura di proposta
irrevocabile di acquisto. Essa non vincola l'Amministrazione se non dopo l’aggiudicazione
provvisoria, mentre rimane vincolante per l'offerente per un periodo di novanta giorni successivi a
quello di svolgimento dell'asta.
6. In caso l’esperimento d’asta risultasse infruttuoso, l’Amministrazione potrà ordinarne un
successivo con una riduzione non inferiore al 3 e non superiore al 20% dell’importo a base d’asta,
oppure procedere alla vendita mediante il ricorso alla trattativa privata alle condizioni e secondo la
procedura prevista dal successivo art. 10.
7. Delle operazioni della Commissione di gara ,che sono pubbliche, verrà redatto apposito verbale
che sarà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio e che non ha alcuna natura
contrattuale.
8. Le spese del contratto sono interamente a carico della parte acquirente.
9. La cauzione provvisoria, costituita da tutti i partecipanti all’asta, è svincolata non oltre dieci
giorni dalla gara, ad eccezione di quella prodotta dagli aggiudicatari che viene svincolata solo dopo la
stipula del contratto di vendita. E’ data facoltà agli aggiudicatari di utilizzare in conto prezzo la
cauzione prestata in contante.
10. Il contratto è stipulato entro novanta giorni dall’aggiudicazione, previo versamento dell’intero
importo dovuto. Il completo pagamento del prezzo all’atto del rogito comporta da parte del Comune
la rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale. La mancata stipulazione del contratto nel termine
indicato nel precedente comma comporta da parte dell’aggiudicatario la perdita dell’aggiudicazione,
della cauzione provvisoria, oltre al rimborso di tutte le spese d’incanto sostenute dal Comune. In tal
caso è possibile l’aggiudicazione al secondo classificato nella graduatoria delle offerte.
10. Nel caso in cui vengano venduti più beni contemporaneamente e senza limitazioni di acquisto i
valori dei beni devono essere sommati per l’applicazione del precedente c.1.
11. In casi motivati i termini di stipula possono essere abbreviati di non oltre un terzo,previa
indicazione nel bando. Viceversa,lo stesso termine potrà essere prorogato una sola volta e per non
più di ulteriori sessanta giorni se l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia
stato ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente medesimo. In tale
evenienza, la proposta è subordinata:
a) ad una dichiarazione dell'acquirente medesimo che confermi la validità dell'offerta per il
periodo di proroga concesso dall' Amministrazione;
b) alla proroga del termine di scadenza della cauzione provvisoria.
Art. 9
Procedura ristretta
1. Si procede alla vendita con il sistema della procedura ristretta,oltre che nei casi indicati all’art.6
c.4, quando il bene ,il cui valore di stima non sia superiore a 200.000 €, per caratteristiche o
modalità di utilizzo, attuale o potenziale, sia oggetto di possibile interesse solo da parte di soggetti
ben individuabili: le circostanze da cui consegue tale valutazione devono tradursi in specifica e
dettagliata motivazione nell’atto adottato ai sensi dell’art.2.
2. Su invito dell’Amministrazione comunale, gli interessati possono presentare le loro offerte entro il
termine previsto nell’avviso di vendita che non potrà essere inferiore a 15 né superiore a 45 giorni
dallo stesso. La presentazione dell’offerta, da farsi in plico chiuso con uno dei mezzi ammessi dalla
legge e secondo i principi indicati all’art.8 c.3 , dovrà contenere anche l’attestato dell’avvenuta
costituzione di un’apposita cauzione,adeguata a quanto prescritto dal precedente art.5 c.5, ma in
misura pari al 10 % del valore e fino a concorrenza di € 10.000.
3. Per quanto non previsto si applica il disposto dell’articolo precedente nelle parti compatibili con la
natura ristretta della procedura.
Art. 10
Procedura negoziata diretta
1. Si può procedere alla vendita con procedura negoziata diretta ,oltre che nelle fattispecie indicate al
precedente art. 6, nei seguenti casi:
a) cessione a Enti pubblici, Associazioni e, in genere, soggetti che svolgano attività di pubblico
interesse o siano concessionari di servizi pubblici;
b) quando sia andato deserto un precedente esperimento di gara per le vendite di beni di valore
inferiore a 200.000 € e due esperimenti per importi superiori;
c) cessione che riguardi immobile il cui valore di stima non sia superiore a 50.000 € e che per
caratteristiche o modalità di utilizzo, attuale o potenziale, sia oggetto di possibile interesse
solo da parte di un soggetto ben individuabile: le circostanze da cui consegue tale valutazione
devono tradursi in specifica e dettagliata motivazione nell’atto adottato ai sensi dell’art.2
2. La procedura negoziata diretta avviene:
a) ai prezzi di stima nel caso di cui al comma precedente lett.a); in via eccezionale, quando
l’acquirente sia un Ente pubblico territoriale o soggetto che operi prevalentemente o
esclusivamente nel territorio comunale, senza scopo di lucro, è possibile la cessione a prezzi
inferiori subordinatamente all’apposizione di vincolo di scopo;
b) almeno alla pari sulla base d’asta della gara nei casi di cui al comma precedente ,lett.b)
c) almeno ai prezzi di stima nei casi di cui al comma precedente ,lett.c).
3. Si procede con la procedura di cui al presente comma quando la cessione dell'immobile,
qualunque sia il valore dello stesso, sia finalizzata ad una operazione di permuta con un bene, di
proprietà di soggetti pubblici o privati, che l'Amministrazione ritenga necessario acquisire, purché
ne derivi un vantaggio funzionale per l'Amministrazione stessa. In tal caso l’equilibrio delle
prestazioni va valutato alla luce non solo del prezzo di stima dell’immobile comunale da cedere ma
anche dell’arricchimento funzionale ottenibile dallo scambio e che deve essere adeguatamente
esposto nella motivazione dell’atto che dispone in proposito .
Art.11
Contenuto del bando nel caso di procedura aperta
1. Il bando di gara nella procedura indicata al precedente art.8 deve contenere i seguenti elementi:
a) i beni da vendere con individuazione catastale,consistenza e superficie e,per i
terreni,destinazione e regolarità urbanistica;
b) il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento;
c) diritti , pesi e vincoli e prelazioni che gravano sull’immobile;
d) l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo in cui si procede alla gara;
e) il responsabile unico del procedimento e gli uffici presso i quali sono visionabili e ritirabili in
copia, gli atti di gara;
f) l'ammontare della cauzione;
g) il metodo di gara;
h) l'indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente, la
cui offerta sia in aumento rispetto al prezzo a base di gara;
i) eventuali garanzie bancarie per attestare la situazione economico finanziaria degli offerenti;
j) per le persone giuridiche, l'iscrizione presso il Registro delle Imprese;
k) in caso di società, la composizione societaria e la rappresentanza legale;
l) la possibilità di ammettere offerte per procura (le procure devono essere formate per atto
pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; qualora le offerte vengano presentate in
nome di più persone, queste s'intendono solidamente obbligate);
m) la data ultima e le modalità di presentazione dell'offerta;
n) le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, delle offerte, e le
modalità di imbustamento e sigillatura;
o) l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;
p) l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove si scelga il
servizio postale e per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo
utile;
q) l'indicazione espressa di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione ;
r) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’esecutività del relativo atto consiliare di
approvazione.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Luigi Bassi
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio Calderone
________________________
_________________________
Certificato di Pubblicazione
Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente
estratto del processo verbale è affisso, all’albo pretorio di questo Comune dal
e vi rimarrà in
pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
Il Delegato del Segretario
Maura Ferrari
__________________________
Attestazione di esecutività
al
La suestesa deliberazione, pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal
è divenuta esecutiva il giorno
ai sensi dell’art. 134 c.3 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
Il Funzionario addetto
Maura Ferrari
____________________
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