CONTRATTO INTEGRATIVO DAIMLERCHRYSLER SERVIZI

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CONTRATTO INTEGRATIVO DAIMLERCHRYSLER SERVIZI FINANZIARI S.P.A.
II giorno 14 gennaio 2004, in Roma
TRA
La soc. DaimierChrysler Servizi Finanziari S.p.A., rappresentata dall'Ing. Klaus Boden e dal
Dott. Massimo Malighetti con l'assistenza del Dott. Arnaldo Fiorenzoni e del Dott. Mario
Gentiluomo dell'UNIONE DI ROMA - CONFCOMMERCIO.
E
la FILCAMS - CGIL rappresentata dal Sig. Gabriele Simoncini
la RSA della soc. DaimierChrysler Servizi Finanziari S.p.A., rappresentata dalle Sigg.re
Nadia Cherubini, Elvira Marinelli e Roberta La Rocca
VISTO
•
il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del
lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993,
•
I'art.12, Titolo Secondo, Prima Parte, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i
dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi
PREMESSO
•
che le disposizioni normative ed economiche contenute nel presente contratto
risultano in linea per modalità, tempi di realizzazione ed indirizzo con quanto sopra
richiamato,
si è stipulato il presente Contratto Integrativo aziendale
PREMESSA
Le parti - le Organizzazioni Sindacali, Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, la
DaimierChrysler Servizi Finanziari S.p.A. e l'Associazione Datoriale di Riferimento -alla luce
dell'attuale scenario normativo e dei nuovi assetti organizzativi che caratterizzano il nostro
mercato del lavoro, hanno concordato che fosse indispensabile avviare un processo di
ridefinizione e razionalizzazione del sistema contrattuale interno all'Azienda, coniugando le
imprescindibili istanze di tutela dei lavoratori con le esigenze dell'impresa.
Le parti, attraverso l'adeguamento della regolamentazione aziendale preesistente al nuovo
contesto economico e normativo, mirano a:
•
•
rispondere alle sfide del mercato mediante il miglioramento dell'efficienza gestionale
delle risorse umane e della capacità competitiva dell'Azienda, sostenendo il piano
collettivo dei rapporti come piano privilegiato sul quale giocare le relazioni con il
personale;
promuovere un'occupazione regolare e di buona qualità, valorizzando l'importanza del
lavoro anche attraverso l'affermazione dei diritti individuali e sindacali, e dedicando una
costante attenzione alle problematiche dell'ambiente di lavoro;
consolidare e sviluppare le positive esperienze già maturate nelle relazioni industriali
all'insegna di un modello cooperativo e collaborativo, basato sul coinvolgimento e la
partecipazione, che appare meglio attrezzato per rispondere alle sfide della nuova
economia, in un contesto normativo che non solo intende riconoscere ma anzi
valorizzare, come fattore di competitività, le esigenze di tutela del lavoro.
In considerazione di quanto esposto e coerentemente con gli indirizzi stabiliti durante le
trattative, le parti hanno dunque operato un riordino delle normative a livello aziendale,
stipulando il presente contratto integrativo che, nel realizzare maggiori benefici per i
lavoratori e globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le
norme di tutti i precedenti contratti integrativi aziendali.
Le parti si impegnano a rispettare e far rispettare ai lavoratori il sistema contrattuale
comunemente delineato.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia e le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del terziario
della distribuzione e dei servizi.
VIGENZA CONTRATTUALE
La vigenza del presente contratto integrativo aziendale si intende dal 15/01/2004 al
14/01/2007
Alla scadenza di cui sopra, il presente contratto integrativo aziendale si considererà
tacitamente rinnovato fino alla stesura di un nuovo contratto integrativo aziendale, a meno
che una delle due parti non presenti formale disdetta con un preavviso di almeno 6 mesi
rispetto alla scadenza stessa.
Le OO.SS. e le R.S.A. si impegnano fino alla scadenza del contratto integrativo aziendale e
per tutta la fase successiva delle trattative a non promuovere e ad intervenire affinché siano
evitate azioni sindacali in relazione al rinnovo stesso.
DIRITTO D'INFORMAZIONE
Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria, nell'ottica di ottimizzare i rapporti
tra le parti, si conviene sull'importanza e sulla necessità di prevedere un ulteriore incontro tra
Azienda ed R. S. A. (dopo circa sei mesi dal precedente) sulle seguenti tematiche:
•
Andamento economico dell'Azienda
•
Strategie generali
•
•
Sviluppo ed investimenti
Processi di riorganizzazione
•
Occupazione e dinamiche quantitative e qualitative
•
•
Tipologie di impiego
Piani di formazione e addestramento
•
Innovazioni tecnologiche
•
Ambiente e salute
Inoltre l'azienda riconosce alle R.S.A. la possibilità di utilizzare un account di posta
elettronica ad esse esclusivamente dedicato per comunicare con i dipendenti, alle seguenti
condizioni:
•
•
II Lotus Notes non deve essere strumento di propaganda sindacale a livello
Nazionale, Territoriale o di Categoria ma deve essere utilizzato per le comunicazioni
strettamente correlate all'azienda.
L'oggetto delle e-mail deve essere sempre "COMUNICATO SINDACALE".
•
Prima di essere inviati ai dipendenti, a titolo informativo, tutti i comunicati devono
essere consegnati in forma cartacea al servizio Human Resources.
•
•
I comunicati devono essere firmati da almeno un rappresentante delle R.S.A..
In caso di mancato rispetto delle menzionate condizioni o di abuso dell'account di
posta, l'azienda si riserva il diritto di interromperne l'uso previo incontro tra le parti
sottoscrittrici.
IL RAPPORTO DI LAVORO
1. L'ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro per i dipendenti che lavorano full-time prevede TRE diverse
articolazioni:
PROFILO ORARIO A Dal lunedì al giovedì E. 8.15/9.15; U. 17.45/ 18.45;
pausa pranzo dalle 13.45 alle 14.45;
il venerdì
E. 8.15/9.15; U. 13.45/14.45.
PROFILO ORARIO B Dal lunedì al venerdì
E. 8.30/9.30; U.17.30/18.30
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00
.
PROFILO ORARIO C Dal lunedì al giovedì
E. 8.00-9.00; U. 18.30-19.30
pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00
il venerdì
E.8.00/9.00; U. 14.45-15.45.
pausa pranzo dalle 13.00 alle 13.15
Nella prima tipologia di orario il dipendente dovrà comunque garantire 9h e 30' di
permanenza in Azienda, comprensive dell'intervallo per il pranzo, nei primi 4 giorni della
settimana, e 5 h e 30' il venerdì. AI venerdì l'intervallo per il pranzo non è previsto salvo il
caso in cui si effettui prestazione lavorativa straordinaria (v. quanto illustrato nel paragrafo
successivo).
Nella seconda tipologia di orario il dipendente dovrà comunque garantire 9h di permanenza
in Azienda, comprensive dell'intervallo per il pranzo in tutti e 5 i giorni della settimana.
Nella terza tipologia di orario il dipendente dovrà comunque garantire 10h e 30' di
permanenza in Azienda, comprensive dell'intervallo per il pranzo, nei primi 4 giorni della
settimana, e 6h e 45' il
venerdì (comprensive dell'intervallo per il pranzo di 15').,
L'orario di lavoro per le persone che lavorano part-time è escluso da questa descrizione in
quanto viene pattuito come trattamento individuale con il singolo dipendente in
ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti anche alla
luce dell'armonizzazione che sarà realizzata nell'ambito del rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro attualmente in corso.
Le infrazioni dell'orario di lavoro saranno oggetto di specifici procedimenti disciplinari in
ottemperanza a quanto previsto C.C.N.L. e dalle norme legislative vigenti.
1.1 GLI STRAORDINARI
Tutte le ore di straordinario devono essere giustificate e preventivamente autorizzate dal
superiore del dipendente o, in sua assenza, dal superiore del superiore (2^ linea di riporto
gerarchica) secondo le modalità che saranno indicate dal Servizio Human Resources.
La contabilizzazione delle ore di straordinario verrà effettuata a minuti, a partire dalla prima
mezz'ora eccedente il normale orario di lavoro.
Per il primo profilo orario, gli straordinari del venerdì verranno contabilizzati comunque dopo
aver garantito una presenza in Azienda di almeno 6h. Superate le 6h e 5', scatterà l'ora di
pausa pranzo e gli straordinari verranno così contabilizzati: 5h e 30' di prestazione ordinaria;
1 h di intervallo pranzo; 30' di prestazione straordinaria.
Per il terzo profilo, gli straordinari del venerdì verranno contabilizzati dopo aver garantito una
permanenza in Azienda di almeno 7h e 15': 6h e 30' di prestazione ordinaria complessiva
(pre e post intervallo pranzo); 15' di intervallo pranzo (dalle ore 13.00 alle ore 13.15); 30' di
prestazione straordinaria.
2. LA REGISTRAZIONE DELLA PRESENZA IN AZIENDA
II primo obbligo del dipendente per accedere al posto di lavoro è quello di registrare la
propria presenza a mezzo del badge fornito in dotazione.
Qualunque prestazione di lavoro ordinario o straordinario effettuata senza la prescritta
registrazione non è rilevata ai fini della liquidazione delle spettanze relative e sarà oggetto di
procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal C.C.N.L. .
II dipendente è tenuto ad effettuare, personalmente, la timbratura con il badge ogni volta che
lascia la sede di lavoro o vi faccia rientro così come previsto dal C.C.N.L., nonché dalle
norme assicurative.
II dipendente che non effettui la timbratura, per dimenticanza o perché sprovvisto del proprio
badge è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Servizio Human Resources che
provvederà a fornire un badge sostitutivo; il dipendente dovrà comunque giustificare
l'eventuale mancata timbratura tramite l'applicativo Gestione Ferie & Permessi *.
Non saranno tollerate più di 2 omesse timbrature nel mese; qualora si dovesse superare tale
limite, l'Azienda si riserva di procedere alla contestazione di quanto verificatosi secondo le
norme previste dal C.C.N.L. .
In caso di smarrimento o furto del badge, il Servizio Human Resources provvede a fornire al
dipendente una seconda copia a fronte di una dichiarazione scritta.
II dipendente, inoltre, è tenuto ad esporre il proprio badge a vista durante la sua
permanenza nella Società e nel comprensorio di tutti gli edifici delle Società del Gruppo
DaimIerChrysler.
L'applicativo Gestione Ferie & Permessi prevede l'autorizzazione da parte del superiore del
dipendente o in sua assenza dal superiore del superiore (2^ linea di riporto gerarchica).
In caso di assenza di entrambi il dipendente è tenuto a dare comunicazione dell'evento in
questione al Servizio Human Resources ed all'Amministrazione del Personale DCIH
3.1 ASSENZE
3.1 MALATTIA/INDISPOSIZIONE
L'assenza dovuta a malattia deve essere comunicata al proprio Responsabile (e in Sua
assenza al Servizio Human Resources) entro il primo giorno e non oltre le ore 9,30.
II personale ha diritto ad usufruire di un giorno al mese di assenza per indisposizione. Tale
assenza deve essere comunicata al proprio Responsabile (e in Sua assenza al Servizio
Human Resources) entro le ore 9,30 e giustificata con il permesso per indisposizione tramite
l'applicativo Gestione Ferie & Permessi entro il secondo giorno dall'inizio dell'evento. Non
sarà accettato il permesso per indisposizione per la giornata del venerdì, pertanto l'assenza
dovrà essere giustificata con certificato medico.
Inoltre il permesso per indisposizione non potrà essere utilizzato congiuntamente ad una
certificazione medica anche se i due documenti fossero intervallati da un fine settimana o da
una festività infrasettimanale.
La durata della malattia pari ad un giorno, se nell'arco del mese si è già usufruito del giorno
di indisposizione, deve essere giustificata tramite certificato medico consegnato
all'Amministrazione del Personale DCIH entro il giorno successivo.
Qualora la malattia abbia una durata superiore ad un giorno, va mantenuta
continuativamente al Servizio Human Resources l'informativa inerente il decorso della
malattia stessa ed i relativi giorni di assenza fermo restando l'invio della certificazione
medica secondo quanto previsto dalla normativa INPS (di cui sotto si riporta un estratto).
La durata della malattia superiore ad un giorno, inoltre, deve essere giustificata entro il
secondo giorno dall'inizio dell'evento con il certificato rilasciato dal medico appartenente al
Servizio Sanitario Nazionale.
Qualsiasi documento diverso da quello indicato non sarà riconosciuto valido per la
giustificazione dell'assenza per malattia.
NORMATIVA INPS PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE
MEDICA PREVISTA.
La data del rilascio del certificato medico deve essere quella dell'inizio della malattia o
quella relativa al giorno immediatamente successivo all'inizio dell'evento morboso. La
prognosi decorre dalla data del rilascio del certificato medico, nei casi di prosecuzione il
secondo certificato dovrà allacciarsi al primo senza che tra i due documenti sussistano
giorni di calendario scoperti.
II lavoratore dovrà farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in
due copie, completato
dal dipendente con dati personali e codice azienda (7021563673) ed entro 48 h dalla
data di rilascio del
certificato deve inviarne la 1 ^ copia alla sede dell'Inps (di residenza abituale) e la 2^
copia al datore di lavoro.
L'indennità non spetta per i giorni di ritardo nell'invio del certificato.
In caso di pervenuta malattia in corso di giornata lavorativa, l'evento morboso decorre
dalla giornata stessa.
I certificati di malattia dovranno pervenire in busta chiusa all'Amministrazione del Personale
DCIH. A tal fine si può consegnare il materiale nell'apposita cassettina predisposta presso la
reception dell'edificio di Via G.V. Bona n.130; la consegna all'Amministrazione del Personale
DCIH avverrà quotidianamente con il normale servizio di posta interna.
3.2 PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O DI SERVIZIO
Tutte le uscite e le conseguenti entrate che si verifichino durante l'orario di lavoro, sia per
motivi personali che di servizio, devono essere registrate con il badge e giustificate tramite
l'applicativo Gestione Ferie & Permessi.
Le eventuali uscite per motivi di servizio che si verifichino al di fuori del normale orario di
lavoro dovranno ugualmente essere registrate con il badge e preventivamente giustificate
tramite l'applicativo Gestione Ferie & Permessi.
Le ore di permesso per motivi personali preventivamente autorizzate e regolarizzate
mediante l'applicativo di Gestione Ferie & Permessi possono essere recuperate nella stessa
giornata. E' inoltre consentito il recupero nella stessa settimana o, comunque, entro lo
stesso mese solare previa autorizzazione secondo le modalità indicate al punto 1.1 del
presente contratto.
Non è consentito un numero di permessi per ritardo superiore ai 3 mensili. L'inosservanza di
questa regola comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dal C.C.N.L..
Sono esentati dall'osservanza delle predette norme soltanto i Dirigenti ed i Quadri.
A questi ultimi si richiede di comunicare all'Amministrazione del Personale DCIH entro ogni
giovedì le assenze previste per la settimana successiva.
3.3 PERMESSI PER VISITE MEDICHE
Presentando idonea documentazione potranno essere concessi permessi retribuiti per visita
medica per un massimo di 50 ore annue totali ed un limite di 8 ore mensili.
I permessi per visita medica dovranno essere preventivamente autorizzati e regolarizzati
mediante l'applicativo di Gestione Ferie & Permessi.
3.4 PERMESSI PER TERAPIE
Potranno essere concessi permessi retribuiti per terapie (fisioterapie o chemioterapie) solo
previa comunicazione al Servizio Human Resources e giustificazione tramite certificazione
rilasciata dall'Ente che effettua le terapie o in alternativa dal medico curante.
I cicli di terapie possono essere massimo 2 nel corso dell'anno solare. Le assenze non
`
possono superare le 20 ore complessive per ogni ciclo. Le assenze giornaliere possono
essere massimo di 2 ore.
I permessi per cicli di terapie dovranno essere preventivamente autorizzati e regolarizzati
mediante l'applicativo di Gestione Ferie & Permessi.
La certificazione dovrà pervenire in busta chiusa all'Amministrazione del Personale DCIH. A
tal fine si può consegnare il materiale nell'apposita cassettina predisposta presso la
reception dell'edificio di Via G.V. Bona 130; la consegna all'Amministrazione del Personale
DCIH avverrà quotidianamente con il normale servizio di posta interna.
3.5 PERMESSO RETRIBUITO "MARTEDI' GRASSO" (ultimo giorno di carnevale)
Viene concesso un permesso retribuito che autorizza l'uscita del personale 90 minuti prima
del termine del normale orario di lavoro.
Nel caso di personale part-time a 5 h il permesso retribuito sarà di 60 minuti, mentre per i
part-time a 6 h il permesso sarà di 70 minuti.
3.6 PERMESSO RETRIBUITO "VENERDI' SANTO"
Viene concesso un permesso retribuito che autorizza l'uscita del personale 75 minuti prima
del termine del normale orario di lavoro. Per il personale che osserva la prima e la terza
tipologia di orario non sarà possibile usufruire dei suddetto permesso retribuito poiché i 75
minuti vengono detratti dal totale delle ore lavorative non effettuate il venerdì.
Nel caso di personale part-time a 5 h il permesso retribuito sarà di 45 minuti, mentre per i
part-time a 6 h il permesso sarà di 55 minuti.
3.7 PERMESSO RETRIBUITO PER NASCITA FIGLI
Ai dipendenti è riconosciuto 1 giorno di permesso retribuito a seguito della nascita di figli,
tramite presentazione del relativo certificato di nascita (da inviare all'Amministrazione del
Personale DCIH ed in copia al Servizio Human Resources).
3.8 PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO
Oltre ai 3 giorni all'anno di permesso retribuito in caso decesso o di documentata grave
infermità del coniuge, anche se legalmente separato, di un parente entro il secondo grado
(in linea retta o collaterale) anche se non convivente oppure di un componente la famiglia
anagrafica del dipendente stesso, previsti dall'art. 4, c. 1, della Legge 53/2000, ai dipendenti
è riconosciuto 1
giorno di permesso retribuito in caso di morte di:
• Suocero/a
• Cognato/a
3.9 ROL (PERMESSI DI RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO)
I lavoratori possono fruire di ore di permesso individuale retribuito fino ad un totale annuo di
104 ore (art. 68 CCNL). Tali permessi non potranno essere fruiti in porzioni inferiori ad
un'ora per il personale con qualifica di impiegato ed in porzioni inferiori alle 4 o 8 ore, per il
personale con qualifica di Quadro.
I permessi suddetti (ROL) dovranno essere anticipatamente giustificati tramite l'applicativo
Ferie e Permessi.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la
retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca
successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Eventuali ROL non
usufruite saranno liquidate nel cedolino paga di luglio.
È escluso dalla predetta normativa il personale con qualifica di dirigente.
3.10 FERIE
Per il personale il monte ferie annuo è pari a 22 giornate (con godimento dal lunedì al
venerdì).
Le assenze per ferie dovranno essere giustificate anticipatamente tramite l'applicativo
Gestione Ferie & Permessi.
Le ferie, salvo casi eccezionali, non potranno essere giustificate a posteriori.
È possibile usufruire anche di mezze giornate di ferie.
Per la prima tipologia di orario si potrà richiedere:
• mezza giornata di ferie dalle 8,15/9.15 con rientro alle 12,15/13,15 oppure
• mezza giornata di ferie dalle 12,15/13,15 a seconda che l'entrata sia stata alle 8,15/9,15.
Sarà possibile usufruire della mezza giornata di ferie nella giornata del venerdì purché siano
garantiti il rientro in azienda alle 12.15/13.15 (e la presenza effettiva sino al termine
dell'orario di lavoro) o l'uscita dalle 12,15/13,15. In quest'ultimo caso, comunque, sarà
conteggiata mezza giornata di ferie, con recupero in occasione del conguaglio di fine anno
per le ore eccedenti.
In caso di assenza, la giornata di ferie del venerdì sarà contabilizzata per intero (8h) e come
sopra le ore eccedenti saranno recuperate in occasione del conguaglio di fine anno.
Per la seconda tipologia di orario si potrà richiedere:
• mezza giornata di ferie dalle 8,30/9,30 con rientro 12,30/13,30 oppure
• mezza giornata di ferie dalle 12,30/13,30 a seconda che l'entrata sia avvenuta alle
8,30/12,30
Per la terza tipologia di orario si potrà richiedere:
• mezza giornata di ferie dalle 8,00/9,00 con rientro alle 12,30/13,30
oppure
•
mezza giornata di ferie dalle 12,30/13,30 a seconda che l'entrata sia avvenuta alle 8,00/9,00.
Sarà possibile usufruire del permesso per ferie (4 ore) nella giornata del venerdì purché
siano garantiti il rientro in azienda alle 12,30/13,30 (e la presenza effettiva sino al termine
dell'orario di lavoro) o l'uscita dalle 12,30/13,30. In quest'ultimo caso, comunque, sarà
conteggiata mezza giornata di ferie, con recupero in occasione del conguaglio di fine anno
per le ore eccedenti. In caso di assenza la giornata di ferie del venerdì sarà contabilizzata
per intero (9h) e come sopra le ore eccedenti saranno recuperate in occasione del
conguaglio di fine anno.
Per tutte le tipologie orarie, sulle mezze giornate di ferie vengono effettuati arrotondamenti di
15 minuti.
Esempio di arrotondamento: g di ferie con decorrenza ore 12,30 in caso di entrata in
azienda alle ore 8,25.
3.11 FESTIVITA' NATALIZIE
Le giornate del 24 dicembre e 31 dicembre sono considerate giornate semifestive. L'attività
lavorativa sarà sospesa per l'intera giornata utilizzando mezza giornata del monte ferie del
dipendente.
4. TRASFERTE E MISSIONI
Per quanto concerne la regolamentazione delle trasferte si rimanda a quanto previsto nella
procedura Trasferte in essere pubblicata sulla intranet aziendale.
Relativamente al trattamento economico delle trasferte o missioni effettuate nei giorni di
sabato, domenica o festivi, le parti concordano quanto segue:
SABATO:
Per il personale impiegatizio di sede, il lavoro svolto nella giornata di sabato è contabilizzato
come lavoro straordinario.
Per il personale itinerante, il lavoro svolto nella giornata del sabato non viene contabilizzato,
in linea con quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento.
DOMENICA o FESTIVI:
Per tutto il personale, il lavoro svolto in una giornata festiva o di riposo settimanale (di regola
la domenica) dà diritto ad un giorno di riposo compensativo ed al pagamento della sola
maggiorazione prevista per tali tipi di giornate.
5. LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La valuta per gli stipendi è fissata 3 giorni prima dell'ultimo giorno del mese, tranne il mese
di febbraio, che è stabilita essere per il 27. Per quanto attiene il mese di dicembre la data
valuta verrà anticipata all'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente al Natale.
Nel caso in cui la data di cui sopra cada nelle giornate di sabato, domenica o festivi si dovrà
anticipare o posticipare la stessa al giorno lavorativo più vicino (quindi se cade di sabato si
anticipa al venerdì mentre se cade di domenica si posticipa al lunedì).
5.1 INDENNITA DI TRASPORTO
Le parti concordano sulla eliminazione, a partire dalla data di validità del presente contratto,
della voce retributiva corrispondente all'Indennità di trasporto.
Per i dipendenti assunti anteriormente alla data suddetta, l'indennità di trasporto verrà
conglobata interamente nel superminimo individuale.
5.2 GESTIONE ANTICIPI STIPENDI
La richiesta di anticipo stipendio deve essere inoltrata al responsabile del Servizio Human
Resources entro il giorno 15 del mese (nel mese di dicembre la scadenza è anticipata al 10
del mese). Non possono essere concessi più di 3 anticipi stipendi nel corso di un anno
solare.
II responsabile del Servizio Human Resources, oltre a verificare il rispetto di quanto sopra
riportato, verifica la congruenza dell'importo richiesto con la situazione retributiva del
dipendente.
Se tutte le condizioni sono rispettate il responsabile del Servizio HR, dopo aver vistato la
richiesta, trasmette la richiesta stessa al responsabile Financial Administration che
provvederà a far effettuare il bonifico bancario sul conto corrente che il richiedente avrà
specificato nella richiesta.
II responsabile Financial Administration procederà mensilmente alla trasmissione degli
importi netti da recuperare all'Amministrazione del Personale DCIH. Quest'ultima
provvederà a lordizzare gli importi netti ricevuti e ad addebitare quanto dovuto nel cedolino
paga dei singoli dipendenti.
II recupero di quanto anticipato avverrà nel cedolino paga del mese stesso in cui è stato
erogato l'anticipo.
MODULO PER RICHIESTA ANTICIPO STIPENDIO:
Da:Nome e Cognome
GG.MM.AAAA
A: Human Resources
I
Oggetto:
richiesta anticipo stipendio
Con la
presente sono a richiederVi di volermi corrispondere €
quale anticipo sulla
retribuzione relativa allo stipendio del mese di ... (stesso mese in cui viene erogato
l'anticipo) AAAA.
Vogliate cortesemente bonificare l'importo suddetto alle seguenti coordinate bancarie:
ABI: 00000
CAB: 11111
N° C/C: 22222222
Vi informo che questa è la mia:
7) 1 ^ richiesta,
a 2^ richiesta,
CI 3^ richiesta
nell'anno corrente.
Cordiali saluti.
Nome e Cognome
Approvazione Resp. H.R.
6. EROGAZIONI ADDIZIONALI
In aggiunta alle 14 mensilità la Società prevede l'erogazione di:
6.1 MENSILITA AGGIUNTIVA 0 "PREMIO ANNUALE" (pari al 5% dello stipendio lordo
annuo percepito per le 12 mensilità).
Tale importo verrà erogato sempre nel mese di giugno di ogni anno. Fanno parte dello
stipendio lordo tutti gli elementi contrattuali della retribuzione corrisposti con periodicità
costante (es. stipendio base, aumenti periodici di anzianità, superminimo, etc). Ai fini delle
competenze non si considera l'anno solare ma il periodo LUGLIO dell'anno
precedente/GIUGNO dell'anno in corso di ogni anno. Le assenze per servizio militare,
astensione facoltativa, aspettativa non retribuita determinano il mancato riconoscimento
dell'erogazione dei suddetti periodi. Sono esclusi dalla predetta normativa i Dirigenti.
6.2 PREMIO PREFERIALE
E' previsto un premio corrisposto a tutto il personale (con esclusione dei Dirigenti) di € 51,65
lordi. Tale premio verrà erogato sempre nel mese di giugno di ogni anno. La competenza
sarà relativa al periodo LUGLIO dell'anno precedente/GIUGNO dell'anno in corso di ogni
anno, pertanto per le assunzioni e le cessazioni avvenute in tale periodo verrà corrisposto
un premio pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettiva presenza. Sarà considerato
mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
6.3 PREMIO PRODUTTIVITA'
II premio produttività viene erogato nel mese di luglio di ciascun anno ai dipendenti presenti
a tale data, per le ore di effettiva presenza (secondo la tabella sotto riportata).
L'ammontare del premio è quello indicato nella tabella seguente:
Ore di assenza nell'anno Premio
solare precedente
sino a 50
sino a 90
sino a 180
sino a 270
sino a 360
Oltre
€ 619,75
€ 495,80
€ 371,85
€ 247,90
€ 123,95
0
Nell'assenteismo rientrano:
• malattia
• permessi retribuiti (tranne i permessi retribuiti per lutto di un familiare e ROL)
• congedo matrimoniale
• permessi non retribuiti (se non recuperati)
• visite mediche
II premio produttività è rivolto esclusivamente al personale avente qualifica di impiegato con
contratto a tempo indeterminato.
6.4 ASSEGNO DI GRADO
Per le seguenti figure professionali, l'azienda riconosce un assegno di grado per le
particolari responsabilità attribuite:
FUNZIONARIO:
€ 41,31
CAPO UFFICIO:
€ 30,98
CAPO REPARTO:
€ 20,65
7. LE ASPETTATIVE
Potranno essere concesse aspettative esclusivamente per gravi problemi di carattere
personale o familiare secondo le modalità previste dall'art.78 CCNL e dall'art. 4, c. 2, L.
53/2000 - art. 2, D.M. 278/2000).
8. I L RAPPORTO PART-TIME
Viene riconosciuta la trasformazione dei rapporto di lavoro da full-time a part-time secondo
quanto previsto dalle norme di legge e dal CCNL.
In particolare I' Azienda riconosce alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri, fino ad un
massimo del 6% dei lavoratori in forza, il diritto ad usufruire dei contratti di lavoro part-time,
alle condizioni di seguito indicate:
•
la lavoratrice madre/ il lavoratore padre potranno richiedere la trasformazione del
rapporto di lavoro da full-time a part-time soltanto se il bambino avrà un'età
•
•
•
•
compresa tra i 12 mesi ed i 36 mesi;
la lavoratrice madre/ il lavoratore padre saranno tenuti a presentare una
dichiarazione dell'orario giornaliero, osservato dalla scuola materna o dall'asilo
infantile, tale da giustificare l'impedimento della lavoratrice a poter prelevare il
proprio bambino al termine dell'orario;
i dipendenti dovranno accettare, qualora venga loro accordato il part-time, di
trasformare nuovamente il contratto di lavoro a full-time al compimento dei 36 mesi
di età del bambino;
la riduzione della prestazione lavorativa non potrà essere superiore alle due ore;
la trasformazione del contratto avverrà all'inizio del mese successivo
all'autorizzazione del Servizio Human Resources al part-time e terminerà alla fine
del mese di compimento del terzo anno di età del bambino o precedentemente, nel
caso di richiesta parziale, comunque sempre al termine del mese.
Inoltre le parti convengono che la riserva dell'1% in favore di alcune tipologie di dipendenti,
prevista dalla precedente contrattazione interna aziendale, sia da considerarsi superata dai
recenti indirizzi normativi che promuovono il ricorso al part-time come importante strumento
di flessibilità.
9. ALCUNI DOVERI DEL DIPENDENTE
9.1 DOMICILIO
II dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente, in forma scritta, ogni variazione del
proprio domicilio o residenza inviando una comunicazione via Lotus Notes
all'Amministrazione del Personale DCIH e al Servizio Human Resources.
Nel caso di cambiamento di residenza dovrà inoltre essere inviato il certificato di residenza
attestante il cambiamento all'Amministrazione del Personale DCIH ed in copia al Servizio
Human Resources.
II dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare il proprio domicilio temporaneo in occasione di
assenze di lunga durata presso un indirizzo diverso da quello comunicato.
9.2 COMPOSIZIONE FAMILIARE
II dipendente deve comunicare all'Amministrazione del Personale DCIH e al Servizio Human
Resources ogni mutamento della propria situazione familiare, con particolare riferimento a:
•
nascita figli;
• compimento del 18^ anno di età dei figli a carico in caso di godimento dell'assegno per il
nucleo familiare;
•
decesso di persone facenti parte del nucleo familiare;
•
condizione di separazione legale o di fatto.
Nelle fattispecie di cui sopra, il dipendente è inoltre tenuto a compilare il modulo "Detrazioni
fiscali" fornito dall'Amministrazione del Personale DCIH o dal Servizio Human Resources.
10. LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE TELEFONICA
In relazione all'utilizzo dei telefoni aziendali e nel rispetto della policy del Gruppo
DaimIerChrysler
Services relativamente alla gestione delle telefonate interne ed esterne, le norme da
osservare in
una società di servizi come la nostra, fortemente orientata alla soddisfazione del cliente
interno ed
esterno, sono le seguenti:
•
•
•
si deve sempre rispondere al telefono;
il modo corretto di rispondere ad una chiamata esterna è il seguente "DaimIerChrysler
Servizi Finanziari, buongiorno/buonasera sono ... (nome e cognome)';
ad una chiamata interna si risponde presentandosi con il proprio cognome;
•
nel momento in cui si conclude una telefonata con un cliente, è buona abitudine
ringraziarlo per averci contattato;
•
se ci si allontana dal proprio posto di lavoro, occorre girare il proprio interno sull'interno
di un collega componendo il 121 + l'interno sul quale girare le chiamate. (Componendo il
621 si annulla il trasferimento di chiamata). Per non bloccare una linea in particolare, è
bene non girare più di un interno su un altro;
le chiamate in arrivo da altri interni devono essere sempre passate a colleghi interni
introducendo il nome della persona chiamante e, se possibile, il motivo della chiamata
onde evitare che la persona chiamante ripeta il motivo della chiamata;
la telefonata passata dal collega va sempre presa, senza fare obiezioni che possono far
perdere tempo alla persona che chiama;
i telefoni non si staccano mai;
•
•
•
•
durante le riunioni è opportuno non portare con sé né il DECT né il cellulare bensì
lasciarlo ad un collega.
11. LA DIFFUSIONE DI DATI AZIENDALI E TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità a quanto previsto dalla legge 675 del 31/12/96 tutti i dipendenti devono porre
la massima attenzione affinché venga impedita la diffusione all'esterno della Società di dati
riservati aziendali e della clientela.
La mancata osservanza delle prescrizioni legislative potrebbe comportare, a carico della
Società, conseguenze di carattere amministrativo e penale. Di conseguenza, la Società, ove
chiamata a rispondere dell'illecito trattamento dei dati da parte dei dipendenti dovrà
necessariamente rivalersi nei confronti di chi non abbia operato secondo quanto riportato
nelle Norme Comportamentali previste nella Procedura Privacy (pubblicata nella intranet
aziendale).
Per quanto attiene la tutela privacy, ciascun lavoratore riceverà, all'atto dell'assunzione,
l'apposita informativa e dovrà fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali per
le finalità inerenti al rapporto di lavoro.
Per ulteriori chiarimenti e specifiche sul tema, si rinvia a quanto contenuto nella Procedura
Privacy pubblicata nella intranet aziendale.
12. CODICE DI INTEGRITA'
Tutti i dipendenti del Gruppo DaimIerChrysler sono tenuti ad osservare le norme
comportamentali previste all'interno del Codice di Integrità del Gruppo stesso.
Si rimanda pertanto al Codice di Integrità pubblicato nella intranet aziendale nonché a
quanto previsto su questi temi dal C.C.N.L. e dal Codice Civile.
ALCUNI SERVIZI PER I DIPENDENTI
1. LA MENSA ED I TICKET RESTAURANT
I dipendenti della Sede possono usufruire del servizio mensa ubicato presso i locali
DaimierChrysler Italia pal.B, 2^ piano.
II mancato utilizzo del servizio mensa non consente alcun indennizzo o rimborso.
Tutto il personale ha diritto ai ticket restaurant con un valore pari a € 6,00.
AI personale itinerante sono riconosciuti ticket restaurant con un valore pari a € 6,71.
Per quel che concerne la consegna dei ticket, ogni mese vengono consegnati, con carnet
nominativi, tanti buoni pasto quante sono state le giornate lavorate per intero (con intervallo
per pausa pranzo) nel mese precedente. I carnet vengono normalmente consegnati in
concomitanza con la consegna delle buste paga.
Per quanto attiene i pasti dei dipendenti di Sede impegnati in trasferte, si rimanda a quanto
previsto dalla Procedura Trasferte in essere pubblicata nella intranet aziendale.
2. LO SPORTELLO BANCARIO ED IL BANCOMAT
All'interno dei locali della DaimlerChrysler Italia è presente uno sportello del CREDITO
BERGAMASCO, presso il quale è possibile effettuare l'apertura di un conto corrente
bancario a condizioni vantaggiose per i dipendenti del Gruppo DaimierChrysler.
L'orario di sportello è dalle 13,00 alle 14,30 dal lunedì al venerdì e i dipendenti potranno
accederVi durante l'orario di pausa pranzo. II mercoledì lo sportello rimarrà aperto anche
dalle 17,00 alle 18,30 e comunque l'utilizzo è consentito solamente al di fuori del normale
orario di lavoro.
Lo stesso sportello è provvisto di Bancomat, a cui i dipendenti potranno accedere durante
l'orario di pausa pranzo o al di fuori del normale orario di lavoro.
3. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIPENDENTI
In aggiunta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a tutto il
personale dipendente è riconosciuto il godimento della polizza infortuni cumulativa
dipendenti che fornisce una copertura assicurativa in caso di infortunio (con invalidità
permanente) ed in caso morte.
Trattandosi di un fringe benefit verrà mensilmente esposto sul cedolino paga di ogni
dipendente l'importo da assoggettare alle relative ritenute fiscali e contributive.
Le condizioni di polizza sono in sintesi le seguenti:
Categorie assicurate:
Capitali assicurati:
1.136.000
1) Dirigenti
2) Quadri
3) Impiegati
1) Morte => 5 volte la retribuzione con massimale €
Inv. Perm. -> 6 volte la retribuzione con massimale €
1.343.000
2) Morte => 5 volte la retribuzione con massimale €
388.000
Inv. Perm. -> 6 volte la retribuzione con massimale €
465.000
3) Morte => 5 volte la retribuzione con massimale €
181.000
Inv. Perm. -> 6 volte la retribuzione con massimale €
233.000
In caso di invalidità permanente la liquidazione del sinistro verrà effettuata sulla base dei
punti percentuali di invalidità permanente riconosciuti a seguito di perizia medica effettuata
dalla compagnia assicuratrice.
Ai fini dell'apertura del sinistro il dipendente dovrà formalmente comunicare a DC Servizi
Assicurativi (Ufficio Industrial Business riferimento Sig.ra Delfina Lavillotti o Sig. Eugenio
Spallazzi) e al Servizio Human Resources quanto accaduto allegando la documentazione
attestante l'infortunio.
4. PRESTITI FIDUCIARI PER I DIPENDENTI
Premessa: la precedente differenziazione tra Prestito Fiduciario Personale e Finanziamento
Autovettura viene a cadere poiché potranno essere attivati solamente Prestiti Fiduciari
Personali la cui motivazione dovrà essere esplicitamente espressa nella domanda di
finanziamento stessa. La Società si riserva la possibilità di verificare la documentazione
giustificativa della richiesta.
La concessione del prestito fiduciario potrà essere autorizzata solamente per i dipendenti
che abbiano maturato almeno 1 anno di anzianità di servizio e siano assunti con contratto a
tempo indeterminato; la richiesta del dipendente verrà comunque sottoposta alle normali
attività di verifica da parte del servizio Credit Check.
La decisione resta comunque sempre a discrezione della Società.
L'importo del prestito fiduciario non potrà essere superiore a 5 mensilità lorde (si veda la
voce "Totale elementi fissi" sul cedolino paga) per i dipendenti che abbiano un'anzianità di
servizio compresa tra 1 e 7 anni (non ancora maturati).
Per coloro che abbiano maturato 7 anni di anzianità aziendale, l'importo massimo del
prestito è elevato ad 8 mensilità lorde (si veda la voce "Totale elementi fissi" sul cedolino
paga).
Ogni dipendente potrà usufruire contemporaneamente di massimo tre (3) prestiti fiduciari
purché l'importo complessivo dei tre finanziamenti non superi quanto stabilito nel capoverso
precedente e, comunque, non sia superiore al tetto massimo globale definito. La richiesta
dovrà inoltre essere commisurata all'accantonamento T.F.R. (Trattamento Fine Rapporto)
maturato dal dipendente al momento della richiesta.
Per quanto attiene Dirigenti, Funzionari e Capi Servizio, pur dovendo rispettare i tetti
massimi globali di seguito riportati, gli stessi potranno attivare, oltre ai 3 prestiti fiduciari,
anche un (1) mutuo per acquisto prima casa ad uso abitazione o per la ristrutturazione della
stessa (si veda pagina 34 per la normativa).
I tetti massimi globali erogabili sono i seguenti:
Impiegati
€ 15.493,71=
Capi Servizio e Funzionari:
€ 36.151,98=
Dirigenti
€ 46.481,12=
L'importo minimo del singolo prestito fiduciario è fissato in € 774,69=
Il rimborso del prestito fiduciario potrà essere effettuato in un minimo di 12 rate ed un
massimo
di 60 rate mensili (n° rate applicabili 12, 24, 36, 48, 60).
II tasso di interesse sarà fisso e verrà definito sulla base dell' "I.R.S. lettera" corrispondente
al numero di rate (quindi da 1 a 5 anni) rilevato, su "II Sole 24 Ore", l'ultimo giorno lavorativo
dei mese precedente all'erogazione del prestito, aumentato di 0,75 punti.
L'addebito delle rate, per la restituzione del prestito fiduciario, avverrà tramite addebito
R.I.D. sul conto corrente bancario intestato al dipendente.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, le restanti rate del prestito fiduciario, dovranno
essere restituite in un'unica soluzione utilizzando il T.F.R. maturato e/o le ulteriori
competenze da erogare. In caso di incapienza degli importi sopra riportati, il dipendente si
impegna a liquidare, direttamente in contanti, quanto dovuto.
Eventuali campagne riservate ai dipendenti, che prevedano condizioni particolari su prodotti
del Gruppo DaimlerChrysler, esulano dal presente regolamento e non andranno quindi
calcolate come prestito fiduciario.
In caso di estinzione anticipata di un prestito fiduciario, non potrà essere concesso un nuovo
finanziamento se non saranno trascorsi 3 mesi dall'estinzione del precedente (ad esempio
con una estinzione anticipata effettuata nel periodo 1 - 31 gennaio, il dipendente potrà
attivare un nuovo finanziamento nel mese di maggio con l'addebito R.I.D. su maggio
stesso).
5. MUTUI
NORMATIVA PER LA CONCESSIONE DI MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
AD USO
ABITAZIONE 0 PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA STESSA (DA APPLICARSI A
DIRIGENTI E QUADRI DELLA DAIMLERCHRYSLER SERVIZI FINANZIARI)
La concessione del mutuo potrà essere autorizzata solamente per i dipendenti che abbiano
maturato almeno 1 anno di anzianità di servizio e siano assunti con contratto a tempo
indeterminato; la richiesta del dipendente verrà comunque sottoposta alle normali attività di
verifica da parte del servizio Credit Check.
La decisione resta comunque sempre a discrezione della Società.
E' previsto un finanziamento secondo la seguente tabella:
QUALIFICA
Dirigenti
IMPORTO MAX
(in Euro)
36.151,98
Funzionari (Quadri)
30.987,41
Capi
(Quadri)
30.987,41
Servizio
ANNI DI SERVIZIO
2
1
2
1
3
DURATA PIANI
RIENTRO
10 anni
5 anni
10 anni
5 anni
10 anni
2
5 anni
La richiesta dovrà comunque essere commisurata all'accantonamento T.F.R. (Trattamento
Fine Rapporto) maturato dal dipendente al momento della richiesta.
II tasso di interesse da applicarsi sarà fisso e verrà definito sulla base del "Matched Funding
Rate" relativo alla durata del piano di rientro, rilevato mensilmente dal Reparto Tesoreria
l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente alla richiesta, aumentato di 0,25 punti
percentuali.
L'addebito delle rate, per la restituzione del prestito fiduciario, avverrà tramite addebito
R.I.D. sul conto corrente bancario intestato al dipendente.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, le restanti rate del prestito fiduciario, dovranno
essere restituite in un'unica soluzione utilizzando il T.F.R. maturato e/o le ulteriori
competenze da erogare. In caso di incapienza degli importi sopra riportati, il dipendente si
impegna a liquidare, direttamente in contanti, quanto dovuto.
I documenti occorrenti per l'ottenimento del finanziamento suddetto sono:
PER L'ACQUISTO:
- compromesso di acquisto abitazione (da porre in visione);
- contratto di acquisto abitazione (da consegnare in visione non appena se ne viene in
possesso e comunque non oltre 3 mesi dall'erogazione del mutuo);
- attestazione di estinzione mutuo prima casa acceso con altro istituto (in questo caso
l'ammontare massimo erogabile non potrà essere superiore al debito residuo dell'operazione
che si andrà ad estinguere).
PER LA RISTRUTTURAZIONE:
- preventivo dei costi per la ristrutturazione (da porre in visione);
- fatture (da consegnare in visione non appena se ne viene in possesso e comunque non
oltre 3 mesi dall'erogazione del mutuo). (*)
IN ENTRAMBI I CASI:
- atto di separazione dei beni (nel caso in cui non si potesse ottenere l'avallo del coniuge per
il suddetto motivo).
Potrà essere concesso un nuovo mutuo per acquisto prima casa o ristrutturazione anche ai
dipendenti che ne abbiano uno già in essere alle seguenti condizioni:
- che siano trascorsi almeno 5 anni dalla concessione del mutuo già in essere; - che venga
estinto il mutuo precedente.
II nuovo tasso di interesse da applicarsi sarà fisso e verrà definito sulla base del "Matched
Funding Rate" relativo alla durata del piano di rientro, rilevato mensilmente dal Reparto
Tesoreria l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente alla richiesta, aumentato di 0,75
punti percentuali.
AI dipendente che abbia in essere un mutuo, potrà essere concessa anticipazione T.F.R.
(legge 297/82) solo per un importo pari alla differenza tra il T.F.R. maturato ed il capitale
residuo del finanziamento concesso.
(*)
Nel caso in cui il dipendente non riuscisse a fornire le fatture relative alla
ristrutturazione della propria abitazione potranno essere accettate in sostituzione:
- una dichiarazione dettagliata del dipendente da lui sottoscritta che confermi l'importo
delle spese sopportate per la ristrutturazione della propria abitazione;

una dichiarazione dettagliata dell'operaio che confermi l'importo da lui
ricevuto per le opere di ristrutturazione svolte nell'abitazione del dipendente.
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