Cambiano ancora una volta le regole inerenti la

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Cambiano ancora una volta le regole inerenti la deducibilità delle spese relative alle auto aziendali.
Dopo che già la Riforma del Lavoro aveva imposto una riduzione della quota deducibile dal 40% al
27,5%, la Legge di Stabilità ha previsto una ulteriore riduzione della deducibilità al 20%. Quali
sono le principali novità? Riepiloghiamole in uno schema riassuntivo.
Si tratta di novità che influiscono sulla gestione del parco auto aziendale, poiché coinvolgono tutte
le spese che ruotano intorno alle quattro ruote: carburanti e lubrificanti, costi di manutenzione e
riparazione, assicurazione, bollo auto, ecc.
I riflessi, nemmeno a dirlo, incidono in modo negativo e pesante sui conti delle imprese e dei
professionisti, aggravandone il carico fiscale.
La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità) riduce infatti dal 40% al 20% la
percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti
negativi relativi agli autoveicoli utilizzati non esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio
di imprese, arti e professioni.
Passa invece dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità per veicoli concessi in uso
promiscuo ai dipendenti, per effetto della modifica apportata all’articolo 164 del Tuir ad opera
della Legge 92/2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita (riforma Fornero).
Nessun cambiamento di direzione invece per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di
commercio che continuano a dedurre l’80% (nei limiti del costo di 25.822,84 euro) e per i veicoli
destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso
pubblico che continuano a dedurre il 100%.
Rimane invariato anche il limite di 18.075,99 euro come costo fiscale rilevante per il calcolo di
ammortamenti e canoni di leasing ed il limite di 3.615,20 euro per i canoni di noleggio.
Utile ricordare che, in caso di esercizio di arti o professioni, il limite di deducibilità, deve intendersi
per un solo veicolo, se l’attività professionale viene svolta in forma individuale. Nel caso l’attività
professionale venga svolta sotto forma di società semplice o di associazione, il limite di deducibilità
deve intendersi per un solo veicolo per ogni socio o associato.
Per i contribuenti minimi, a prescindere dalle disposizioni del Tuir che prevedono uno specifico
limite di deducibilità, le spese di acquisto, gestione e manutenzione delle auto possono essere
sempre dedotte nella misura del 50% (comprensivo dell’Iva per la quale non può essere esercitato il
diritto alla detrazione).
Vediamo in dettaglio le novità in vigore dal 1° gennaio 2013 nel seguente schema riassuntivo:
Di queste nuove misure si dovrà tenere conto in sede di determinazione degli acconti d’imposta
dovuti per il periodo d’imposta 2013. Gli acconti di imposta relativi al 2013 infatti dovranno essere
calcolati assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
applicando le nuove disposizioni.
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