8 - Ala (trento)

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Premesso che:
- in base all’art. 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, i titolari di concessioni
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a fornire
annualmente e gratuitamente alle province di Trento e Bolzano –
per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge
provinciale 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di
concessione;
- in data 30 dicembre 1991 è stata stipulata una convenzione
tra l’ENEL Produzione SpA con sede in Roma, e la Provincia
Autonoma di Trento per la fornitura della citata energia elettrica;
- la Provincia Autonoma di Trento, con L.P. 6 marzo 1998, n. 4
art. 3 e s.m. ha stabilito che l’ASPE, Azienda speciale provinciale
per l’energia, eserciti le funzioni e le attività inerenti la gestione
dell’energia elettrica spettante alla Provincia medesima, stabilendo
fra l’altro all’art. 21, di destinare, in tutto o in parte, secondo un
piano predisposto annualmente dall’Aspe e approvato dalla Giunta
Provinciale, l’energia elettrica a diversi servizi pubblici e categorie di
utenti;
- in attuazione al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 16 marzo
1999 n. 79 in data 1 ottobre 1999, il Concessionario è subentrato
alla concessionaria Enel, nella titolarità delle grandi derivazioni
sottoposte agli obblighi di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 670/72;
- in seguito alle modifiche normative intervenute sull’assetto
societario dell’Enel e sulla gestione dell’energia ex art. 13 del
D.P.R. n. 670/72, si rende necessaria la stipula di una nuova
convenzione per la fornitura di energia elettrica, tra l’Azienda
Speciale Provinciale per l’energia e la medesima ENEL Produzione
SpA, come previsto dalla medesima L.P. n. 4/1998, comma quattro
e s.m.;
Tutto ciò premesso;
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la premessa narrativa e ritenutala parte integrante
del presente atto deliberativo;
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Rilevata la necessità di stipulare una nuova convenzione con
l’Aspe e l’ENEL Produzione S.p.A., così come previsto dalla Legge
Provinciale n. 4/1998, art. 23 disciplinante la sola cessione
dell’energia di diritto ad utenze collegate sulle linee di trasporto e
distribuzione ad alta e media tensione, cessione che di
conseguenza è a titolo gratuito fino ai punti di consegna dell’energia
stessa ed è effettuata dall’Azienda Elettrica del Comune di Ala per
conto del Concessionario che provvederà al pagamento dei relativi
corrispettivi fatturati dal distributore medesimo;
Visto ed esaminato lo schema di convenzione per la fornitura
di energia elettrica – ex art. 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
tra l’Azienda Speciale Provinciale per l’Energia e l’ENEL Produzione
SpA con sede in Roma, composto da 11 articoli e ritenuto
meritevole di approvazione;
Rilevata altresì la necessità di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva a’ sensi del 3° comma
dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m. stante l’urgenza di
sottoscrivere la convenzione;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa e
contabile espresso sulla proposta del presente atto, dal
Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico e dal Responsabile
del Servizio Affari Finanziari;
Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione
consiliare n. 8 del 16 febbraio 1994;
Viste la L.R. 4.1.1993 n. 1 e la L.R. 23.10.1998, n. 10;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670;
Vista la L.P. 06.03.1988, n. 4;
DELIBERA
1. di approvare la convenzione per la fornitura di energia elettrica –
ex art. 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 per le motivazioni in
premessa, tra l’Azienda Speciale Provinciale per l’Energia con
sede in Trento e l’ENEL Produzione S.p.A. con sede in Roma,
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composta da n. 11 articoli, allegata al presente atto per farne
parte integrante;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva a’ sensi del 3° comma dell’art. 54 della L.R.
04.01.1993, n. 1 e s.m. per le motivazioni in premessa citate.
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CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ex art. 13 del
D.P.R. 31 agosto 1972, n.° 670, ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO. ----------------------------------------------------------------------------Tra
L’Azienda Speciale Provinciale per l’Energia, con sede legale in Trento,
via Romagnosi n.° 9, Codice Fiscale e Partita IVA 01631380225, in
seguito denominata per brevità Aspe, capitale di dotazione € 103.291,38,
rappresentata dall’ing. Lodovico Boschetti, nato il 19 dicembre 1939 a
Trento (TN), nella qualità di legale rappresentante di detta azienda. ---------e
l’ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, v.le Regina
Margherita n. 125, iscritta al n. 193702/98 del Reg. Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05617841001, in seguito denominata per brevità
Concessionario, capitale sociale € 6.360.100.850 interamente versato,
rappresentata dall’ing. Antonino Craparotta, nato il 30 gennaio 1946 a La
Spezia (SP), nella qualità di legale rappresentante di detta società. ----------e
L' Azienda Elettrica del Comune di Ala, con sede legale in Ala (TN),
piazza S. Giovanni n.
00419550223,
in
1, Codice Fiscale 85000870221 Partita IVA
seguito
denominata
per
brevità
Distributore,
rappresentata dal dott. Gian Andrea Moz, nato il 13 maggio 1953 a
Transacqua (TN), nella qualità di legale rappresentante di detta Azienda. --premesso:
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1) che in base all’art. 13 del D.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972, i titolari di
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a fornire
annualmente e gratuitamente alle province di Trento e Bolzano – per
servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale –
220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione; ----------2) che in data 30 dicembre 1991 è stata stipulata una convenzione tra
l’Enel e la Provincia Autonoma di Trento per la fornitura dell’energia
elettrica, di cui al precedente punto 1), ad utenze della Provincia
medesima; -----------------------------------------------------------------------------3) che la Provincia di Trento con L.P. 6 marzo 1998, n. 4, art. 3 e
successive modifiche ha stabilito che Aspe eserciti le funzioni e le attività
inerenti la gestione dell’energia elettrica, di cui al precedente punto 1),
spettante alla Provincia medesima; ------------------------------------------------4) che la Provincia di Trento con L.P. 6 marzo 1998, n. 4, art. 21, ha
stabilito fra l’altro, di destinare, in tutto o in parte, secondo un piano
predisposto annualmente dall’Aspe e approvato dalla Giunta Provinciale,
l’energia elettrica di cui al precedente punto 1) a diversi servizi pubblici e
categorie di utenti; -------------------------------------------------------------------5) che le utenze individuate ai sensi della normativa vigente, che hanno
già beneficiato nell’anno 2001 della fornitura di energia elettrica ex art. 13,
o per le quali Aspe ha richiesto la fornitura stessa in data precedente alla
stipula della presente convenzione, alle quali può essere destinata l’energia
elettrica di cui al punto 1), sono elencate nell’Allegato A, con
l’indicazione, per ogni singola utenza, del primo periodo di fatturazione
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valido ai fini degli obblighi previsti dalla presente convenzione e
l’indicazione della relativa impresa distributrice competente; ----------------6) che, in attuazione al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n.
79, in data 01 ottobre 1999, il Concessionario è subentrato alla
concessionaria Enel, nella titolarità delle grandi derivazioni sottoposte agli
obblighi di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 670/72; ---------------------------------7) che alla data di stipula della presente convenzione l’energia di cui al
punto 1) delle premesse dovuta dal Concessionario alla Provincia
Autonoma di Trento, per l’anno 2002, è globalmente pari a circa 118
GWh; essa nel seguito verrà denominata “energia di diritto”;-----------------8) che ai fini del computo dei consumi annui, rientranti tra l’energia di
diritto vengono conteggiati i prelievi di energia ex art. 13, di tutte le utenze
riportate nell’Allegato A, effettuati nel periodo annuo di fatturazione
gennaio - dicembre; ------------------------------------------------------------------9)
che, in seguito alle modifiche normative intervenute sull’assetto
societario dell’Enel e sulla gestione dell’energia ex art. 13 D.P.R. n.
670/72, si rende necessaria la stipula di una nuova convenzione, come
previsto dalla stessa L.P. n. 4/98, art. 23, comma quattro e s.m.; -------------10)
che in data 01 gennaio 2002 è entrata in vigore la delibera
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito denominata
“AEEG”) n. 228/01, che ha modificato l’impianto tariffario relativo
all’energia elettrica e che, con l’art. 57 del Testo Integrato allegato alla
stessa delibera, specifica che: “Sono a carico dei concessionari di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico i corrispettivi del servizio di trasporto ed
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ogni altro onere connesso all’energia elettrica ceduta gratuitamente alle
province di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670”; --------------------------11) che con la presente convenzione viene disciplinata la sola cessione
dell’energia di diritto ad utenze collegate sulle linee di trasporto e
distribuzione ad alta e media tensione, cessione che di conseguenza è a
titolo gratuito fino ai punti di consegna dell’energia stessa ed è effettuata
dal Distributore per conto del Concessionario che provvederà al pagamento
dei relativi corrispettivi fatturati dal Distributore stesso;-----------------------12)
che in seguito alle modifiche intervenute sull’assetto societario
dell’Enel e per le modifiche introdotte dall’AEEG al sistema tariffario
relativo alla vendita di energia, si rende necessario modificare il criterio di
aggiornamento del compenso unitario riconosciuto alle Province
Autonome di Trento e Bolzano per la quantità di energia non ritirata
nell’anno in applicazione del comma 3, art. 13 del D.P.R. n. 670/72 e che,
a tal fine, sono in corso contatti tra le parti interessate; ------------------------si stipula quanto segue
Le premesse e l’Allegato A formano parte integrante e sostanziale della
presente convenzione. ---------------------------------------------------------------Articolo 1 - Potenza di diritto -
La potenza da attribuire alle forniture di cui al punto 5) delle premesse,
relative alle utenze di cui al punto 11) delle premesse, in ciascun punto di
consegna, nel seguito denominata “potenza di diritto”, sarà pari alla massima potenza disponibile definita per le singole forniture. ------------------------
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Analogamente, per le nuove forniture delle utenze di cui al punto 11) delle
premesse, la potenza di diritto sarà pari alla massima potenza disponibile
definita per le singole forniture in relazione alla corrispondente potenza
impegnata, determinata nella fase di avviamento in base a stime di
consumo annuo e ore di utilizzazione di forniture analoghe. ------------------Restano a carico delle utenze i corrispettivi di trasporto relativi ai superi
della quota di potenza di diritto in relazione alle relative opzioni tariffarie, i
contributi di allacciamento per nuove forniture e per aumenti di potenza
sulle forniture esistenti e l’IVA relativa, nonché quanto previsto ai
successivi artt. 4 e 5. -----------------------------------------------------------------Articolo 2 - Energia di diritto Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, il Distributore fattura al
Concessionario i corrispettivi a copertura del servizio di vendita, del
servizio di trasporto e del servizio di misura applicati alle forniture di
energia elettrica alle utenze, di propria competenza, di cui al punto 5) delle
premesse e come meglio specificate nell’Allegato A della presente
convenzione, secondo le opzioni tariffarie stabilite dal Distributore per le
specifiche tipologie di utenza. ------------------------------------------------------Secondo quanto stabilito rispettivamente dagli articoli 1, 4 e 5 della
convenzione, rimangono a carico delle singole utenze gli oneri di trasporto
conseguenti ai superi della potenza di diritto, le penalità per i superi di
energia reattiva, le imposte erariali, addizionali comunali e provinciali che
il Distributore fatturerà direttamente alle rispettive utenze specificate
nell’Allegato A. -----------------------------------------------------------------------
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Ai fini del calcolo delle quantità mensili di energia elettrica fornita a titolo
gratuito e dei conseguenti oneri a carico del Concessionario, si
prenderanno in considerazione tutti i quantitativi ed i relativi importi
fatturati a partire dal “periodo di fatturazione” indicato per ciascuna utenza
nell’Allegato A. ----------------------------------------------------------------------Nel periodo annuo di fatturazione gennaio – dicembre, i prelievi
complessivi di energia ex art. 13, effettuati da tutte le utenze contenute
nell’Allegato A, non devono superare l’energia di diritto. ---------------------Il Concessionario, qualora nel corso dell’anno si prefiguri l’eventualità,
verificata con l’Aspe, che i prelievi complessivi delle utenze presenti
nell’elenco riportato nell’Allegato A, superino l’energia di diritto, si
riserva la facoltà di togliere dall’elenco le utenze considerate in esubero. --Le utenze di competenza del Distributore ritenute in esubero saranno
considerate al di fuori della convenzione a partire dal mese
immediatamente successivo a quello in cui il Concessionario darà
comunicazione scritta all’Aspe ed al Distributore. ------------------------------Ai fini del computo dei prelievi rientranti nelle quantità di energia di
diritto, l‘energia consegnata in media tensione e misurata in bassa tensione
sarà maggiorata delle perdite di trasformazione fissate in un quantitativo
pari al 3%. -----------------------------------------------------------------------------Articolo 3 - Nuove forniture e modifica delle forniture esistenti -
Eventuali nuove utenze in alta o media tensione, rientranti tra quelle di cui
al punto 11) delle premesse, potranno essere aggiunte nell’Allegato A
anche nel corso dell’anno, sempre che non venga superata la predetta
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energia di diritto. ---------------------------------------------------------------------Aspe comunicherà al Concessionario il consumo presunto annuo di
ciascuna utenza per la quale ne richiede l’inserimento nell’Allegato A.-----Le modifiche di forniture esistenti o l’attivazione di nuove forniture
dovranno essere comunicate, per iscritto, al Concessionario; per le nuove
forniture l’attivazione sarà operativa con la prima fatturazione emessa dal
Distributore dopo il sessantesimo giorno successivo la data di invio della
predetta comunicazione. ------------------------------------------------------------Articolo 4 - Superi di energia reattiva -
Il Distributore addebita alle singole utenze di propria competenza presenti
o aggiunte nell’Allegato A, i corrispettivi per i prelievi, in ciascun punto,
di energia reattiva oltre il 50% del corrispondente prelievo di energia
attiva, salvo modifiche alla normativa vigente apportate da provvedimenti
dell’AEEG e riguardanti la predetta percentuale, nel qual caso la stessa
sarà adeguata automaticamente di conseguenza. Per le gallerie stradali con
gruppo di misura dell’illuminazione in serie al gruppo di misura generale si
terrà conto, ai fini della contabilizzazione dell’energia consegnata e per il
calcolo dei prelievi di energia reattiva, di quanto misurato dal solo gruppo
di misura generale. -------------------------------------------------------------------Articolo 5 - Ulteriori oneri a carico delle utenze -
Restano a carico delle singole utenze presenti o aggiunte nell’Allegato A
anche le imposte erariali, le addizionali comunali e provinciali nonché
l’IVA relativa a tali imposte, che saranno fatturate dal Distributore per i
singoli contratti di fornitura alle utenze di propria competenza presenti
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nell’Allegato A. ----------------------------------------------------------------------Articolo 6 - Modalità gestionali, amministrative e fiscali -
Il Distributore fatturerà al Concessionario, alle scadenze previste nei
singoli contratti di fornitura per le utenze di propria competenza di cui
all’Allegato A, i corrispettivi da questo dovuti ai sensi dell’art. 2 della
convenzione. --------------------------------------------------------------------------Alle medesime scadenze il Distributore fatturerà alle suddette utenze i
corrispettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5 della convenzione. --------------------Il pagamento delle fatture di cui al capoverso precedente deve essere
effettuato dal Concessionario e da ciascuna utenza alle scadenze previste. -Articolo 7 – Documentazione -
Il Distributore si impegna a consegnare al Concessionario, con le scadenze
e/o cadenze fissate o su semplice richiesta, la documentazione di dettaglio
relativa ai corrispettivi addebitati per le forniture di energia elettrica alle
utenze di propria competenza riportate nell’Allegato A. -----------------------Aspe ed il Distributore si impegnano a fornire al Concessionario ogni altra
documentazione utile alla gestione della presente convenzione. --------------Il Distributore si impegna a trasmettere ad Aspe copia delle rispettive
fatture emesse nei confronti delle utenze e del Concessionario. --------------Articolo 8 - Decorrenza e durata -
La presente convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2002 e scade il
31 dicembre 2002. La convenzione verrà prorogata di anno in anno con
facoltà di disdetta per ciascuna delle parti da comunicare mediante lettera
raccomandata agli altri due firmatari almeno due mesi prima della sua
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naturale scadenza o dei successivi termini di proroga. Il termine ultimo di
durata della convenzione resta comunque fissato al 31 dicembre 2010,
anno di scadenza delle concessioni di cui al punto 6) delle premesse. -------Articolo 9 - Gestione del periodo di attivazione della convenzione -
Il Distributore provvede, per quanto concerne le fatturazioni relative ai
consumi effettuati nell’anno 2002, già emesse all’atto della stipula della
presente convenzione nei confronti delle utenze di propria competenza di
cui all’Allegato A, ad emettere altrettante note di credito, a partire dal
relativo periodo di fatturazione in convenzione riportato nell’Allegato A,
nei confronti delle utenze medesime per le quote addebitate e non dovute ai
sensi dell’art. 2 della convenzione nonché ad emettere corrispondenti
fatture a carico del Concessionario, con esclusione dei corrispettivi a carico
delle singole utenze specificati nell’art. 2 della convenzione. -----------------Le note di credito a favore delle utenze e le corrispondenti fatture di
addebito nei confronti del Concessionario, emesse come sopra a sanatoria
dell’anno 2002, risulteranno regolate, secondo quanto concordato tra Aspe
ed il Concessionario stesso, con lettera EP/P 4186 del 13 novembre 2002 e
prot. Aspe n. 905 del 27 novembre 2002. ----------------------------------------Articolo 10 – Rappresentanza -
Le parti si riservano di individuare il rispettivo Rappresentante al quale
devono essere indirizzate tutte le comunicazioni relative alla presente
convenzione. --------------------------------------------------------------------------Articolo 11 - Foro competente -
Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione le parti stabili-
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scono la competenza in via esclusiva del Foro di Roma per le controversie
promosse dall’Aspe e la competenza in via esclusiva del Foro di Trento per
le controversie promosse dal Concessionario e / o dal Distributore. ---------------------------------------------------------------------------------------------------La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. ----------Redatto in triplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto. -------------------Roma, in data.………….
ENEL Produzione S.p.A.
- Il Legale Rappresentante - ing. Antonino Craparotta ..........................………………………………………….
Trento, in data………..
Azienda Speciale Provinciale per l’Energia
- Il Presidente - ing. Lodovico Boschetti ..........................………………………………………….
Azienda Elettrica del Comune di Ala
- Il Legale Rappresentante - dott. Gian Andrea Moz ..........................………………………………………….
-------------------------------------------------------------------------------------------
Le parti dichiarano di aver preso conoscenza di quanto precede e di
approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., i
seguenti articoli: art.1 - Potenza di diritto -; art.2 - Energia di diritto -; art.3
- Nuove forniture e modifica delle forniture esistenti -; art.4 – Superi di
energia reattiva -; art.8 - Decorrenza e durata -; art.11 - Foro competente -. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Roma, in data.………….
ENEL Produzione S.p.A.
- Il Legale Rappresentante - ing. Antonino Craparotta ..........................………………………………………….
Trento, in data………..
Azienda Speciale Provinciale per l’Energia
- Il Presidente - ing. Lodovico Boschetti ..........................………………………………………….
Azienda Elettrica del Comune di Ala
- Il Legale Rappresentante - dott. Gian Andrea Moz ..........................………………………………………….
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